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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/09/2025, n. 12126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12126 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4008/2021
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati: dr. CLAUDIA PEDRELLI – Presidente dr. ALFREDO LANDI – Giudice dr. TOMMASO MARTUCCI – Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 4008/2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili, posto in deliberazione l'8/5/2025 e promosso da: on sede in Pontecagnano Faiano (SA), C.F. / P.I. , Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Pepe,
(C.F. ), in virtù di procura depositata telematicamente in allegato all'atto C.F._1 di citazione ed elettivamente domiciliata in Roma, via del Pozzetto n. 122 presso lo studio dell'avv. Fabio Pepe
ATTRICE contro
, P. IVA e C.F. in persona Controparte_1 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Via Barberini n. 29, rappresentata e difesa dall'avv. Flaviano Fernando D'Ubaldo, C.F. ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Roma, via Barberini 29, giusta procura speciale depositata telematicamente in allegato alla comparsa di risposta
CONVENUTA
OGGETTO: contratto di agenzia in materia di diritto d'autore
1 CONCLUSIONI per l'attrice: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1. in via principale, accertare le plurime violazioni del contratto di agenzia poste in essere da
[...]
2. per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento delle provvigioni Controparte_1 maturate dall'Agente, così come stabilite contrattualmente, nonché al pagamento di penali per € 5.000/00, come previsto dall'art. 13 del contratto, per ciascuna accertata violazione del medesimo contratto, nonché al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti da Pt_1
quantificabili nella complessiva somma di € 250.000/00 o nella somma minore o Parte_1 maggiore che risulterà all'esito dell'istruttoria espletata in corso di causa, con riconoscimento dei relativi interessi a far data quantomeno dalla domanda giudiziale;
3. in via subordinata al punto precedente, condannare l'odierna convenuta al pagamento della somma minore o maggiore che il giudicante vorrà quantificare in virtù delle risultanze di causa o secondo equità;
4. sempre in via principale, riconoscere ad l'indennità ex art. 1751 c.c., da determinarsi in Parte_1 misura equitativa secondo i parametri codicisticamente previsti;
5. in ogni caso, condannare l'odierna convenuta, anche ex art. 96 c.p.c., al pagamento di tutte le spese, i diritti e gli onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge”
per la convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni avversa domanda, eccezione e deduzione:
- In via principale: rigettare nei confronti della in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante p.t. tutte le domande di parte attrice poiché chiaramente infondate e pretestuose, sia sull'an che sul quantum, totalmente prive di pregio e assolutamente non provate e non congrue, e ciò per le motivazioni dedotte ed eccepite sia nelle “premesse” che nella parte in
“fatto e diritto” della presente comparsa di costituzione e risposta, da intendersi qui di seguito integralmente trascritte;
- in subordine, veramente per mero tuziorismo, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea, si chiede comunque di voler preliminarmente accertare e dichiarare che la penale di cui all'art.13 del contratto, è dovuta in ipotesi solamente in via unitaria per ciascuna fattispecie ex artt. 2, 6, 7, 12, 12 bis del contratto di agenzia, con un totale ipotizzabile pertanto di un numero massimo di 5 penali contrattualmente prefigurabili,
- sempre in subordine in via gradata, in difetto di accoglimento della precedente domanda subordinata, si chiede all'Ill.mo Tribunale di voler comunque ridurre ex art. 1384 c.c., sussistendone ampiamente i presupposti come specificato nella narrativa, il numero delle penali limitandole ad un numero maassimo di cinque (una per ciascuna fattispecie individuata dall'art. 13 del contratto, i.e. dagli artt. 2, 6, 7, 12, 12 bis), ovvero, alternativamente, riducendo l'ammontare di ciascuna penale da euro da euro 5000,00 ad euro 1000,00 o nella diversa misura che sarà determinata dal Giudicante anche in via equitativa. Ciò al fine di ricostituire l'equilibrio sinallagmatico di cui al contratto stipulato tra le parti, garantendo così l'equo contemperamento degli interessi contrattuali contrapposti;
- in ulteriore subordine a quanto sopra, sempre per le medesime finalità di cui al punto che precede, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito contenere comunque nella misura minima la sorte eventualmente riconosciuta a qualsiasi titolo in favore dell'attore; ciò alla luce del fatto che, come eccepito nella presente comparsa, le voci di asserito danno lamentate dall'attrice risultano prive di pregio, assolutamente non provate ed incongruenti. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
2 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 18/12/2020 la in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio avanti all'intestato Tribunale la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendone la condanna al Controparte_1 pagamento in proprio favore della somma di € 250.000,00, oltre gli interessi dalla domanda al saldo, a titolo di provvigioni non corrisposte, penali ex art. 13 del contratto inter partes e risarcimento dei danni, nonché dell'indennità prevista dall'art. 1751 c.c..
L'attrice, premesso di essere una società specializzata nelle attività di rappresentanza, vendita e distribuzione di opere audiovisive, operante sul territorio nazionale e nei mercati internazionali e che la era attiva nella produzione e nella distribuzione cinematografica e Controparte_1 documentaristica, nella diffusione di serie, telefilm e film, esponeva di aver stipulato con la convenuta il 13/9/2018 un contratto di agenzia, in forza del quale quest'ultima le aveva conferito l'incarico di agente in esclusiva per la vendita di una serie di titoli indicati negli allegati “A” e
“B”, di cui aveva garantito la libertà da vincoli, per la durata di quindici mesi dalla data di sottoscrizione dell'accordo e, comunque, sino al 31/12/2019.
Al fine di prevenire eventuali controversie, le parti avevano concordato che la convenuta avrebbe potuto procedere in autonomia a singole operazioni di vendita previa accettazione da parte dell'agente o in caso di rifiuto immotivato di quest'ultima ed erano stati previsti, all'articolo 6 del contratto, diversi scaglioni di provvigioni in ragione della tipologia di opera negoziata e del ruolo svolto dall'odierna attrice, nonché una penale in caso di inadempimento da parte della preponente, pari a € 5.000 per ogni violazione.
