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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 10/07/2025, n. 823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 823 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PARMA
Sezione Prima Civile
In camera di consiglio, composto dai magistrati: dott.ssa Paola Belvedere Presidente dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Giudice relatore-estensore dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile n. 2590/2021 R.G. promossa da:
rappresentata e difesa, giusta delega in calce al ricorso, dall'avv. Rossetti Parte_1
Marialuisa, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Ivrea, via Circonvallazione n.28
Parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato
Ricorrente
contro
CP_1
Resistente contumace
Con l'intervento del P.M. in punto a: “separazione personale dei coniugi"
CONCLUSIONI
All'udienza del 30/04/2025 la ricorrente così precisava le proprie conclusioni:
“Chiede che - attesa la già pronunciata separazione dal coniuge con sentenza di codesto Giudice in data 6 ottobre 2022 - che sia disposto:
-l'addebito della separazione al signor attese le gravi violazioni dei doveri Parte_2
derivanti dal matrimonio poste in essere dallo stesso,
-l'affido esclusivo della minore alla ricorrente e che le decisioni di maggiore interesse per la minore vengano assunte dalla predetta, con facoltà per il padre di incontrare la figlia unicamente alla presenza degli operatori dei Servizi Sociali con i tempi e modalità che verranno ritenuti conformi alle esigenze affettive ed educative della stessa,
1 -che il signor corrisponda adeguato contributo al mantenimento della figlia di importo CP_1
mensile non inferiore ad € 300,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e comunque relative all'istruzione ed educazione della minore.
Con vittoria in spese, diritti ed onorari”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1/07/2021, – premesso che aveva contratto matrimonio Parte_1 in Albania in data 5/12/2016 con e che dall'unione coniugale era nata l'[...] la CP_1
RS figlia – esponeva che il matrimonio era stato caratterizzato dai comportamenti gravemente maltrattanti del marito, uomo di indole violenta, il quale le aveva imposto un regime di vita improntato alla sopraffazione fisica e psicologica. In particolare, allegava di essere stata vittima di ripetute offese verbali e aggressioni fisiche, nel corso delle quali era stata colpita dal marito in ogni parte del corpo con calci, pugni, schiaffi e con lancio di oggetti. RSino durante la gravidanza il non aveva esitato ad aggredirla. Tali condotte violente erano state poste in essere anche alla CP_1
presenza della minore.
Dal punto di vista economico, la ricorrente rappresentava che il marito non si era mai fatto carico della famiglia, in quanto non aveva svolto alcuna attività lavorativa durante la vita coniugale. Il marito era solito trascorrere le giornate e le notti fuori casa, per fare rientro solo al mattino del giorno successivo. A fronte del totale disinteresse del ella aveva dovuto farsi carco dei CP_1
bisogni della figlia, svolgendo, se pur saltuariamente, un'attività lavorativa.
La ricorrente esponeva che, con il trascorrere del tempo, la situazione era andata sempre più peggiorando, tant'è che si era rivolta nel mese di novembre 2020 dapprima ai Servizi Sociali di
Parma e poi nel mese di novembre 2021 aveva abbandonato l'abitazione coniugale, per trasferirsi, unitamente alla figlia minore, presso l'abitazione del fratello a Ivrea.
Tanto premesso in fatto, concludeva chiedendo la pronuncia di separazione personale Parte_1
RS dei coniugi con addebito a carico del marito, l'affidamento esclusivo della figlia minore con facoltà per il padre di incontrarla unicamente alla presenza di un operatore dei Servizi Sociali e con obbligo a carico dello stesso di corrispondere un contributo di mantenimento di euro 400,00 mensili, indicizzati Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
All'udienza presidenziale del 10/03/2022, compariva la sola ricorrente e il Giudice delegato dott.ssa
Vena, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, adottava i provvedimenti RS provvisori nell'interesse della prole, disponendo l'affidamento esclusivo della piccola alla madre e demandando ai Servizi Sociali di Ivrea il compito di disciplinare il regime di
2 frequentazione della minore con il padre. Inoltre, poneva a carico di l'obbligo di CP_1
corrispondere un assegno di euro 300,00 mensili per il mantenimento della figlia, oltre alla metà delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della stessa.
Il processo si svolgeva in contumacia del resistente, il quale, sebbene ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva. All'udienza del 5/10/2022, la causa veniva trattenuta in decisione per la pronuncia della sentenza non definitiva di separazione.
Indi, il Tribunale, con sentenza n. 1211/22 in data 6/10/2022, depositata il 27/10/2022, dichiarava la separazione personale dei coniugi e rimetteva le parti con separata ordinanza davanti all'Istruttore per l'ulteriore corso del processo.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione delle relazioni dei Servizi Sociali di Ivrea e della documentazione fiscale delle parti, tramite l'Agenzia delle Entrate. Il resistente non si presentava all'udienza del 4/2/2025 per rendere l'interrogatorio formale allo stesso deferito.
All'udienza del 30/04/2025 la causa veniva rimessa alla decisione collegiale, con concessione del termine ridotto di quaranta giorni per il deposito della comparsa conclusionale.
*****
Così riassunti i fatti di causa, occorre rilevare che Il Tribunale ha già emesso sentenza parziale di separazione tra le parti, sicché il thema decidendum è oggi circoscritto alle questioni relative
RS all'addebito della separazione, all'affidamento e al mantenimento della figlia minore
1. Sulla domanda di addebito della separazione.
In merito alla domanda di addebito formulata dalla ricorrente ai sensi dell'art.151, comma 2, c.c., rileva il Collegio che la domanda non è meritevole di accoglimento.
A tal riguardo, occorre rammentare che è consentito ascrivere ad uno dei coniugi la responsabilità per la dissoluzione del matrimonio a condizione che siano individuabili specifiche condotte violative dei doveri fondamentali del matrimonio, che per gravità, significatività e collocazione temporale, possano essere riconosciute come causa essenziale e determinante della separazione.
Ciò implica che devono essere provati sia l'inadempimento di quegli obblighi fondamentali di rispetto, fedeltà, reciproco sostegno, di coabitazione che devono caratterizzare l'unione matrimoniale, sia il nesso di causalità tra tali inadempimenti e l'intollerabilità della convivenza. La
Corte di Cassazione ha ribadito che “In tema di separazione, grava sulla parte che richieda
l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.” (Cass. n.16691/2020).
