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Sentenza 10 gennaio 2024
Sentenza 10 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/01/2024, n. 1142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1142 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: CI AL nato a [...] il [...] CI NA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 25/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA CERONI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. si riporta alla requisitoria depositata e conclude per l'estinzione dei reati per intervenuta prescrizione. udito il difensore Il Difensore EO ON del foro di NOLA si riporta ai motivi del ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 1142 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 07/11/2023 Ritenuto in fatto IS GE e IS ON hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 25 novembre 2022, la quale - previa rideterminazione della durata delle pene accessorie fallimentari e dichiarato IS ON interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque - ha confermato la sentenza del Tribunale di Noia, che, a sua volta - previo assorbimento della contestazione sub 3) del capo B) in quella sub 1) del medesimo capo - li aveva ritenuti responsabili dei delitti di cui agli artt. 81 co.2, 110 cod. pen., 216 co. 1 n. 1 e n. 2, 219, 223 n. 1 e n. 2 del R.D. n. 267/42 - capo A) - e di cui agli artt. 81 co. 2 cod. pen., 216 co. 1 n. 1 e n. 2, 219,223 n. 1 e n. 2 del R.D. n. 267/42 - capo B) - commessi in Noia il 23 febbraio 2010 - data della dichiarazione di fallimento della IP&R s.r.I., già EM RO s.r.l. - nelle rispettive qualità di amministratore di diritto dal 9 giugno 2000 al 21 marzo 2006 e dal 1 marzo 2007 al 17 settembre 2009, nonché di amministratore occulto e di fatto nei restanti periodi e sino al fallimento (IS GE); e di socio occulto della fallita, nonché nella qualità di socio e amministratore unico della EM GROUP s.r.I., avente lo stesso oggetto sociale della fallita e cessionaria del ramo d'azienda della fallita (IS ON). Sono stati articolati 4 motivi di ricorso. 1.11 primo motivo ha denunciato il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. in relazione all'affermazione di reità di IS GE per i delitti di bancarotta fraudolenta per dissipazione o per distrazione contestati nell'imputazione. La sottrazione delle disponibilità liquide e del magazzino - punto 2) del capo A) - è stata rapportata ai dati di bilancio del 2008 - depositato nel 2009 - mentre la Corte territoriale avrebbe dovuto tener conto delle appostazioni delle scritture contabili al 30/9/2009, ritenute correttamente aggiornate anche dalla curatela del fallimento, solo a considerare che i crediti dei fornitori insinuatisi al passivo della procedura sono ammontati ad una cifra nettamente inferiore rispetto a quelli emergenti dal citato bilancio. La sentenza impugnata ha condannato gli imputati per la simulazione del contratto di cessione d'azienda a favore della EM GROUP s.r.l. - punto 2) del capo B) - e sostenuto che il pagamento del corrispettivo non risulta provato;
tale statuizione sarebbe in contrasto con l'imputazione stessa, nella quale si legge che il prezzo è stato pagato, anche se poi si contesta il prelievo in contanti dell'importo così versato;
e ancora - a riguardo dell'addebito di cui al punto 4) del capo B) - sarebbe stata affermata la responsabilità degli imputati per la distrazione di somme ricevute dalla CAPONE s.r.I., mentre dalla motivazione della sentenza si enuclea che dallo stato patrimoniale della fallita, relativo al 2009, emerge un debito nei confronti della ON s.r.l. per la cifra di euro 29.614, le cui schede contabili tuttavia ne attestano l' avvenuto ripianamento in contanti;
costituirebbe un'illazione che IS ON, amministratore della EM GROUP s.r.I., fosse consapevole che l'operazione di cessione di ramo d'azienda di via Vitale a Noia non rispondesse agli interessi economici della cedente, che in quel periodo gestiva altri due esercizi. La motivazione della sentenza sarebbe carente anche a riguardo dell'affermazione di colpevolezza per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, perché la contabilità non sarebbe stata aggiornata solo per un periodo di qualche mese, riferibile all'amministrazione di PI CE, che aveva acquisito le quote da IS GE;
a riguardo, invece, dell'affermazione di responsabilità per la distrazione del magazzino, la Corte d'appello si sarebbe affidata alle conclusioni congetturali del consulente tecnico del p.m., che l'ha desunta dall'avvenuto azzeramento del dato di bilancio relativo alle rimanenze, mentre nessuna valenza dimostrativa degli indebiti prelievi di merce potrebbe attribuirsi al transito di autoveicoli addetti allo scarico-merci della Emy Profumerie s.r.l. nei primi giorni di settembre 2009; in realtà, il valore contabile del magazzino sarebbe stato soggetto ad artificiose alterazioni da parte della società poi fallita, per far fronte agli studi di settore in materia fiscale. In definitiva, l'entità patrimoniale costituita dalle rimanenze non sarebbe determinabile "perché non esiste la contabilità" e perché il valore del magazzino sarebbe soggetto a "variabili" durante l'esercizio; infine, i finanziamenti dei soci sarebbero stati volti a "riparare" le condotte distrattive. 2.11 secondo motivo ha dedotto erronea applicazione della legge penale, in quanto i reati contestati avrebbero dovuto essere dichiarati estinti per prescrizione già alla data della sentenza di appello. Il processo di primo grado è stato fissato per l'udlienza del 5 maggio 2017 (e rinviato al 15 settembre 2017) che, però, sarebbe stata precedentemente calendarizzata come udienza di mero rinvio - in assenza, cioè, della programmazione di utili attività - sicchè non avrebbe alcuna rilevanza che in tale occasione il difensore avesse dichiarato di aderire all'astensione collettiva indetta dalla categoria;
