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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 11/02/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6118/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Bagnoli, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 6118/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TASSI Parte_1 C.F._1
GAIA, elettivamente domiciliato in VIA NOTARI 113 MODENA presso il difensore avv.
TASSI GAIA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TASSI GAIA, Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliato in VIA NOTARI 113 MODENA presso il difensore avv. TASSI GAIA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ISIDORI GIADA, Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA CESARE BATTISTI N- 85 GROSSETO presso il difensore avv. ISIDORI GIADA
CONVENUTO/I
P. Iva ), rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania Controparte_2 P.IVA_2
Federici del Foro della Spezia, con studio in La Spezia (SP) alla Via Fontevivo n. 21/N, e con domicilio eletto presso lo studio del legale in La Spezia (SP) alla Via Fontevivo n. 21/N.
INTERVENUTO/I
In punto a: pagamento somme di denaro per finanziamento, obbligazioni solidali, prescrizione.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 9 Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale di udienza del 30.1.2025 e, in particolare, come di seguito indicato:
Parte attrice opponente:
“In via preliminare Respingere per tutti i motivi di cui in narrativa l'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 1809/2022, dell'intestato Tribunale di Modena, per essere l'opposizione fondata su prova scritta proveniente dell'opposta. Nel merito, in via principale:
Dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia e comunque revocare il decreto ingiuntivo
n. 1809/2022, r.g. 4419/2022 emesso in data 19.07.2022 dal Tribunale di Modena, nei confronti di e , stante l'intervenuta prescrizione del credito di € Parte_2 Parte_1
20.209,92 oggetto di ingiunzione.
Nel merito, in via subordinata
Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia e comunque revocare il decreto ingiuntivo n.
1809/2022, r.g. 4419/2022 emesso in data 19.07.2022 dal Tribunale di Modena, nei confronti di
e , stante l'assoluta erroneità ed indeterminatezza della Parte_2 Parte_1 somma ingiunta, come compiutamente esposto in narrativa.
Nel merito, in via ulteriormente subordinata
Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, nonché di quella subordinata, ridursi l'importo ingiunto ad € 11.739,52, pari al saldo dell'estratto conto alla data dell'11.12.2008, oltre agli interessi legali da tale data, ovvero alla somma minore o maggiore risultante in corso di causa.
In via istruttoria: Si chiede l'ammissione di prova per interrogatorio e per testi sulle premesse di cui in narrata con riserva di meglio capitolare ed indicare i testimoni oltre che dedurre nuovi mezzi istruttori e produrre documenti.
In ogni caso: Con il favore di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Parte convenuta opposta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Modena, ogni contraria istanza disattesa e reietta, per tutti i motivi esposti nel su esteso atto
a) In via preliminare dichiarare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
b) in via principale nel merito respingere integralmente l'opposizione avversaria, nonché ogni domanda ex adverso proposta perché infondata in fatto e diritto e perciò confermare il decreto ingiuntivo opposto n.1809/2022
(R.G. 4419/2022) del Tribunale di Modena, depositato il 19/07/2022;
c) In via subordinata nel merito Nel caso di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare l'obbligo pecuniario a carico degli opponenti, signori e , nello stesso dedotto e qui reiterato e, per Parte_3 Parte_2 l'effetto condannare gli stessi opponenti signori e a pagare, in Parte_3 Parte_2 solido tra loro, in favore della quale mandataria di la somma di € Controparte_3 CP_1
pagina 2 di 9 20.209,92 o la diversa somma che sarà accertata in corso di causa o che risulterà di giustizia, oltre interessi legali dal 04/11/2004 al saldo effettivo;
Con vittoria di spese onorari e compensi professionali”.
