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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/02/2025, n. 6961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6961 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: EL IS nato a [...] il [...] RU CH nato a [...] il [...] ZU AB nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FULVIO FILOCAMO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIETTA PICARDI, che ha concluso chiedendo una dichiarazione d'inammissibilità dei ricorsi;
uditi i difensori L'Avvocato MARIETTA DE RANGO si associa alle conclusioni del PG e deposita conclusioni e nota spese;
L'Avvocato ACCIARDI GIANLUCA conclude chiedendo l'accoglimento dei ricorsi;
L'Avvocato GARRITANO GIANLUCA conclude con l'accoglimento dei ricorsi;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 6961 Anno 2025 Presidente: APRILE STEFANO Relatore: FILOCAMO FULVIO Data Udienza: 15/11/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento sopra indicato, la Corte di appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza emessa dal giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Paola, condannava ST RA per i reati, accertati il 15 agosto 2020 a Diamante, di detenzione e porto in luogo pubblico di un'arma comune da sparo (pistola marca Walter cal. 22) con matricola abrasa (capo a) e ricettazione della stessa (capo b), nonché in concorso con CH OL e AB EZ per le lesioni cagionate a TT ST, con le aggravanti di aver agito in più persone riunite, di aver commesso il fatto con armi (tirapugni e bastone) e per futili motivi (capo d) e, sempre in concorso tra loro, per aver minacciato TT ST: il RA con l'uso della pistola di cui al capo a) e CH OL con un manganello telescopico della lunghezza di 53 cm (capo e). Solo CH OL è stato condannato anche per la violazione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di Cosenza. 2. ST RA ricorre per cassazione, con rituale ministero difensivo, avverso tale provvedimento affidandosi ad un unico motivo. Con tale motivo, l'interessato denuncia, con rituale ministero difensivo, la violazione di legge e il difetto della motivazione in relazione agli artt. 62-bis e 133, nonché 163 e 164 cod. pen. per avere la Corte d'appello escluso l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena facendo riferimento solamente alla gravità del fatto, senza confutare gli argomenti difensivi posti nell'atto di appello. 3. CH OL ricorre per cassazione, con rituale ministero difensivo, avverso tale provvedimento affidandosi ad un unico motivo. Con tale articolato motivo, l'interessato denuncia, con rituale ministero difensivo, l'assenza della motivazione in relazione alla sua responsabilità penale relativamente alla minaccia in concorso di cui al capo e), poiché nel testo della sentenza impugnata non è rinvenibile alcun riferimento alla sua persona e al suo eventuale apporto nella commissione del fatto, come già evidenziato nell'atto di appello. 4. AB EZ ricorre per cassazione, con rituale ministero difensivo, avverso tale provvedimento affidandosi a tre motivi. Con il primo motivo, l'interessato denuncia, con rituale ministero difensivo, la violazione di legge, anche processuale, e il difetto della motivazione in relazione agli artt. 110 e 192 cod. proc. pen. con riferimento al reato di lesioni di cui al capo d) e di minaccia di cui al capo e), avendo il EZ estratto il manganello telescopico - rinvenutogli addosso a seguito di perquisizione - ad aggressione già avviata, come specificato nell'impugnata sentenza la quale, peraltro, non ha specificato in che modo egli abbia rafforzato il proposito criminoso dei coimputati. Con il secondo motivo, l'interessato denuncia, con rituale ministero difensivo, la violazione di legge, anche processuale, e il difetto della motivazione in relazione agli artt. 110, 192 cod. proc. pen. e 612 cod. pen. con riferimento al reato di minaccia di cui al capo e), avendo i giudici 1 di secondo grado descritto solamente l'aggressione subita dalla p.o., senza individuare alcun elemento descrittivo del reato in questione. Con il terzo motivo, l'interessato denuncia, con rituale ministero difensivo, la violazione di legge, anche processuale, e il difetto della motivazione in relazione agli artt. 133 e 62-bis cod. pen. con riferimento al reato di minaccia di cui al capo e), avendo i giudici di secondo grado fatto riferimento alla "banale ragione da cui è scaturita l'aggressione" che non è attribuibile al EZ di cui, invece, la Corte d'appello non ha valutato, ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, gli ulteriori elementi potenzialmente valorizzabili quali la giovane età, il comportamento anche successivo tenuto dall'imputato, le dichiarazioni rese in udienza e la condotta di vita seguente il fatto di reato. 