Nel caso di specie, se è vero che nel ricorso introduttivo e negli scritti difensivi successivi la difesa della ha prospettato il venir meno dell'affectio coniugalis come una conseguenza diretta delle CP_1
3 condotte del marito, il quale avrebbe tenuto un atteggiamento aggressivo, autoritario e violento nei confronti della moglie, impostando lo stile di vita coniugale sulla sopraffazione fisica e psicologica,
è pur vero che tali assunti sono rimasti privo di adeguato riscontro probatorio. La ricorrente non ha offerto alcun elemento idoneo a dimostrare i fatti posti a fondamento della domanda di addebito.
Invero, non vi è in atti alcuna certificazione medica comprovante le lesioni subite a causa delle condotte maltrattanti né è stata fornita la testimonianza di familiari o di terzi a conoscenza delle condotte violente tenute da parte del L'unico mezzo istruttorio articolato dalla difesa della CP_1 ricorrente è rappresentato dall'interrogatorio formale del resistente, che non è comparso all'udienza del 04/02/2025 innanzi al GOT Dott. Benedetti. La mancata risposta all'interpello da parte di CP_1
non consente tuttavia di ritenere come ammessi i fatti oggetto di prova. Sul punto, la Corte
[...] di Cassazione ha chiarito che: “In tema di prove, con riferimento all'interrogatorio formale, la disposizione dell'articolo 232 c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova.” (Cass. n.9436/2018). Orbene, nel caso di specie, non concorrono altri elementi di prova che, unitamente alla mancata comparizione dell'interrogando, consentano di ritenere provate le presunte condotte violente e aggressive subite da tali da addebitare la separazione in capo al resistente. Parte_1
Per questa ragione, la domanda di addebito della separazione proposta dalla ricorrente deve essere rigettata.
2. Sull'affidamento e sulla collocazione della minore (nata in data [...]). Per_2
In merito all'affidamento e alla collocazione della figlia delle odierne parti in causa, preme ricordare che, in sede di provvedimenti provvisori, il Presidente delegato, a seguito della domanda avanzata dalla ricorrente, aveva disposto l'affidamento esclusivo della minore a favore della madre, con collocazione prevalente presso quest'ultima e con facoltà per il padre di vederla secondo il regime di frequentazione stabilito dai Servizi Sociali di Ivrea.
Nel corso del giudizio è stato demandato ai Servizi Sociali del Comune di Ivrea, in quanto territorialmente competenti, il compito di verificare la situazione personale e familiare della minore e la qualità dei rapporti genitori-figlia, nonché di indicare il regime di affidamento maggiormente rispondente all'interesse della predetta minore e le modalità di frequentazione della stessa con il genitore non prevalentemente collocatario.
Dalle relazioni trasmesse dai Servizi Sociali incaricati emerge il positivo cambiamento del rapporto tra i coniugi e anche la proficua evoluzione del rapporto padre-figlia, tant'è che i medesimi Servizi
RS hanno suggerito l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori.
4 Invero, mentre in occasione dei primi incontri, avvenuti nel corso dell'anno 2022, il si era CP_1
dimostrato schivo e diffidente, rifiutando quanto disposto da questo Tribunale in merito alle modalità protette di svolgimento degli incontri con la figlia, successivamente gli operatori sociali hanno riscontrato che gli stessi coniugi si sono accordati autonomamente in ordine agli incontri, in forma libera, tra la bambina e il padre. Tali incontri si sono svolti tendenzialmente nei giorni festivi in un clima di grande serenità, senza l'intervento dei Servizi Sociali.
Dalla relazione dell'11/12/2024 trasmessa dal “Consorzio Servizi Sociali Inrete” risulta che la ricorrente ha consentito più volte al padre di incontrare la minore e ha favorito i contatti telefonici pressoché quotidiani tra gli stessi. La ha riferito agli assistenti sociali di essere in buoni CP_1 rapporti con il marito, che le avrebbe anche chiesto scusa per le condotte passate e l'avrebbe pregata di ritornare assieme. Quanto ad una possibile ripresa della relazione con il marito, la ricorrente ha affermato di non essere allo stato intenzionata, ma non ha escluso tale ipotesi in futuro.
Il resistente, sentito dagli operatori dei Servizi Sociali, ha riferito di sentire la figlia tre volte al giorno tramite videochiamate e di raggiungerla ad Ivrea nei giorni festivi, così da non doversi RS assentare dal lavoro. Ha espresso, altresì, la volontà di avere con sé durante i periodi di vacanza, sebbene tema che la bambina risenta troppo della mancanza della madre.
Quanto alla minore, dalla relazione redatta dall'Educatrice Professionale emerge che RSona_3
la bambina è serena sia con la madre, principale figura di accudimento, che con il padre. Nel corso RS dell'incontro con il padre, si è dimostrata sorridente e a proprio agio;
il che lascia ben intuire l'esistenza di un rapporto padre-figlia, se pure non quotidiano, comunque consolidato nel tempo.
I Servizi Sociali hanno concluso affermando che, alla luce della positiva evoluzione del rapporto tra i coniugi nonchè del rapporto padre-figlia, il regime di affido maggiormente rispondente all'interesse della minore è quello condiviso, stante l'equilibrio ritrovato tra i genitori. Non sussistono ad oggi elementi di pregiudizio per la minore, sicché la richiesta di affidamento esclusivo reiterata dalla difesa della ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni non appare meritevole di positivo apprezzamento. Sebbene, a giudizio dei Servizi, alcune affermazioni della ricorrente
(quale, in particolare, quella relativa alla possibilità di riprendere in futuro la relazione con il marito) appaiano poco coerenti con la decisione dalla stessa presa di porre fine al matrimonio, in ogni caso la bambina non ha manifestato segnali di malessere. I Servizi hanno precisato di non
RS avere provveduto a calendarizzare le visite tra e il padre, poiché nei fatti i coniugi si organizzano tra di loro liberamente, in ragione anche della distanza delle rispettive località di residenza (Ivrea e Parma) e degli impegni lavorativi del resistente.