inoltre, alla detta udienza il Tribunale non avrebbe potuto compiere alcuna attività istruttoria, in quanto in diversa composizione rispetto a quella antecedente. 3.11 terzo motivo si è poggiato sulla carenza di motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla affermazione di reità di IS ON, fondata su dati inappaganti, ovvero la partecipazione a due assemblee dei soci della fallita e la titolarità di una delega ad operare sui conti correnti bancari della società; né sarebbe stato dato conto della prova della consapevolezza, in capo a costui, dello stato di dissesto della società poi fallita, quand'anche sia stato amministratore della Enny Group s.r.1., acquirente dalla IP&R s.r.l. del ramo d'azienda di via Vitale a Noia. 4.11 quarto e ultimo motivo si è doluto dei vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione al mancato riconoscimento agli imputati delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti, negato solo in quanto essi non avrebbero confessato le rispettive responsabilità. 2 Considerato in diritto 1.Deve essere preliminarmente esaminato, per il suo carattere potenzialmente assorbente, il secondo motivo di ricorso, che ha eccepito la maturazione del termine massimo di prescrizione prima della data della pronuncia della sentenza impugnata. Il motivo è manifestamente infondato. Costituisce ius receptum che l'astensione del difensore dalle udienze a seguito dell'adesione a manifestazioni di sciopero indette dall'Unione delle Camere Penali, pur non costituendo un legittimo impedimento a comparire, costituisce una causa di sospensione della prescrizione che dura sino alla celebrazione dell'udienza successiva, anche qualora venga fissata oltre il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 159, comma 1, n. 3 cod. pen (cfr. Sez. 4, n. 10261 del 29/01/2013, M., Rv. 256067, secondo cui il rinvio dell'udienza dovuto all'adesione del difensore all'astensione collettiva dalle udienze determina la sospensione del termine prescrizionale per tutto il tempo necessario per gli adempimenti tecnici imprescindibili al fine di garantire il recupero dell'ordinario svolgersi del processo). Dalla consultazione dei processi verbali del dibattimento di primo grado, consentita al collegio dalla natura della questione posta, si evince che l'udienza del 5 maggio 2017 è stata rinviata al 15 settembre 2017 a causa dell'adesione del difensore all'astensione proclamata dalla categoria, senza riferimento alcuno a ragioni concorrenti o concomitanti, come l'assenza dei testimoni o le esigenze officiose dell'organo giudicante;
non solo, ma a causa della mancata celebrazione dell'udienza del 5 maggio 2017 - prima udienza utile, conseguente al rinvio disposto d'ufficio all'udienza del 8 marzo 2017 per la rinnovazione della notificazione del decreto dispositivo del giudizio alla persona offesa - non è stato possibile verificare la regolare costituzione delle parti, trattare le questioni preliminari e dichiarare aperto il dibattimento, adempimenti tutti procrastinati al 15 settembre 2017, con evidente ricaduta sulla tempestività dello svolgimento dell'istruttoria dibattimentale. Risulta, quindi, corretto il calcolo compiuto dalla Corte territoriale che, ai fini del computo del termine massimo di prescrizione, ha tenuto conto della sospensione derivante dall'adesione del difensore alla manifestazione collettiva di astensione delle udienze;
per tutto il periodo del rinvio dell'udienza. Il ricorso di IS GE deve essere dichiarato inammissibile. 2.11 primo motivo di ricorso, che denuncia, in un coacervo indistinto di osservazioni non sempre coordinate tra loro, l'omessa risposta al motivo d'appello riferito alla sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, non è consentito dalla legge ed è manifestamente infondato. 3 L'esame dell'atto di appello evidenzia come non sia stato declinato specifico motivo di censura attinente alla condanna per il reato di cui al capo A), essendo l'impugnazione confinata ad asserzioni di generica contestazione;
ed invero, a sostegno del primo motivo di gravame, nel contesto di una sintetica riproposizione delle nozioni istituzionali che descrivono la condotta distrattiva nel reato di bancarotta fraudolenta e della citazione di una massima giurisprudenziale, il ricorrente si limita a riportare che "la cessione di ramo d'azienda da parte della società amministrata dal IS GE a favore della Emy Group srl ha portato nelle casse della società l'importo di euro 110.000"; tra la righe, si enuclea poi che non sarebbe "stata offerta alcuna prova di un passaggio di denaro uscito dalle casse della fallita e successivamente confluito nelle costituite società di cui si fa menzione nella parte motiva della sentenza", espressione che, nella sua vaghezza, è collegabile ad una precedente, di pari stile, che afferma che "alcun tipo di accertamento è stato svolto per accertare il luogo in cui il denaro o i beni che si assumono sottratti alla società "IP&R S.R.L. già EM RO S.R.L." siano confluiti". Quanto all'evocazione del reato di bancarotta fraudolenta documentale, neppure espressamente menzionato ma "nascosto" in alcune chiose del motivo di appello così proposto, onni-comprensivamente riferito a "tutti i delitti in contestazione", il cenno difensivo è del tutto generico ed è ridotto alla proposizione secondo la quale "negli anni in cui il sig. IS GE ha svolto il proprio ruolo di amministratore delegato della società IP&R S.R.L. già EM RO S.R.L. ha provveduto a depositare regolarmente i libri contabili ed il bilancio di esercizio come per altro confermato anche in sentenza laddove si specifica che l'ultimo bilancio depositato dalla fallita riguarda l'esercizio 2008 e che le scritture contabili erano aggiornate al 30/9/2009, atteso che l'imputato ha cessato il proprio incarico in data 16/10/2009"; è seguita una annotazione riguardante la cessione delle quote e il passaggio della carica di amministratore in capo a PI CE in data 17 settembre 2009. Si tratta di un'articolazione evanescente, che non contiene 1 —enunciazione specifica...dei capi o dei punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione", destinata dall'origine a rimanere travolta, anche in sede di appello, dal giudizio di inammissibilità. Il Collegio rammenta, da un lato, che l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici, rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato: così Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822). Dall'altro, è noto che il motivo con cui si proponga in Cassazione una doglianza riferita all'omessa motivazione in relazione ad un motivo d'appello comunque inammissibile risulta, a sua volta, geneticamente inammissibile. Infatti, il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, pur se proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per Cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da 4 v,` inammissibilità originaria (vedi, Sez. 1, n. 7096 del 20/1/1986, Ferrara, Rv. 173343; Sez. 4, n. 1982 del 15/12/1998, dep. 1999, Iannotta, Rv. 213230; Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700). E ben si comprende la ratio sottesa a tale orientamento, poiché non avrebbe senso l'annullamento della sentenza di appello con rinvio al giudice di secondo grado a causa dell'omesso esame di un motivo di gravame, che in sede di rinvio per il suo esame sarebbe comunque destinato alla declaratoria di inammissibilità. Sotto tale profilo, il motivo di ricorso deve ritenersi non consentito - perché oppone violazioni di legge, definite "macroscopici errori", non dedotte con i motivi di appello - e, in ogni caso, aspecifico e manifestamente infondato. 3.Sotto altro profilo, mette conto ricordare il consolidato principio in base al quale, quando le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo (Cass. sez.2, n.37925 del 12/6/19, E.; sez. 5, n.40005 del 7/3/14 Lubrano Di Giunno;
