Cass. pen., sez. I, sentenza 06/07/2005, n. 29213
CASS
Sentenza 6 luglio 2005

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In caso di contestazione suppletiva nel corso dell'udienza preliminare, il diritto di difesa non subisce nessuna effettiva compromissione in conseguenza della mancata concessione di un termine per la difesa, non previsto dall'art. 423 cod. proc. pen. a differenza di quanto stabilito dall'art. 519 cod. proc. pen. per la fase dibattimentale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 06/07/2005, n. 29213
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 29213
    Data del deposito : 6 luglio 2005

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