Ciò esposto, questo Tribunale è chiamato ad individuare il regime di affidamento più confacente al superiore interesse della minore, in grado di salvaguardarne il sano ed equilibrato sviluppo psico-
5 fisico della stessa
A fronte dell'atteggiamento collaborante assunto dai coniugi e della condivisione da parte degli stessi delle decisioni relative alla figlia, appare opportuno disporre l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre a Ivrea. Non sono, infatti, state rilevate condizioni di manifesta carenza o inidoneità educativa a carico dei genitori, così come non sono state riscontrate condotte pregiudizievoli da parte di uno dei due, che indichino la necessità di un affidamento esclusivo all'altro. La minore ha un rapporto significativo con entrambi i genitori, nei cui confronti ha manifestato un forte legame affettivo. La madre, per questioni legate alla residenza del padre, è comunque la principale figura di accudimento. Pertanto, deve essere confermato l'assetto residenziale della minore presso la madre in Ivrea, in quanto la
è l'unica in grado di sostenere la minore nella quotidianità. CP_1
Tenuto conto della precarietà dell'equilibrio genitoriale, posto che solo di recente i coniugi sono riusciti a ristabilire un valido canale comunicativo, appare opportuno disporre l'affido condiviso della minore sotto la vigilanza dei Servizi Sociali competenti per territorio, affinché questi ultimi possano garantire ai coniugi uno spazio di ascolto e di sostegno alla genitorialità in modo da agevolare la loro capacità negoziativa, sì da giungere ad una collaborazione efficace per la figlia. Ai
Servizi Sociali vengono attribuiti meri compiti di vigilanza, supporto e assistenza delle parti, senza disporre alcuna limitazione della responsabilità genitoriale (cd. mandato di vigilanza e supporto: v.
Cass. n. 32290/2023). In particolare, i Servizi Sociali di Ivrea dovranno monitorare la situazione personale e familiare della minore, aiutando e sostenendo i genitori nell'assunzione delle decisioni che coinvolgono la bambina, quali le decisioni in ambito sanitario, la scelta del percorso scolastico, la scelta delle attività sportive o ricreative che deve praticare la minore, tenuto conto anche dei desideri e delle aspirazioni della bambina.
Deve essere altresì demandato ai predetti Servizi il compito di disciplinare il regime di frequentazione di con la figlia minore, secondo i tempi e le modalità dagli stessi CP_1
ritenute più opportune, tenuto conto delle difficoltà dovute alla lontananza dei rispettivi luoghi di residenza e agli impegni lavorativi del resistente.
3. Sul mantenimento della figlia.
In merito alle questioni patrimoniali relative al mantenimento della figlia, occorre rilevare che in sede di udienza di precisazione delle conclusioni, la ricorrente, richiamando le conclusioni precisate con le note depositate in data 1/03/2025, ha chiesto la corresponsione di un contributo di RS mantenimento per in misura non inferiore ad euro 300,00 mensili, oltre alla metà delle spese straordinarie. La ricorrente, in sede di comparsa conclusionale, ha poi modificato tale richiesta, chiedendo per il mantenimento della minore un importo non inferiore a euro 500,00 mensili, oltre al
6 50% delle spese straordinarie.
Sul punto, occorre richiamare la Corte di Cassazione, secondo cui: “L'art 190, comma secondo, cod. proc. civ., prescrivendo che le comparse conclusionali devono contenere le sole conclusioni già fissate dinanzi all'istruttore e il compiuto svolgimento delle ragioni di fatto e di diritto su cui esse si fondano, mira ad assicurare che non sia alterato, nella fase decisionale del procedimento, in pregiudizio dei diritti di difesa della controparte, l'ambito obiettivo della controversia, quale precisato nella fase istruttoria” (Cass. 19894/2005).
E' evidente che la richiesta di corresponsione del maggiore importo è inammissibile, in quanto formulata dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni, fermi restando i poteri officiosi spettanti al Collegio in subiecta materia, il quale non è in alcun modo vincolato dalle richieste avanzate dalle parti. Occorre rilevare che in base all'art. 337 ter c.c il giudice è tenuto ad adottare “ i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa», tra i quali rientra la determinazione de «la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli».
In proposito la Suprema Corte ha già avuto modo di affermare che «la tutela degli interessi morali e materiali della prole è sottratta all'iniziativa ed alla disponibilità delle parti, ed è sempre riconosciuto al giudice il potere di adottare d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio di merito, tutti i provvedimenti necessari per la migliore protezione dei figli, e di esercitare, in deroga alle regole generali sull'onere della prova, i poteri istruttori officiosi necessari alla conoscenza della condizione economica e reddituale delle parti.» (Cass. n. 21178/2018; cfr. ex plurimis, Cass.
n.11412/2014, Cass, n.10174/2012, Cass. n. 6606/2010, Cass. n. 17043/2007, Cass. n.27391/2005), con la conseguenza che il giudice non è vincolato alle richieste avanzate ed agli accordi intercorsi tra le parti e può quindi pronunciarsi anche "ultra petitum" (Cass. n. n. 25055/2017).
Orbene, nella specie, prescindendo dalle richieste avanzate dalle parti, occorre procedere all'esame comparato della situazione economico-patrimoniale dei coniugi sulla base dei dati acquisiti nel corso del giudizio, al fine di valutare la misura della partecipazione da parte di ciascun genitore alle spese di vita della figlia.
Quanto alla ricorrente, dagli atti di causa risulta che la stessa è stata assunta dalla “Società
Canottieri Sirio”, come addetta alle pulizie, con contratto a tempo determinato part-time, a partire dall'1/06/2021 fino al 10/01/2022, salvo essere nuovamente confermata per il medesimo rapporto lavorativo dall'1/02/2022 al 31/07/2022. In seguito, come emerge dalla relazione dei Servizi Sociali di Ivrea dell'11/12/2024, la è stata definitivamente assunta dalla ” CP_1 Parte_3
con contratto a tempo indeterminato.
Dalla documentazione fiscale depositata dall'Agenzia delle Entrate risulta che la ricorrente ha
7 percepito un reddito complessivo (al lordo delle tasse) pari a euro 989,00 nell'anno 2020, pari a euro 4.800,14 nell'anno di imposta 2021, pari a euro 8.499,00 nell'anno di imposta 2022, pari a euro 9.226,00 nell'anno di imposta 2023. Non vi è prova in atti dei redditi percepiti dalla CP_1 nell'anno di imposta 2024, a seguito del nuovo contratto di lavoro a tempo indeterminato dalla stessa stipulato con la ” Parte_3
Consta, inoltre, che la attualmente vive, insieme alla madre e al fratello, in un appartamento CP_1 condotto in locazione nella città di Ivrea, ubicato in Corso Massimo D'Azeglio. Dopo aver conseguito la patente di guida, la ricorrente ha acquistato anche un'automobile.