5. Si è costituita il Comune di Diamante quale parte civile la quale si è limitata a chiedere che il ricorso sia rigettato e affermata la penale responsabilità degli imputati, confermando la sentenza d'appello anche nella parte in cui ha condannato gli imputati a risarcirla nella misura complessiva di euro 100.000 o nella diversa somma ritenuta di giustizia o da accertarsi in separato giudizio civile, con dichiarazione di provvisoria esecuzione delle disposizioni civili e condannare gli imputati anche alla refusione delle spese processuali come da nota depositata. 6. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso chiedendo una dichiarazione d'inammissibilità dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di RA CH è inammissibile perché manifestamente infondato, mentre sono parzialmente fondati i motivi di ricorso di OL CH e EZ AB, limitatamente al capo e). 2. Appare opportuno premettere che va tenuto conto che, in relazione ai capi d) ed e), infatti, le sentenze di merito che hanno affermato la responsabilità penale degli imputati integrano una c.d. doppia conforme, in quanto la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Rv. 252615). Il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve pertanto fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Rv. 209145; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595). Ciò premesso, le decisioni di merito sono pervenute ad un giudizio di colpevolezza degli imputati per i fatti loro ascritti fondandosi sulle dichiarazioni rese dalle persone 2 offese e dai testimoni presenti al momento dei fatti, nonché dalle immagini estratte da un video girato con lo smartphone da uno dei testi. 3. Il RA afferma in ricorso di aver avuto un comportamento processuale irreprensibile, avendo peraltro riconosciuto le proprie responsabilità, e che tale atteggiamento confessorio non sia stato affatto considerato nella commisurazione della pena con riferimento al riconoscimento delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena. 3.1. Come correttamente rilevato dal Procuratore generale, la Corte di appello ha precisato, pur senza esplicitare il riferimento alle richieste attenuanti generiche, che il comportamento del RA è da ritenersi incompatibile al loro riconoscimento in virtù della sua personalità criminale dimostrata con la minaccia grave portata con la detenzione e il porto di un'arma clandestina che utilizzava per minacciare un soggetto addetto alla ricezione dei clienti in un locale aperto al pubblico, a Ferragosto, in orario pomeridiano e nel centro di una località turistica. Tutti elementi giustificativi per la mancata concessione delle attenuanti generiche. Va rilevato che la Corte d'appello ha, nel valutare la possibilità di concessione della sospensione condizionale, motivato, errando, sull'ostatività della pena irrogata (anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 1.933 di multa), ma già la sentenza di primo grado l'aveva negata sulla base delle medesime modalità descritte e valorizzate dai Giudici di secondo grado in tema di diniego delle attenuanti generiche. Richiamato l'orientamento consolidato di questa Corte per cui le ragioni del diniego dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del Casellario giudiziale possono ritenersi implicite nella motivazione con cui il giudice neghi le circostanze attenuanti generiche richiamando i profili di pericolosità del comportamento dell'imputato, dal momento che il legislatore fa dipendere la concessione dei predetti benefici dalla valutazione degli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen. (per tutte, Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Rv. 280244 - 05) è possibile affermare che seppure in punto di motivazione sulla mancata concessione della sospensione condizionale, in effetti, la Corte ha operato una motivazione non corretta, dalla lettura della cd. "doppia conforme" e sulla medesima valutazione delle modalità dell'azione del ricorrente, infatti, il Giudice di primo grado aveva ritenuto di non doverla concedere proprio per "la pluralità e la gravità delle violazioni commesse e la pervicacia dimostrata nella perpetrazione dell'illecito [che] conducono a formulare una prognosi negativa circa il suo futuro comportamento". 