Tanto premesso, la deduceva che la convenuta si era resa responsabile di Parte_1 plurime violazioni degli obblighi contrattuali, avendo proceduto, anteriormente alla stipulazione del contratto o nelle more del rapporto, a singole negoziazioni in via diretta di opere incluse negli allegati A e B al contratto, cagionando, inoltre, all'attrice un grave danno di immagine, avendo quest'ultima intrapreso con terzi trattative per la negoziazione di tali opere audiovisive, non andate a buon fine a causa del previo sfruttamento delle stesse da parte della Controparte_1
e concludeva, quindi, come in epigrafe, chiedendo la condanna della convenuta anche al
[...] pagamento dell'indennità ex art. 1751 c.c., di cui chiedeva la determinazione secondo equità da parte del giudice, ritenendo sussistenti i relativi presupposti.
2. Con comparsa del 5/5/2021 si costituiva in giudizio la in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, chiedendo il rigetto delle avverse pretese.
3 La convenuta premetteva che tra le parti era in corso un altro contenzioso avendo essa agito in via monitoria contro la per il pagamento della somma di € 80.000, oltre Parte_1 all'IVA, di cui alla fattura n. 1 del 13/1/2020 emessa in virtù del contratto di licenza inter partes stipulato il 13/9/2018 e che quindi l'odierna azione avversaria era strumentale alla precostituzione di un titolo per un credito in realtà inesistente.
Tanto premesso, la contestava le avverse pretese, ritenute generiche e Controparte_1 infondate, osservando che il patto di non concorrenza concerneva soltanto la negoziazione delle opere richiamate negli allegati al contratto stipulato tra le parti in relazione a determinati clienti, da individuarsi di comune accordo ed era stata ammessa la vendita diretta dei film da parte della preponente, cui l'agente avrebbe potuto opporsi per un giustificato motivo, pertanto a quest'ultima non era stato attribuito un potere di veto riguardo.
La convenuta esponeva di non aver mai svolto, in costanza del rapporto di agenzia, attività di vendita diretta terzi dei film oggetto del contratto, evidenziando di aver chiesto e ottenuto il consenso dell'agente, nelle more del rapporto inter partes, a collocare in prova i suddetti titoli sulla piattaforma digitale Tatatu, ancora in fase di sperimentazione, di proprietà di una società dello stesso gruppo di appartenenza della convenuta per un breve periodo, senza l'immissione on-line dei relativi prodotti audiovisivi, dando atto che la controparte era a conoscenza che alcuni titoli erano stati licenziati a favore della piattaforma della Sky Italia s.r.l., tanto che in data
27/3/2019 il relativo contratto era stato trasmesso alla controparte.
In relazione al film Artic Justice, la convenuta deduceva che la relativa uscita era stata prevista a febbraio 2020, ma era stata cancellata a causa dell'emergenza pandemica, mentre il film Finding
EV QU era stato ritirato dalla licenziante dante causa della convenuta.
La contestava, altresì, l'avversa pretesa a titolo di provvigione in Controparte_1 relazione alla vendita dei film Trading Paint e a in quanto il Controparte_2 CP_3 valore dell'operazione, come confermato dallo scambio di messaggi di posta elettronica tra le parti, era pari al 20% da calcolarsi sul 15% spettante alla convenuta.
La si opponeva all'avversa richiesta di penale, contestando il criterio di Controparte_1 applicazione indicato dall'attrice, in particolare la reiterazione delle penali per le ipotetiche ripetizioni delle violazioni, invocandone in subordine la riduzione ex art. 1384 c.c..
3. Esperiti gli incombenti preliminari ed assegnati i termini ex art. 183, co. VI c.p.c., con la memoria ex art. 183, co. VI, n. 1 c.p.c., l'attrice eccepiva, in via pregiudiziale, la tardiva costituzione della convenuta, con conseguente decadenza dalle eccezioni non rilevabili d'ufficio.
4 Nel merito, contestava le avverse deduzioni, insistendo nella vigenza del patto di non concorrenza e nella sua violazione da parte della La Controparte_1 Parte_1 esponeva, inoltre, che era una piattaforma social media che, dopo essere stata
[...] CP_4 lanciata in America, Canada, Nuova Zelanda e Regno Unito, sin dall'inizio del 2019 era stata presentata ed attivata anche in e che l'autorizzazione data dall'attrice alla pubblicazione su CP_1 tale piattaforma con lo scambio di messaggi di posta elettronica si riferiva, in realtà, ai soli film
“Apocalypto”, “La Passione di Cristo”, “Sliding Doors” e “What Women Want”. Negava di aver contestato la pubblicazione di opere audiovisive tramite la piattaforma della Sky Italia s.r.l., avendo fatto riferimento a . CP_5
In seguito, il giudice disponeva c.t.u., quindi, con le note scritte di trattazione depositate il
14/1/2025 il procuratore della convenuta dava atto che l' era stata posta Controparte_1 in liquidazione nelle more del processo, quindi, all'udienza dell'8/5/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, la causa era assunta la causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
***
4. È irrilevante la tardiva costituzione in giudizio, in data 5/5/2021, della convenuta, che non ha sollevato eccezioni non rilevabili d'ufficio, né ha svolto alcuna attività soggetta alla decadenza prevista dal secondo comma dell'articolo 167 c.p.c..
5. Nel merito, stante la complessità del caso, è necessario analizzare singolarmente le diverse domande attoree. In particolare, la chiede in primis la condanna della Parte_1
al pagamento delle provvigioni maturate in virtù dell'art. Controparte_1
6 del contratto di agenzia inter partes, nella misura del 15% per l'attività di intermediazione nella vendita alla società Koch Films GmbH dei film, indicati all'allegato “B” del contratto,
Trading Paint, licenziato al valore di € 85.000,00, con provvigione del 15% pari ad € 12.750/00, oltre all'IVA, e , licenziato per € 40.000,00, con provvigione del 15% pari ad Controparte_2
€ 6.000/00, oltre all'IVA, nonché della penale per l'inadempimento della controparte.
La domanda è fondata per quanto di ragione e deve essere accolta nei limiti di seguito indicati.