Quanto al resistente, sempre dall'ultima relazione trasmessa dai Servizi Sociali di Ivrea emerge che vive a Parma e lavora come autista, effettuando consegne per una macelleria. CP_1
Dalle informazioni trasmesse dall'Agenzia delle Entrate di Parma risulta che il resistente ha percepito un reddito complessivo (al lordo delle tasse) pari a euro 11.384,11 nell'anno di imposta
2020, pari a euro 9.498,05 nell'anno di imposta 2021, pari a euro 9.758,68 nell'anno di imposta
2022, pari a euro 20.572,98 nell'anno di imposta 2023.
Sulla base dei dati acquisiti, può affermarsi che negli anni di imposta 2021 e 2022 i coniugi hanno avuto una pressoché pari capacità reddituale, mentre nell'anno di imposta 2023 si è registrato un notevole aumento dei redditi percepiti dal resistente.
Orbene, tenuto conto delle complessive condizioni economiche delle parti e dei tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore, fermi per il passato i provvedimenti assunti dal
Presidente delegato, appare equo porre a carico di , a far data dal mese di gennaio CP_2
2023 – alla luce dell'incremento della capacità reddituale verificatosi nel corso del predetto anno di imposta- l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, entro il giorno dieci di ogni mese, un contributo
RS di mantenimento per la figlia quantificato in euro 350,00 mensili, indicizzati Istat, atteso che viene altresì riconosciuto alla ricorrente il diritto di percepire nella sua interezza l'assegno unico relativo alla predetta minore.
Inoltre, i coniugi dovranno concorrere nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese
RS straordinarie sostenute nell'interesse della figlia come di seguito elencate.
SPESE STRAORDINARIE EXTRA ASSEGNO, da non concordare preventivamente:
SPESE MEDICHE da documentare:
medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal SSN, ad eccezione dei medicinali da banco;
esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal SSN;
8 trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal
SSN;
tickets sanitari;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti erogati dal SSN;
interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal
SSN;
cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base, presso strutture pubbliche o private convenzionate.
SPESE SCOLASTICHE da documentare:
tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
libri di testo, anche nel caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, anche in caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) della figlia, purché di costo unitario non superiore ad € 150,00;
le rette per l'asilo nido e per la scuola dell'infanzia presso istituiti pubblici, anche nel caso in cui comprendano il costo della mensa scolastica;
assicurazione scolastica;
fondo cassa richiesto dalla scuola;
gite scolastiche senza pernottamento;
spese di scuola bus e per mezzi di trasporto pubblico(bus/treno).
SPESE EXTRASCOLASTICHE da documentare:
tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponibilità di altri familiari;
baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia della figlia e indisponibilità di altri familiari, salva l'ipotesi in cui fosse già prevista prima della separazione;
9 centro ricreativo estivo;
gli ulteriori corsi dopo il primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura;
ricarica cellulare.
SPESE STRAORDINARIE, da concordare preventivamente:
SPESE MEDICHE da documentare:
specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritte dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogati dal SSN;
trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera di professione;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesici se prescritti ma non erogati dal SSN;
interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia).
cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio alla figlia anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
SPESE SCOLASTICHE da documentare:
tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
retta per asilo nido e della scuola di infanzia presso istituti privati, al netto del costo della mensa scolastica;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominiali corsi privati di lingua straniera.
SPESE EXTRASCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE da documentare:
corsi di musica e strumenti musicali;
un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.) comprese le spese per attrezzatura ed abbigliamento;
10 viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero, boyscout;
attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei);
acquisto telefonino o altri strumenti informatici (non richiesti dalla scuola/università);
spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione della figlia, acquistati in accordo;
acquisto del mezzo di trasporto del figlia.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore che intende effettuare la spesa, richiederà il consenso all'altro genitore (tramite sms, email, pec), il quale dovrà manifestare per iscritto un motivato dissenso entro dieci giorni dalla richiesta;
in mancanza di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà tempestivamente al momento dell'esibizione del documento di spesa e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata alla figlia ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Tutte le spese straordinarie devono essere documentate dal genitore che chiede il rimborso o l'anticipo della quota di spettanza gravante sull'altro genitore.
Le spese mediche, in particolare, dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale della figlia.
In particolare, anche il genitore che non dia il proprio consenso dovrà comunque sostenere la spesa nei seguenti casi:
- quando si tratta di ogni tipo di attività o eventi relativi al tempo libero della figlia che erano già stati concordati prima della presentazione del ricorso;
- quando si tratti di cure mediche necessarie, ripetitive già in corso.
4. Sulle spese di lite
Nulla sulle spese, stante il parziale accoglimento delle domande attoree.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così provvede:
1) Rigetta la domanda di addebito della separazione avanzata dalla ricorrente;
2) Dispone l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con Per_2
collocazione prevalente presso la madre, sotto la vigilanza dei Servizi Sociali del Comune di Ivrea,
11 competenti per territorio;
3) Demanda ai Servizi Sociali di Ivrea il compito di monitorare la situazione familiare e personale della predetta minore, aiutando e sostenendo i genitori nell'assunzione delle decisioni che coinvolgono la bambina, nonché demanda ai predetti Servizi il compito di disciplinare il regime di frequentazione della minore con il padre, secondo i tempi e le modalità dagli stessi ritenute più opportune;
4) Fermi per il passato i provvedimenti provvisori assunti dal Presidente delegato, pone a carico di
, a far data dal mese di gennaio 2023, l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, entro CP_1
RS il giorno dieci di ogni mese, un contributo di mantenimento per la figlia di euro 350,00 mensili, indicizzati Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della stessa, come indicate in parte motivata.
5) Dispone che l'assegno unico relativo alla minore debba essere percepito dalla madre Per_2
nella sua interezza.
6) Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai Servizi Sociali del Comune di Ivrea.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Parma in data 2 luglio 2025.