sez.3, n.44418 del 16/7/13, Argentieri;
sez.2, n. 5606 del 8/2/07, Conversa e altro). L'integrazione tra le due motivazioni si verifica allorchè i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei rispetto a quelli utilizzati dal primo giudice e/o con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi adottate o ai passaggi logico-giuridici della decisione, e - a maggior ragione - quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e chiarite nella decisione di primo grado, in risposta ai quali è consentita anche la motivazione per relationem, sempre che tale rinvio non comporti una sottrazione alle puntuali censure prospettate in sede di impugnazione;
ed è parimenti inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Cass. sez. 4, n. 18826 del 9/2/12). Orbene, la motivazione della sentenza di primo grado (richiamata da quella del grado successivo), agganciandosi agli apporti testimoniali e tecnico-professionali del curatore fallimentare e del consulente tecnico del pubblico ministero - dunque con esposizione razionale, persuasiva ed immune da censure di illogicità - ha evidenziato che: in virtù dell'ultimo bilancio depositato, relativo al 2009 - ed in assenza di evidenze distoniche tra le suddette appostazioni e quelle delle scritture contabili al 30 settembre 2009, data, peraltro, a partire dalla quale e significativamente„ qualsiasi aggiornamento è stato omesso, così da precluderne la ricostruibilità (pag.10 sentenza di primo grado, pag. 8 sentenza di appello) - la società avrebbe dovuto possedere le disponibilità liquide, le giacenze di magazzino, i beni strumentali di cui ai punti 2) e 3) del capo A) dell'imputazione, e della cui 5 sorte alcuna giustificazione è stata fornita dall'imputato (pag.4), definito amministratore di fatto per tutta la durata della vita dell'impresa sulla scorta di molteplici indicatori - pag. 8 e 9 sentenza di primo grado, pagg. 7 e 9 sentenza di appello - con i quali il ricorrente non si è confrontato (durata del ruolo di amministratore di diritto;
predominio gestionale del negozio del centro commerciale "Vulcano Buono" e del punto vendita di via Vitale, oggetto dell'illecita cessione d'azienda, anche dopo il formale subentro del "nuove" amministratore, PI CE, descritto anche dalla relazione del curatore e dalla consulenza tecnica come "testa di legno" inconsapevole ed impossidente, collocata strumentalmente al vertice di una impresa ormai protestata (pag.4 e pag. 9 della sentenza di appello);cointeressenze vantate dal prevenuto nelle compagini delle società a loro volta acquirenti del punto-vendita di via Vitale dalla EM GROUP S.R.L., nel contesto di un disegno spoliativo delle consistenze patrimoniali della fallita anche attraverso il trasferimento contrattuale delle sue disponibilità; assunzione del ruolo di garante dell'adempimento delle obbligazioni di pagamento dei canoni di locazione dell'immobile di via Vitale nei confronti della proprietà); il bilancio a sezioni contrapposte della fallita ha registrato un debito della IP&R S.R.L. di euro 29.614 nei confronti della ON Profumi s.r.l. - debito che tuttavia, nella scheda contabile relativa a quest'ultima società, era stato annotato come estinto in denaro contante - evidentemente e comunque non illogicamente riconducibili a risorse - liquide o materiali - estromesse dalla fallita a favore della ON medesima nel più ampio contesto di dissipazione del proprio patrimonio e di cui l'imputato non ha fornito contezza, anche in considerazione della mancata ostensione delle scritturazioni contabili a partire dal settembre 2009 (pag.3 e pag. 5 sentenza di primo grado, pag. 9 sentenza di appello, che ha stimato anche l'illecita veicolazione di parte del monte-merci a favore della medesima società); la IP&R S.R.L - già EM RO - era in istato di dissesto dalla fine degli anni 2007/2008 (pag.4) e tale condizione di squilibrio ingravescente avrebbe dovul:o essere compensata da verificabili alienazioni di rimanenze di magazzino, i cui valori - di
contro
- erano rimasti "statici", così da potersi ragionevolmente ritenere, a fronte del mancato rinvenimento di giacenze in sede d'inventario e dell'anomalo e considerevole incremento della voce contabile dei "finanziamenti del titolare per cassa" degli anni 2007/2009, l'avvenuto ricorso a vendite non contabilizzate, con introiti oggetto di dissipazione o distrazione, non giustificati - e controbilanciati da inesistenti passività derivanti dai fittizi finanziamenti dei soci (pag.5 sentenza di primo grado, pag. 5 sentenza di appello) - come da condotta contestata al punto 1) del capo B), in essa assorbita la distrazione di merci di analoga natura, di cui al punto 3) del capo B) medesimo - ancora una volta nel "silenzio" della ragione di ricorso, essa sì rassegnata con argomentazioni assertive, congetturali e comunque prive di riscortro;
il contratto di cessione di ramo d'azienda di via Tommaso Vitale, stipulato in fase di grave tensione finanziaria, in capo alla EM GROUP S.R.L. si è rivelato preordinato strumento di depauperamento delle consistenze economiche della società - punto 2) del capo B) - a cagione dei plurimi indicatori di fittizia interposizione della società acquirente, di 6 denominazione molto simile alla dante causa, riconducibile al medesimo contesto familiare - in quanto partecipata e amministrata da IS ON, germano di GE, già coinvolto nella conduzione della EM RO in quanto delegato ad operare sui relativi conti correnti e partecipe di un paio di convegni assembleari;
