Art. 12.
Gli allievi risultati idonei negli esami finali di cui agli articoli 9 e 11 sono iscritti in una graduatoria unica di merito; la graduatoria e' comunicata al Ministero di grazia e giustizia.
Il Ministro per la grazia e giustizia, riconosciuta la regolarita' del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria e conferisce la nomina al grado di vicebrigadiere.
La nomina e' conferita secondo l'ordine della graduatoria e con decorrenza dalla data del decreto.
Gli allievi risultati idonei negli esami finali di cui agli articoli 9 e 11 sono iscritti in una graduatoria unica di merito; la graduatoria e' comunicata al Ministero di grazia e giustizia.
Il Ministro per la grazia e giustizia, riconosciuta la regolarita' del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria e conferisce la nomina al grado di vicebrigadiere.
La nomina e' conferita secondo l'ordine della graduatoria e con decorrenza dalla data del decreto.