Il giudice relatore-estensore
(Dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena) Il Presidente
(Dott.ssa Paola Belvedere)
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PARMA
Sezione Prima Civile
In camera di consiglio, composto dai magistrati: dott.ssa Paola Belvedere Presidente dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Giudice relatore-estensore dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile n. 2590/2021 R.G. promossa da:
rappresentata e difesa, giusta delega in calce al ricorso, dall'avv. Rossetti Parte_1
Marialuisa, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Ivrea, via Circonvallazione n.28
Parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato
Ricorrente
contro
CP_1
Resistente contumace
Con l'intervento del P.M. in punto a: “separazione personale dei coniugi"
CONCLUSIONI
All'udienza del 30/04/2025 la ricorrente così precisava le proprie conclusioni:
“Chiede che - attesa la già pronunciata separazione dal coniuge con sentenza di codesto Giudice in data 6 ottobre 2022 - che sia disposto:
-l'addebito della separazione al signor attese le gravi violazioni dei doveri Parte_2
derivanti dal matrimonio poste in essere dallo stesso,
-l'affido esclusivo della minore alla ricorrente e che le decisioni di maggiore interesse per la minore vengano assunte dalla predetta, con facoltà per il padre di incontrare la figlia unicamente alla presenza degli operatori dei Servizi Sociali con i tempi e modalità che verranno ritenuti conformi alle esigenze affettive ed educative della stessa,
1 -che il signor corrisponda adeguato contributo al mantenimento della figlia di importo CP_1
mensile non inferiore ad € 300,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e comunque relative all'istruzione ed educazione della minore.
Con vittoria in spese, diritti ed onorari”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1/07/2021, – premesso che aveva contratto matrimonio Parte_1 in Albania in data 5/12/2016 con e che dall'unione coniugale era nata l'[...] la CP_1
RS figlia – esponeva che il matrimonio era stato caratterizzato dai comportamenti gravemente maltrattanti del marito, uomo di indole violenta, il quale le aveva imposto un regime di vita improntato alla sopraffazione fisica e psicologica. In particolare, allegava di essere stata vittima di ripetute offese verbali e aggressioni fisiche, nel corso delle quali era stata colpita dal marito in ogni parte del corpo con calci, pugni, schiaffi e con lancio di oggetti. RSino durante la gravidanza il non aveva esitato ad aggredirla. Tali condotte violente erano state poste in essere anche alla CP_1
presenza della minore.
Dal punto di vista economico, la ricorrente rappresentava che il marito non si era mai fatto carico della famiglia, in quanto non aveva svolto alcuna attività lavorativa durante la vita coniugale. Il marito era solito trascorrere le giornate e le notti fuori casa, per fare rientro solo al mattino del giorno successivo. A fronte del totale disinteresse del ella aveva dovuto farsi carco dei CP_1
bisogni della figlia, svolgendo, se pur saltuariamente, un'attività lavorativa.
La ricorrente esponeva che, con il trascorrere del tempo, la situazione era andata sempre più peggiorando, tant'è che si era rivolta nel mese di novembre 2020 dapprima ai Servizi Sociali di
Parma e poi nel mese di novembre 2021 aveva abbandonato l'abitazione coniugale, per trasferirsi, unitamente alla figlia minore, presso l'abitazione del fratello a Ivrea.
Tanto premesso in fatto, concludeva chiedendo la pronuncia di separazione personale Parte_1
RS dei coniugi con addebito a carico del marito, l'affidamento esclusivo della figlia minore con facoltà per il padre di incontrarla unicamente alla presenza di un operatore dei Servizi Sociali e con obbligo a carico dello stesso di corrispondere un contributo di mantenimento di euro 400,00 mensili, indicizzati Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
All'udienza presidenziale del 10/03/2022, compariva la sola ricorrente e il Giudice delegato dott.ssa
Vena, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, adottava i provvedimenti RS provvisori nell'interesse della prole, disponendo l'affidamento esclusivo della piccola alla madre e demandando ai Servizi Sociali di Ivrea il compito di disciplinare il regime di
2 frequentazione della minore con il padre. Inoltre, poneva a carico di l'obbligo di CP_1
corrispondere un assegno di euro 300,00 mensili per il mantenimento della figlia, oltre alla metà delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della stessa.
Il processo si svolgeva in contumacia del resistente, il quale, sebbene ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva. All'udienza del 5/10/2022, la causa veniva trattenuta in decisione per la pronuncia della sentenza non definitiva di separazione.
Indi, il Tribunale, con sentenza n. 1211/22 in data 6/10/2022, depositata il 27/10/2022, dichiarava la separazione personale dei coniugi e rimetteva le parti con separata ordinanza davanti all'Istruttore per l'ulteriore corso del processo.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione delle relazioni dei Servizi Sociali di Ivrea e della documentazione fiscale delle parti, tramite l'Agenzia delle Entrate. Il resistente non si presentava all'udienza del 4/2/2025 per rendere l'interrogatorio formale allo stesso deferito.
All'udienza del 30/04/2025 la causa veniva rimessa alla decisione collegiale, con concessione del termine ridotto di quaranta giorni per il deposito della comparsa conclusionale.
*****
Così riassunti i fatti di causa, occorre rilevare che Il Tribunale ha già emesso sentenza parziale di separazione tra le parti, sicché il thema decidendum è oggi circoscritto alle questioni relative
RS all'addebito della separazione, all'affidamento e al mantenimento della figlia minore
1. Sulla domanda di addebito della separazione.
In merito alla domanda di addebito formulata dalla ricorrente ai sensi dell'art.151, comma 2, c.c., rileva il Collegio che la domanda non è meritevole di accoglimento.
A tal riguardo, occorre rammentare che è consentito ascrivere ad uno dei coniugi la responsabilità per la dissoluzione del matrimonio a condizione che siano individuabili specifiche condotte violative dei doveri fondamentali del matrimonio, che per gravità, significatività e collocazione temporale, possano essere riconosciute come causa essenziale e determinante della separazione.
Ciò implica che devono essere provati sia l'inadempimento di quegli obblighi fondamentali di rispetto, fedeltà, reciproco sostegno, di coabitazione che devono caratterizzare l'unione matrimoniale, sia il nesso di causalità tra tali inadempimenti e l'intollerabilità della convivenza. La
Corte di Cassazione ha ribadito che “In tema di separazione, grava sulla parte che richieda
l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.” (Cass. n.16691/2020).
