Sentenza 24 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 24/10/2002, n. 14986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14986 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2002 |
Testo completo
O 69870 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Fiolennessioneдовіцый 149 86 /02 Composta dagli I .mis 99.31, Madistra - Presidente Dott. Vincenzo CARBONE - R.G. N. 10578/00 Cron.35103 Dott. Michele VARRONE - Rel. Consigliere - Rep. 3889 Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere Dott. Italo PURCARO Ud. 17/06/02 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Maria Margherita CHIARINI Consigliere UFFICIO COPIE Richiesta copia studio ha pronunciato la seguente per diritti € 1,55 dal Sig. SEN TENZA 250TT 2002 sul ricorso proposto da: HERE --- BA RO SPA, (già denominata NC di Santo Spirito S.p.A.) con sede in Roma, elettivamente domiciliata in RO VIA E GIANTURCO 5, presso lo studio dell'avvocato SANDRO CARBONI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato MARIO NAPOLITANO, giusta procura speciale N. per Notar Antonio Maria Zappone di Roma del 18/05/00 rep. n. 66740; ---
- ricorrente -
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contro
CANCELLERIA MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in RO VIA DEI PORTOGHESI 12,2002 ---... - 1382 presso gli uffici dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO -1- i STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente avverso la sentenza n. 880/99 della Corte d'Appello di NAPOLI, Sezione I Civile, emessa il 19/03/99 e depositata il 07/04/99 (R.G. 8/98); udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Michele udienza del 17/06/02 dal VARRONE;
udito l'Avvocato Sandro CARBONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 23.11.1995 la BA DI RO S.p.A. propose opposizione, dinanzi al Tribunale di Napoli, all'ingiunzione, emessa in data 18.10.1995 e notificata il 9.11.1995, dal Ministero delle -Dipartimento delle Dogane e delle Imposte Indirette, Ufficio Finanze Twwcon la quale le era stato intimato di Ricevitoria Dogana di Napoli pagare, quale garante, in solido con la BE.CA. S.p.A., debitrice principale, la somma di L. 259.347.375, di cui L. 216.118.650 a titolo di restituzione indebitamente percepita, L. 43.223.725 a titolo di maggiorazione del 20% e L.
5.000 per spese di notifica, in dipendenza della mancata presentazione della documentazione atta a comprovare il diritto alla restituzione, percepita in via anticipata dalla BE.CA. S.p.A. in relazione al quantitativo di Kg. 119.120 di carne bovina congelata, compreso nella bolleta COM7 n. 2 PF del 23.6.1992 della Dogana di Napoli, garantita con polizza del 18.6.1992 della Banca di Roma S.p.A.. L'opponente chiese la revoca o l'annullamento di detta ingiunzione, deducendo che con scrittura del 18.6.92 il NC di Roma (trasformatasi per fusione ed incorporazione in Banca di Roma S.p.A.) si era costituito fideiussore solidale della S.p.A. BE.CA. nei confronti del Ricevitore Capo della Dogana di Napoli in relazione all'adempimento degli obblighi derivanti dall'operazione di esportazione, verso paesi terzi, di carne bovina con ammissione al pagamento anticipato della restituzione per le partite che, poste sotto controllo doganale, sarebbero state successivamente esportate previa trasformazione, ai sensi dell'art. 4 Reg. CEE 565/80. Ciò in conformità dell'autorizzazione accordata dalla Direzione della Circoscrizione Doganale con prot. n. 3200095/92 e con l'espressa previsione, tra l'altro, che la garanzia si intendeva valida per sei mesi. Dedusse l'opponente che la pretesa azionata con l'ingiunzione era illegittima, in quanto avanzata ben oltre il termine di efficacia e validità della prestata fideiussione e comunque prescritta. In via subordinata, eccepi che la fideiussione era estinta, ai sensi degli artt. 1955 e 1957 c.c., in quanto l'Amministrazione Doganale non aveva esercitato il diritto di ritenzione, impedendo così ad essa Banca di surrogarsi nel privilegio spettante all'Amministrazione e non avendo, inoltre, l'Amministrazione esercitato le sue azioni nel termine legale previsto. Si