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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IV, sentenza 06/02/2026, n. 1068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1068 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1068/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 4, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
VETRANO ERNESTO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 989/2025 depositato il 18/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TXN-19000207 ECOTASSA 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 330/2026 depositato il
02/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 18 febbraio 2025, la sig.ra Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n. TXN-19000207, notificato il 25 novembre 2024, con il quale l'Agenzia delle Entrate –
Direzione Provinciale di Catania richiedeva il pagamento della somma complessiva di € 1.653,01, oltre spese di notifica, a titolo di ecotassa relativa all'anno 2019, con riferimento al veicolo targato Targa_1 La ricorrente deduceva l'illegittimità dell'atto, evidenziando di essere riconosciuta invalida al 100% sin dal
2016 e di aver acquistato il veicolo usufruendo delle agevolazioni previste per i disabili, con adattamento del mezzo al trasporto della persona con handicap, con conseguente esenzione dall'ecotassa.
Con ordinanza interlocutoria del 2 maggio 2025, il Giudice monocratico rigettava l'istanza di sospensione cautelare dell'atto impugnato, rinviando la regolamentazione delle spese alla fase di merito.
Successivamente, in data 31 luglio 2025, l'Agenzia delle Entrate notificava alla contribuente provvedimento di annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento impugnato.
A seguito di ciò, con atto di rinuncia al ricorso depositato il 24 settembre 2025, l'Avv. Difensore_1 quale difensore della ricorrente, dichiarava formalmente la rinuncia al ricorso, chiedendo la conseguente declaratoria di estinzione del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. n. 546/1992, il processo tributario si estingue per rinuncia al ricorso, purché la rinuncia sia ritualmente proposta dal difensore munito di procura. Nel caso di specie la rinuncia è stata formalmente dichiarata dal difensore della ricorrente e la stessa è giustificata dall'intervenuto annullamento in autotutela dell'atto impugnato. Non risulta opposizione della parte resistente.
Sussistono, pertanto, tutti i presupposti di legge per dichiarare l'estinzione del giudizio per rinuncia. Spese compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania in composizione monocratica dichiara l'estizione del giudizio. Spese Compensate. Così deciso in Catania il 30 gennaio 2026 Il Giudice Monocratico
ES VE
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 4, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
VETRANO ERNESTO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 989/2025 depositato il 18/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TXN-19000207 ECOTASSA 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 330/2026 depositato il
02/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 18 febbraio 2025, la sig.ra Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n. TXN-19000207, notificato il 25 novembre 2024, con il quale l'Agenzia delle Entrate –
Direzione Provinciale di Catania richiedeva il pagamento della somma complessiva di € 1.653,01, oltre spese di notifica, a titolo di ecotassa relativa all'anno 2019, con riferimento al veicolo targato Targa_1 La ricorrente deduceva l'illegittimità dell'atto, evidenziando di essere riconosciuta invalida al 100% sin dal
2016 e di aver acquistato il veicolo usufruendo delle agevolazioni previste per i disabili, con adattamento del mezzo al trasporto della persona con handicap, con conseguente esenzione dall'ecotassa.
Con ordinanza interlocutoria del 2 maggio 2025, il Giudice monocratico rigettava l'istanza di sospensione cautelare dell'atto impugnato, rinviando la regolamentazione delle spese alla fase di merito.
Successivamente, in data 31 luglio 2025, l'Agenzia delle Entrate notificava alla contribuente provvedimento di annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento impugnato.
A seguito di ciò, con atto di rinuncia al ricorso depositato il 24 settembre 2025, l'Avv. Difensore_1 quale difensore della ricorrente, dichiarava formalmente la rinuncia al ricorso, chiedendo la conseguente declaratoria di estinzione del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. n. 546/1992, il processo tributario si estingue per rinuncia al ricorso, purché la rinuncia sia ritualmente proposta dal difensore munito di procura. Nel caso di specie la rinuncia è stata formalmente dichiarata dal difensore della ricorrente e la stessa è giustificata dall'intervenuto annullamento in autotutela dell'atto impugnato. Non risulta opposizione della parte resistente.
Sussistono, pertanto, tutti i presupposti di legge per dichiarare l'estinzione del giudizio per rinuncia. Spese compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania in composizione monocratica dichiara l'estizione del giudizio. Spese Compensate. Così deciso in Catania il 30 gennaio 2026 Il Giudice Monocratico
ES VE