Nel caso di specie, se è vero che nel ricorso introduttivo e negli scritti difensivi successivi la difesa della ha prospettato il venir meno dell'affectio coniugalis come una conseguenza diretta delle CP_1
3 condotte del marito, il quale avrebbe tenuto un atteggiamento aggressivo, autoritario e violento nei confronti della moglie, impostando lo stile di vita coniugale sulla sopraffazione fisica e psicologica,
è pur vero che tali assunti sono rimasti privo di adeguato riscontro probatorio. La ricorrente non ha offerto alcun elemento idoneo a dimostrare i fatti posti a fondamento della domanda di addebito.
Invero, non vi è in atti alcuna certificazione medica comprovante le lesioni subite a causa delle condotte maltrattanti né è stata fornita la testimonianza di familiari o di terzi a conoscenza delle condotte violente tenute da parte del L'unico mezzo istruttorio articolato dalla difesa della CP_1 ricorrente è rappresentato dall'interrogatorio formale del resistente, che non è comparso all'udienza del 04/02/2025 innanzi al GOT Dott. Benedetti. La mancata risposta all'interpello da parte di CP_1
non consente tuttavia di ritenere come ammessi i fatti oggetto di prova. Sul punto, la Corte
[...] di Cassazione ha chiarito che: “In tema di prove, con riferimento all'interrogatorio formale, la disposizione dell'articolo 232 c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova.” (Cass. n.9436/2018). Orbene, nel caso di specie, non concorrono altri elementi di prova che, unitamente alla mancata comparizione dell'interrogando, consentano di ritenere provate le presunte condotte violente e aggressive subite da tali da addebitare la separazione in capo al resistente. Parte_1
Per questa ragione, la domanda di addebito della separazione proposta dalla ricorrente deve essere rigettata.
2. Sull'affidamento e sulla collocazione della minore (nata in data [...]). Per_2
In merito all'affidamento e alla collocazione della figlia delle odierne parti in causa, preme ricordare che, in sede di provvedimenti provvisori, il Presidente delegato, a seguito della domanda avanzata dalla ricorrente, aveva disposto l'affidamento esclusivo della minore a favore della madre, con collocazione prevalente presso quest'ultima e con facoltà per il padre di vederla secondo il regime di frequentazione stabilito dai Servizi Sociali di Ivrea.
Nel corso del giudizio è stato demandato ai Servizi Sociali del Comune di Ivrea, in quanto territorialmente competenti, il compito di verificare la situazione personale e familiare della minore e la qualità dei rapporti genitori-figlia, nonché di indicare il regime di affidamento maggiormente rispondente all'interesse della predetta minore e le modalità di frequentazione della stessa con il genitore non prevalentemente collocatario.
Dalle relazioni trasmesse dai Servizi Sociali incaricati emerge il positivo cambiamento del rapporto tra i coniugi e anche la proficua evoluzione del rapporto padre-figlia, tant'è che i medesimi Servizi
RS hanno suggerito l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori.
4 Invero, mentre in occasione dei primi incontri, avvenuti nel corso dell'anno 2022, il si era CP_1
dimostrato schivo e diffidente, rifiutando quanto disposto da questo Tribunale in merito alle modalità protette di svolgimento degli incontri con la figlia, successivamente gli operatori sociali hanno riscontrato che gli stessi coniugi si sono accordati autonomamente in ordine agli incontri, in forma libera, tra la bambina e il padre. Tali incontri si sono svolti tendenzialmente nei giorni festivi in un clima di grande serenità, senza l'intervento dei Servizi Sociali.
Dalla relazione dell'11/12/2024 trasmessa dal “Consorzio Servizi Sociali Inrete” risulta che la ricorrente ha consentito più volte al padre di incontrare la minore e ha favorito i contatti telefonici pressoché quotidiani tra gli stessi. La ha riferito agli assistenti sociali di essere in buoni CP_1 rapporti con il marito, che le avrebbe anche chiesto scusa per le condotte passate e l'avrebbe pregata di ritornare assieme. Quanto ad una possibile ripresa della relazione con il marito, la ricorrente ha affermato di non essere allo stato intenzionata, ma non ha escluso tale ipotesi in futuro.
Il resistente, sentito dagli operatori dei Servizi Sociali, ha riferito di sentire la figlia tre volte al giorno tramite videochiamate e di raggiungerla ad Ivrea nei giorni festivi, così da non doversi RS assentare dal lavoro. Ha espresso, altresì, la volontà di avere con sé durante i periodi di vacanza, sebbene tema che la bambina risenta troppo della mancanza della madre.
Quanto alla minore, dalla relazione redatta dall'Educatrice Professionale emerge che RSona_3
la bambina è serena sia con la madre, principale figura di accudimento, che con il padre. Nel corso RS dell'incontro con il padre, si è dimostrata sorridente e a proprio agio;
il che lascia ben intuire l'esistenza di un rapporto padre-figlia, se pure non quotidiano, comunque consolidato nel tempo.
I Servizi Sociali hanno concluso affermando che, alla luce della positiva evoluzione del rapporto tra i coniugi nonchè del rapporto padre-figlia, il regime di affido maggiormente rispondente all'interesse della minore è quello condiviso, stante l'equilibrio ritrovato tra i genitori. Non sussistono ad oggi elementi di pregiudizio per la minore, sicché la richiesta di affidamento esclusivo reiterata dalla difesa della ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni non appare meritevole di positivo apprezzamento. Sebbene, a giudizio dei Servizi, alcune affermazioni della ricorrente
(quale, in particolare, quella relativa alla possibilità di riprendere in futuro la relazione con il marito) appaiano poco coerenti con la decisione dalla stessa presa di porre fine al matrimonio, in ogni caso la bambina non ha manifestato segnali di malessere. I Servizi hanno precisato di non
RS avere provveduto a calendarizzare le visite tra e il padre, poiché nei fatti i coniugi si organizzano tra di loro liberamente, in ragione anche della distanza delle rispettive località di residenza (Ivrea e Parma) e degli impegni lavorativi del resistente.
