Sentenza 12 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 12/05/2003, n. 7204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7204 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Risarcimento danni da SEZIONE TERZA CIVILE 07 2 04/03 incidente stradale Composta dagli R.G.N. 25721/00 Dott. Angelo Dott. Fabio MAZZA Rel. Consigliere Cron.16060 Dott. Francesco TRIFONE Consigliere Rep. 1892 Consigliere Dott. Ennio MALZONE Ud. 05/12/02 Dott. Antonio SEGRETO - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TT OR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL BANCO DI SANTO SPIRIT, presso lo studio dell'avvocato MARIO D'OTTAVI, che lo difende unitamente all'avvocato LUCIANO GRISI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
MILANO ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo procuratore speciala dr. Ivano Cantarale, con sede in Assago (MI), elettivamente domiciliata in ROMA VIA BISSOLATI 76, presso lo studio dell'avvocato TOMMASO 2002 SPINELLI GIORDANO, che la difende, giusta delega in 2453 atti;
1 controricorrente nonchè
contro
FINANZIARIA GENERALE SRL, QUINTARELLI SERENA;
intimati - avverso la sentenza n. 1877/00 del Tribunale di VERONA, 4 sezione civile emessa il 9/6/2000, depositata il 03/10/00; RG.461/1998, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/12/02 dal Consigliere Dott. Fabio MAZZA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per la inammissibilità e in subordine rigetto del ricorso. Svolgimento del processo In data 17.4.1993, in Negrar, si verificava un in- cidente stradale tra RE Serena, alla guida di una vettura di proprietà della Società Finanziaria Ge- nerale s.p.a. e HE LO, alla guida della sua vettura Golf. La Società Generale Finanziaria conveniva in giudi- zio il HE, avanti al Pretore di Verona, per sen- tirlo condannare al risarcimento del danno. Assumeva che l'incidente era imputabile al Rocchet- ta per omessa concessione della dovuta precedenza;
che l'auto del convenuto era sprovvista di garanzia assicu- rativa per essere scaduto il relativo contratto. 2 Il HE si costituiva chiedendo il rigetto della domanda e, autorizzato dal Pretore, chiamava in causa per manleva la soc. NO Assicurazioni, che ec- cepiva la insussistenza della garanzia, osservando che il contratto, scaduto in data 26.3.93, era stato rinno- soltanto il giorno vato, con il pagamento del premio, 19.4.93. Spiegava quindi intervento la RE deducendo aver riportato lesioni personali а causa di dell'incidente in questione e chiedendo la condanna del HE al risarcimento del danno. Il Pretore, con sentenza 25.6.1997, dichiarava il HE responsabi- le esclusivo dell'incidente e 10 condannal al risarci- mento dei danni in favore della SOC. Finanziaria e della RE, che liquidava rispettivamente in lire 3.607.000 e in lire 5.000.000, oltre interessi legali. Rigettava la domanda di manleva. HE proponeva appello eccependo, tra l'altro, nullità della costituzione in giudizio della SOC. la NO per mancanza di prova del potere di rappresen- tanza di tale IN ON che, qualificatosi procu- ratore, aveva rilasciato il mandato ad litem per la so- cietà. L'appello era rigettato dal Tribunale di Verona, con sentenza 3.10.2000. 3 Il giudice del gravame osservava che l'eccezione di rito era infondata giacché il HE non aveva pro- vato l'inesistenza del rapporto organico tra la società NO e il ON;
che il HE aveva violato l'obbligo di dare la precedenza alla RE che proveniva dalla destra su strada di pubblico transito;
che era agli atti la prova del pagamento del premio, come avvenuto in data 19.4.93 e quindi successivamente al giorno dell'incidente. HE ha proposto ricorso per Cassazione con tre motivi. Deduce tra l'altro l'assenza del potere rappresentativo della SOC. NO da parte di chi ha rilasciato il mandato ad litem, deducendo, tra l'altro, l'inammissibilità del ricorso per violazione art. 366, 3° comma cpc. Gli altri intimati non hanno svolto difese. Roc- chetta ha prodotto memoria. Motivi della decisione Preliminarmente devesi rigettare l'eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. Infatti dal ricorso, pur eccessivamente 366 N. 3 cpc. stringato, è dato prendere cognizione dei fatti di cau- sa, sia attraverso la riportata motivazione del giudice di primo grado, sia attraverso la lettura dei motivi di ricorso. 4 E' fondata l'eccezione prospettata con il primo grado dal ricorrente in ordine alla asserita carenza del potere rappresentativo della SOC. NO da parte del soggetto che conferì il mandato ad litem per il giudizio di appello. Infatti, la soc NO non ha dimostrato la sussi- stenza di tale potere, attinente alla costituzione nel giudizio di secondo grado, attraverso l'esibizione del- la procura. Devesi infatti Osservare che in quel giudizio il ON ebbe a conferire il mandato ad litem non quale organo della società, ma quale procuratore della stes- sa. Ciò tuttavia è infecondo di risultati utili per il ricorrente, giacché i successivi due motivi di ricorso vertono esclusivamente in punto di fatto. Infatti, con il secondo motivo di gravame, il Roc- chetta censura la ricostruzione dell'incidente con l'attribuzione della responsabilità esclusiva di esso а suo carico, contrapponendo alle valutazioni di merito espresse dal tribunale di Verona, le sue proprie valu- tazioni e considerazioni. Ugualmente è a dirsi del terzo e ultimo motivo di gravame, a mezzo del quale, e con argomentazioni di me- rito, il HE nega che il pagamento del premio sia 5 avvenuto in data 19.4.1993, come ritenuto dal giudice a quo e contesta quindi un elemento di fatto da quel giu- dice accertato. Sussistono giusti motivi per compensare tra le par- ti costituite le spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte Rigetta il ricorso;
spese compensate tra le parti costituite. Così deciso in Roma, addì 5.12.2002. Ilfor Il Cons. est. Ample Spinition DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 OSITAT 2 MAG. 2003 NI AT IL CANCELLIERE C1 Oggi NZ AT CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione " presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 17-9-2003 serie 4 al n. 31061 versate € 149.77 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Roberto Ricer 6