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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 22/07/2025, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente
Mauro Pietro Bernardi Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1734/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 04/04/2025
DA
) rappresentata e difesa, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. ARIOLI DILETTA
E
) rappresentato e difeso, per mandato CP_1 C.F._2 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. AVANZINI ENNIO
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio)
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previa ogni ed opportuna declaratoria del caso e di legge, pronunciare la separazione personale dei coniugi, con sentenza parziale di separazione alle seguenti CONDIZIONI
1. Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. la casa familiare sita in Mantova, via Degli Orti n.4, alla unitamente ai mobili e alle pertinenze, continuerà ad essere abitata dalla Signora che Parte_1 continuerà ad abitarvi con i due figli e , provvedendo ad Per_1 Per_2 intestarsi come locataria il contratto di locazione e tutte le utenze necessarie all'abitazione attualmente intestate al sig. entro giorni 30 dal CP_1 deposito telematico del ricorso;
3. Disporsi l'affido condiviso della minore ad entrambi i Persona_3 genitori con collocamento prevalente presso la residenza della madre Pt_1
, con diritto di visita del padre compatibile con le esigenze scolastiche ed
[...] extrascolastiche della minore, nonché con riferimento alle esigenze lavorative del padre.
4. In ogni caso, in considerazione dell'età della minore, le visite al padre potranno essere regolate previo accordo tra i due, tenuto conto di quanto indicato al precedente punto.
5. Disporsi a carico del Sig. l'obbligo di versare in favore di CP_1
la somma mensile di € 300,00, a titolo di contributo di Parte_1 mantenimento ordinario della figlia minore . Il Sig. Persona_3 provvederà a versare alla moglie la somma di cui sopra, CP_1 annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, tramite bonifico bancario, entro il giorno 10 di ciascun mese;
6. Porsi a carico di entrambi i genitori l'obbligo di concorrere, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per la figlia minore secondo il presente schema in uso al Tribunale di Mantova: spese straordinarie senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero: a) spese mediche: tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche, debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
quelle per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico in tempi rapidi (sempre su prescrizione medica); b) spese scolastiche: tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie richieste dall'istituto);;asilo nido pubblico, alla scuola d'infanzia pubblica, alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora i/ il/la figli/o/a prosegua negli studi); acquisto dei libri di testo scolastici ed universitari;
corredo scolastico di inizio anno;
spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
spese per tempo prolungato, pre scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano); spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria); c) altre spese straordinarie: tutte le altre spese di natura straordinaria (a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure - anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche - erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la baby- sitter;
per l'acquisto di computer o telefono cellulare;
per l'acquisto di motorino od autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc.) saranno parimenti suddivise al 50% tra i genitori secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi. A tal fine il genitore che propone la spesa dovrà inviare;
altro genitore richiesta scritta di adesione in cui
2 sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire risposta, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta. In mancanza di risposta entro il suddetto termine la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di diniego di consenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta.