Ciò esposto, questo Tribunale è chiamato ad individuare il regime di affidamento più confacente al superiore interesse della minore, in grado di salvaguardarne il sano ed equilibrato sviluppo psico-
5 fisico della stessa
A fronte dell'atteggiamento collaborante assunto dai coniugi e della condivisione da parte degli stessi delle decisioni relative alla figlia, appare opportuno disporre l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre a Ivrea. Non sono, infatti, state rilevate condizioni di manifesta carenza o inidoneità educativa a carico dei genitori, così come non sono state riscontrate condotte pregiudizievoli da parte di uno dei due, che indichino la necessità di un affidamento esclusivo all'altro. La minore ha un rapporto significativo con entrambi i genitori, nei cui confronti ha manifestato un forte legame affettivo. La madre, per questioni legate alla residenza del padre, è comunque la principale figura di accudimento. Pertanto, deve essere confermato l'assetto residenziale della minore presso la madre in Ivrea, in quanto la
è l'unica in grado di sostenere la minore nella quotidianità. CP_1
Tenuto conto della precarietà dell'equilibrio genitoriale, posto che solo di recente i coniugi sono riusciti a ristabilire un valido canale comunicativo, appare opportuno disporre l'affido condiviso della minore sotto la vigilanza dei Servizi Sociali competenti per territorio, affinché questi ultimi possano garantire ai coniugi uno spazio di ascolto e di sostegno alla genitorialità in modo da agevolare la loro capacità negoziativa, sì da giungere ad una collaborazione efficace per la figlia. Ai
Servizi Sociali vengono attribuiti meri compiti di vigilanza, supporto e assistenza delle parti, senza disporre alcuna limitazione della responsabilità genitoriale (cd. mandato di vigilanza e supporto: v.
Cass. n. 32290/2023). In particolare, i Servizi Sociali di Ivrea dovranno monitorare la situazione personale e familiare della minore, aiutando e sostenendo i genitori nell'assunzione delle decisioni che coinvolgono la bambina, quali le decisioni in ambito sanitario, la scelta del percorso scolastico, la scelta delle attività sportive o ricreative che deve praticare la minore, tenuto conto anche dei desideri e delle aspirazioni della bambina.
Deve essere altresì demandato ai predetti Servizi il compito di disciplinare il regime di frequentazione di con la figlia minore, secondo i tempi e le modalità dagli stessi CP_1
ritenute più opportune, tenuto conto delle difficoltà dovute alla lontananza dei rispettivi luoghi di residenza e agli impegni lavorativi del resistente.
3. Sul mantenimento della figlia.
In merito alle questioni patrimoniali relative al mantenimento della figlia, occorre rilevare che in sede di udienza di precisazione delle conclusioni, la ricorrente, richiamando le conclusioni precisate con le note depositate in data 1/03/2025, ha chiesto la corresponsione di un contributo di RS mantenimento per in misura non inferiore ad euro 300,00 mensili, oltre alla metà delle spese straordinarie. La ricorrente, in sede di comparsa conclusionale, ha poi modificato tale richiesta, chiedendo per il mantenimento della minore un importo non inferiore a euro 500,00 mensili, oltre al
6 50% delle spese straordinarie.
Sul punto, occorre richiamare la Corte di Cassazione, secondo cui: “L'art 190, comma secondo, cod. proc. civ., prescrivendo che le comparse conclusionali devono contenere le sole conclusioni già fissate dinanzi all'istruttore e il compiuto svolgimento delle ragioni di fatto e di diritto su cui esse si fondano, mira ad assicurare che non sia alterato, nella fase decisionale del procedimento, in pregiudizio dei diritti di difesa della controparte, l'ambito obiettivo della controversia, quale precisato nella fase istruttoria” (Cass. 19894/2005).
E' evidente che la richiesta di corresponsione del maggiore importo è inammissibile, in quanto formulata dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni, fermi restando i poteri officiosi spettanti al Collegio in subiecta materia, il quale non è in alcun modo vincolato dalle richieste avanzate dalle parti. Occorre rilevare che in base all'art. 337 ter c.c il giudice è tenuto ad adottare “ i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa», tra i quali rientra la determinazione de «la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli».
In proposito la Suprema Corte ha già avuto modo di affermare che «la tutela degli interessi morali e materiali della prole è sottratta all'iniziativa ed alla disponibilità delle parti, ed è sempre riconosciuto al giudice il potere di adottare d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio di merito, tutti i provvedimenti necessari per la migliore protezione dei figli, e di esercitare, in deroga alle regole generali sull'onere della prova, i poteri istruttori officiosi necessari alla conoscenza della condizione economica e reddituale delle parti.» (Cass. n. 21178/2018; cfr. ex plurimis, Cass.
n.11412/2014, Cass, n.10174/2012, Cass. n. 6606/2010, Cass. n. 17043/2007, Cass. n.27391/2005), con la conseguenza che il giudice non è vincolato alle richieste avanzate ed agli accordi intercorsi tra le parti e può quindi pronunciarsi anche "ultra petitum" (Cass. n. n. 25055/2017).
Orbene, nella specie, prescindendo dalle richieste avanzate dalle parti, occorre procedere all'esame comparato della situazione economico-patrimoniale dei coniugi sulla base dei dati acquisiti nel corso del giudizio, al fine di valutare la misura della partecipazione da parte di ciascun genitore alle spese di vita della figlia.
Quanto alla ricorrente, dagli atti di causa risulta che la stessa è stata assunta dalla “Società
Canottieri Sirio”, come addetta alle pulizie, con contratto a tempo determinato part-time, a partire dall'1/06/2021 fino al 10/01/2022, salvo essere nuovamente confermata per il medesimo rapporto lavorativo dall'1/02/2022 al 31/07/2022. In seguito, come emerge dalla relazione dei Servizi Sociali di Ivrea dell'11/12/2024, la è stata definitivamente assunta dalla ” CP_1 Parte_3
con contratto a tempo indeterminato.
Dalla documentazione fiscale depositata dall'Agenzia delle Entrate risulta che la ricorrente ha
7 percepito un reddito complessivo (al lordo delle tasse) pari a euro 989,00 nell'anno 2020, pari a euro 4.800,14 nell'anno di imposta 2021, pari a euro 8.499,00 nell'anno di imposta 2022, pari a euro 9.226,00 nell'anno di imposta 2023. Non vi è prova in atti dei redditi percepiti dalla CP_1 nell'anno di imposta 2024, a seguito del nuovo contratto di lavoro a tempo indeterminato dalla stessa stipulato con la ” Parte_3
Consta, inoltre, che la attualmente vive, insieme alla madre e al fratello, in un appartamento CP_1 condotto in locazione nella città di Ivrea, ubicato in Corso Massimo D'Azeglio. Dopo aver conseguito la patente di guida, la ricorrente ha acquistato anche un'automobile.
