Sentenza 7 marzo 2016
Massime • 1
Avverso l'ordinanza con la quale il giudice del dibattimento dispone, ai sensi dell'art.521, comma secondo, cod.proc.pen., la restituzione degli atti al pubblico ministero per diversità del fatto non è previsto alcun mezzo di impugnazione, né la suddetta ordinanza, anche nel caso in cui è disposta erroneamente, può qualificarsi abnorme, atteso che la restituzione degli atti non configura un provvedimento avulso dal sistema processuale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/03/2016, n. 22550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22550 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2016 |
Testo completo
2255 0/ 1 6 50 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 07/03/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente SENTENZA Dott. MAURIZIO FUMO N. 410 - Consigliere - Dott. EDUARDO DE GREGORIO Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE ANTONIO SETTEMBRE N. 18905/2015Dott. - - Consigliere - ALFREDO GUARDIANO Dott. Dott. PAOLO MICHELI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO nei confronti di: RI RO N. IL 01/06/1943 LI RL N. IL 17/10/1961 avverso l'ordinanza n. 9952/2014 TRIBUNALE di MILANO, del 31/03/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Udit i difensor Avv.; аш Lette le conclusioni del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Milano, chiamato a giudicare OR AN e LI AR per il reato di cui agli artt. 216 e 223 della L.F (bancarotta fraudolenta documentale) e per il reato di cui all'art. 223 L.F. (aver cagionato con dolo e per effetto di operazioni dolose il fallimento della società mediante la sistematica sopportazione di costi a vantaggio esclusivo della controllante RAINBOW IT srl, poi IZ LU PA) in relazione al fallimento della RAINBOW GLOBAL SOLUTION srl, ha, all'udienza del 31 marzo 2015 disposto la restituzione degli atti al Pubblico Ministero, ex art. 521 cod. proc. pen., essendo risultato, dopo l'escussione del curatore della IZ LU PA (nel frattempo anch'essa fallita), che beneficiaria dell'attività illecita degli imputati non era stata la IZ LU PA, bensì altra società (la RAINBOW SRL).
2. Contro l'ordinanza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, denunciando l'abnormità dell'atto. Premesso e ricordato che IZ LU PA non era altro che la RAINBOW IT srl, salvo il mutamento di ragione sociale, e che la RAINBOW SRL era altra società (diversa dalla RAINBOW IT SRL) dello stesso gruppo;
che il Presidente del Collegio giudicante era incorso in errore nel porgere le domande al curatore, facendo confusione tra RAIBOW IT SRL e RAINBOW SRL, lamenta l'indebita regressione del procedimento, sia perché nessuna diversità era stata accertata tra il fatto contestato e quello emerso a dibattimento, sia perché lo strumento utilizzato dal Tribunale era esercitabile solo all'esito dell'intera istruttoria, che avrebbe consentito di dissolvere l'equivoco. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. b), essendo stato proposto avverso un provvedimento non impugnabile. Infatti, avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale abbia disposto la trasmissione degli atti al P.M., ai sensi dell'art. 521 c.p.p., comma 2, non è previsto alcun mezzo di impugnazione, sicché la stessa non è ricorribile per cassazione, stante il principio di tassatività vigente in materia di impugnazioni ex art. 568 c.p.p., comma 1. Inoltre tale provvedimento, non può neppure essere qualificato quale atto abnorme, caratteristica che ne consentirebbe l'impugnazione anche al di fuori dei casi stabiliti dalla legge, trattandosi di 2 ми un'ordinanza espressamente prevista dall'art. 521 cit., sicché la stessa non può essere considerata un provvedimento avulso dal sistema processuale, sebbene errato per i motivi dedotti dal Pubblico Ministero, ovvero espressione dell'esercizio da parte del giudice di un potere non riconosciutogli dall'ordinamento (potere, invece, espressamente attribuito al giudice del dibattimento), condizioni necessarie perché il provvedimento possa configurarsi come abnorme (cfr. sez. un. 26.3.2009 n. 25957, P.M. in proc. Toni, RV 243590). Per completezza di esame va altresì osservato che non è corretta la prospettazione del Pubblico Ministero ricorrente, secondo cui la restituzione degli atti è consentita solo dopo l'esaurimento dell'istruttoria dibattimentale, poiché si tratta di prospettazione che limita arbitrariamente i compiti e i poteri del giudice del dibattimento, costringendolo a dar corso all'intera istruttoria, anche quando la stessa si appalesi evidentemente eccentrica rispetto alle necessità del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 7/3/2016 Il Consigliere Estensore Il Presidente (Antonio Sette bre) (Maurizio Fumo) Czu jny DEPORTATA IN CANCELLERIA addi 27 MAG 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise visiDonjun : 3