7. L'assegno unico in favore della figlia minore sarà trattenuto integralmente dalla signora;
Parte_1
8. Previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, e verificate le condizioni ed i termini di legge della mancata ripresa della convivenza, i ricorrenti spiegano sin da ora domanda volta ad ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio;
9. Spese di lite integralmente compensate fra i ricorrenti. Subordinatamente al passaggio in giudicato della sentenza di separazione, ed osservate le condizioni ed i termini della mancata ripresa della convivenza, l'attrice spiega sin da ora domanda volta ad ottenere la pronuncia di scioglimento di matrimonio contratto in Ucraina il 21.06.23 dai coniugi e Parte_1
…(omissis)…” CP_1
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in LVIV (UCRAINA) in data 21/06/2003 hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MANTOVA di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
4) dispone con separata ordinanza in merito alla prosecuzione del giudizio;
3 5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 17.07.2025
La Giudice relatrice Il Presidente
Elisabetta Pagliarini Massimo De Luca
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente
Mauro Pietro Bernardi Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1734/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 04/04/2025
DA
) rappresentata e difesa, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. ARIOLI DILETTA
E
) rappresentato e difeso, per mandato CP_1 C.F._2 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. AVANZINI ENNIO
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio)
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previa ogni ed opportuna declaratoria del caso e di legge, pronunciare la separazione personale dei coniugi, con sentenza parziale di separazione alle seguenti CONDIZIONI
1. Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. la casa familiare sita in Mantova, via Degli Orti n.4, alla unitamente ai mobili e alle pertinenze, continuerà ad essere abitata dalla Signora che Parte_1 continuerà ad abitarvi con i due figli e , provvedendo ad Per_1 Per_2 intestarsi come locataria il contratto di locazione e tutte le utenze necessarie all'abitazione attualmente intestate al sig. entro giorni 30 dal CP_1 deposito telematico del ricorso;
3. Disporsi l'affido condiviso della minore ad entrambi i Persona_3 genitori con collocamento prevalente presso la residenza della madre Pt_1
, con diritto di visita del padre compatibile con le esigenze scolastiche ed
[...] extrascolastiche della minore, nonché con riferimento alle esigenze lavorative del padre.
4. In ogni caso, in considerazione dell'età della minore, le visite al padre potranno essere regolate previo accordo tra i due, tenuto conto di quanto indicato al precedente punto.
5. Disporsi a carico del Sig. l'obbligo di versare in favore di CP_1
la somma mensile di € 300,00, a titolo di contributo di Parte_1 mantenimento ordinario della figlia minore . Il Sig. Persona_3 provvederà a versare alla moglie la somma di cui sopra, CP_1 annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, tramite bonifico bancario, entro il giorno 10 di ciascun mese;
6. Porsi a carico di entrambi i genitori l'obbligo di concorrere, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per la figlia minore secondo il presente schema in uso al Tribunale di Mantova: spese straordinarie senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero: a) spese mediche: tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche, debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
quelle per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico in tempi rapidi (sempre su prescrizione medica); b) spese scolastiche: tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie richieste dall'istituto);;asilo nido pubblico, alla scuola d'infanzia pubblica, alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora i/ il/la figli/o/a prosegua negli studi); acquisto dei libri di testo scolastici ed universitari;
corredo scolastico di inizio anno;
spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
spese per tempo prolungato, pre scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano); spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria); c) altre spese straordinarie: tutte le altre spese di natura straordinaria (a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure - anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche - erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la baby- sitter;
per l'acquisto di computer o telefono cellulare;
per l'acquisto di motorino od autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc.) saranno parimenti suddivise al 50% tra i genitori secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi. A tal fine il genitore che propone la spesa dovrà inviare;
altro genitore richiesta scritta di adesione in cui
2 sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire risposta, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta. In mancanza di risposta entro il suddetto termine la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di diniego di consenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta.
7. L'assegno unico in favore della figlia minore sarà trattenuto integralmente dalla signora;
Parte_1
8. Previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, e verificate le condizioni ed i termini di legge della mancata ripresa della convivenza, i ricorrenti spiegano sin da ora domanda volta ad ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio;
9. Spese di lite integralmente compensate fra i ricorrenti. Subordinatamente al passaggio in giudicato della sentenza di separazione, ed osservate le condizioni ed i termini della mancata ripresa della convivenza, l'attrice spiega sin da ora domanda volta ad ottenere la pronuncia di scioglimento di matrimonio contratto in Ucraina il 21.06.23 dai coniugi e Parte_1
…(omissis)…” CP_1
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in LVIV (UCRAINA) in data 21/06/2003 hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MANTOVA di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
4) dispone con separata ordinanza in merito alla prosecuzione del giudizio;
3 5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 17.07.2025
La Giudice relatrice Il Presidente
Elisabetta Pagliarini Massimo De Luca
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