e ancora, di esteriorizzazione pressochè sovrapponibile a quella della di poi fallita, perché operante, dotata di parte degli stessi dipendenti, nei medesimi locali, i cui canoni di locazione sono stati significativamente saldati per mesi dalla EM RO nonostante il credito di euro 97.308 accumulato nei confronti dell'acquirente nel corso del 2008, nonostante l'avvenuto perfezionamento della traslazione d'azienda e persino in epoca successiva al recesso di quest'ultima dal contratto d'affitto; non solo, ma nel marzo 2010 - in epoca coeva al fallimento della EM RO, divenuta nel frattempo IP&R S.R.L.- la EM GROUP ha risolto consensualmente il contratto di locazione dell'immobile ed ha affittato il punto vendita alla OLAMA S.R.L., ente comunque riconducibile agli interessi patrimoniali di IS GE (pag.7 sentenza di primo grado). La sentenza impugnata - pagg. 5-9 - ha concordato con la rielaborazione della vicenda effettuata dal primo giudice ed ha puntualizzato che "l'effettivo pagamento del corrispettivo non risulta provato". Si è trattato, di tutta evidenza, di una strategìa operativa che ha deprivato la società dell'intero complesso aziendale, avviamento incluso, in assenza di adeguata contropartita e in pregiudizio dei creditori, anche a voler trascurare il segmento dell'avvenuto pagamento del prezzo, già in sé inadeguato solo a considerare gli anomali esborsi sopportati dalla cedente EM RO s.r.l. e l'esistenza all'epoca di un credito, vantato da quest'ultima, assai vicino, per entità, al corrispettivo previsto dal contratto ( Cass. sez.5, n. 5991 del 1.0/01/2023, Parenti, Rv. 284249; Cass. sez.5, n. 31703 del 03/03/2015, Monfredi, Rv. 264:347; sez.5, n. 10778 del 10/01/2012, Petruzziello, Rv. 252008). Il motivo di ricorso in nulla si misura con il robusto tessuto enunciativo delle sentenze, tradisce indiscutibile inconsistenza e manifesta infondatezza. 4. Il terzo motivo di ricorso - che ha lamentato lacuna di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità concorsuale di IS ON - è travolto dall'inammissibilità, in primo luogo, a riguardo dell'addebito di partecipazione nell'operazione di dissimulazione e distrazione del ramo d'azienda di Nola, via Tommaso Vitale, per genericità e manifesta infondatezza. Le sentenze dei gradi di merito - con argomentazioni piane, coerenti e certo non illogiche - hanno concordemente esaltato la veste concorsuale di IS ON nella qualità, in primo luogo, di amministratore della EM GROUP ad hoc costituita nel luglio 2007 con la finalità di perfezionamento dell'operazione fraudolenta di "simulazione" della cessione del ramo d'azienda della società fallita, conclusa nel luglio 2008 in frode ai creditori e ut supra ampiamente descritta;
egli ha posto in essere una condotta di cosciente apporto causale a quella del congiunto GE, finalizzata a drenare le disponibilità patrimoniali della società poi 7 fallita - riferite al complesso dei beni del negozio di via Tommaso Vitale a Noia - ed il perimetro dell'elemento soggettivo doloso, per costante orientamento giurisprudenziale, può essere circoscritto alla consapevolezza del connotato distrattivo dell'operazione, senza necessità che il medesimo sia esteso alla conoscenza del dissesto della società (Sez. U n. 22474 del 31/03/2016,Passarelli e altro, Rv. 266805). Ma il motivo presta il fianco - quanto al dedotto vizio di motivazione in relazione alla conferma dell'affermazione di responsabilità in relazione a tutte le imputazioni - ad un pari giudizio di manifesta infondatezza. Le pronunce di merito hanno attribuito a IS ON un contributo penalmente rilevante con riferimento a tutti i comportamenti consumativi del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale contestati nei capi A) e B), fondando tale affermazione sulla base di dati sintomatici validi ad integrarne prova del ruolo apicale di co-amministratore di fatto delle società fallita, costituiti dalla partecipazione alle assemblee dei soci, rilevanti per la scelta degli assetti organizzativi ed operativi e dalla titolarità, dal gennaio 2008, di un' illimitata autorizzazione ad operare sui conti correnti - in sé indicativa della padronanza delle relative risorse - a cui ha fatto seguito, con le caratteristiche di "continuità" tipiche di uno stabile inserimento organico nella compagine amministrativa, la decisiva compartecipazione strategica nell'artificiosa stipulazione del contratto di trasferimento di ramo d'azienda, che ha comportato un indebito "distacco" di parte delle merci di proprietà dell'alienante in capo all'ente acquirente, la Enny Group s.r.I., come detto da lui formalmente rappresentata. Si tratta, in definitiva, di un accertamento di merito, oggetto di valutazione insindacabile in sede di legittimità, purché sostenuta, come avvenuto nel caso di specie, da congrua e logica motivazione (Cass. sez.5, n. 45134 del 27/06/2019, Bonelli, Rv. 277540; sez.2, n. 36556 del 24/05/2022, Desiata, Ry.283850). Alla assegnazione della veste di amministratore di fatto consegue quella della più ampia posizione di garanzia, dal momento che "in tema di reati fallimentari, l'amministratore "di fatto" della società fallita è da ritenere gravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore "di diritto", per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili (Cass. sez.5, n. 39593 del 20/05/2011, Assello, Rv.250844; sez. 5, n. 15065 del 02/03/2011, Guadagnali e altri, Ry.250094; sez. 5, n. 7203 del 11/01/2008, Salannida, Rv. 239040). 6.11 quarto motivo di ricorso degli imputati, che contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze, non è consentito in sede di legittimità, è aspecifico ed è manifestamente infondato, dal momento che - sotto un primo aspetto - si tratta di valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la 8 più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); mentre - sotto altro aspetto — l'esposizione della ragione di critica si rivela fuori fuoco, perché il diniego opposto dalla sentenza impugnata non si è affatto appuntato sulla "assenza di confessione" degli imputati, ma ha sottolineato la gravità dei fatti, ancorati a plurime fattispecie di bancarotta fraudolenta, e la non ravvisabilità di segnali di ravvedimento e di resipiscenza, certamente non circoscrivibili alla mancata ammissione degli addebiti. 7.L'intervenuto decorso del termine di prescrizione in data successiva alla decisione impugnata non può essere rilevato in questa sede, poiché l'inammissibilità del ricorso per cassazione (determinata nella specie dalla genericità e manifesta infondatezza dei motivi) a riguardo della affermazione della responsabilità penale non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata (cfr. per tutte Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266). 8.Alla declaratoria d'inammissibilità segue, per legge, la condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali e (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà e quindi a colpa, del ricorrente: Corte Cost. n.186 del 7-13 giugno 200C) al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3000.