Sentenza 19 novembre 2019
Massime • 1
Al fine di escludere la configurabilità della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. in relazione al reato di inottemperanza all'ordine di deposito della cauzione da parte di soggetto sottoposto a misura di prevenzione (nella specie, della sorveglianza speciale), di cui all'art. 76, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011, il giudice di merito, pur a fronte dell'entità non elevata della relativa somma (nella specie, pari ad euro 200,00), può legittimamente richiamare gli stessi presupposti del giudizio di pericolosità sociale che hanno portato all'adozione della misura di prevenzione, tenendo, altresì, conto dell'allarme sociale derivante dalla violazione delle prescrizioni imposte dall'autorità giudiziaria, in considerazione dell'interesse pubblico costituente la "ratio" della normativa e della portata precettiva della relativa disposizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/11/2019, n. 678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 678 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2019 |
Testo completo
678-2020 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da Presidente - sent. n. 2900 Geppino Rago UP -19/11/2019 Andrea Pellegrino Reg. Gen. n. 47153/2018 Stefano Filippini Pierluigi Cianfrocca Relatore - Giovanni Ariolli ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: OS ZO, nato a [...] il [...], contro la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 5.7.2018; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca;
udito il PM, nella persona del sostituto procuratore generale dott. Maria Giuseppina Fodaroni, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale del capoluogo siciliano che, in data 28.9.2017, aveva riconosciuto ZO OS responsabile del reato di cui all'art. 3bis della legge 575 del 1965 come modificato dall'art. 76 comma 5 del D. Lg.vo 159 del 2011 e lo aveva condannato, con le attenuanti generiche e la riduzione per il rito, alla pena di mesi 2 e giorni 20 di arresto ed al pagamento delle spese processuali;
l'addebito mosso al OS era stato quello di avere omesso il versamento, alla data del 20.4.2013, della somma di Euro 200 dovuta a titolo di cauzione alla Cassa delle Ammende sulla scorta di quanto stabilito dal decreto emesso dal Tribunale di Palermo del 5.3.2013; 2. ricorre per Cassazione il difensore di ZO OS lamentando violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 125 e 546 cod. proc. pen.: rileva che la Corte di Appello ha omesso di motivare in merito alle ragioni per le quali sono state disattese le considerazioni della difesa circa la possibilità di ritenere, nel caso di specie, la causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod. pen.; sottolinea che la sentenza impugnata si è limitata a giudicare non condivisibile la tesi difensiva omettendo di formulare un giudizio complessivo sulla speciale tenuità del fatto alla luce di tutti gli indici di valutazione desumibili dall'art. 133 cod. pen.; ribadisce l'ambito di applicabilità dell'istituto e le condizioni soggettive non ostative al riconoscimento della ipotesi di non punibilità disciplinata dal legislatore richiamando, a tal fine, le risultanze del casellario giudiziale del ricorrente nonché il principio di offensività quale principio generale ispiratore dell'istituto. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. Risulta dalla sentenza di primo grado che, con provvedimento del 5.3.2013, Tribunale di Palermo aveva disposto, nei confronti del OS, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con le prescrizioni ivi indicate tra cui quella di versare alla Cassa delle Ammende una cauzione di Euro 200 entro trenta giorni dall'inizio della sua esecuzione;
la misura era stata applicata con verbale del 20.3.2013 del Commissariato di PS "San Lorenzo" di Palermo;
in data 23.10.2013 il Cancelliere della Sezione delle Misure di Prevenzione del Tribunale di Palermo aveva trasmesso una nota con cui aveva segnalato il mancato versamento della somma. Il Tribunale, dopo aver ritenuto sussistenti tutti gli elementi costitutivi del reato, sia sul piano soggettivo che sul piano oggettivo, aveva fatto presente che la pericolosità sociale del prevenuto, che aveva determinato la adozione del provvedimento di prevenzione, nonché la stessa violazione delle relative prescrizioni, non consentivano di ritenere nel caso di specie applicabile la causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod. pen.. La Corte di Appello ha ribadito il medesimo argomento già utilizzato dal Tribunale sottolineando che il giudizio operato dal giudice della prevenzione finiva per contenere in sé l'abitualità" della condotta, elemento ostativo alla applicabilità della norma invocata.
2. E' noto che il giudizio sulla tenuità del fatto, quale presupposto per la applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod. pen., richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, (quindi sotto il profilo della oggettività della condotta) cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (cfr., Cass. SS.UU., 25.2.2016 n. 13.681, Tushaj). 2 Si è tuttavia anche chiarito che, pur dovendosi far riferimento ai predetti indici, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (cfr., Cass. Pen., 6, 8.11.2018 n. 55.107, Milone) e che, per altro verso, è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131bis ritenuto, in quanto giudicato, evidentemente, decisivo (cfr., Cass. Pen., 3, 18.6.2018 n. 34.151, Foglietta). In quest'ottica, la motivazione dei giudici palermitani è corretta e conforme a diritto laddove la Corte territoriale ha fatto riferimento agli stessi presupposti relativi al giudizio di pericolosità sociale che aveva determinato la adozione del provvedimento applicativo della misura di sicurezza nonché all'allarme sociale derivante dalla violazione delle prescrizioni imposte dalla AG, così argomentando in termini che questa Corte, in un caso perfettamente sovrapponibile a quello in esame, ha giudicato congruo e conforme a diritto in quanto fondato sulla considerazione dell'interesse pubblico costituente la ratio della normativa e della portata precettiva della relativa disposizione (cfr., Cass. Pen., 7, 27.9.2018 n. 11.773, Gagliano).
3. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 19 novembre 2019 Il Consigliere estensore Il Presidente Pierluigi Cianfrocca Geppino Rag DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE IL 10 GEN. 2020 CANCELLIERE Claudia Pianelli W 3