3.2. Ciò evidenziato, la motivazione può dirsi esistente e congrua rispetto alle emergenze probatorie, nonché immune dai vizi rappresentati compresa la non considerazione della confessione, di fatto "obbligata" dall'evidenza delle prove come riportate in sentenza, sulla base di un risalente e tuttora valido orientamento di legittimità secondo cui nel caso di diniego della concessione delle attenuanti generiche, adempie all'obbligo della motivazione il giudice del merito il quale richiami la forte capacità a delinquere del reo e neghi significazione, di spontanea collaborazione con gli organi giudiziari, alla confessione del fatto addebitato, quando si sia avuta sorpresa in flagranza, di tal che la (eventuale) negazione non avrebbe avuto alcun effetto difensivo (Sez. 4, n. 59 del 16/11/1988, dep. 1989, Rv. 180076), ribadita più recentemente con 3 Sez. 2, n. 27547 del 10/05/2019, Rv. 276108 la quale, in tema di circostanze attenuanti generiche, afferma che la confessione giudiziale, quale condotta susseguente al reato, ha una "rilevanza mediata" al fine della concessione delle stesse, ex art. 133, comma secondo, n. 3, cod. pen., da ritenersi indicatore utile nei limiti di effettiva incidenza sulla capacità a delinquere e non come mero strumento di semplificazione probatoria. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo relativo al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche in presenza di una prova già granitica della responsabilità, riscontrando la strategia meramente speculativa che aveva determinato la confessione). A quanto sinora esposto, può aggiungersi che nella requisitoria del Procuratore generale si afferma correttamente che proprio l'arresto citato dalla difesa (Sez. 5, n. 2117 del 4/10/2023, dep. 2024, non mass.), consente al giudice di appello, ritenuta la condotta grave e reiterata di non dover rispondere a tutte le argomentazioni svolte nell'impugnazione, giacché le stesse potevano essere disattese per implicito o per aver seguito un differente iter motivazionale o per evidente incompatibilità con la ricostruzione effettuata (Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Rv. 262575), senza che la difesa abbia esposto argomentazioni che possano consentire di superare tali valutazioni. 4. In relazione ai motivi esposti da OL CH e EZ AB (primo motivo), limitatamente al capo e), invece, va riconosciuta l'assenza di una motivazione - neanche attraverso la lettura della "doppia conforme" - che possa sorreggere adeguatamente l'affermazione di responsabilità nell'aver minacciato, in concorso con il RA, TT ST con l'uso di un manganello telescopico. Dalla lettura della sentenza di primo grado, infatti, nel capo d'imputazione è indicato il OL quale detentore del manganello, quindi, in sede di perquisizione esso viene rinvenuto nel marsupio di EZ da cui, nella descrizione del fatto, è proprio lui ad estrarlo, mentre nella sentenza d'appello non si rinviene alcun riferimento non essendo neanche specificato in che modo sia stato rafforzato il proposito criminoso dei coimputati. Da ciò, si impone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per nuovo esame sul punto. 5. Venendo ad esaminare i residui motivi di ricorso, essi sono manifestamente infondati, potendosi qui richiamare quanto già riportato in relazione alla valutazione integrata delle due sentenze di merito laddove la seconda richiama la prima che descrive il OL che "sferrava colpi al viso del ST" e il EZ che utilizzava il manganello "per sferrare dei colpi". 5.1. Rispetto alle denegate attenuanti generiche, come da doglianza del EZ, valgono le medesime considerazioni di diritto già espresse per il RA, poiché la Corte distrettuale ha le ha esplicitamente negate sulla base della "gravità dei fatti contestati, desumibile dalle circostanze spazio-temporali di consumazione dei delitti, in uno con la banale ragione da cui è scaturita l'aggressione" (mancata risposta ad una richiesta d'informazioni n.d.r.), che sono valse a delineare una personalità violenta dell'imputato, "nonostante la sua giovane età". 