E' documentale che il 13/9/2018 le parti stipulavano un contratto di agenzia in virtù del quale la ha affidato alla l'incarico di promuovere sul Controparte_1 Parte_1 territorio nazionale la conclusione di contratti di vendita dei prodotti audiovisivi di cui ai cataloghi degli allegati “A” e “B”, con la precisazione che all'agente non era conferito il potere
5 di rappresentanza della proponente, dovendosi limitare a raccogliere trasmettere gli ordini a quest'ultima.
Ebbene, in tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
Nella specie, a fronte della produzione del contratto, il cui art. 6 regola le provvigioni dovute all'agente, la preponente non ha provato il pagamento delle somme dovute all'attrice in ragione dell'attività di intermediazione nella vendita alla Koch Films GmbH dei film sopra descritti.
Nondimeno, come riconosciuto in via stragiudiziale dalla stessa attrice con lo scambio di messaggi di posta elettronica del 13/12/2019 di cui al doc. 10 della convenuta, la somma dovuta alla a titolo di provvigione è pari al 20% da calcolarsi sulla percentuale del Parte_1
15% spettante alla convenuta, non sul valore complessivo delle operazioni, quindi le provvigioni dovute sono le seguenti: per il film Trading Paint, la provvigione dovuta all'attrice è pari ad €
2.550,00, oltre all'IVA, mentre per il film la provvigione dovuta all'attrice è Controparte_2 pari ad € 1.200/00, oltre all'IVA.
L'attrice si duole dell'omesso invio, da parte della convenuta, entro la fine di ogni quadrimestre, precisamente entro il 3 maggio, il 3 settembre ed il 3 gennaio, del “rendiconto delle provvigioni dovute all'agente”, come previsto dall'art. 6, co. II, del contratto e chiede l'applicazione delle penali previste dall'art. 13 del contratto per le violazioni afferenti al mancato pagamento delle provvigioni sopra indicate ed all'omessa rendicontazione.
La domanda è parzialmente fondata.
L'invio del rendiconto, che l'odierna convenuta era tenuta a trasmettere all'attrice ogni quadrimestre, era finalizzato al calcolo delle provvigioni, quindi non rileva come obbligazione autonoma, la cui violazione determina l'applicazione di penali, bensì quale condotta prodromica al pagamento delle provvigioni, pertanto è soltanto all'inadempimento di quest'ultima obbligazione consegue l'applicazione del regime delle penali contrattuali.
Nella specie, gli unici inadempimenti rilevanti ai fini dell'articolo 13 del contratto sono le inadempienze della preponente al pagamento delle provvigioni sopra indicate: ne consegue l'applicazione della penale per ognuna delle inadempienze sopra riscontrate a carico della
6 convenuta. E' meritevole di accoglimento, tuttavia, la domanda della convenuta di riduzione della penale, tenuto conto della modesta entità economica delle inadempienze ascrivibili alla preponente ed alla sproporzione dell'applicazione delle penali nella loro interezza rispetto al valore degli inadempimenti effettivamente riscontrati.
Si ritiene equo, dunque, ridurre la penale della metà ed applicarla nella misura complessiva di €
5.000,00, pari ad € 2.500,00 per ciascuna delle due violazioni riscontrate.
Sulle somme sopraindicate decorrono gli interessi ex art. 1284, co. I c.c. dalle singole scadenze fino alla data della domanda giudiziale, nonché gli interessi ex art. 1284, co. IV c.c. dalla domanda giudiziale al saldo.
L'attrice invoca, inoltre, la condanna della convenuta al risarcimento del danno ed al pagamento della penale per la violazione dell'art. 2, ultimo comma del contratto di agenzia inter partes, per plurime violazioni del patto di non concorrenza.
La domanda è infondata.
I rapporti tra le attività delle parti in costanza del contratto de quo erano disciplinati dall'art. 2 del regolamento negoziale, secondo cui “La conserva la facoltà di Controparte_1 effettuare vendite dirette a clienti operanti o aventi sede in Italia relativamente a prodotti audiovisivi non inclusi negli allegati “A” e “B” al presente contratto”. Era, inoltre, pattuito che
“La Preponente garantirà all'Agente la non concorrenzialità tra le parti nella vendita dei prodotti presso specifici clienti, che verranno identificati in seguito tramite accordo scritto a cui si rimanda e che potrà essere rivisto ogni volta che se ne riterrà opportuno;
saranno tuttavia ammesse alcune specifiche operazioni di vendita effettuate direttamente dalla Preponente, ferma restando la preventiva comunicazione da parte della Preponente e conseguente accettazione da parte dell'Agente; l'eventuale rifiuto immotivato da parte dell'Agente non sarà ammesso”.
Il patto di non concorrenza è regolato in ambito nazionale dall'art. 2596 c.c., può avere una durata massima di cinque anni e deve essere circoscritto ad una determinata zona o a una specifica attività. Per costante giurisprudenza, infatti, l'art. 2125 cod. civ. sul patto di non concorrenza del prestatore di lavoro non è applicabile ai rapporti diversi da quello di lavoro subordinato ancorché caratterizzati da parasubordinazione, come il rapporto di agenzia, cui è applicabile invece la disciplina dell'art. 2596 c.c. sui limiti contrattuali della concorrenza (cfr.
Cass. civ. n. 14454 del 06/11/2000).
7 In quanto patto limitativo dell'attività imprenditoriale, non può estendersi la portata del patto di non concorrenza oltre la sua effettiva previsione negoziale, stante la ratio di sfavore per tale limitazione desumibile dalla normativa nazionale ed europea.
Ne consegue che nel caso specifico non era vigente tra le parti, in costanza del rapporto controverso, il patto di non concorrenza a carico della preponente, essendo stato espressamente previsto dalla citata clausola contrattuale che il patto di non concorrenza avrebbe riguardato non in generale tutta l'attività delle parti afferente ai film di cui agli allegati A e B al contratto, ma i rapporti con “specifici clienti”, da identificare con successivo accordo scritto, che non risulta allegato né comprovato nella fattispecie. Non potrebbe, inoltre, desumersi l'immediata efficacia del patto di non concorrenza dalla successiva previsione, nell'ultimo comma del medesimo articolo 2) del contratto, secondo cui la preponente avrebbe potuto effettuare specifiche operazioni di vendita direttamente, previa comunicazione all'agente e conseguente accettazione di quest'ultima, salvo il caso di rifiuto ingiustificato che non sarebbe stato ammesso, poiché tale disciplina negoziale era logicamente subordinata all'integrazione del patto di non concorrenza con l'individuazione dei clienti cui applicarla, non essendo una previsione autonoma ed immediatamente efficace tra le parti.