Parte intervenuta:
“ come sopra rappresentata, domiciliata e difesa, quale cessionaria delle Controparte_2 ragioni di credito per cui oggi è causa, INTERVIENE E SI COSTITUISCE ai sensi e per gli effetti dell'art. 111 C.p.c., nel giudizio indicato in epigrafe pendente innanzi al Tribunale di Modena, R.G. n. 2473/2023-6118/2022, riportandosi integralmente agli atti ed alle produzioni documentali già depositate dalla cedente, insistendo altresì in tutte le domande, eccezioni, istanze, ragioni e difese formulate e sollevate a mezzo dei precedenti atti, anche in udienza, dalla precedente titolare del credito. Per l'effetto, CHIEDE che venga dichiarata, a seguito del trasferimento del diritto controverso e della costituzione dell'attuale titolare dello stesso ex art. 111 C.p.c., l'estromissione della cedente”. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.05.2022, chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Controparte_1
Modena il decreto ingiuntivo n. 1809/2022, notificato in data 25.07.2022, con il quale veniva ingiunto ai signori e il pagamento della somma di € Parte_2 Parte_1
20.209,92, oltre interessi legali dal 04.11.2014 al saldo, nonché spese liquidate in € 800,00 per onorari ed € 145,50 per esborsi, oltre accessori.
Con atto di citazione notificato in data 04.10.2022, i signori proponevano opposizione Pt_2
avverso il predetto decreto ingiuntivo, eccependo: 1) l'intervenuta prescrizione del credito azionato, rappresentante il residuo non pagato del contratto di finanziamento dell'11.05.2006 stipulato con per l'acquisto di un veicolo Honda Civic;
2) l'erroneità e Controparte_4
indeterminatezza dell'importo ingiunto, nonché l'applicazione di interessi di mora non previsti contrattualmente;
3) l'improcedibilità dell'azione per mancato esperimento della mediazione obbligatoria.
Si costituiva in giudizio per il tramite della mandataria Controparte_1 Controparte_3
contestando integralmente le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto. In particolare, la convenuta opposta evidenziava: 1)
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, stante l'interruzione dei termini mediante atti di costituzione in mora e comunicazioni di cessione del credito;
2) la correttezza dell'importo ingiunto, come risultante dagli estratti conto prodotti;
3) la propria disponibilità ad introdurre la mediazione nei termini stabili dal Giudice.
pagina 3 di 9 All'udienza del 1° febbraio 2023, il Giudice, sciogliendo la riserva assunta, dichiarava il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nei confronti del solo Parte_1
Contestualmente, assegnava alle parti un termine di 15 giorni per l'avvio della procedura di mediazione obbligatoria e rinviava la causa all'udienza del 21 giugno 2023 per verificare l'avveramento della condizione di procedibilità. All'udienza del 21 giugno 2023, sciogliendo la riserva, il Giudice confermava l'ordinanza già adottata e assegnava alle parti i termini per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.
La causa veniva istruita documentalmente e trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti.
1. Sulla legittimazione della convenuta opposta.
Preliminarmente deve essere esaminata la legittimazione attiva di quale titolare Controparte_1
del credito azionato in via monitoria. Dalla documentazione in atti emerge che il credito oggetto di causa deriva da un contratto di finanziamento stipulato in data 11/05/2006 tra i signori Pt_2
e la società Fiditalia S.p.A.
Tale credito è stato successivamente oggetto di diverse cessioni, tutte debitamente documentate e pubblicate in Gazzetta Ufficiale secondo quanto previsto dall'art. 58 TUB: 1) Con contratto di cessione in blocco del 6/12/2012, pubblicato nella Sezione II della Gazzetta Ufficiale n. 145 del
13/12/2012, Fiditalia S.p.A. ha ceduto il credito a 2) Con successivo Controparte_5
contratto del 4/11/2014, pubblicato nella Sezione II della G.U. n. 134 del 13/11/2014,
[...]
ha ceduto il credito a 3) Con contratto del 13/12/2016, pubblicato CP_5 Controparte_6
nella G.U. Parte Seconda n. 150 del 22/12/2016, ha ceduto il credito a Controparte_6 [...]
4) Infine, con contratto dell'8/03/2022, pubblicato in G.U. Parte Seconda n. 31 del CP_7
17/3/2022, ha ceduto il credito a Controparte_7 Controparte_1
La documentazione prodotta dimostra la sussistenza e la regolarità della catena di cessioni che ha portato alla titolarità del credito in capo a In particolare: Controparte_1
- Sono stati depositati i contratti di cessione;
- Tutte le cessioni sono state regolarmente pubblicate in Gazzetta Ufficiale;
- Il credito oggetto di causa è chiaramente identificabile all'interno dei blocchi di crediti ceduti;
- Sono state rispettate tutte le formalità previste dall'art. 58 TUB.
pagina 4 di 9 Va inoltre rilevato che agisce per mezzo della sua mandataria Controparte_1 Controparte_3
in forza di procura speciale autenticata dal notaio (rep. 8142 del 07/03/2022, Persona_1
reg. a Milano DP I il 09/03/2022 al n. 18487 serie 1T).
