Sentenza 19 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/03/2002, n. 3955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3955 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2002 |
Testo completo
66787 E N IO 6 8 Z 19 A / R 5 4 T . 6/ IS N 2 - G . E .R B R .P IA L D L A R L A D E . A D E B T I T A S U T N N B E E 1 S S PUBBLICA ITALIANA 3 RI E 1 ) POPOLO ITALIANO039 5 5 /02 A A T . I Oggetto: IRPEF Accerta- N R - E T mento DIQCA SS AZ ON SEZIONE QUINTA CIVILE R.G.N. 20836/1999 Cron. 3240 composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Pasquale Reale Presidente Rep. Dott. Enrico Papa Consigliere Ud. 19.10.2001 Dott. Enrico Altieri Consigliere Dott. Vittorio Glauco Ebner Consigliere Dott. Achille Meloncelli Rel. Consigliere CASSAZIONE ha pronunciato la seguente: CORTE SUPREMA CAMPION CIVILE SENTENZA sul ricorso proposto: 66787 dal MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale in Roma, Via dei Portoghesi 12, è domiciliato ope legis, ricorrente- contro il signor AR LL;
- intimato -
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Venezia 31 marzo 1998, n. 161/02/98, depositata il 22 settembre 1998; udita la relazione sulla causa svolta nell'udienza pubblica del 19 ottobre 2001 dal cons. Achille Meloncelli;
M 9 6 0 2 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Gambardella, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Svolgimento del processo 1.1. Il Ministero delle finanze ricorre per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale di Venezia 31 marzo 1998, n. 161/02/98, depositata il 22 settembre 1998, che ha rigettato l'appello dell'Uf- ficio delle imposte dirette di Cittadella e ha confermato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Padova n. 682/07/92, che a sua volta aveva accolto il ricorso del signor AR LL contro l'avviso di accerta- mento n. 192/86, relativo all'IRPEF 1980. 1.2. I presupposti della controversia sono i seguenti: - con avviso di accertamento l'Ufficio delle imposte dirette di Cittadella in- nalza il reddito imponibile denunciato ai fini IRPEF 1980 dal signor AR LL da lire 3.504.000 a lire 97.669.000; - nella motivazione dell'atto impositivo si precisa che la rettifica è conse- guente all'accertamento redatto a carico della società di fatto "LL Ange- lo & C."di Taranto, nella quale contribuente è compartecipe con la quota del 12,5%; - il ricorso del signor AR LL alla Commissione tributaria di primo grado di Padova è da questa accolto, perché l'accertamento a carico della so- cietà è stato annullato dalla Commissione tributaria di secondo grado di Ta- ranto, così che viene annullato anche l'atto impositivo a carico del socio O- scar LL;
- l'appello dell'ufficio delle imposte dirette di Cittadella è respinto dalla Commissione tributaria regionale di Venezia con sentenza 31 marzo 1998, M 2 n. 161/02/98. 1.3. La sentenza della Commissione tributaria regionale di Venezia 31 marzo 1998, n. 161/02/98, è così motivata: - la Commissione tributaria di secondo grado di Taranto, con decisioni 8 ot- tobre 1988, n. 132/1/88 e n. 133/1/888, ha escluso l'esistenza di una società di fatto fra gli eredi LL ed ha, quindi, annullato l'accertamento emesso ai fini dell'ILOR 1980 a carico della società; se non sussiste un reddito in capo alla società, non può sussistere nemme- no un reddito di partecipazione distribuito ai soci;
si osserva anche che l'Ufficio appellante non ha fornito alcun elemento in - ordine all'eventuale impugnazione delle predette decisioni della Commis- sione tributaria di secondo grado di Taranto e in ordine all'esito di tali giudi- zi;
conseguentemente la decisione impugnata dev'essere confermata.
2.1. Il ricorso per cassazione del Ministero delle finanze è sostenuto con un unico motivo.
2.2. Il ricorrente conclude chiedendo che, in accoglimento del ricor- so, la decisione impugnata venga cassata, con ogni conseguenziale statui- zione, anche in ordine alle spese.