4 6. Considerato, infine, quanto affermato da Sez. U, n. 27727 del 14/12/2023, dep. 2024, Rv. 286581 - 03, secondo cui, nel giudizio di cassazione con trattazione orale non va disposta la condanna dell'imputato al rimborso delle spese processuali in favore della parte civile che non sia intervenuta nella discussione in pubblica udienza, ma si sia limitata a formulare la richiesta di condanna mediante il deposito di una memoria in cancelleria con l'allegazione di nota spese, si rigetta la richiesta di liquidazione della parte civile poiché, come rilevato in premessa, si è limitata a chiedere che il ricorso sia rigettato e affermata la penale responsabilità degli imputati, confermando la sentenza d'appello anche nella parte in cui ha condannato gli imputati a risarcirla nella misura complessiva di euro 100.000 o nella diversa somma ritenuta di giustizia o da accertarsi in separato giudizio civile, con dichiarazione di provvisoria esecuzione delle disposizioni civili e condannare gli imputati anche alla refusione delle spese processuali come da nota depositata, senza apportare alcun elemento ai fini della decisione. 7. Per quanto sinora esposto, segue l'inammissibilità del ricorso di RA CH con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
l'annullamento della sentenza impugnata da OL CH e EZ AB, limitatamente al capo e), con rinvio per nuovo giudizio sul predetto capo ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro;
l'inammissibilità dei ricorsi di OL CH e EZ AB nel resto;
ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., la sentenza impugnata va dichiarata irrevocabile nei confronti di OL CH relativamente all'accertamento di responsabilità per i capi c) e d) e la relativa pena finale di anni uno e giorni dieci di reclusione e, nei confronti di EZ AB l'accertamento di responsabilità per il capo d) e la relativa pena finale di anni uno di reclusione, infine, si rigetta la richiesta di liquidazione della parte civile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di RA CH che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Annulla la sentenza impugnata da OL CH e EZ AB, limitatamente al capo e), con rinvio per nuovo giudizio sul predetto capo ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro;
dichiara nel resto inammissibili i ricorsi di OL CH e EZ AB. Visto l'art. 624 cod. proc. pen., dichiara irrevocabile nei confronti di OL CH l'accertamento di responsabilità per i capi c) e d) e la relativa pena finale di anni uno e giorni dieci di reclusione. Visto l'art. 624 cod. proc. pen., dichiara irrevocabile nei confronti di EZ AB l'accertamento di responsabilità per il capo d) e la relativa pena finale di anni uno di reclusione. Rigetta la domanda di liquidazione u., z o Fil c <— (,) e.) delle spese Così della parte civile. deciso in data 15 novembre 2024
udita la relazione svolta dal Consigliere FULVIO FILOCAMO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIETTA PICARDI, che ha concluso chiedendo una dichiarazione d'inammissibilità dei ricorsi;
uditi i difensori L'Avvocato MARIETTA DE RANGO si associa alle conclusioni del PG e deposita conclusioni e nota spese;
L'Avvocato ACCIARDI GIANLUCA conclude chiedendo l'accoglimento dei ricorsi;
L'Avvocato GARRITANO GIANLUCA conclude con l'accoglimento dei ricorsi;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 6961 Anno 2025 Presidente: APRILE STEFANO Relatore: FILOCAMO FULVIO Data Udienza: 15/11/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento sopra indicato, la Corte di appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza emessa dal giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Paola, condannava ST RA per i reati, accertati il 15 agosto 2020 a Diamante, di detenzione e porto in luogo pubblico di un'arma comune da sparo (pistola marca Walter cal. 22) con matricola abrasa (capo a) e ricettazione della stessa (capo b), nonché in concorso con CH OL e AB EZ per le lesioni cagionate a TT ST, con le aggravanti di aver agito in più persone riunite, di aver commesso il fatto con armi (tirapugni e bastone) e per futili motivi (capo d) e, sempre in concorso tra loro, per aver minacciato TT ST: il RA con l'uso della pistola di cui al capo a) e CH OL con un manganello telescopico della lunghezza di 53 cm (capo e). Solo CH OL è stato condannato anche per la violazione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di Cosenza. 2. ST RA ricorre per cassazione, con rituale ministero difensivo, avverso tale provvedimento affidandosi ad un unico motivo. Con tale motivo, l'interessato denuncia, con rituale ministero difensivo, la violazione di legge e il difetto della motivazione in relazione agli artt. 62-bis e 133, nonché 163 e 164 cod. pen. per avere la Corte d'appello escluso l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena facendo riferimento solamente alla gravità del fatto, senza confutare gli argomenti difensivi posti nell'atto di appello. 