Pertanto, alla luce della documentazione prodotta e del rispetto di tutte le formalità di legge, deve ritenersi provata la legittimazione attiva di quale titolare del credito azionato nel Controparte_1
presente giudizio.
2. Sull'eccezione di prescrizione.
L'eccezione di prescrizione sollevata dagli opponenti deve essere rigettata per le seguenti ragioni.
In primo luogo, va rilevato che il contratto di finanziamento oggetto di causa fu stipulato dai signori con Fiditalia S.p.a. in data 11/05/2006 e prevedeva il pagamento di 48 rate Pt_2
mensili, con prima rata al 15/06/2006 e ultima rata al 15/05/2010.
Come correttamente evidenziato dalla convenuta opposta, trattandosi di somme da restituire ratealmente, l'obbligazione è unica e il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata. Pertanto, la data di decorrenza della prescrizione deve essere individuata con riferimento alla scadenza dell'ultima rata (15/05/2010) e non dalla data di stipula del contratto.
Nel caso di specie, prima della scadenza del termine decennale di prescrizione, in data
30/03/2015 veniva recapitato al signor atto di costituzione in mora spedito Parte_1
con raccomandata a/r numero 61411702011-9, che ha validamente interrotto i termini prescrizionali. Tale interruzione, per espressa previsione dell'art. 1310 c.c., ha effetto anche nei confronti del BB AL . Parte_2
Infatti, l'art. 1310 c.c. stabilisce che gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido, oppure uno dei debitori in solido riconosce il diritto del creditore, hanno effetto riguardo agli altri debitori. Ne consegue che l'atto interruttivo della prescrizione validamente notificato al signor ha prodotto effetto anche nei Parte_1 confronti del BB AL . Nel caso di specie ricorre senz'altro una Parte_2
obbligazione AL: l'art. 1292 c.c., laddove fissa la nozione di solidarietà, dispone che l'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto ad adempiere per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri (V. Tribunale di Palermo, 2018, n. 603).
pagina 5 di 9 La prescrizione è stata inoltre ulteriormente interrotta dalla comunicazione di cessione da
[...]
a dell'8/2/2017 e dalla successiva notifica del decreto ingiuntivo qui opposto. CP_6 CP_7
Anche volendo considerare quale dies a quo la data di decadenza dal beneficio del termine
(11/12/2008), la prescrizione decennale che sarebbe teoricamente maturata l'11/12/2018 è stata validamente interrotta, ben prima di tale data, dall'atto di costituzione in mora del 30/03/2015, i cui effetti interruttivi si sono estesi ex art. 1310 c.c. ad entrambi i coobbligati solidali.
Va inoltre rilevato che l'eccezione di prescrizione è stata sollevata in modo generico dagli opponenti, senza specificare il termine prescrizionale applicabile né il momento iniziale di decorrenza dello stesso, limitandosi ad affermare apoditticamente l'intervenuta prescrizione del credito.
Tale genericità dell'eccezione ne determina l'inammissibilità, posto che l'onere di allegazione della prescrizione richiede una specifica indicazione sia del termine prescrizionale invocato che del momento iniziale di decorrenza dello stesso.
Per tutti questi motivi, l'eccezione di prescrizione sollevata dagli opponenti deve essere rigettata, risultando il credito azionato dalla convenuta opposta non prescritto in virtù dei tempestivi atti interruttivi posti in essere, i cui effetti si sono estesi ad entrambi i coobbligati solidali per espressa previsione dell'art. 1310 c.c.
3. Sull'onere della prova.
Come noto, nel processo civile vige il principio dell'onere della prova sancito dall'art. 2697 c.c., in base al quale chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
Si ricorda, in proposito, il principio di diritto secondo il quale "nel procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo, in cui il contraddittorio è eventuale e posticipato, instaurandosi solo per effetto dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti.
