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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 10/12/2024, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 5544/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 5544/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...]; Parte_1
, nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Giulia Bettati del Foro di Parma, elettivamente domiciliati presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Le parti private, depositando note scritte autorizzate il 17 ottobre 2024, hanno insistito per l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 18 luglio 2024 e premettevano di avere Parte_1 Parte_2 celebrato matrimonio in Parma, il 24 gennaio 2009, e che dalla loro unione è nato (in data 8 aprile 2009) il figlio . Per_1
Allegando una sopravvenuta crisi e, implicitamente, una intollerabile convivenza coniugale, chiedevano dichiararsi la loro separazione consensuale con omologa delle condizioni riportate nello stesso atto introduttivo (afferenti all'affidamento condiviso del figlio minorenne, alla sua collocazione preferenziale presso la madre, alle sue frequentazioni paterne, all'assegnazione della casa familiare, ai contributi economici per il mantenimento della prole, nonché ad ulteriori questioni a queste accessorie).
pagina 1 di 2 Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, i ricorrenti, depositando note scritte autorizzate il 17 ottobre 2024, hanno insistito per l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
La reiterata ed espressa volontà di non addivenire ad una conciliazione dà conto dell'impossibile prosecuzione della convivenza coniugale che, pertanto, deve ritenersi divenuta intollerabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata l'invocata separazione consensuale.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano rispondenti all'interesse del figlio minorenne (il cui ascolto è perciò manifestamente superfluo) con riferimento al regime di Per_1 affidamento, collocazione e frequentazioni con entrambi i genitori, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di effettiva bigenitorialità.
Per converso, anche alla stregua della documentazione prodotta, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie.
Nulla, infine, in tema di spese processuali tenuto conto dell'accordo raggiunto dalle parti anche con riguardo a tale profilo.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara la separazione dei coniugi e che avevano celebrato Parte_2 Parte_1 matrimonio in Parma il 24 gennaio 2009 (trascritto nel registro atti di matrimonio dello stesso Comune al N. 5, P. 2, Serie A, anno 2009).
Omologa ad ogni effetto di legge le condizioni di cui al ricorso depositato il 18 luglio 2024.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Parma di procedere all'annotazione della presente sentenza e a quant'altro di sua competenza.
Così deciso in Parma il 29 novembre 2024
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 5544/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...]; Parte_1
, nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Giulia Bettati del Foro di Parma, elettivamente domiciliati presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Le parti private, depositando note scritte autorizzate il 17 ottobre 2024, hanno insistito per l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 18 luglio 2024 e premettevano di avere Parte_1 Parte_2 celebrato matrimonio in Parma, il 24 gennaio 2009, e che dalla loro unione è nato (in data 8 aprile 2009) il figlio . Per_1
Allegando una sopravvenuta crisi e, implicitamente, una intollerabile convivenza coniugale, chiedevano dichiararsi la loro separazione consensuale con omologa delle condizioni riportate nello stesso atto introduttivo (afferenti all'affidamento condiviso del figlio minorenne, alla sua collocazione preferenziale presso la madre, alle sue frequentazioni paterne, all'assegnazione della casa familiare, ai contributi economici per il mantenimento della prole, nonché ad ulteriori questioni a queste accessorie).
pagina 1 di 2 Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, i ricorrenti, depositando note scritte autorizzate il 17 ottobre 2024, hanno insistito per l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
La reiterata ed espressa volontà di non addivenire ad una conciliazione dà conto dell'impossibile prosecuzione della convivenza coniugale che, pertanto, deve ritenersi divenuta intollerabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata l'invocata separazione consensuale.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano rispondenti all'interesse del figlio minorenne (il cui ascolto è perciò manifestamente superfluo) con riferimento al regime di Per_1 affidamento, collocazione e frequentazioni con entrambi i genitori, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di effettiva bigenitorialità.
Per converso, anche alla stregua della documentazione prodotta, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie.
Nulla, infine, in tema di spese processuali tenuto conto dell'accordo raggiunto dalle parti anche con riguardo a tale profilo.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara la separazione dei coniugi e che avevano celebrato Parte_2 Parte_1 matrimonio in Parma il 24 gennaio 2009 (trascritto nel registro atti di matrimonio dello stesso Comune al N. 5, P. 2, Serie A, anno 2009).
Omologa ad ogni effetto di legge le condizioni di cui al ricorso depositato il 18 luglio 2024.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Parma di procedere all'annotazione della presente sentenza e a quant'altro di sua competenza.
Così deciso in Parma il 29 novembre 2024
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
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