Non può, infine, desumersi l'immediata operatività del patto di non concorrenza inter partes dalla clausola di esclusiva prevista a favore dell'odierna attrice quale agente della convenuta, dovendosi intendere il patto di esclusiva quale limitazione imposta alla preponente a conferire a terzi l'incarico di agenzia attribuito alla non potendosi ricavare dalla Parte_1 clausola di esclusiva prevista a favore dell'agente la necessaria vigenza anche del patto di non concorrenza.
E' del pari ininfluente ai fini dell'immediata operatività del patto di non concorrenza di cui all'art. 2 del contratto la prevista applicazione, in via esemplificativa, ai sensi dell'art. 13 del contratto, della penale qualora la preponente avesse effettuato la vendita diretta a clienti operanti o aventi sede in Italia relativamente ad uno dei prodotti audiovisivi inclusi nell'allegato “A” senza il preventivo accordo scritto con l'Agente, trattandosi di previsione la cui efficacia era subordinata all'integrazione del patto di non concorrenza con l'individuazione dei clienti cui applicarla.
Non può, dunque, ascriversi alla alcun inadempimento contrattuale Controparte_1 derivante dalla negoziazione con terzi relativa alla pubblicazione delle opere audiovisive di cui agli allegati A e B al contratto di agenzia inter partes stipulato il 13/9/2018.
8 È infondata, inoltre, l'ulteriore domanda attorea di condanna della convenuta al risarcimento degli ulteriori danni patrimoniali non patrimoniali, in mancanza di idonea allegazione e prova della natura e dell'entità del danno asseritamente subito e da risarcire.
Ai fini della risarcibilità ex art. 1223 c.c., in relazione all'art. 1218 c.c. o agli artt. 2043 e 2056
c.c., il creditore o il preteso danneggiato deve infatti allegare non solo l'altrui inadempimento ovvero allegare e provare l'altrui fatto illecito, ma in entrambi i casi deve pur sempre allegare e provare l'esistenza di una lesione, cioè della riduzione del bene della vita (patrimonio, salute, immagine, ecc.) di cui chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto del debitore o del danneggiante: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente inadempiente o illecita;
in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto (cfr. Cass. civ. n. 5960 del 18/03/2005).
In adesione al principio ermeneutico basato sul concetto di danno-conseguenza in contrapposizione a quello di danno-evento ed escludendo l'ipotizzabilità di un risarcimento automatico e di un danno in re ipsa, così da coincidere con l'evento, appare quindi evidente che la domanda risarcitoria deve essere provata, sia pure ricorrendo a presunzioni, sulla base di conferente allegazione: non si può invero provare ciò che non è stato oggetto di rituale ed adeguata allegazione (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 26972 del 11/11/2008).
Nella specie, difettano la prova della condotta inadempiente o illegittima della convenuta e del danno patrimoniale sofferto, oltre che del nesso causale.
La chiede, infine, la condanna della Parte_1 Controparte_1
al pagamento in proprio favore dell'indennità ex art. 1751 c.c..
[...]
La domanda è infondata.
L'indennità meritocratica è disciplinata dall'art. 1751 c.c., secondo cui, all'atto dello scioglimento del contratto di agenzia, il preponente è tenuto a corrispondere all'agente l'indennità di cessazione del rapporto in presenza delle seguenti condizioni:
1. che l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;
2. il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti. La ratio dell'istituto è quella di riconoscere all'agente, nel limite previsto dall'art. 1751
c.c., un ulteriore importo a condizione che risultino soddisfatti i requisiti di apporto e sviluppo di clientela, nonché del correlativo vantaggio per il preponente.
9 Per la determinazione della suddetta indennità, sono presi in considerazione un valore iniziale, pari al fatturato della zona o dei clienti affidati all'agente all'inizio del rapporto, ed un valore finale, pari al fatturato di zona al termine del rapporto, e tali valori sono posti a confronto, previa attualizzazione del valore iniziale, secondo gli indici ISTAT per i crediti di lavoro.
Nella specie, non vi è prova della sussistenza dei presupposti per la debenza dell'indennità meritocratica, quindi la relativa pretesa attore a priva di pregio.
Si ritiene equo, in ragione della parziale soccombenza reciproca, compensare integralmente tra le parti le spese di lite e quelle di c.t.u., liquidate con separato decreto;
alla parziale soccombenza reciproca consegue altresì il rigetto della domanda attorea ex art. 96 c.p.c..
P.Q.M.
Visto l'art. 275 c.p.c.; il Tribunale Ordinario di Roma, sezione specializzata in materia di impresa, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sulla controversia introdotta con atto di citazione notificato in data 18/12/2020 dalla avverso la Parte_1 Controparte_1
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, contrariis reiectis:
[...]
DICHIARA tenuta e, per l'effetto, CONDANNA la al Controparte_1 pagamento in favore della delle seguenti somme: Parte_1
€ 3.750,00, oltre all'IVA ed agli interessi ex art. 1284, co. I c.c. dalle singole scadenze fino al
17/12/2020 ed agli interessi ex art. 1284, co. IV c.c. dal 18/12/2020 al saldo;
€ 5.000,00, oltre agli interessi ex art. 1284, co. I c.c. dalle singole scadenze fino al 17/12/2020 e gli interessi ex art. 1284, co. IV c.c. dal 18/12/2020 al saldo;
RIGETTA le ulteriori domande proposte dalla avverso la Parte_1 [...]
; Controparte_1
COMPENSA tra le parti le spese di lite, comprese quelle di c.t.u., liquidate con separato decreto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 31/7/2025.