Precisamente, il creditore mantiene la veste sostanziale di attore ed all'opponente compete la posizione tipica del convenuto, e ciò esplica i suoi effetti anche in tema di onere della prova"
(Cass. civ., Sez. VI-III, 11 marzo 2011, n. 5915; Cass. Civ., Sez. I, 27 giugno 2000, n. 8718), con la conseguenza che incombe a chi fa valere il diritto in giudizio fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa (Cass. Civ., Sez. II, 29 gennaio 1999, n. 807). Per contro, "il convenuto che non si limiti a contestare genericamente l'assunto attoreo, ma contrapponga ad pagina 6 di 9 esso una difesa articolata su fatti diversi da quelli posti a base della domanda, propone un'eccezione in senso sostanziale, di cui è tenuto a fornire la dimostrazione, ex art. 2697 c.c., restando, invece, sottratto all'assolvimento di tale onere probatorio allorquando, pur arricchendo e colorando i fatti narrati dall'attore, si limiti a negare l'esistenza del rapporto con quest'ultimo, senza fornirne una ricostruzione alternativa" (Cass. civ., Sez. II, 11 gennaio 2017, n. 440).
Come noto, costituisce ormai principio pacifico quello secondo cui "in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento"
(Cass. civ. Sez. VI-I, 12 ottobre 2018, n. 25584, ordinanza;
Id., Sez. III, 20 gennaio 2015, n. 826;
Id., Sez. I, 15 luglio 2011, n. 15659 nonché Sezioni Unite n. 13533 del 2001).
4. Fonte e prova del credito ingiunto.
Nel caso di specie è documentalmente provato che in data 11/05/2006 i signori e Parte_2
stipulavano un contratto di finanziamento dell'importo di € 19.900,00 da Parte_1 restituire in 48 rate mensili dell'importo di € 448,15 al TAN del 3,86% ed un TAEG del 4,33%, finalizzato all'acquisto di un'autovettura marca Honda modello CIVIC. Il contratto si perfezionava assumendo il numero 10203011101850 e la somma veniva erogata con conseguente acquisto della disponibilità del mezzo da parte dei debitori.
Alla data di decadenza dal beneficio del termine (11/12/2008) il debito era pari a € 11.739,52 così composto:
- € 4.092,08 per scaduto ed impagato
- € 7.401,92 per capitale a scadere
- € 245,52 per penale contrattuale del 6% sullo scaduto ed impagato
Successivamente, dall'11/12/2008 fino alla data della cessione del credito a Controparte_5
(6/12/2012) maturavano interessi moratori per € 8.088,36, portando il debito a € 19.827,88.
Gli ulteriori interessi e spese maturati, come risultanti dall'estratto conto di Controparte_5 hanno determinato al 28/02/2014 un debito di € 20.170,88, poi aggiornato al 30/06/2014 a €
20.209,92.
pagina 7 di 9 La documentazione prodotta in giudizio (contratto di finanziamento, estratti conto, lettere di decadenza dal beneficio del termine) costituisce prova piena del credito, in quanto:
a) Non è stata sollevata alcuna contestazione specifica in ordine alla sua autenticità,
b) Gli estratti conto prodotti riportano in modo analitico e dettagliato l'evoluzione del rapporto,
c) Le comunicazioni di decadenza dal beneficio del termine sono state ritualmente notificate.
Le contestazioni sollevate dagli opponenti risultano generiche e non supportate da prove documentali, non idonee a scalfire la validità della documentazione prodotta dalla convenuta opposta, non accompagnate dalla prova di fatti estintivi o modificativi del credito.
Gli interessi moratori sono stati applicati in conformità al documento di sintesi contrattuale prodotto, nel rispetto dei tassi pattuiti e dei periodi di riferimento.
La loro quantificazione risulta pertanto corretta e conforme agli accordi contrattuali.
Alla luce di quanto sopra esposto, il credito vantato da deve ritenersi provato Controparte_1
nell'an e nel quantum, essendo documentalmente dimostrato nella sua fonte contrattuale, correttamente quantificato negli importi dovuti per capitale e interessi, non validamente contestato dagli opponenti, non prescritto per effetto delle plurime interruzioni, supportato da documentazione completa e non specificamente contestata.
Pertanto, si conferma la piena fondatezza del credito azionato per l'importo di € 20.209,92, oltre interessi legali dal 04/11/2014 al saldo.
