Sentenza 28 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/07/2003, n. 11586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11586 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2003 |
Testo completo
Aula "B" REPUBBLICA ITALIANA /03 Reg. gen. n. 25699/2000 586 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASS 1 oggetto: 1 lavoro Сои 25461 SEZIONE LAVORO Sent. n. composta dai signori Vincenzo Mileo1. Dottor Presidente 2. Dottor Paolino Dell'Anno Consigliere 3. Dottor Michele De Luca Consigliere 4. Dottor Attilio Celentano Consigliere 5. Dottor Pasquale Picone Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da SU IA RE, domiciliata in Roma presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rap- presentata e difesa dall'avvocato Vasco Gabellini, giusta delega a margine del ricorso;
contro l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortu- ni sul Lavoro, in persona del suo legale rappresentante, e- lettivamente domiciliato in Roma in via IV Novembre 144 1 882 presso gli avvocati Antonino Catania e Giuseppe De Ferrà, che lo rappresentano e difendono, giusta procura speciale in atti;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Grosseto del 16 dicembre 1999, depositata il giorno 29 dello stesso mese, numero 617, r.g. 838/98; Udita la relazione svolta nell'udienza del 12 febbraio 2003 dal consigliere Paolino Dell'Anno; Uditi gli avvocati Gabellini e Catania;
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procu- ratore generale dottor Riccardo Fuzio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo: Con ricorso del 19 luglio 1996, SU IA RE premes- - so che il proprio coniuge, EC ZE, era deceduto il 7 agosto 1993, agendo, da fattore concausale nella produzione dell'evento, la silicosi dalla quale lo stesso era affetto e già riconosciuta come dovuta a causa di lavoro convenne in - giudizio, avanti il pretore di Grosseto, l'Istituto Naziona- le per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, chiedendone la condanna alla corresponsione della rendita vitalizia e dell'assegno funerario. Costituitosi il contrad- dittorio ed espletata consulenza tecnica di ufficio, il pre- tore respinse la domanda con pronuncia resa il 23 settembre 1997. L'impugnazione proposta dalla SU è stata rigettata dal tribunale di Grosseto con la sentenza indicata in epi- grafe, con la quale si è rilevato che, non essendosi con 2 l'atto di appello denunciati errori od omissioni di valuta- zione addebitabili al consulente tecnico nè prodotta docu- mentazione ulteriore rispetto a quella già esaminata dallo stesso consulente, non si ravvisava la necessità della rin- novazione delle indagini medico-legali, dovendo condividersi il parere espresso dal sanitario incaricato dal pretore, se- condo il quale la morte del EC era stata provocata da una infermità cardiovascolare, nulla deponendo nel senso di attribuzione di un ruolo concausale alla silicosi polmonare. La SU ha proposto ricorso per la cassazione della deci- sione. L'ente intimato resiste con controricorso. Motivi della decisione: La ricorrente denuncia errata e insufficiente motivazione della sentenza e non corretta interpretazione dell'articolo. 145 del decreto del Presidente della Repubblica numero 1124 del 1965, per essersi il tribunale limitato a richiamare il principio affermato da questa Corte circa la assenza di una qualsiasi presunzione di causalità della silicosi nella pro- duzione della morte di un soggetto che sia risultato affetto da altre forme morbose dell'apparato respiratorio o cardio- circolatorio, occorrendo invece accertare in concreto se l'evento sia stato causato, o almeno facilitato, dalla ma- lattia professionale. Peraltro si aggiunge il giudice di - merito ha omesso di valutare le specifiche censure svolte contro la pronuncia di primo grado con le quali si erano e- videnziate sia la illogicità della consulenza tecnica di uf- che, pur avendo dato atto della gravità della pato- ficio - 3 logia respiratoria da silicosi a carico del EC, aveva poi concluso con il negare che essa avesse avuto un qualche ruolo nel determinismo del decesso sia la mancata valuta- - zione delle contrarie osservazioni svolte dal consulente di parte. I rilievi formulati dalla ricorrente sono manifestamente in- fondati. Al proposito occorre ribadire il principio, costantemente affermato da questa Corte, che l'articolo 4 della legge nu- mero 780 del 1975 che ha modificato l'articolo 145 del - decreto del Presidente della Repubblica numero 1124 del 1965, stabilendo il diritto alle prestazioni assicurative a favore del lavoratore o dei superstiti nel caso di invalidità o di morte causate da silicosi o asbestosi di gravità anche mini- ma purchè associate a qualsiasi altra forma morbosa dell'ap- parato respiratorio o circolatorio non ha introdotto alcu- - na presunzione di causalità per i casi in cui alla silicosi o alla asbestosi si associno altre forme morbose dell'appa- rato respiratorio o circolatorio, essendo comunque necessa- rio accertare in concreto se la morte o l'inabilità del la- voratore siano derivate o meno dalla silicosi o dall'asbe- anche se minimo e concorrentestosi in concorso causale - con la malattia associata (per tutte: Cass., 9 luglio 2001, n. 9297; Cass., 7 giugno 2001, n. 7718). Orbene, nella specie, pur essendo rimasto per dimostrato che il EC era stato affetto in vita da una silicosi, il giudice di merito ha accertato con indagine in fatto attra- verso la consulenza tecnica disposta al fine di appurare le cause della morte dello stesso, che questa si doveva attri- buire esclusivamente a una sopravvenuta patologia cerebrova- scolare sulla cui origine non dispiegò alcuna influenza la pregressa infermità che non assunse ruolo alcuno neanche nella determinazione dell'evento letale. A fronte di una ta- le conclusione, la ricorrente nulla oppone che in concreto possa indurre anche solo a sospettare di una non correttezza della stessa, limitandosi a osservare, in maniera totalmente assertoria, che la cerebropatia non avrebbe potuto di per sè causare il decesso del soggetto, dovendo necessariamente ri- tenersi che questo fu almeno agevolato dalle diminuite resi- stenze dell'organismo debilitato dalla infermità di origine lavorativa. Si tratta, con tutta evidenza, di una prospetta- zione sfornita di un qualsiasi elemento fattuale che sia in grado di sostenerla, sicchè correttamente il tribunale ha ritenuto che nulla autorizzasse a disporre una nuova indagi- ne medico-legale. Del ricorso si impone quindi il rigetto. In applicazione della regola di cui all'articolo 152 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, non deve farsi luogo a statuizione sulle spese del giudizio.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese del giudi- zio atuale- Così deciso in Roma il 12 febbraio 2003. Il presidente Il consigliere estensore Milloمععنلار مخصصة hår. Mili hamı %/ ле IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi 28 LUG. 2003 IL CANCELLIERE а ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533