Il Giudice est. Il Presidente dr. Tommaso Martucci dr. Claudia Pedrelli
10
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati: dr. CLAUDIA PEDRELLI – Presidente dr. ALFREDO LANDI – Giudice dr. TOMMASO MARTUCCI – Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 4008/2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili, posto in deliberazione l'8/5/2025 e promosso da: on sede in Pontecagnano Faiano (SA), C.F. / P.I. , Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Pepe,
(C.F. ), in virtù di procura depositata telematicamente in allegato all'atto C.F._1 di citazione ed elettivamente domiciliata in Roma, via del Pozzetto n. 122 presso lo studio dell'avv. Fabio Pepe
ATTRICE contro
, P. IVA e C.F. in persona Controparte_1 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Via Barberini n. 29, rappresentata e difesa dall'avv. Flaviano Fernando D'Ubaldo, C.F. ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Roma, via Barberini 29, giusta procura speciale depositata telematicamente in allegato alla comparsa di risposta
CONVENUTA
OGGETTO: contratto di agenzia in materia di diritto d'autore
1 CONCLUSIONI per l'attrice: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1. in via principale, accertare le plurime violazioni del contratto di agenzia poste in essere da
[...]
2. per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento delle provvigioni Controparte_1 maturate dall'Agente, così come stabilite contrattualmente, nonché al pagamento di penali per € 5.000/00, come previsto dall'art. 13 del contratto, per ciascuna accertata violazione del medesimo contratto, nonché al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti da Pt_1
quantificabili nella complessiva somma di € 250.000/00 o nella somma minore o Parte_1 maggiore che risulterà all'esito dell'istruttoria espletata in corso di causa, con riconoscimento dei relativi interessi a far data quantomeno dalla domanda giudiziale;
3. in via subordinata al punto precedente, condannare l'odierna convenuta al pagamento della somma minore o maggiore che il giudicante vorrà quantificare in virtù delle risultanze di causa o secondo equità;
4. sempre in via principale, riconoscere ad l'indennità ex art. 1751 c.c., da determinarsi in Parte_1 misura equitativa secondo i parametri codicisticamente previsti;
5. in ogni caso, condannare l'odierna convenuta, anche ex art. 96 c.p.c., al pagamento di tutte le spese, i diritti e gli onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge”
per la convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni avversa domanda, eccezione e deduzione:
- In via principale: rigettare nei confronti della in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante p.t. tutte le domande di parte attrice poiché chiaramente infondate e pretestuose, sia sull'an che sul quantum, totalmente prive di pregio e assolutamente non provate e non congrue, e ciò per le motivazioni dedotte ed eccepite sia nelle “premesse” che nella parte in
“fatto e diritto” della presente comparsa di costituzione e risposta, da intendersi qui di seguito integralmente trascritte;
- in subordine, veramente per mero tuziorismo, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea, si chiede comunque di voler preliminarmente accertare e dichiarare che la penale di cui all'art.13 del contratto, è dovuta in ipotesi solamente in via unitaria per ciascuna fattispecie ex artt. 2, 6, 7, 12, 12 bis del contratto di agenzia, con un totale ipotizzabile pertanto di un numero massimo di 5 penali contrattualmente prefigurabili,
- sempre in subordine in via gradata, in difetto di accoglimento della precedente domanda subordinata, si chiede all'Ill.mo Tribunale di voler comunque ridurre ex art. 1384 c.c., sussistendone ampiamente i presupposti come specificato nella narrativa, il numero delle penali limitandole ad un numero maassimo di cinque (una per ciascuna fattispecie individuata dall'art. 13 del contratto, i.e. dagli artt. 2, 6, 7, 12, 12 bis), ovvero, alternativamente, riducendo l'ammontare di ciascuna penale da euro da euro 5000,00 ad euro 1000,00 o nella diversa misura che sarà determinata dal Giudicante anche in via equitativa. Ciò al fine di ricostituire l'equilibrio sinallagmatico di cui al contratto stipulato tra le parti, garantendo così l'equo contemperamento degli interessi contrattuali contrapposti;
- in ulteriore subordine a quanto sopra, sempre per le medesime finalità di cui al punto che precede, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito contenere comunque nella misura minima la sorte eventualmente riconosciuta a qualsiasi titolo in favore dell'attore; ciò alla luce del fatto che, come eccepito nella presente comparsa, le voci di asserito danno lamentate dall'attrice risultano prive di pregio, assolutamente non provate ed incongruenti. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
2 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 18/12/2020 la in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio avanti all'intestato Tribunale la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendone la condanna al Controparte_1 pagamento in proprio favore della somma di € 250.000,00, oltre gli interessi dalla domanda al saldo, a titolo di provvigioni non corrisposte, penali ex art. 13 del contratto inter partes e risarcimento dei danni, nonché dell'indennità prevista dall'art. 1751 c.c..
L'attrice, premesso di essere una società specializzata nelle attività di rappresentanza, vendita e distribuzione di opere audiovisive, operante sul territorio nazionale e nei mercati internazionali e che la era attiva nella produzione e nella distribuzione cinematografica e Controparte_1 documentaristica, nella diffusione di serie, telefilm e film, esponeva di aver stipulato con la convenuta il 13/9/2018 un contratto di agenzia, in forza del quale quest'ultima le aveva conferito l'incarico di agente in esclusiva per la vendita di una serie di titoli indicati negli allegati “A” e
“B”, di cui aveva garantito la libertà da vincoli, per la durata di quindici mesi dalla data di sottoscrizione dell'accordo e, comunque, sino al 31/12/2019.
Al fine di prevenire eventuali controversie, le parti avevano concordato che la convenuta avrebbe potuto procedere in autonomia a singole operazioni di vendita previa accettazione da parte dell'agente o in caso di rifiuto immotivato di quest'ultima ed erano stati previsti, all'articolo 6 del contratto, diversi scaglioni di provvigioni in ragione della tipologia di opera negoziata e del ruolo svolto dall'odierna attrice, nonché una penale in caso di inadempimento da parte della preponente, pari a € 5.000 per ogni violazione.