3. CH OL ricorre per cassazione, con rituale ministero difensivo, avverso tale provvedimento affidandosi ad un unico motivo. Con tale articolato motivo, l'interessato denuncia, con rituale ministero difensivo, l'assenza della motivazione in relazione alla sua responsabilità penale relativamente alla minaccia in concorso di cui al capo e), poiché nel testo della sentenza impugnata non è rinvenibile alcun riferimento alla sua persona e al suo eventuale apporto nella commissione del fatto, come già evidenziato nell'atto di appello. 4. AB EZ ricorre per cassazione, con rituale ministero difensivo, avverso tale provvedimento affidandosi a tre motivi. Con il primo motivo, l'interessato denuncia, con rituale ministero difensivo, la violazione di legge, anche processuale, e il difetto della motivazione in relazione agli artt. 110 e 192 cod. proc. pen. con riferimento al reato di lesioni di cui al capo d) e di minaccia di cui al capo e), avendo il EZ estratto il manganello telescopico - rinvenutogli addosso a seguito di perquisizione - ad aggressione già avviata, come specificato nell'impugnata sentenza la quale, peraltro, non ha specificato in che modo egli abbia rafforzato il proposito criminoso dei coimputati. Con il secondo motivo, l'interessato denuncia, con rituale ministero difensivo, la violazione di legge, anche processuale, e il difetto della motivazione in relazione agli artt. 110, 192 cod. proc. pen. e 612 cod. pen. con riferimento al reato di minaccia di cui al capo e), avendo i giudici 1 di secondo grado descritto solamente l'aggressione subita dalla p.o., senza individuare alcun elemento descrittivo del reato in questione. Con il terzo motivo, l'interessato denuncia, con rituale ministero difensivo, la violazione di legge, anche processuale, e il difetto della motivazione in relazione agli artt. 133 e 62-bis cod. pen. con riferimento al reato di minaccia di cui al capo e), avendo i giudici di secondo grado fatto riferimento alla "banale ragione da cui è scaturita l'aggressione" che non è attribuibile al EZ di cui, invece, la Corte d'appello non ha valutato, ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, gli ulteriori elementi potenzialmente valorizzabili quali la giovane età, il comportamento anche successivo tenuto dall'imputato, le dichiarazioni rese in udienza e la condotta di vita seguente il fatto di reato. 5. Si è costituita il Comune di Diamante quale parte civile la quale si è limitata a chiedere che il ricorso sia rigettato e affermata la penale responsabilità degli imputati, confermando la sentenza d'appello anche nella parte in cui ha condannato gli imputati a risarcirla nella misura complessiva di euro 100.000 o nella diversa somma ritenuta di giustizia o da accertarsi in separato giudizio civile, con dichiarazione di provvisoria esecuzione delle disposizioni civili e condannare gli imputati anche alla refusione delle spese processuali come da nota depositata. 6. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso chiedendo una dichiarazione d'inammissibilità dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di RA CH è inammissibile perché manifestamente infondato, mentre sono parzialmente fondati i motivi di ricorso di OL CH e EZ AB, limitatamente al capo e). 2. Appare opportuno premettere che va tenuto conto che, in relazione ai capi d) ed e), infatti, le sentenze di merito che hanno affermato la responsabilità penale degli imputati integrano una c.d. doppia conforme, in quanto la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Rv. 252615). Il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve pertanto fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Rv. 209145; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595). Ciò premesso, le decisioni di merito sono pervenute ad un giudizio di colpevolezza degli imputati per i fatti loro ascritti fondandosi sulle dichiarazioni rese dalle persone 2 offese e dai testimoni presenti al momento dei fatti, nonché dalle immagini estratte da un video girato con lo smartphone da uno dei testi. 