Sentenza breve 11 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza breve 11/03/2026, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00503/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00365/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 365 del 2026, proposto da
SY RE, CE ND e CO NO, rappresentati e difesi dagli avvocati Lorenzo Lentini ed Eduardo De Ruggiero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Locale di Avellino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Daniela Petitto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
AE NE, non costituita in giudizio;
per l’annullamento, previa sospensione:
a) della delibera del Direttore Generale della A.S.L. Avellino n. 1616 del 23.12.2025 che ha approvato il “Regolamento per la disciplina dei compensi professionali spettanti agli avvocati Dirigenti dell'Area dell'Assistenza Giuridico Legale. Adozione” e del relativo allegato “Regolamento per la disciplina dei compensi professionali spettanti agli avvocati Dirigenti dell'Area dell'Assistenza Giuridico Legale” che costituisce parte integrante e sostanziale;
b) ove e per quanto occorra, del verbale di riunione decentrata del 15.12.2025, non conosciuto;
c) del parere favorevole reso dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, non conosciuto;
d) di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’A.S.L. di Avellino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 il dott. CE ME e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Con l’odierno ricorso i ricorrenti hanno impugnato la delibera n. 1616 del 23.12.2025 del Direttore Generale della A.S.L. di Avellino che ha approvato il “Regolamento per la disciplina dei compensi professionali spettanti agli avvocati Dirigenti dell'Area dell'Assistenza Giuridico Legale. Adozione” ed il relativo allegato, nonché gli altri atti indicati in epigrafe, chiedendone l’annullamento.
Si è costituita l’A.S.L. ed ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere, evidenziando che con la delibera n. 317 del 6.3.2026 è stata ritirata la delibera impugnata.
Nella camera di consiglio del 10.3.2026, il difensore dei ricorrenti ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse, sono stati sentiti i difensori presenti come da verbale ed il Collegio ha dato avviso di possibile adozione di sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a..
Tanto premesso, questo Collegio deve prendere atto di quanto dichiarato da parte ricorrente.
In caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere di ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa. In effetti, nel processo amministrativo “ vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso che parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d'atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso ” (Consiglio di Stato, VII Sez., 3 maggio 2024, n. 4033).
Di conseguenza, a fronte della espressa dichiarazione di parte ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c) c.p.a..
Le spese di lite vanno compensate in ragione della sopravvenuta adozione dell’atto di ritiro in via di autotutela da parte dell’amministrazione, dell’intervenuta definizione in rito del giudizio, dell’andamento dello stesso e della peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IE RU, Presidente
CE ME, Referendario, Estensore
Simona Saracino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CE ME | IE RU |
IL SEGRETARIO