costituì il Ministero delle Finanze, resistendo all'opposizione e chiedendo, in via riconvenzionale, che venisse accertato il diritto di essa Amministrazione di escutere l'opponente, quale fideiussore in relazione alla citata bolletta di prefinanziamento. Con altro atto di citazione dell'1.12.1995, la Banca di Roma S.p.A. propose analoga opposizione, dinanzi al Tribunale di Napoli, ad altra ingiunzione doganale, emessa dalla Ricevitoria Dogana di Napoli il 27.10.1995 e notificata il 20.11.1995, con la quale era stato intimato all'Istituto di credito, quale garante, in solido con la BE.CA. S.p.A., debitrice principale, il pagamento della somma di L. 633.295.030, di cui L. 527.741.690 a titolo di restituzione e L. 105.548.340 a titolo di maggiorazione del 20%, in dipendenza della mancata presentazione da parte della BE.CA. della documentazione atta a comprovare il diritto alla restituzione, percepita in via anticipata da detta Società, in relazione al quantitativo di Kg. 290.880 di carne bovina congelata compresa nella bolletta COM7 n. 2PF del 23.6.1992. Costituitasi, l'Amministrazione Finanziaria resisté all'opposizione e propose identica domanda riconvenzionale. Espletata la trattazione delle due cause riunite, il Tribunale adito, con sentenza del 12.3/30.6.1997, rigettava le opposizioni e dichiarava interamente compensate tra le parti le spese del giudizio. Precisava il Giudicante che l'azione proposta ha natura di opposizione ad ingiunzione doganale, ritenuta compatibile con la disciplina introdotta dall'art. 67 d.P.R. n. 43/1988, assolvendo detta ingiunzione alla funzione di "atto di accertamento e titolo esecutivo", prodromico alla formazione del ruolo, con la conseguenza che l'opponente conserva la veste di attore ed al medesimo incombe l'onere di provare l'infondatezza della pretesa tributaria, mentre l'onere probatorio dell'Amministrazione Finanziaria resta assolto dal titolo ingiunzionale;
che la fideiussione prestata dalla Banca di Roma ha natura di contratto autonomo di garanzia, con la conseguente inopponibilità da parte del garante delle eccezioni attinenti alla validità, efficacia ed alle vicende del rapporto principale, salvo l'exceptio doli;
che il termine di sei mesi, contrattualmente previsto, deve essere riferito alla delimitazione del periodo di tempo entro il quale l'obbligazione garantita doveva venire ad esistenza;
che, pur tenendosi conto della particolare disciplina del contratto di garanzia, nella specie, non sono, in ogni caso, ravvisabili le condizioni per la liberazione del debitore, ex art. 1955 c.c., non sussistendo un comportamento doloso o colposo dell'Amministrazione, mentre è irrilevante la mera inazione del creditore;
che, infine, nel caso in esame è inapplicabile in radice la previsione di cui all'art. 1957 c.c., essendo subordinata la possibilità di svincolo della fideiussione unicamente ad apposita autorizzazione dell'Intendenza di Finanza di Roma. L'appello proposto dalla BA di RO ed al quale ha resistito l'Amministrazione Finanziaria era rigettato dalla Corte napoletana, con sentenza 7 aprile 1999 ed ulteriore compensazione delle spese del grado, affermando, per quanto possa ancora interessare: - che nella specie trattavasi di contratto autonomo di garanzia;
che non erano state adempiute le prescrizioni alle quali era subordinata la restituzione percepita in via anticipata;
- che il termine semestrale di operatività della garanzia prestata andava correttamente riferito all'epoca o segmento temporale entro il quale l'obbligazione garantita sarebbe dovuta venire ad esistenza;