5. Sull'intervento di Controparte_2
Infine, stante l'intervento in giudizio della successore a titolo Controparte_8
particolare nel diritto controverso di rileva il Tribunale che, in mancanza del Controparte_1 consenso delle altre parti all'estromissione dell'alienante, l'originaria opposta non ha perso la propria qualità di parte nel presente giudizio.
Pertanto, ai sensi del quarto comma dell'art. 111 c.p.c., la sentenza va pronunciata tra le parti originarie, pur spiegando i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare (cfr. Cass. civ. n. 6471 del 24.4.2012; Cass. civ. Sez. 1, Sent. n. 22424 del 22/10/2009: “La cessione di credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso d'intervento di quest'ultimo fino alla formale pagina 8 di 9 estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti”.
La sentenza è, pertanto, pronunciata nei confronti delle parti originarie e produrrà gli effetti di cui all'art. 111 c.p.c., non avendo le parti concordato l'estromissione della società originaria.
6. Spese di lite.
In considerazione del rigetto della domanda attorea, le spese di lite devono seguire la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri previsti dal D.M. 55/2014 e ss. modd., applicando i parametri medi per le fasi di studio e introduttiva e i parametri minimi per le fasi istruttoria e decisionale.
Si compensano invece le spese nei confronti di Controparte_2
intervenuta come successore a titolo particolare senza svolgere difese autonome rispetto al dante causa e senza estromissione dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Pt_2
e avverso il decreto ingiuntivo n. 1809/2022, così provvede:
[...] Parte_1
1) Rigetta l'opposizione proposta da e e, per l'effetto, Parte_2 Parte_1
conferma integralmente il decreto ingiuntivo n. 1809/2022 emesso dal Tribunale di
Modena in data 19.07.2022 che dichiara definitivamente esecutivo;
2) Condanna gli opponenti e , in solido tra loro, al Parte_2 Parte_1 pagamento delle spese di lite del presente giudizio di opposizione che liquida in €
3.387,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA
e CPA come per legge;
3) Spese compensate fra parte opponente e interveniente.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Modena, 11 febbraio 2025
Il Giudice
Alessandro Bagnoli
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Bagnoli, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 6118/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TASSI Parte_1 C.F._1
GAIA, elettivamente domiciliato in VIA NOTARI 113 MODENA presso il difensore avv.
TASSI GAIA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TASSI GAIA, Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliato in VIA NOTARI 113 MODENA presso il difensore avv. TASSI GAIA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ISIDORI GIADA, Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA CESARE BATTISTI N- 85 GROSSETO presso il difensore avv. ISIDORI GIADA
CONVENUTO/I
P. Iva ), rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania Controparte_2 P.IVA_2
Federici del Foro della Spezia, con studio in La Spezia (SP) alla Via Fontevivo n. 21/N, e con domicilio eletto presso lo studio del legale in La Spezia (SP) alla Via Fontevivo n. 21/N.
INTERVENUTO/I
In punto a: pagamento somme di denaro per finanziamento, obbligazioni solidali, prescrizione.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 9 Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale di udienza del 30.1.2025 e, in particolare, come di seguito indicato:
Parte attrice opponente:
“In via preliminare Respingere per tutti i motivi di cui in narrativa l'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 1809/2022, dell'intestato Tribunale di Modena, per essere l'opposizione fondata su prova scritta proveniente dell'opposta. Nel merito, in via principale:
Dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia e comunque revocare il decreto ingiuntivo
n. 1809/2022, r.g. 4419/2022 emesso in data 19.07.2022 dal Tribunale di Modena, nei confronti di e , stante l'intervenuta prescrizione del credito di € Parte_2 Parte_1
20.209,92 oggetto di ingiunzione.
Nel merito, in via subordinata
Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia e comunque revocare il decreto ingiuntivo n.
1809/2022, r.g. 4419/2022 emesso in data 19.07.2022 dal Tribunale di Modena, nei confronti di
e , stante l'assoluta erroneità ed indeterminatezza della Parte_2 Parte_1 somma ingiunta, come compiutamente esposto in narrativa.
Nel merito, in via ulteriormente subordinata
Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, nonché di quella subordinata, ridursi l'importo ingiunto ad € 11.739,52, pari al saldo dell'estratto conto alla data dell'11.12.2008, oltre agli interessi legali da tale data, ovvero alla somma minore o maggiore risultante in corso di causa.