Quanto al resistente, sempre dall'ultima relazione trasmessa dai Servizi Sociali di Ivrea emerge che vive a Parma e lavora come autista, effettuando consegne per una macelleria. CP_1
Dalle informazioni trasmesse dall'Agenzia delle Entrate di Parma risulta che il resistente ha percepito un reddito complessivo (al lordo delle tasse) pari a euro 11.384,11 nell'anno di imposta
2020, pari a euro 9.498,05 nell'anno di imposta 2021, pari a euro 9.758,68 nell'anno di imposta
2022, pari a euro 20.572,98 nell'anno di imposta 2023.
Sulla base dei dati acquisiti, può affermarsi che negli anni di imposta 2021 e 2022 i coniugi hanno avuto una pressoché pari capacità reddituale, mentre nell'anno di imposta 2023 si è registrato un notevole aumento dei redditi percepiti dal resistente.
Orbene, tenuto conto delle complessive condizioni economiche delle parti e dei tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore, fermi per il passato i provvedimenti assunti dal
Presidente delegato, appare equo porre a carico di , a far data dal mese di gennaio CP_2
2023 – alla luce dell'incremento della capacità reddituale verificatosi nel corso del predetto anno di imposta- l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, entro il giorno dieci di ogni mese, un contributo
RS di mantenimento per la figlia quantificato in euro 350,00 mensili, indicizzati Istat, atteso che viene altresì riconosciuto alla ricorrente il diritto di percepire nella sua interezza l'assegno unico relativo alla predetta minore.
Inoltre, i coniugi dovranno concorrere nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese
RS straordinarie sostenute nell'interesse della figlia come di seguito elencate.
SPESE STRAORDINARIE EXTRA ASSEGNO, da non concordare preventivamente:
SPESE MEDICHE da documentare:
medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal SSN, ad eccezione dei medicinali da banco;
esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal SSN;
8 trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal
SSN;
tickets sanitari;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti erogati dal SSN;
interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal
SSN;
cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base, presso strutture pubbliche o private convenzionate.
SPESE SCOLASTICHE da documentare:
tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
libri di testo, anche nel caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, anche in caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) della figlia, purché di costo unitario non superiore ad € 150,00;
le rette per l'asilo nido e per la scuola dell'infanzia presso istituiti pubblici, anche nel caso in cui comprendano il costo della mensa scolastica;
assicurazione scolastica;
fondo cassa richiesto dalla scuola;
gite scolastiche senza pernottamento;
spese di scuola bus e per mezzi di trasporto pubblico(bus/treno).
SPESE EXTRASCOLASTICHE da documentare:
tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponibilità di altri familiari;
baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia della figlia e indisponibilità di altri familiari, salva l'ipotesi in cui fosse già prevista prima della separazione;
9 centro ricreativo estivo;
gli ulteriori corsi dopo il primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura;
ricarica cellulare.
SPESE STRAORDINARIE, da concordare preventivamente:
SPESE MEDICHE da documentare:
specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritte dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogati dal SSN;
trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera di professione;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesici se prescritti ma non erogati dal SSN;
interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia).
cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio alla figlia anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
SPESE SCOLASTICHE da documentare:
tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
retta per asilo nido e della scuola di infanzia presso istituti privati, al netto del costo della mensa scolastica;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominiali corsi privati di lingua straniera.
SPESE EXTRASCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE da documentare:
corsi di musica e strumenti musicali;
un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.) comprese le spese per attrezzatura ed abbigliamento;
10 viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero, boyscout;
attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei);
acquisto telefonino o altri strumenti informatici (non richiesti dalla scuola/università);
spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione della figlia, acquistati in accordo;
acquisto del mezzo di trasporto del figlia.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore che intende effettuare la spesa, richiederà il consenso all'altro genitore (tramite sms, email, pec), il quale dovrà manifestare per iscritto un motivato dissenso entro dieci giorni dalla richiesta;
in mancanza di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà tempestivamente al momento dell'esibizione del documento di spesa e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata alla figlia ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Tutte le spese straordinarie devono essere documentate dal genitore che chiede il rimborso o l'anticipo della quota di spettanza gravante sull'altro genitore.
Le spese mediche, in particolare, dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale della figlia.
In particolare, anche il genitore che non dia il proprio consenso dovrà comunque sostenere la spesa nei seguenti casi:
- quando si tratta di ogni tipo di attività o eventi relativi al tempo libero della figlia che erano già stati concordati prima della presentazione del ricorso;
- quando si tratti di cure mediche necessarie, ripetitive già in corso.
4. Sulle spese di lite
Nulla sulle spese, stante il parziale accoglimento delle domande attoree.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così provvede:
1) Rigetta la domanda di addebito della separazione avanzata dalla ricorrente;
2) Dispone l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con Per_2
collocazione prevalente presso la madre, sotto la vigilanza dei Servizi Sociali del Comune di Ivrea,
11 competenti per territorio;
3) Demanda ai Servizi Sociali di Ivrea il compito di monitorare la situazione familiare e personale della predetta minore, aiutando e sostenendo i genitori nell'assunzione delle decisioni che coinvolgono la bambina, nonché demanda ai predetti Servizi il compito di disciplinare il regime di frequentazione della minore con il padre, secondo i tempi e le modalità dagli stessi ritenute più opportune;
4) Fermi per il passato i provvedimenti provvisori assunti dal Presidente delegato, pone a carico di
, a far data dal mese di gennaio 2023, l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, entro CP_1
RS il giorno dieci di ogni mese, un contributo di mantenimento per la figlia di euro 350,00 mensili, indicizzati Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della stessa, come indicate in parte motivata.
5) Dispone che l'assegno unico relativo alla minore debba essere percepito dalla madre Per_2
nella sua interezza.
6) Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai Servizi Sociali del Comune di Ivrea.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Parma in data 2 luglio 2025.
Il giudice relatore-estensore
(Dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena) Il Presidente
(Dott.ssa Paola Belvedere)
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