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7/11/2023 Il co(risi liere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA CERONI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. si riporta alla requisitoria depositata e conclude per l'estinzione dei reati per intervenuta prescrizione. udito il difensore Il Difensore EO ON del foro di NOLA si riporta ai motivi del ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 1142 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 07/11/2023 Ritenuto in fatto IS GE e IS ON hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 25 novembre 2022, la quale - previa rideterminazione della durata delle pene accessorie fallimentari e dichiarato IS ON interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque - ha confermato la sentenza del Tribunale di Noia, che, a sua volta - previo assorbimento della contestazione sub 3) del capo B) in quella sub 1) del medesimo capo - li aveva ritenuti responsabili dei delitti di cui agli artt. 81 co.2, 110 cod. pen., 216 co. 1 n. 1 e n. 2, 219, 223 n. 1 e n. 2 del R.D. n. 267/42 - capo A) - e di cui agli artt. 81 co. 2 cod. pen., 216 co. 1 n. 1 e n. 2, 219,223 n. 1 e n. 2 del R.D. n. 267/42 - capo B) - commessi in Noia il 23 febbraio 2010 - data della dichiarazione di fallimento della IP&R s.r.I., già EM RO s.r.l. - nelle rispettive qualità di amministratore di diritto dal 9 giugno 2000 al 21 marzo 2006 e dal 1 marzo 2007 al 17 settembre 2009, nonché di amministratore occulto e di fatto nei restanti periodi e sino al fallimento (IS GE); e di socio occulto della fallita, nonché nella qualità di socio e amministratore unico della EM GROUP s.r.I., avente lo stesso oggetto sociale della fallita e cessionaria del ramo d'azienda della fallita (IS ON). Sono stati articolati 4 motivi di ricorso. 1.11 primo motivo ha denunciato il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. in relazione all'affermazione di reità di IS GE per i delitti di bancarotta fraudolenta per dissipazione o per distrazione contestati nell'imputazione. La sottrazione delle disponibilità liquide e del magazzino - punto 2) del capo A) - è stata rapportata ai dati di bilancio del 2008 - depositato nel 2009 - mentre la Corte territoriale avrebbe dovuto tener conto delle appostazioni delle scritture contabili al 30/9/2009, ritenute correttamente aggiornate anche dalla curatela del fallimento, solo a considerare che i crediti dei fornitori insinuatisi al passivo della procedura sono ammontati ad una cifra nettamente inferiore rispetto a quelli emergenti dal citato bilancio. La sentenza impugnata ha condannato gli imputati per la simulazione del contratto di cessione d'azienda a favore della EM GROUP s.r.l. - punto 2) del capo B) - e sostenuto che il pagamento del corrispettivo non risulta provato;
tale statuizione sarebbe in contrasto con l'imputazione stessa, nella quale si legge che il prezzo è stato pagato, anche se poi si contesta il prelievo in contanti dell'importo così versato;
e ancora - a riguardo dell'addebito di cui al punto 4) del capo B) - sarebbe stata affermata la responsabilità degli imputati per la distrazione di somme ricevute dalla CAPONE s.r.I., mentre dalla motivazione della sentenza si enuclea che dallo stato patrimoniale della fallita, relativo al 2009, emerge un debito nei confronti della ON s.r.l. per la cifra di euro 29.614, le cui schede contabili tuttavia ne attestano l' avvenuto ripianamento in contanti;
costituirebbe un'illazione che IS ON, amministratore della EM GROUP s.r.I., fosse consapevole che l'operazione di cessione di ramo d'azienda di via Vitale a Noia non rispondesse agli interessi economici della cedente, che in quel periodo gestiva altri due esercizi. La motivazione della sentenza sarebbe carente anche a riguardo dell'affermazione di colpevolezza per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, perché la contabilità non sarebbe stata aggiornata solo per un periodo di qualche mese, riferibile all'amministrazione di PI CE, che aveva acquisito le quote da IS GE;
a riguardo, invece, dell'affermazione di responsabilità per la distrazione del magazzino, la Corte d'appello si sarebbe affidata alle conclusioni congetturali del consulente tecnico del p.m., che l'ha desunta dall'avvenuto azzeramento del dato di bilancio relativo alle rimanenze, mentre nessuna valenza dimostrativa degli indebiti prelievi di merce potrebbe attribuirsi al transito di autoveicoli addetti allo scarico-merci della Emy Profumerie s.r.l. nei primi giorni di settembre 2009; in realtà, il valore contabile del magazzino sarebbe stato soggetto ad artificiose alterazioni da parte della società poi fallita, per far fronte agli studi di settore in materia fiscale. In definitiva, l'entità patrimoniale costituita dalle rimanenze non sarebbe determinabile "perché non esiste la contabilità" e perché il valore del magazzino sarebbe soggetto a "variabili" durante l'esercizio; infine, i finanziamenti dei soci sarebbero stati volti a "riparare" le condotte distrattive. 2.11 secondo motivo ha dedotto erronea applicazione della legge penale, in quanto i reati contestati avrebbero dovuto essere dichiarati estinti per prescrizione già alla data della sentenza di appello. Il processo di primo grado è stato fissato per l'udlienza del 5 maggio 2017 (e rinviato al 15 settembre 2017) che, però, sarebbe stata precedentemente calendarizzata come udienza di mero rinvio - in assenza, cioè, della programmazione di utili attività - sicchè non avrebbe alcuna rilevanza che in tale occasione il difensore avesse dichiarato di aderire all'astensione collettiva indetta dalla categoria;
