Art. 198.
(Utilizzazione della nave catturata).
Il catturante puo' utilizzate la nave catturata, salvo in ogni caso, il giudizio del tribunale delle prede sulla legittimita' della cattura.
(Utilizzazione della nave catturata).
Il catturante puo' utilizzate la nave catturata, salvo in ogni caso, il giudizio del tribunale delle prede sulla legittimita' della cattura.