3. Il RA afferma in ricorso di aver avuto un comportamento processuale irreprensibile, avendo peraltro riconosciuto le proprie responsabilità, e che tale atteggiamento confessorio non sia stato affatto considerato nella commisurazione della pena con riferimento al riconoscimento delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena. 3.1. Come correttamente rilevato dal Procuratore generale, la Corte di appello ha precisato, pur senza esplicitare il riferimento alle richieste attenuanti generiche, che il comportamento del RA è da ritenersi incompatibile al loro riconoscimento in virtù della sua personalità criminale dimostrata con la minaccia grave portata con la detenzione e il porto di un'arma clandestina che utilizzava per minacciare un soggetto addetto alla ricezione dei clienti in un locale aperto al pubblico, a Ferragosto, in orario pomeridiano e nel centro di una località turistica. Tutti elementi giustificativi per la mancata concessione delle attenuanti generiche. Va rilevato che la Corte d'appello ha, nel valutare la possibilità di concessione della sospensione condizionale, motivato, errando, sull'ostatività della pena irrogata (anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 1.933 di multa), ma già la sentenza di primo grado l'aveva negata sulla base delle medesime modalità descritte e valorizzate dai Giudici di secondo grado in tema di diniego delle attenuanti generiche. Richiamato l'orientamento consolidato di questa Corte per cui le ragioni del diniego dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del Casellario giudiziale possono ritenersi implicite nella motivazione con cui il giudice neghi le circostanze attenuanti generiche richiamando i profili di pericolosità del comportamento dell'imputato, dal momento che il legislatore fa dipendere la concessione dei predetti benefici dalla valutazione degli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen. (per tutte, Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Rv. 280244 - 05) è possibile affermare che seppure in punto di motivazione sulla mancata concessione della sospensione condizionale, in effetti, la Corte ha operato una motivazione non corretta, dalla lettura della cd. "doppia conforme" e sulla medesima valutazione delle modalità dell'azione del ricorrente, infatti, il Giudice di primo grado aveva ritenuto di non doverla concedere proprio per "la pluralità e la gravità delle violazioni commesse e la pervicacia dimostrata nella perpetrazione dell'illecito [che] conducono a formulare una prognosi negativa circa il suo futuro comportamento". 3.2. Ciò evidenziato, la motivazione può dirsi esistente e congrua rispetto alle emergenze probatorie, nonché immune dai vizi rappresentati compresa la non considerazione della confessione, di fatto "obbligata" dall'evidenza delle prove come riportate in sentenza, sulla base di un risalente e tuttora valido orientamento di legittimità secondo cui nel caso di diniego della concessione delle attenuanti generiche, adempie all'obbligo della motivazione il giudice del merito il quale richiami la forte capacità a delinquere del reo e neghi significazione, di spontanea collaborazione con gli organi giudiziari, alla confessione del fatto addebitato, quando si sia avuta sorpresa in flagranza, di tal che la (eventuale) negazione non avrebbe avuto alcun effetto difensivo (Sez. 4, n. 59 del 16/11/1988, dep. 1989, Rv. 180076), ribadita più recentemente con 3 Sez. 2, n. 27547 del 10/05/2019, Rv. 276108 la quale, in tema di circostanze attenuanti generiche, afferma che la confessione giudiziale, quale condotta susseguente al reato, ha una "rilevanza mediata" al fine della concessione delle stesse, ex art. 133, comma secondo, n. 3, cod. pen., da ritenersi indicatore utile nei limiti di effettiva incidenza sulla capacità a delinquere e non come mero strumento di semplificazione probatoria. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo relativo al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche in presenza di una prova già granitica della responsabilità, riscontrando la strategia meramente speculativa che aveva determinato la confessione). A quanto sinora esposto, può aggiungersi che nella requisitoria del Procuratore generale si afferma correttamente che proprio l'arresto citato dalla difesa (Sez. 5, n. 2117 del 4/10/2023, dep. 2024, non mass.), consente al giudice di appello, ritenuta la condotta grave e reiterata di non dover rispondere a tutte le argomentazioni svolte nell'impugnazione, giacché le stesse potevano essere disattese per implicito o per aver seguito un differente iter motivazionale o per evidente incompatibilità con la ricostruzione effettuata (Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Rv. 262575), senza che la difesa abbia esposto argomentazioni che possano consentire di superare tali valutazioni. 