inoltre, alla detta udienza il Tribunale non avrebbe potuto compiere alcuna attività istruttoria, in quanto in diversa composizione rispetto a quella antecedente. 3.11 terzo motivo si è poggiato sulla carenza di motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla affermazione di reità di IS ON, fondata su dati inappaganti, ovvero la partecipazione a due assemblee dei soci della fallita e la titolarità di una delega ad operare sui conti correnti bancari della società; né sarebbe stato dato conto della prova della consapevolezza, in capo a costui, dello stato di dissesto della società poi fallita, quand'anche sia stato amministratore della Enny Group s.r.1., acquirente dalla IP&R s.r.l. del ramo d'azienda di via Vitale a Noia. 4.11 quarto e ultimo motivo si è doluto dei vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione al mancato riconoscimento agli imputati delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti, negato solo in quanto essi non avrebbero confessato le rispettive responsabilità. 2 Considerato in diritto 1.Deve essere preliminarmente esaminato, per il suo carattere potenzialmente assorbente, il secondo motivo di ricorso, che ha eccepito la maturazione del termine massimo di prescrizione prima della data della pronuncia della sentenza impugnata. Il motivo è manifestamente infondato. Costituisce ius receptum che l'astensione del difensore dalle udienze a seguito dell'adesione a manifestazioni di sciopero indette dall'Unione delle Camere Penali, pur non costituendo un legittimo impedimento a comparire, costituisce una causa di sospensione della prescrizione che dura sino alla celebrazione dell'udienza successiva, anche qualora venga fissata oltre il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 159, comma 1, n. 3 cod. pen (cfr. Sez. 4, n. 10261 del 29/01/2013, M., Rv. 256067, secondo cui il rinvio dell'udienza dovuto all'adesione del difensore all'astensione collettiva dalle udienze determina la sospensione del termine prescrizionale per tutto il tempo necessario per gli adempimenti tecnici imprescindibili al fine di garantire il recupero dell'ordinario svolgersi del processo). Dalla consultazione dei processi verbali del dibattimento di primo grado, consentita al collegio dalla natura della questione posta, si evince che l'udienza del 5 maggio 2017 è stata rinviata al 15 settembre 2017 a causa dell'adesione del difensore all'astensione proclamata dalla categoria, senza riferimento alcuno a ragioni concorrenti o concomitanti, come l'assenza dei testimoni o le esigenze officiose dell'organo giudicante;
non solo, ma a causa della mancata celebrazione dell'udienza del 5 maggio 2017 - prima udienza utile, conseguente al rinvio disposto d'ufficio all'udienza del 8 marzo 2017 per la rinnovazione della notificazione del decreto dispositivo del giudizio alla persona offesa - non è stato possibile verificare la regolare costituzione delle parti, trattare le questioni preliminari e dichiarare aperto il dibattimento, adempimenti tutti procrastinati al 15 settembre 2017, con evidente ricaduta sulla tempestività dello svolgimento dell'istruttoria dibattimentale. Risulta, quindi, corretto il calcolo compiuto dalla Corte territoriale che, ai fini del computo del termine massimo di prescrizione, ha tenuto conto della sospensione derivante dall'adesione del difensore alla manifestazione collettiva di astensione delle udienze;
per tutto il periodo del rinvio dell'udienza. Il ricorso di IS GE deve essere dichiarato inammissibile. 2.11 primo motivo di ricorso, che denuncia, in un coacervo indistinto di osservazioni non sempre coordinate tra loro, l'omessa risposta al motivo d'appello riferito alla sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, non è consentito dalla legge ed è manifestamente infondato. 3 L'esame dell'atto di appello evidenzia come non sia stato declinato specifico motivo di censura attinente alla condanna per il reato di cui al capo A), essendo l'impugnazione confinata ad asserzioni di generica contestazione;
ed invero, a sostegno del primo motivo di gravame, nel contesto di una sintetica riproposizione delle nozioni istituzionali che descrivono la condotta distrattiva nel reato di bancarotta fraudolenta e della citazione di una massima giurisprudenziale, il ricorrente si limita a riportare che "la cessione di ramo d'azienda da parte della società amministrata dal IS GE a favore della Emy Group srl ha portato nelle casse della società l'importo di euro 110.000"; tra la righe, si enuclea poi che non sarebbe "stata offerta alcuna prova di un passaggio di denaro uscito dalle casse della fallita e successivamente confluito nelle costituite società di cui si fa menzione nella parte motiva della sentenza", espressione che, nella sua vaghezza, è collegabile ad una precedente, di pari stile, che afferma che "alcun tipo di accertamento è stato svolto per accertare il luogo in cui il denaro o i beni che si assumono sottratti alla società "IP&R S.R.L. già EM RO S.R.L." siano confluiti". Quanto all'evocazione del reato di bancarotta fraudolenta documentale, neppure espressamente menzionato ma "nascosto" in alcune chiose del motivo di appello così proposto, onni-comprensivamente riferito a "tutti i delitti in contestazione", il cenno difensivo è del tutto generico ed è ridotto alla proposizione secondo la quale "negli anni in cui il sig. IS GE ha svolto il proprio ruolo di amministratore delegato della società IP&R S.R.L. già EM RO S.R.L. ha provveduto a depositare regolarmente i libri contabili ed il bilancio di esercizio come per altro confermato anche in sentenza laddove si specifica che l'ultimo bilancio depositato dalla fallita riguarda l'esercizio 2008 e che le scritture contabili erano aggiornate al 30/9/2009, atteso che l'imputato ha cessato il proprio incarico in data 16/10/2009"; è seguita una annotazione riguardante la cessione delle quote e il passaggio della carica di amministratore in capo a PI CE in data 17 settembre 2009. Si tratta di un'articolazione evanescente, che non contiene 1 —enunciazione specifica...dei capi o dei punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione", destinata dall'origine a rimanere travolta, anche in sede di appello, dal giudizio di inammissibilità. Il Collegio rammenta, da un lato, che l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici, rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato: così Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822). Dall'altro, è noto che il motivo con cui si proponga in Cassazione una doglianza riferita all'omessa motivazione in relazione ad un motivo d'appello comunque inammissibile risulta, a sua volta, geneticamente inammissibile. Infatti, il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, pur se proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per Cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da 4 v,` inammissibilità originaria (vedi, Sez. 1, n. 7096 del 20/1/1986, Ferrara, Rv. 173343; Sez. 4, n. 1982 del 15/12/1998, dep. 1999, Iannotta, Rv. 213230; Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700). E ben si comprende la ratio sottesa a tale orientamento, poiché non avrebbe senso l'annullamento della sentenza di appello con rinvio al giudice di secondo grado a causa dell'omesso esame di un motivo di gravame, che in sede di rinvio per il suo esame sarebbe comunque destinato alla declaratoria di inammissibilità. Sotto tale profilo, il motivo di ricorso deve ritenersi non consentito - perché oppone violazioni di legge, definite "macroscopici errori", non dedotte con i motivi di appello - e, in ogni caso, aspecifico e manifestamente infondato. 3.Sotto altro profilo, mette conto ricordare il consolidato principio in base al quale, quando le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo (Cass. sez.2, n.37925 del 12/6/19, E.; sez. 5, n.40005 del 7/3/14 Lubrano Di Giunno;