In via istruttoria: Si chiede l'ammissione di prova per interrogatorio e per testi sulle premesse di cui in narrata con riserva di meglio capitolare ed indicare i testimoni oltre che dedurre nuovi mezzi istruttori e produrre documenti.
In ogni caso: Con il favore di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Parte convenuta opposta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Modena, ogni contraria istanza disattesa e reietta, per tutti i motivi esposti nel su esteso atto
a) In via preliminare dichiarare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
b) in via principale nel merito respingere integralmente l'opposizione avversaria, nonché ogni domanda ex adverso proposta perché infondata in fatto e diritto e perciò confermare il decreto ingiuntivo opposto n.1809/2022
(R.G. 4419/2022) del Tribunale di Modena, depositato il 19/07/2022;
c) In via subordinata nel merito Nel caso di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare l'obbligo pecuniario a carico degli opponenti, signori e , nello stesso dedotto e qui reiterato e, per Parte_3 Parte_2 l'effetto condannare gli stessi opponenti signori e a pagare, in Parte_3 Parte_2 solido tra loro, in favore della quale mandataria di la somma di € Controparte_3 CP_1
pagina 2 di 9 20.209,92 o la diversa somma che sarà accertata in corso di causa o che risulterà di giustizia, oltre interessi legali dal 04/11/2004 al saldo effettivo;
Con vittoria di spese onorari e compensi professionali”.
Parte intervenuta:
“ come sopra rappresentata, domiciliata e difesa, quale cessionaria delle Controparte_2 ragioni di credito per cui oggi è causa, INTERVIENE E SI COSTITUISCE ai sensi e per gli effetti dell'art. 111 C.p.c., nel giudizio indicato in epigrafe pendente innanzi al Tribunale di Modena, R.G. n. 2473/2023-6118/2022, riportandosi integralmente agli atti ed alle produzioni documentali già depositate dalla cedente, insistendo altresì in tutte le domande, eccezioni, istanze, ragioni e difese formulate e sollevate a mezzo dei precedenti atti, anche in udienza, dalla precedente titolare del credito. Per l'effetto, CHIEDE che venga dichiarata, a seguito del trasferimento del diritto controverso e della costituzione dell'attuale titolare dello stesso ex art. 111 C.p.c., l'estromissione della cedente”. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.05.2022, chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Controparte_1
Modena il decreto ingiuntivo n. 1809/2022, notificato in data 25.07.2022, con il quale veniva ingiunto ai signori e il pagamento della somma di € Parte_2 Parte_1
20.209,92, oltre interessi legali dal 04.11.2014 al saldo, nonché spese liquidate in € 800,00 per onorari ed € 145,50 per esborsi, oltre accessori.
Con atto di citazione notificato in data 04.10.2022, i signori proponevano opposizione Pt_2
avverso il predetto decreto ingiuntivo, eccependo: 1) l'intervenuta prescrizione del credito azionato, rappresentante il residuo non pagato del contratto di finanziamento dell'11.05.2006 stipulato con per l'acquisto di un veicolo Honda Civic;
2) l'erroneità e Controparte_4
indeterminatezza dell'importo ingiunto, nonché l'applicazione di interessi di mora non previsti contrattualmente;
3) l'improcedibilità dell'azione per mancato esperimento della mediazione obbligatoria.
Si costituiva in giudizio per il tramite della mandataria Controparte_1 Controparte_3
contestando integralmente le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto. In particolare, la convenuta opposta evidenziava: 1)
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, stante l'interruzione dei termini mediante atti di costituzione in mora e comunicazioni di cessione del credito;
2) la correttezza dell'importo ingiunto, come risultante dagli estratti conto prodotti;
3) la propria disponibilità ad introdurre la mediazione nei termini stabili dal Giudice.
pagina 3 di 9 All'udienza del 1° febbraio 2023, il Giudice, sciogliendo la riserva assunta, dichiarava il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nei confronti del solo Parte_1
Contestualmente, assegnava alle parti un termine di 15 giorni per l'avvio della procedura di mediazione obbligatoria e rinviava la causa all'udienza del 21 giugno 2023 per verificare l'avveramento della condizione di procedibilità. All'udienza del 21 giugno 2023, sciogliendo la riserva, il Giudice confermava l'ordinanza già adottata e assegnava alle parti i termini per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.
