Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 23/06/2025, n. 12387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12387 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 12387/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04093/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4093 del 2020, proposto da LL IZ, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianpaolo Galopin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Gestore dei Servizi Energetici - Gse S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Cesare San Mauro e Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento di diniego adottato dal Gestore dei Servizi Energetici G.S.E. S.p.a. sulla richiesta di concessione dell'incentivo relativo alla realizzazione/sostituzione di un impianto di climatizzazione invernale o di riscaldamento effettuati sull'immobile ubicato in via Roma n. 64 a Gradisca d'Isonzo (GO).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Energetici - Gse S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 28 marzo 2025 il dott. Filippo Maria Tropiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Il ricorrente ha impugnato il provvedimento specificato in epigrafe, con il quale il GSE, in data 10 gennaio 2020, ha disposto il rigetto della richiesta di concessione dell'incentivo di cui al DM 16 febbraio 2016 (cd. Conto Termico), per la realizzazione/sostituzione di un impianto di climatizzazione invernale o di riscaldamento effettuato presso l’immobile descritto in atti, sito nel Comune di Gradisca d'Isonzo (Gorizia).
L'istante ha lamentato l’illegittimità del rigetto in ragione di articolati motivi di diritto, denunciando vizi di violazione di legge ed eccesso di potere.
Si è costituito in giudizio il GSE, ampiamente argomentando nel senso dell'infondatezza del ricorso. La causa è stata chiamata e trattenuta in decisione all'udienza di smaltimento del 28 marzo 2025.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
2. Richiamata per ragioni di sintesi la disciplina di riferimento, come dettagliatamente esposta negli scritti difensivi delle parti, si rileva, in fatto, quanto segue.
Il ricorrente ha presentato in data 26 aprile 2019 la richiesta di accesso agli incentivi di cui è causa, allegando le fatture e relativi bonifici, inerenti il suddetto intervento, come previsto dalla normativa di riferimento.
Il 20 giugno successivo, il GSE gli ha comunicato i motivi ostativi alla richiesta di accesso all'incentivo, rilevando che dall'analisi della ricevuta di bonifico relativa al pagamento della fattura indicata in atti si evinceva che era stato utilizzato un modello standard di bonifico (che faceva riferimento alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica o ristrutturazione edilizia) ma non il modello formale richiesto dalla disciplina di settore, così contravvenendosi a quanto previsto dal D.M. 16 febbraio 2016 e relative Regole Applicative.
Con la medesima nota, il GSE ha pure rappresentato al ricorrente la possibilità di presentare osservazioni, eventualmente corredate da documenti, concedendogli termine di gg 10.
In risposta al preavviso di rigetto, l'esponente ha trasmesso al GSE taluni documenti, tra cui una autodichiarazione e una ricevuta di disposizione di bonifico con causale corretta.
In data 24 gennaio 2020, l’amministrazione ha comunicato all’istante il definitivo rigetto della richiesta di incentivo, non essendo state fornite informazioni e elementi sufficienti atti a superare i divisati motivi ostativi.
L’esponente ha impugnato il diniego, lamentando l'erroneità del provvedimento che sarebbe stato adottato sulla base di un semplice “sospetto” di irregolarità ed esorbitando dal potere di controllo e di verifica intestato all'amministrazione.
3. Ciò premesso, giova richiamare la giurisprudenza pacifica in subiecta materia secondo cui il GSE è titolare di un potere di controllo generale sull’esistenza dei presupposti e dei requisiti che consentono l'accesso all'incentivo di cui è causa.
In attuazione dell'articolo 42 del d.lgs. n. 28/2011, l'articolo 14, comma 1, del DM 16 febbraio 2016 prevede che il GSE curi l'effettuazione delle verifiche sugli interventi incentivati sia mediante controlli documentali sia per il tramite di sopralluoghi, al fine di accertare la regolarità di realizzazione, il funzionamento e la sussistenza dei presupposti e dei requisiti, oggettivi e soggettivi, per il riconoscimento e il mantenimento degli incentivi concessi ai sensi della normativa vigente.
È stabilito altresì che se le violazioni riscontrate all’esito dei controlli siano rilevanti ai fini della erogazione degli incentivi, il GSE possa disporre il rigetto dell'istanza o la revoca dell'incentivo.
Nel caso di specie, come già affermato dal giudice amministrativo, l'utilizzo di un bonifico errato ha precluso in radice l'accesso agli incentivi del cd. Conto Termico, essendo stato integrato un inadempimento specificamente ascritto al novero delle violazioni rilevanti ai sensi dell'articolo 42, comma 3, del d.lgs. 28/201.
Dall'analisi della documentazione trasmessa e allegata alla richiesta di ammissione agli incentivi, a giustificazione delle spese sostenute, è risultato che il ricorrente ha effettuato il pagamento della fattura indicata in atti tramite bonifico eseguito utilizzando il modello relativo alle detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica, ossia un modello di bonifico diverso da quello previsto dal DM del 2016 e dalle sue regole applicative, a pena di improcedibilità della domanda.
Per altro, in risposta al preavviso di rigetto, il ricorrente ha semplicemente dichiarato di non aver beneficiato e di non poter usufruire di altri incentivi statali ed ha allegato una ricevuta di disposizione di bonifico datata 2 luglio 2012 con causale corretta, senza tuttavia fornire prova dell'annullamento del pagamento originario per dimostrare l'inefficacia ai fini delle detrazioni fiscali.
Il mancato annullamento del bonifico originario ha comportato il persistere del rischio dell'uso indebito della fattura compilata in modo irregolare, in violazione del divieto di cumulo degli incentivi pubblici.
Del resto al fine di evitare l'abusivo cumulo degli incentivi, è richiesta una prova rigorosissima da parte dei privati, proprio in linea con la ratio del divieto, inteso a prevenire l'erogazione di aiuti di Stato illegittimi.
In sostanza, quanto prodotto dalla parte istante non ha consentito all’amministrazione di accertare il rispetto dell'articolo 28, comma 1, lett. d) del decreto legislativo 28 del 2011, laddove dispone appunto il divieto di cumulo con altri incentivi pubblici.
Si osserva che la procedura del cd. Conto Termico è caratterizzata dal fatto che l'ammissione ai benefici si fonda sulla dichiarazione e sulla documentazione prodotta dal soggetto richiedente (responsabile di quanto dichiarato e allegato), sul quale grava l'onere di fornire la prova della effettiva realizzazione dell'intervento.
4. Alla luce delle superiori considerazioni, il gravato diniego è esente dai vizi denunciati e il ricorso deve essere respinto perché infondato.
Sussistono tuttavia i presupposti di legge per compensare le spese di lite tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alberto Di Mario, Presidente FF
Emiliano Raganella, Consigliere
Filippo Maria Tropiano, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Maria Tropiano | Alberto Di Mario |
IL SEGRETARIO