sez.3, n.44418 del 16/7/13, Argentieri;
sez.2, n. 5606 del 8/2/07, Conversa e altro). L'integrazione tra le due motivazioni si verifica allorchè i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei rispetto a quelli utilizzati dal primo giudice e/o con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi adottate o ai passaggi logico-giuridici della decisione, e - a maggior ragione - quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e chiarite nella decisione di primo grado, in risposta ai quali è consentita anche la motivazione per relationem, sempre che tale rinvio non comporti una sottrazione alle puntuali censure prospettate in sede di impugnazione;
ed è parimenti inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Cass. sez. 4, n. 18826 del 9/2/12). Orbene, la motivazione della sentenza di primo grado (richiamata da quella del grado successivo), agganciandosi agli apporti testimoniali e tecnico-professionali del curatore fallimentare e del consulente tecnico del pubblico ministero - dunque con esposizione razionale, persuasiva ed immune da censure di illogicità - ha evidenziato che: in virtù dell'ultimo bilancio depositato, relativo al 2009 - ed in assenza di evidenze distoniche tra le suddette appostazioni e quelle delle scritture contabili al 30 settembre 2009, data, peraltro, a partire dalla quale e significativamente„ qualsiasi aggiornamento è stato omesso, così da precluderne la ricostruibilità (pag.10 sentenza di primo grado, pag. 8 sentenza di appello) - la società avrebbe dovuto possedere le disponibilità liquide, le giacenze di magazzino, i beni strumentali di cui ai punti 2) e 3) del capo A) dell'imputazione, e della cui 5 sorte alcuna giustificazione è stata fornita dall'imputato (pag.4), definito amministratore di fatto per tutta la durata della vita dell'impresa sulla scorta di molteplici indicatori - pag. 8 e 9 sentenza di primo grado, pagg. 7 e 9 sentenza di appello - con i quali il ricorrente non si è confrontato (durata del ruolo di amministratore di diritto;
predominio gestionale del negozio del centro commerciale "Vulcano Buono" e del punto vendita di via Vitale, oggetto dell'illecita cessione d'azienda, anche dopo il formale subentro del "nuove" amministratore, PI CE, descritto anche dalla relazione del curatore e dalla consulenza tecnica come "testa di legno" inconsapevole ed impossidente, collocata strumentalmente al vertice di una impresa ormai protestata (pag.4 e pag. 9 della sentenza di appello);cointeressenze vantate dal prevenuto nelle compagini delle società a loro volta acquirenti del punto-vendita di via Vitale dalla EM GROUP S.R.L., nel contesto di un disegno spoliativo delle consistenze patrimoniali della fallita anche attraverso il trasferimento contrattuale delle sue disponibilità; assunzione del ruolo di garante dell'adempimento delle obbligazioni di pagamento dei canoni di locazione dell'immobile di via Vitale nei confronti della proprietà); il bilancio a sezioni contrapposte della fallita ha registrato un debito della IP&R S.R.L. di euro 29.614 nei confronti della ON Profumi s.r.l. - debito che tuttavia, nella scheda contabile relativa a quest'ultima società, era stato annotato come estinto in denaro contante - evidentemente e comunque non illogicamente riconducibili a risorse - liquide o materiali - estromesse dalla fallita a favore della ON medesima nel più ampio contesto di dissipazione del proprio patrimonio e di cui l'imputato non ha fornito contezza, anche in considerazione della mancata ostensione delle scritturazioni contabili a partire dal settembre 2009 (pag.3 e pag. 5 sentenza di primo grado, pag. 9 sentenza di appello, che ha stimato anche l'illecita veicolazione di parte del monte-merci a favore della medesima società); la IP&R S.R.L - già EM RO - era in istato di dissesto dalla fine degli anni 2007/2008 (pag.4) e tale condizione di squilibrio ingravescente avrebbe dovul:o essere compensata da verificabili alienazioni di rimanenze di magazzino, i cui valori - di
contro
- erano rimasti "statici", così da potersi ragionevolmente ritenere, a fronte del mancato rinvenimento di giacenze in sede d'inventario e dell'anomalo e considerevole incremento della voce contabile dei "finanziamenti del titolare per cassa" degli anni 2007/2009, l'avvenuto ricorso a vendite non contabilizzate, con introiti oggetto di dissipazione o distrazione, non giustificati - e controbilanciati da inesistenti passività derivanti dai fittizi finanziamenti dei soci (pag.5 sentenza di primo grado, pag. 5 sentenza di appello) - come da condotta contestata al punto 1) del capo B), in essa assorbita la distrazione di merci di analoga natura, di cui al punto 3) del capo B) medesimo - ancora una volta nel "silenzio" della ragione di ricorso, essa sì rassegnata con argomentazioni assertive, congetturali e comunque prive di riscortro;
il contratto di cessione di ramo d'azienda di via Tommaso Vitale, stipulato in fase di grave tensione finanziaria, in capo alla EM GROUP S.R.L. si è rivelato preordinato strumento di depauperamento delle consistenze economiche della società - punto 2) del capo B) - a cagione dei plurimi indicatori di fittizia interposizione della società acquirente, di 6 denominazione molto simile alla dante causa, riconducibile al medesimo contesto familiare - in quanto partecipata e amministrata da IS ON, germano di GE, già coinvolto nella conduzione della EM RO in quanto delegato ad operare sui relativi conti correnti e partecipe di un paio di convegni assembleari;