3.1. Il signor AR LL non si è costituito. Motivi della decisione 4.1. Con l'unico motivo di ricorso il Ministero delle finanze denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 5 TUIR e dell'art. 295 cpc, non- ché dell'art. 2 DPR 29 settembre 1973, n. 599, e dell'art. 76 DPR 29 settem- bre 1973, n. 597, in relazione all'art. 360, n. 3 e n. 4, cpc, e erronea ed insuf- मा 3 ficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione al- l'art. 360 cpc.
4.2. Al riguardo, il ricorrente sostiene che la Commissione tributaria regionale, nel fare riferimento alla decisione di secondo grado relativa alla società di persone partecipata dal contribuente, avrebbe erroneamente moti- vato la sua decisione facendo riferimento ad altra decisione di diversa Commissione, anch'essa del tutto erronea in diritto. Infatti, la commissione avrebbe dovuto sospendere il giudizio ex art. 295 cpc, in attesa almeno della pronuncia sul ricorso proposto dall'Ufficio delle imposte dirette di Taranto avverso le decisioni di secondo grado relative alla società di fatto, anch'esse sfavorevoli all'Ufficio, presentato alla Commissione tributaria centrale ed ancora pendente, in quanto trattasi indiscutibilmente del caso in cui un altro giudice deve risolvere un'altra controversia dalla cui definizione dipende imprescindibilmente la decisione della causa. La Commissione, ancorché non edotta della pendenza del giudizio di III grado, avrebbe di sua iniziativa dovuto, se non altro, sincerarsi del passaggio in giudicato delle decisioni sulla società di fatto ovvero dell'intervenuta pubblicazione di una decisione sul ricorso ulteriore dell'Ufficio, chiedendo, ad esempio, nell'esercizio dei poteri istruttori, in questo caso vincolato, ex art. 7 decreto legislativo 31 di- cembre 1992, n. 546, un certificato di non pendenza dell'impugnazione, proprio al fine di evitare la violazione dell'art. 5 TUIR.
4.3. Il motivo è infondato. Infatti, la Commissione tributaria regionale ha espressamente enun- ciato, nella motivazione della sentenza impugnata, che, essendo state adotta- te delle sentenze di annullamento dell'accertamento del reddito della società, M 4 veniva meno il presupposto anche del reddito di partecipazione dei soci, e che l'Ufficio appellante non ha fornito in sede di appello alcuna prova del- l'impugnazione di tali sentenze e dell'eventuale esito del relativo giudizio. Del resto, la mancanza di qualsiasi prova, da parte dell'Ufficio, della pen- denza dei giudizi sui rapporti giuridici tributari, attinenti alla società, che opera come presupposto del rapporto tributario relativo ai singoli soci, è ri- conosciuta dall'amministrazione finanziaria anche nel ricorso per cassazio- ne. È, dunque, accertato che l'Ufficio non ha adempiuto all'onere di provare la pendenza delle controversie decise con le sentenze 8 ottobre 1988, n. 132/1/88, e n. 133/1/88 della Commissione tributaria di secondo grado di Taranto. Né può invocarsi il dovere della Commissione tributaria regionale di attivarsi in sostituzione della parte inerte, tenuto conto del limite posto dall'art. 7 DLgs 31 dicembre 1992, n. 546, che delimita il potere istruttorio delle Commissioni tributarie ai fatti dedotti dalle parti. Poiché in secondo grado l'Ufficio appellante ha dedotto la pendenza delle controversie relative al rapporto tributario della società, avrebbe dovuto assolvere l'onere di for- nirne la prova.
5. Il ricorso dell'Ufficio dev'essere conseguentemente rigettato.
6. Poiché il contribuente non si è costituito, non v'è ragione perché ci E A N I si pronunci sulle spese relative al giudizio di cassazione. 1 5 / O R I . 4 / Z N A 6 - A T 2 R
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B U T 8 . B S I L I P . L 2 G R A E la Corte rigetta il ricorso. T R 4 A D Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 ottobre 2001. 2 були р і Il Presidente que Il relatore ed estensore DEPOSITATO IN CANCELLERIA 19 MAR. 2002 Oggi IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista