Sentenza 6 luglio 2005
Massime • 1
In caso di contestazione suppletiva nel corso dell'udienza preliminare, il diritto di difesa non subisce nessuna effettiva compromissione in conseguenza della mancata concessione di un termine per la difesa, non previsto dall'art. 423 cod. proc. pen. a differenza di quanto stabilito dall'art. 519 cod. proc. pen. per la fase dibattimentale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/07/2005, n. 29213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29213 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 06/07/2005
Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - N. 843
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 013280/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) MO LJ N. IL 13/03/1961;
avverso SENTENZA del 04/02/2005 CORTE APPELLO di FIRENZE;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO MARGHERITA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. ESPOSITO V. che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 4.2.2005 la Corte d'appello di Firenze, sezione seconda penale, confermava l'affermazione di penale responsabilità di MO EL in ordine ai delitti di detenzione e porto di un'arma comune da sparo clandestina e di ricettazione della stessa, reati tutti commessi in Pistola il 15.2.2004, e, in riforma della decisione adottata dal Tribunale di Pistoia il 4.5.2004, che aveva condannato l'imputato alla pena di anni due di reclusione ed euro 120 di multa, riduceva la pena irrogata ad anni uno, mesi quattro di reclusione, euro trecento di multa.
Avverso la citata sentenza ha proposto ricorso per Cassazione, tramite il difensore di fiducia, MO, il quale lamenta erronea applicazione della legge penale e nullità del giudizio di primo grado per mancata concessione di un termine a difesa in relazione alle nuove contestazioni di cui ai capi c) e d) fatte dal pubblico ministero in occasione dell'udienza preliminare.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
1. L'art. 423 c.p.p., che fissa le condizioni per le nuove contestazioni nel corso dell'udienza preliminare, non contiene alcun rinvio alla disciplina dell'art. 519 c.p.p., che disciplina i diritti delle parti in caso di nuove contestazioni o di integrazione dell'imputazione in precedenza formulata.
Pertanto, sulla base di un'interpretazione letterale e sistematica, è possibile affermare che, in caso di contestazione suppletiva nel corso dell'udienza preliminare, non è prevista la concessione di un termine per la difesa, a differenza di quanto stabilito dall'art. 519 c.p.p. per la fase dibattimentale (v., in relazione ad un'ipotesi di modifica dell'imputazione in sede di udienza preliminare, Sez. 1^, 28.4.1994, n. 1890, ric. Tomasello, riv. 197875). In tale prospettiva, è stata ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 423 c.p.p., sollevata con riferimento all'art. 24, comma 2, Cost. sotto il profilo che la possibilità del pubblico ministero di modificare l'imputazione nel corso dell'udienza preliminare non soltanto in conformità a quanto emerso nel corso dell'udienza, ma anche in base agli atti delle indagini preliminari violerebbe il diritto di difesa (Sez. 6^, 19.10.1993, ric. Carnazza). È stato, altresì, affermato che il diritto di difesa non subisce nessuna effettiva compromissione in conseguenza della mancata concessione del suddetto termine (Sez. Un. 11.3.1998, ric. Barbagallo, chiamata ad occuparsi degli artt. 516 e 517 c.p.p., contenenti disposizioni sulle contestazioni suppletive in dibattimento).
2. In questo contesto il Collegio, pur rilevando che il legislatore non ha introdotto espresse e specifiche disposizioni in tema di termini a difesa in presenza di una modifica o integrazione dell'imputazione nel corso dell'udienza preliminare, osserva che una lettura dell'art. 423 c.p.p., integrata dai principi enunciati dalla giurisprudenza costituzionale in tema di indagini suppletive del pubblico ministero (sentenza n. 16 del 1994), consente di affermare che è, comunque, attribuito al g.u.p., cui spetta regolare le modalità di svolgimento dell'udienza, il potere di disporre differimenti congrui rispetto alle singole fattispecie concrete, in modo da contemperare le esigenze di celerità del processo con le garanzie di effettività del contraddittorio.
Un'affermazione del genere appare, del resto, coerente con altri due criteri fondanti dell'ordinamento processuale, quale si è andato delineando alla luce dei progressivi interventi riformatori e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
Può, infatti, dirsi ormai acquisito il principio di carattere generale secondo cui, ogniqualvolta viene introdotto nel processo, su impulso del pubblico ministero, un quid novi l'imputato deve avere il tempo di predisporre adeguatamente la sua difesa al fine di potere efficacemente argomentare rispetto alle richieste del suo contraddittore istituzionale.
È indubbio, inoltre, che la nuova configurazione dell'udienza preliminare, comportando significative possibilità di integrazione probatoria, è suscettibile di determinare l'ingresso nel processo di un complesso di nuovi e pregnanti elementi a fronte dei quali è indispensabile garantire alla parte privata il potere di riorganizzare in maniera adeguata le istanze difensive legate all'ammissione, all'assunzione e all'acquisizione delle prove. 3. È, quindi, sulla base di questi principi generali che essere apprezzato il motivo di doglianza prospettato dalla difesa. Occorre premettere che, quando è dedotto, mediante ricorso per cassazione, un error in procedendo ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. c) c.p.p., la Corte di Cassazione è "giudice anche del fatto"
e per risolvere la relativa questione può - e talora deve necessariamente - accedere all'esame dei relativi atti processuali, esame che è, invece, precluso soltanto se risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1 lett. e) c.p.p. (Sez. 6^, 16.3.1990, Pezzoni, riv. 183864;
Sez. 3^, 29.10.1993, riv. 195875; Sez. 6^, 4.2.1998, riv. 210378;
Sez. 6^, 21.10.1998, riv. 213332). Nel caso di specie, dall'esame degli atti risultano le seguenti circostanze:
- all'udienza preliminare del 4.5.2004 dinanzi al g.i.p. del Tribunale di Pistoia, il pubblico ministero contestava all'imputato, già chiamato a rispondere dei reati di cui agli artt. 23, comma 4, legge 110/1975 e 648 c.p., gli ulteriori reati di cui agli artt. 23, comma 3, legge 110/1975 e 10, 12, 14 legge 497/1974;
- la difesa dell'imputato chiedeva termini a difesa;
- il g.i.p. rigettava la richiesta di concessione di termini a difesa, ma, immediatamente dopo, sospendeva sino alle ore 11,50 l'udienza iniziata alle ore 11,20;
- alla ripresa dell'udienza la difesa dell'imputato produceva alcuni documenti e formulava richiesta di giudizio abbreviato. Sulla scorta di queste emergenze processuali, pur alla luce dei principi in precedenza enunciati, al provvedimento impugnato non può essere mossa in concreto nessuna censura, in quanto il g.u.p., sospendendo l'udienza preliminare per mezz'ora, ha di fatto posto il legale dell'imputato in condizione di predisporre un'adeguata difesa rispetto alle intervenute contestazioni suppletive, peraltro concernenti soltanto un'integrazione della qualificazione giuridica della medesima condotta storica già contestata all'imputato (v. verbale dell'udienza preliminare).
Il difensore, a sua volta, alla ripresa dell'udienza non solo non ha formulato alcuna doglianza in relazione all'omessa concessione del termine a difesa, ma ha anche avanzato richiesta di giudizio abbreviato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella udienza pubblica, il 6 luglio 2005. Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2005