Tanto premesso, la deduceva che la convenuta si era resa responsabile di Parte_1 plurime violazioni degli obblighi contrattuali, avendo proceduto, anteriormente alla stipulazione del contratto o nelle more del rapporto, a singole negoziazioni in via diretta di opere incluse negli allegati A e B al contratto, cagionando, inoltre, all'attrice un grave danno di immagine, avendo quest'ultima intrapreso con terzi trattative per la negoziazione di tali opere audiovisive, non andate a buon fine a causa del previo sfruttamento delle stesse da parte della Controparte_1
e concludeva, quindi, come in epigrafe, chiedendo la condanna della convenuta anche al
[...] pagamento dell'indennità ex art. 1751 c.c., di cui chiedeva la determinazione secondo equità da parte del giudice, ritenendo sussistenti i relativi presupposti.
2. Con comparsa del 5/5/2021 si costituiva in giudizio la in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, chiedendo il rigetto delle avverse pretese.
3 La convenuta premetteva che tra le parti era in corso un altro contenzioso avendo essa agito in via monitoria contro la per il pagamento della somma di € 80.000, oltre Parte_1 all'IVA, di cui alla fattura n. 1 del 13/1/2020 emessa in virtù del contratto di licenza inter partes stipulato il 13/9/2018 e che quindi l'odierna azione avversaria era strumentale alla precostituzione di un titolo per un credito in realtà inesistente.
Tanto premesso, la contestava le avverse pretese, ritenute generiche e Controparte_1 infondate, osservando che il patto di non concorrenza concerneva soltanto la negoziazione delle opere richiamate negli allegati al contratto stipulato tra le parti in relazione a determinati clienti, da individuarsi di comune accordo ed era stata ammessa la vendita diretta dei film da parte della preponente, cui l'agente avrebbe potuto opporsi per un giustificato motivo, pertanto a quest'ultima non era stato attribuito un potere di veto riguardo.
La convenuta esponeva di non aver mai svolto, in costanza del rapporto di agenzia, attività di vendita diretta terzi dei film oggetto del contratto, evidenziando di aver chiesto e ottenuto il consenso dell'agente, nelle more del rapporto inter partes, a collocare in prova i suddetti titoli sulla piattaforma digitale Tatatu, ancora in fase di sperimentazione, di proprietà di una società dello stesso gruppo di appartenenza della convenuta per un breve periodo, senza l'immissione on-line dei relativi prodotti audiovisivi, dando atto che la controparte era a conoscenza che alcuni titoli erano stati licenziati a favore della piattaforma della Sky Italia s.r.l., tanto che in data
27/3/2019 il relativo contratto era stato trasmesso alla controparte.
In relazione al film Artic Justice, la convenuta deduceva che la relativa uscita era stata prevista a febbraio 2020, ma era stata cancellata a causa dell'emergenza pandemica, mentre il film Finding
EV QU era stato ritirato dalla licenziante dante causa della convenuta.
La contestava, altresì, l'avversa pretesa a titolo di provvigione in Controparte_1 relazione alla vendita dei film Trading Paint e a in quanto il Controparte_2 CP_3 valore dell'operazione, come confermato dallo scambio di messaggi di posta elettronica tra le parti, era pari al 20% da calcolarsi sul 15% spettante alla convenuta.
La si opponeva all'avversa richiesta di penale, contestando il criterio di Controparte_1 applicazione indicato dall'attrice, in particolare la reiterazione delle penali per le ipotetiche ripetizioni delle violazioni, invocandone in subordine la riduzione ex art. 1384 c.c..
3. Esperiti gli incombenti preliminari ed assegnati i termini ex art. 183, co. VI c.p.c., con la memoria ex art. 183, co. VI, n. 1 c.p.c., l'attrice eccepiva, in via pregiudiziale, la tardiva costituzione della convenuta, con conseguente decadenza dalle eccezioni non rilevabili d'ufficio.
4 Nel merito, contestava le avverse deduzioni, insistendo nella vigenza del patto di non concorrenza e nella sua violazione da parte della La Controparte_1 Parte_1 esponeva, inoltre, che era una piattaforma social media che, dopo essere stata
[...] CP_4 lanciata in America, Canada, Nuova Zelanda e Regno Unito, sin dall'inizio del 2019 era stata presentata ed attivata anche in e che l'autorizzazione data dall'attrice alla pubblicazione su CP_1 tale piattaforma con lo scambio di messaggi di posta elettronica si riferiva, in realtà, ai soli film
“Apocalypto”, “La Passione di Cristo”, “Sliding Doors” e “What Women Want”. Negava di aver contestato la pubblicazione di opere audiovisive tramite la piattaforma della Sky Italia s.r.l., avendo fatto riferimento a . CP_5
In seguito, il giudice disponeva c.t.u., quindi, con le note scritte di trattazione depositate il
14/1/2025 il procuratore della convenuta dava atto che l' era stata posta Controparte_1 in liquidazione nelle more del processo, quindi, all'udienza dell'8/5/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, la causa era assunta la causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
***
4. È irrilevante la tardiva costituzione in giudizio, in data 5/5/2021, della convenuta, che non ha sollevato eccezioni non rilevabili d'ufficio, né ha svolto alcuna attività soggetta alla decadenza prevista dal secondo comma dell'articolo 167 c.p.c..
5. Nel merito, stante la complessità del caso, è necessario analizzare singolarmente le diverse domande attoree. In particolare, la chiede in primis la condanna della Parte_1
al pagamento delle provvigioni maturate in virtù dell'art. Controparte_1
6 del contratto di agenzia inter partes, nella misura del 15% per l'attività di intermediazione nella vendita alla società Koch Films GmbH dei film, indicati all'allegato “B” del contratto,
Trading Paint, licenziato al valore di € 85.000,00, con provvigione del 15% pari ad € 12.750/00, oltre all'IVA, e , licenziato per € 40.000,00, con provvigione del 15% pari ad Controparte_2
€ 6.000/00, oltre all'IVA, nonché della penale per l'inadempimento della controparte.
La domanda è fondata per quanto di ragione e deve essere accolta nei limiti di seguito indicati.
