Cass. pen., sez. V, sentenza 07/03/2016, n. 22550
CASS
Sentenza 7 marzo 2016

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Avverso l'ordinanza con la quale il giudice del dibattimento dispone, ai sensi dell'art.521, comma secondo, cod.proc.pen., la restituzione degli atti al pubblico ministero per diversità del fatto non è previsto alcun mezzo di impugnazione, né la suddetta ordinanza, anche nel caso in cui è disposta erroneamente, può qualificarsi abnorme, atteso che la restituzione degli atti non configura un provvedimento avulso dal sistema processuale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 07/03/2016, n. 22550
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 22550
    Data del deposito : 7 marzo 2016

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