- che nella specie non operava il disposto dell'art. 1957 c.c. perché la c.d. clausola di svincolo correlava ineludibilmente la durata della fideiussione non alla scadenza dell'obbligazione principale, ma al suo integrale soddisfacimento. Ha proposto ricorso per cassazione la BA di RO, affidandolo a due motivi. Ha resistito l'Amministrazione Finanziaria con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la ricorrente, denunciando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 33 Reg. CEE n. 3665/87 anche sotto il profilo del vizio della motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., lamenta che il giudice di appello non abbia rilevato che il regolamento comunitario non stabilisce alcun termine per la produzione dei documenti (termine che invece, secondo tale giudice, non sarebbe stato rispettato dalla BE.CA.) ma soltanto per la esportazione delle merci. La doglianza è inammissibile. Come esattamente eccepito dall'Amministrazione, la BA di RO non ha mai contestato, nei gradi di merito, l'esistenza del termine perentorio entro il quale doveva essere presentata la pratica relativa all'esportazione all'organismo pagatore della restituzione;
trattasi, pertanto, di questione nuova, dedotta per la prima volta in cassazione e come tale inammissibile. Non è superfluo aggiungere che la deduzione sarebbe comunque infondata,proprio alla luce dell'art. 33, par. b in relazione all'art. 47, par. 2 Reg. CEE n. 3665/87, erroneamente citato dalla ricorrente. Il primo motivo va, pertanto, rigettato. Con il successivo mezzo la BA di RO, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1322 ss., 1362 ss., 1941, 1942 e 1957 c.c. oltre all'insufficienza della motivazione su altro punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., critica il giudice del gravame per avere ritenuto: che la prestata fideiussione integrasse un "contratto autonomo di garanzia"; che il termine previsto andasse riferito solo al segmento temporale entro cui l'obbligazione principale doveva sorgere;
che l'ipotesi estintiva di cui all'art. 1957 cit. non trovasse applicazione in presenza della c.d. "clausola di svincolo". Neppure questa complessa censura è fondata. Essa è già stata vanificata dalla Corte napoletana che ha ravvisato, nella specie, l'esistenza di un negozio atipico qualificabile come contratto autonomo di garanzia (c.d. performance - bond), stante l'obbligo per il garante di eseguire la prestazione a suo carico "a semplice richiesta e senza la costituzione in mora e/o la previa escussione" del debitore principale;
ha considerato che il termine di operatività della prestata garanzia (sei mesi dal rilascio) non ne importasse l'inefficacia dopo la scadenza del termine stesso, dovendo tale termine raccordarsi all'arco temporale entro cui doveva venire ad esistenza l'obbligazione principale, dal momento che trattandosi di garanzia prestata per un'obbligazione condizionale o futura, la diversa interpretazione prospettata dalla BA di RO frustrerebbe lo scopo della garanzia stessa;
infine, ha ritenuto che la clausola di svincolo (alla cui stregua la garanzia non poteva essere neppure parzialmente svincolata senza apposita autorizzazione dell'Intendenza di Finanza) andava interpretata, per il suo significato letterale e logico, nel senso di correlare la durata della fideiussione non alla scadenza dell'obbligazione principale ma al suo integrale soddisfacimento, con conseguente esclusione dell'operatività dell'art. 1957 cit.. Trattasi di motivazione che fa buon governo delle disposizioni pretesamente violate e si uniforma alla costante giurisprudenza di questa Corte,, con riguardo alla configurabilità del c.d. contratto autonomo di garanzia ed ai limiti di applicabilità dell'art. 1957 c.c. (ex plurimis, Cass. 6 aprile 1998 n. 3552 e 3 febbraio 1999 n. 920 nonché 24 maggio 1994 n. 2827 e 19 luglio 1996 n. 6520); e che per il resto si risolve in apprezzamenti di fatto (interpretazioni di clausole contrattuali) congrui e logici, istituzionalmente devoluti al giudice di merito e come tali incensurabili in cassazione. Anche il secondo motivo va, pertanto, rigettato. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alle spese di questo grado.
P. Q. M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessive € 6,6,00// oltre € 3.000,00 " (tremila) per onorari. Così deciso in Roma, il 17 giugno 2002, nella camera di Consiglio della terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Schenarm 129,M 4565 30,99 160,10 IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista DEPOSITA ANCELLERIA 24 OTT. 2002 Oggi IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista MER RO 2 200 4 9139 (euro 3 MAR DEL 003 ENTRA diziari