E' documentale che il 13/9/2018 le parti stipulavano un contratto di agenzia in virtù del quale la ha affidato alla l'incarico di promuovere sul Controparte_1 Parte_1 territorio nazionale la conclusione di contratti di vendita dei prodotti audiovisivi di cui ai cataloghi degli allegati “A” e “B”, con la precisazione che all'agente non era conferito il potere
5 di rappresentanza della proponente, dovendosi limitare a raccogliere trasmettere gli ordini a quest'ultima.
Ebbene, in tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
Nella specie, a fronte della produzione del contratto, il cui art. 6 regola le provvigioni dovute all'agente, la preponente non ha provato il pagamento delle somme dovute all'attrice in ragione dell'attività di intermediazione nella vendita alla Koch Films GmbH dei film sopra descritti.
Nondimeno, come riconosciuto in via stragiudiziale dalla stessa attrice con lo scambio di messaggi di posta elettronica del 13/12/2019 di cui al doc. 10 della convenuta, la somma dovuta alla a titolo di provvigione è pari al 20% da calcolarsi sulla percentuale del Parte_1
15% spettante alla convenuta, non sul valore complessivo delle operazioni, quindi le provvigioni dovute sono le seguenti: per il film Trading Paint, la provvigione dovuta all'attrice è pari ad €
2.550,00, oltre all'IVA, mentre per il film la provvigione dovuta all'attrice è Controparte_2 pari ad € 1.200/00, oltre all'IVA.
L'attrice si duole dell'omesso invio, da parte della convenuta, entro la fine di ogni quadrimestre, precisamente entro il 3 maggio, il 3 settembre ed il 3 gennaio, del “rendiconto delle provvigioni dovute all'agente”, come previsto dall'art. 6, co. II, del contratto e chiede l'applicazione delle penali previste dall'art. 13 del contratto per le violazioni afferenti al mancato pagamento delle provvigioni sopra indicate ed all'omessa rendicontazione.
La domanda è parzialmente fondata.
L'invio del rendiconto, che l'odierna convenuta era tenuta a trasmettere all'attrice ogni quadrimestre, era finalizzato al calcolo delle provvigioni, quindi non rileva come obbligazione autonoma, la cui violazione determina l'applicazione di penali, bensì quale condotta prodromica al pagamento delle provvigioni, pertanto è soltanto all'inadempimento di quest'ultima obbligazione consegue l'applicazione del regime delle penali contrattuali.
Nella specie, gli unici inadempimenti rilevanti ai fini dell'articolo 13 del contratto sono le inadempienze della preponente al pagamento delle provvigioni sopra indicate: ne consegue l'applicazione della penale per ognuna delle inadempienze sopra riscontrate a carico della
6 convenuta. E' meritevole di accoglimento, tuttavia, la domanda della convenuta di riduzione della penale, tenuto conto della modesta entità economica delle inadempienze ascrivibili alla preponente ed alla sproporzione dell'applicazione delle penali nella loro interezza rispetto al valore degli inadempimenti effettivamente riscontrati.
Si ritiene equo, dunque, ridurre la penale della metà ed applicarla nella misura complessiva di €
5.000,00, pari ad € 2.500,00 per ciascuna delle due violazioni riscontrate.
Sulle somme sopraindicate decorrono gli interessi ex art. 1284, co. I c.c. dalle singole scadenze fino alla data della domanda giudiziale, nonché gli interessi ex art. 1284, co. IV c.c. dalla domanda giudiziale al saldo.
L'attrice invoca, inoltre, la condanna della convenuta al risarcimento del danno ed al pagamento della penale per la violazione dell'art. 2, ultimo comma del contratto di agenzia inter partes, per plurime violazioni del patto di non concorrenza.
La domanda è infondata.
I rapporti tra le attività delle parti in costanza del contratto de quo erano disciplinati dall'art. 2 del regolamento negoziale, secondo cui “La conserva la facoltà di Controparte_1 effettuare vendite dirette a clienti operanti o aventi sede in Italia relativamente a prodotti audiovisivi non inclusi negli allegati “A” e “B” al presente contratto”. Era, inoltre, pattuito che
“La Preponente garantirà all'Agente la non concorrenzialità tra le parti nella vendita dei prodotti presso specifici clienti, che verranno identificati in seguito tramite accordo scritto a cui si rimanda e che potrà essere rivisto ogni volta che se ne riterrà opportuno;
saranno tuttavia ammesse alcune specifiche operazioni di vendita effettuate direttamente dalla Preponente, ferma restando la preventiva comunicazione da parte della Preponente e conseguente accettazione da parte dell'Agente; l'eventuale rifiuto immotivato da parte dell'Agente non sarà ammesso”.
Il patto di non concorrenza è regolato in ambito nazionale dall'art. 2596 c.c., può avere una durata massima di cinque anni e deve essere circoscritto ad una determinata zona o a una specifica attività. Per costante giurisprudenza, infatti, l'art. 2125 cod. civ. sul patto di non concorrenza del prestatore di lavoro non è applicabile ai rapporti diversi da quello di lavoro subordinato ancorché caratterizzati da parasubordinazione, come il rapporto di agenzia, cui è applicabile invece la disciplina dell'art. 2596 c.c. sui limiti contrattuali della concorrenza (cfr.
Cass. civ. n. 14454 del 06/11/2000).
7 In quanto patto limitativo dell'attività imprenditoriale, non può estendersi la portata del patto di non concorrenza oltre la sua effettiva previsione negoziale, stante la ratio di sfavore per tale limitazione desumibile dalla normativa nazionale ed europea.
Ne consegue che nel caso specifico non era vigente tra le parti, in costanza del rapporto controverso, il patto di non concorrenza a carico della preponente, essendo stato espressamente previsto dalla citata clausola contrattuale che il patto di non concorrenza avrebbe riguardato non in generale tutta l'attività delle parti afferente ai film di cui agli allegati A e B al contratto, ma i rapporti con “specifici clienti”, da identificare con successivo accordo scritto, che non risulta allegato né comprovato nella fattispecie. Non potrebbe, inoltre, desumersi l'immediata efficacia del patto di non concorrenza dalla successiva previsione, nell'ultimo comma del medesimo articolo 2) del contratto, secondo cui la preponente avrebbe potuto effettuare specifiche operazioni di vendita direttamente, previa comunicazione all'agente e conseguente accettazione di quest'ultima, salvo il caso di rifiuto ingiustificato che non sarebbe stato ammesso, poiché tale disciplina negoziale era logicamente subordinata all'integrazione del patto di non concorrenza con l'individuazione dei clienti cui applicarla, non essendo una previsione autonoma ed immediatamente efficace tra le parti.