e ancora, di esteriorizzazione pressochè sovrapponibile a quella della di poi fallita, perché operante, dotata di parte degli stessi dipendenti, nei medesimi locali, i cui canoni di locazione sono stati significativamente saldati per mesi dalla EM RO nonostante il credito di euro 97.308 accumulato nei confronti dell'acquirente nel corso del 2008, nonostante l'avvenuto perfezionamento della traslazione d'azienda e persino in epoca successiva al recesso di quest'ultima dal contratto d'affitto; non solo, ma nel marzo 2010 - in epoca coeva al fallimento della EM RO, divenuta nel frattempo IP&R S.R.L.- la EM GROUP ha risolto consensualmente il contratto di locazione dell'immobile ed ha affittato il punto vendita alla OLAMA S.R.L., ente comunque riconducibile agli interessi patrimoniali di IS GE (pag.7 sentenza di primo grado). La sentenza impugnata - pagg. 5-9 - ha concordato con la rielaborazione della vicenda effettuata dal primo giudice ed ha puntualizzato che "l'effettivo pagamento del corrispettivo non risulta provato". Si è trattato, di tutta evidenza, di una strategìa operativa che ha deprivato la società dell'intero complesso aziendale, avviamento incluso, in assenza di adeguata contropartita e in pregiudizio dei creditori, anche a voler trascurare il segmento dell'avvenuto pagamento del prezzo, già in sé inadeguato solo a considerare gli anomali esborsi sopportati dalla cedente EM RO s.r.l. e l'esistenza all'epoca di un credito, vantato da quest'ultima, assai vicino, per entità, al corrispettivo previsto dal contratto ( Cass. sez.5, n. 5991 del 1.0/01/2023, Parenti, Rv. 284249; Cass. sez.5, n. 31703 del 03/03/2015, Monfredi, Rv. 264:347; sez.5, n. 10778 del 10/01/2012, Petruzziello, Rv. 252008). Il motivo di ricorso in nulla si misura con il robusto tessuto enunciativo delle sentenze, tradisce indiscutibile inconsistenza e manifesta infondatezza. 4. Il terzo motivo di ricorso - che ha lamentato lacuna di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità concorsuale di IS ON - è travolto dall'inammissibilità, in primo luogo, a riguardo dell'addebito di partecipazione nell'operazione di dissimulazione e distrazione del ramo d'azienda di Nola, via Tommaso Vitale, per genericità e manifesta infondatezza. Le sentenze dei gradi di merito - con argomentazioni piane, coerenti e certo non illogiche - hanno concordemente esaltato la veste concorsuale di IS ON nella qualità, in primo luogo, di amministratore della EM GROUP ad hoc costituita nel luglio 2007 con la finalità di perfezionamento dell'operazione fraudolenta di "simulazione" della cessione del ramo d'azienda della società fallita, conclusa nel luglio 2008 in frode ai creditori e ut supra ampiamente descritta;
egli ha posto in essere una condotta di cosciente apporto causale a quella del congiunto GE, finalizzata a drenare le disponibilità patrimoniali della società poi 7 fallita - riferite al complesso dei beni del negozio di via Tommaso Vitale a Noia - ed il perimetro dell'elemento soggettivo doloso, per costante orientamento giurisprudenziale, può essere circoscritto alla consapevolezza del connotato distrattivo dell'operazione, senza necessità che il medesimo sia esteso alla conoscenza del dissesto della società (Sez. U n. 22474 del 31/03/2016,Passarelli e altro, Rv. 266805). Ma il motivo presta il fianco - quanto al dedotto vizio di motivazione in relazione alla conferma dell'affermazione di responsabilità in relazione a tutte le imputazioni - ad un pari giudizio di manifesta infondatezza. Le pronunce di merito hanno attribuito a IS ON un contributo penalmente rilevante con riferimento a tutti i comportamenti consumativi del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale contestati nei capi A) e B), fondando tale affermazione sulla base di dati sintomatici validi ad integrarne prova del ruolo apicale di co-amministratore di fatto delle società fallita, costituiti dalla partecipazione alle assemblee dei soci, rilevanti per la scelta degli assetti organizzativi ed operativi e dalla titolarità, dal gennaio 2008, di un' illimitata autorizzazione ad operare sui conti correnti - in sé indicativa della padronanza delle relative risorse - a cui ha fatto seguito, con le caratteristiche di "continuità" tipiche di uno stabile inserimento organico nella compagine amministrativa, la decisiva compartecipazione strategica nell'artificiosa stipulazione del contratto di trasferimento di ramo d'azienda, che ha comportato un indebito "distacco" di parte delle merci di proprietà dell'alienante in capo all'ente acquirente, la Enny Group s.r.I., come detto da lui formalmente rappresentata. Si tratta, in definitiva, di un accertamento di merito, oggetto di valutazione insindacabile in sede di legittimità, purché sostenuta, come avvenuto nel caso di specie, da congrua e logica motivazione (Cass. sez.5, n. 45134 del 27/06/2019, Bonelli, Rv. 277540; sez.2, n. 36556 del 24/05/2022, Desiata, Ry.283850). Alla assegnazione della veste di amministratore di fatto consegue quella della più ampia posizione di garanzia, dal momento che "in tema di reati fallimentari, l'amministratore "di fatto" della società fallita è da ritenere gravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore "di diritto", per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili (Cass. sez.5, n. 39593 del 20/05/2011, Assello, Rv.250844; sez. 5, n. 15065 del 02/03/2011, Guadagnali e altri, Ry.250094; sez. 5, n. 7203 del 11/01/2008, Salannida, Rv. 239040). 6.11 quarto motivo di ricorso degli imputati, che contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze, non è consentito in sede di legittimità, è aspecifico ed è manifestamente infondato, dal momento che - sotto un primo aspetto - si tratta di valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la 8 più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); mentre - sotto altro aspetto — l'esposizione della ragione di critica si rivela fuori fuoco, perché il diniego opposto dalla sentenza impugnata non si è affatto appuntato sulla "assenza di confessione" degli imputati, ma ha sottolineato la gravità dei fatti, ancorati a plurime fattispecie di bancarotta fraudolenta, e la non ravvisabilità di segnali di ravvedimento e di resipiscenza, certamente non circoscrivibili alla mancata ammissione degli addebiti. 7.L'intervenuto decorso del termine di prescrizione in data successiva alla decisione impugnata non può essere rilevato in questa sede, poiché l'inammissibilità del ricorso per cassazione (determinata nella specie dalla genericità e manifesta infondatezza dei motivi) a riguardo della affermazione della responsabilità penale non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata (cfr. per tutte Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266). 8.Alla declaratoria d'inammissibilità segue, per legge, la condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali e (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà e quindi a colpa, del ricorrente: Corte Cost. n.186 del 7-13 giugno 200C) al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3000.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7/11/2023 Il co(risi liere estensore Il Presidente