4. In relazione ai motivi esposti da OL CH e EZ AB (primo motivo), limitatamente al capo e), invece, va riconosciuta l'assenza di una motivazione - neanche attraverso la lettura della "doppia conforme" - che possa sorreggere adeguatamente l'affermazione di responsabilità nell'aver minacciato, in concorso con il RA, TT ST con l'uso di un manganello telescopico. Dalla lettura della sentenza di primo grado, infatti, nel capo d'imputazione è indicato il OL quale detentore del manganello, quindi, in sede di perquisizione esso viene rinvenuto nel marsupio di EZ da cui, nella descrizione del fatto, è proprio lui ad estrarlo, mentre nella sentenza d'appello non si rinviene alcun riferimento non essendo neanche specificato in che modo sia stato rafforzato il proposito criminoso dei coimputati. Da ciò, si impone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per nuovo esame sul punto. 5. Venendo ad esaminare i residui motivi di ricorso, essi sono manifestamente infondati, potendosi qui richiamare quanto già riportato in relazione alla valutazione integrata delle due sentenze di merito laddove la seconda richiama la prima che descrive il OL che "sferrava colpi al viso del ST" e il EZ che utilizzava il manganello "per sferrare dei colpi". 5.1. Rispetto alle denegate attenuanti generiche, come da doglianza del EZ, valgono le medesime considerazioni di diritto già espresse per il RA, poiché la Corte distrettuale ha le ha esplicitamente negate sulla base della "gravità dei fatti contestati, desumibile dalle circostanze spazio-temporali di consumazione dei delitti, in uno con la banale ragione da cui è scaturita l'aggressione" (mancata risposta ad una richiesta d'informazioni n.d.r.), che sono valse a delineare una personalità violenta dell'imputato, "nonostante la sua giovane età". 4 6. Considerato, infine, quanto affermato da Sez. U, n. 27727 del 14/12/2023, dep. 2024, Rv. 286581 - 03, secondo cui, nel giudizio di cassazione con trattazione orale non va disposta la condanna dell'imputato al rimborso delle spese processuali in favore della parte civile che non sia intervenuta nella discussione in pubblica udienza, ma si sia limitata a formulare la richiesta di condanna mediante il deposito di una memoria in cancelleria con l'allegazione di nota spese, si rigetta la richiesta di liquidazione della parte civile poiché, come rilevato in premessa, si è limitata a chiedere che il ricorso sia rigettato e affermata la penale responsabilità degli imputati, confermando la sentenza d'appello anche nella parte in cui ha condannato gli imputati a risarcirla nella misura complessiva di euro 100.000 o nella diversa somma ritenuta di giustizia o da accertarsi in separato giudizio civile, con dichiarazione di provvisoria esecuzione delle disposizioni civili e condannare gli imputati anche alla refusione delle spese processuali come da nota depositata, senza apportare alcun elemento ai fini della decisione. 7. Per quanto sinora esposto, segue l'inammissibilità del ricorso di RA CH con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
l'annullamento della sentenza impugnata da OL CH e EZ AB, limitatamente al capo e), con rinvio per nuovo giudizio sul predetto capo ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro;
l'inammissibilità dei ricorsi di OL CH e EZ AB nel resto;
ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., la sentenza impugnata va dichiarata irrevocabile nei confronti di OL CH relativamente all'accertamento di responsabilità per i capi c) e d) e la relativa pena finale di anni uno e giorni dieci di reclusione e, nei confronti di EZ AB l'accertamento di responsabilità per il capo d) e la relativa pena finale di anni uno di reclusione, infine, si rigetta la richiesta di liquidazione della parte civile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di RA CH che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Annulla la sentenza impugnata da OL CH e EZ AB, limitatamente al capo e), con rinvio per nuovo giudizio sul predetto capo ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro;
dichiara nel resto inammissibili i ricorsi di OL CH e EZ AB. Visto l'art. 624 cod. proc. pen., dichiara irrevocabile nei confronti di OL CH l'accertamento di responsabilità per i capi c) e d) e la relativa pena finale di anni uno e giorni dieci di reclusione. Visto l'art. 624 cod. proc. pen., dichiara irrevocabile nei confronti di EZ AB l'accertamento di responsabilità per il capo d) e la relativa pena finale di anni uno di reclusione. Rigetta la domanda di liquidazione u., z o Fil c <— (,) e.) delle spese Così della parte civile. deciso in data 15 novembre 2024