Articolo 1 della Legge 16 aprile 1954, n. 135
Articolo 2
Versione
20 maggio 1954
Art. 1.
Alle operazioni che la Sezione per il credito alle medie e piccole industrie della Banca nazionale del lavoro, le gestioni speciali per il credito alle medie e piccole industrie presso le Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia effettuano secondo le norme del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419 , si applica il disposto dell' art. 5 della legge 22 giugno 1950, n. 445 , che fissa a 50 milioni il limite massimo complessivo di credito per ogni singola impresa.
Tale disposto, ferme restando le norme eventualmente piu' favorevoli di cui alla legge 11 aprile 1953, n. 298 , si applica anche alle operazioni che vengono effettuate dal Credito industriale sardo.
Entrata in vigore il 20 maggio 1954