Non può, infine, desumersi l'immediata operatività del patto di non concorrenza inter partes dalla clausola di esclusiva prevista a favore dell'odierna attrice quale agente della convenuta, dovendosi intendere il patto di esclusiva quale limitazione imposta alla preponente a conferire a terzi l'incarico di agenzia attribuito alla non potendosi ricavare dalla Parte_1 clausola di esclusiva prevista a favore dell'agente la necessaria vigenza anche del patto di non concorrenza.
E' del pari ininfluente ai fini dell'immediata operatività del patto di non concorrenza di cui all'art. 2 del contratto la prevista applicazione, in via esemplificativa, ai sensi dell'art. 13 del contratto, della penale qualora la preponente avesse effettuato la vendita diretta a clienti operanti o aventi sede in Italia relativamente ad uno dei prodotti audiovisivi inclusi nell'allegato “A” senza il preventivo accordo scritto con l'Agente, trattandosi di previsione la cui efficacia era subordinata all'integrazione del patto di non concorrenza con l'individuazione dei clienti cui applicarla.
Non può, dunque, ascriversi alla alcun inadempimento contrattuale Controparte_1 derivante dalla negoziazione con terzi relativa alla pubblicazione delle opere audiovisive di cui agli allegati A e B al contratto di agenzia inter partes stipulato il 13/9/2018.
8 È infondata, inoltre, l'ulteriore domanda attorea di condanna della convenuta al risarcimento degli ulteriori danni patrimoniali non patrimoniali, in mancanza di idonea allegazione e prova della natura e dell'entità del danno asseritamente subito e da risarcire.
Ai fini della risarcibilità ex art. 1223 c.c., in relazione all'art. 1218 c.c. o agli artt. 2043 e 2056
c.c., il creditore o il preteso danneggiato deve infatti allegare non solo l'altrui inadempimento ovvero allegare e provare l'altrui fatto illecito, ma in entrambi i casi deve pur sempre allegare e provare l'esistenza di una lesione, cioè della riduzione del bene della vita (patrimonio, salute, immagine, ecc.) di cui chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto del debitore o del danneggiante: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente inadempiente o illecita;
in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto (cfr. Cass. civ. n. 5960 del 18/03/2005).
In adesione al principio ermeneutico basato sul concetto di danno-conseguenza in contrapposizione a quello di danno-evento ed escludendo l'ipotizzabilità di un risarcimento automatico e di un danno in re ipsa, così da coincidere con l'evento, appare quindi evidente che la domanda risarcitoria deve essere provata, sia pure ricorrendo a presunzioni, sulla base di conferente allegazione: non si può invero provare ciò che non è stato oggetto di rituale ed adeguata allegazione (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 26972 del 11/11/2008).
Nella specie, difettano la prova della condotta inadempiente o illegittima della convenuta e del danno patrimoniale sofferto, oltre che del nesso causale.
La chiede, infine, la condanna della Parte_1 Controparte_1
al pagamento in proprio favore dell'indennità ex art. 1751 c.c..
[...]
La domanda è infondata.
L'indennità meritocratica è disciplinata dall'art. 1751 c.c., secondo cui, all'atto dello scioglimento del contratto di agenzia, il preponente è tenuto a corrispondere all'agente l'indennità di cessazione del rapporto in presenza delle seguenti condizioni:
1. che l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;
2. il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti. La ratio dell'istituto è quella di riconoscere all'agente, nel limite previsto dall'art. 1751
c.c., un ulteriore importo a condizione che risultino soddisfatti i requisiti di apporto e sviluppo di clientela, nonché del correlativo vantaggio per il preponente.
9 Per la determinazione della suddetta indennità, sono presi in considerazione un valore iniziale, pari al fatturato della zona o dei clienti affidati all'agente all'inizio del rapporto, ed un valore finale, pari al fatturato di zona al termine del rapporto, e tali valori sono posti a confronto, previa attualizzazione del valore iniziale, secondo gli indici ISTAT per i crediti di lavoro.
Nella specie, non vi è prova della sussistenza dei presupposti per la debenza dell'indennità meritocratica, quindi la relativa pretesa attore a priva di pregio.
Si ritiene equo, in ragione della parziale soccombenza reciproca, compensare integralmente tra le parti le spese di lite e quelle di c.t.u., liquidate con separato decreto;
alla parziale soccombenza reciproca consegue altresì il rigetto della domanda attorea ex art. 96 c.p.c..
P.Q.M.
Visto l'art. 275 c.p.c.; il Tribunale Ordinario di Roma, sezione specializzata in materia di impresa, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sulla controversia introdotta con atto di citazione notificato in data 18/12/2020 dalla avverso la Parte_1 Controparte_1
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, contrariis reiectis:
[...]
DICHIARA tenuta e, per l'effetto, CONDANNA la al Controparte_1 pagamento in favore della delle seguenti somme: Parte_1
€ 3.750,00, oltre all'IVA ed agli interessi ex art. 1284, co. I c.c. dalle singole scadenze fino al
17/12/2020 ed agli interessi ex art. 1284, co. IV c.c. dal 18/12/2020 al saldo;
€ 5.000,00, oltre agli interessi ex art. 1284, co. I c.c. dalle singole scadenze fino al 17/12/2020 e gli interessi ex art. 1284, co. IV c.c. dal 18/12/2020 al saldo;
RIGETTA le ulteriori domande proposte dalla avverso la Parte_1 [...]
; Controparte_1
COMPENSA tra le parti le spese di lite, comprese quelle di c.t.u., liquidate con separato decreto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 31/7/2025.
Il Giudice est. Il Presidente dr. Tommaso Martucci dr. Claudia Pedrelli
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