La causa veniva istruita documentalmente e trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti.
1. Sulla legittimazione della convenuta opposta.
Preliminarmente deve essere esaminata la legittimazione attiva di quale titolare Controparte_1
del credito azionato in via monitoria. Dalla documentazione in atti emerge che il credito oggetto di causa deriva da un contratto di finanziamento stipulato in data 11/05/2006 tra i signori Pt_2
e la società Fiditalia S.p.A.
Tale credito è stato successivamente oggetto di diverse cessioni, tutte debitamente documentate e pubblicate in Gazzetta Ufficiale secondo quanto previsto dall'art. 58 TUB: 1) Con contratto di cessione in blocco del 6/12/2012, pubblicato nella Sezione II della Gazzetta Ufficiale n. 145 del
13/12/2012, Fiditalia S.p.A. ha ceduto il credito a 2) Con successivo Controparte_5
contratto del 4/11/2014, pubblicato nella Sezione II della G.U. n. 134 del 13/11/2014,
[...]
ha ceduto il credito a 3) Con contratto del 13/12/2016, pubblicato CP_5 Controparte_6
nella G.U. Parte Seconda n. 150 del 22/12/2016, ha ceduto il credito a Controparte_6 [...]
4) Infine, con contratto dell'8/03/2022, pubblicato in G.U. Parte Seconda n. 31 del CP_7
17/3/2022, ha ceduto il credito a Controparte_7 Controparte_1
La documentazione prodotta dimostra la sussistenza e la regolarità della catena di cessioni che ha portato alla titolarità del credito in capo a In particolare: Controparte_1
- Sono stati depositati i contratti di cessione;
- Tutte le cessioni sono state regolarmente pubblicate in Gazzetta Ufficiale;
- Il credito oggetto di causa è chiaramente identificabile all'interno dei blocchi di crediti ceduti;
- Sono state rispettate tutte le formalità previste dall'art. 58 TUB.
pagina 4 di 9 Va inoltre rilevato che agisce per mezzo della sua mandataria Controparte_1 Controparte_3
in forza di procura speciale autenticata dal notaio (rep. 8142 del 07/03/2022, Persona_1
reg. a Milano DP I il 09/03/2022 al n. 18487 serie 1T).
Pertanto, alla luce della documentazione prodotta e del rispetto di tutte le formalità di legge, deve ritenersi provata la legittimazione attiva di quale titolare del credito azionato nel Controparte_1
presente giudizio.
2. Sull'eccezione di prescrizione.
L'eccezione di prescrizione sollevata dagli opponenti deve essere rigettata per le seguenti ragioni.
In primo luogo, va rilevato che il contratto di finanziamento oggetto di causa fu stipulato dai signori con Fiditalia S.p.a. in data 11/05/2006 e prevedeva il pagamento di 48 rate Pt_2
mensili, con prima rata al 15/06/2006 e ultima rata al 15/05/2010.
Come correttamente evidenziato dalla convenuta opposta, trattandosi di somme da restituire ratealmente, l'obbligazione è unica e il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata. Pertanto, la data di decorrenza della prescrizione deve essere individuata con riferimento alla scadenza dell'ultima rata (15/05/2010) e non dalla data di stipula del contratto.
Nel caso di specie, prima della scadenza del termine decennale di prescrizione, in data
30/03/2015 veniva recapitato al signor atto di costituzione in mora spedito Parte_1
con raccomandata a/r numero 61411702011-9, che ha validamente interrotto i termini prescrizionali. Tale interruzione, per espressa previsione dell'art. 1310 c.c., ha effetto anche nei confronti del BB AL . Parte_2
Infatti, l'art. 1310 c.c. stabilisce che gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido, oppure uno dei debitori in solido riconosce il diritto del creditore, hanno effetto riguardo agli altri debitori. Ne consegue che l'atto interruttivo della prescrizione validamente notificato al signor ha prodotto effetto anche nei Parte_1 confronti del BB AL . Nel caso di specie ricorre senz'altro una Parte_2
obbligazione AL: l'art. 1292 c.c., laddove fissa la nozione di solidarietà, dispone che l'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto ad adempiere per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri (V. Tribunale di Palermo, 2018, n. 603).
pagina 5 di 9 La prescrizione è stata inoltre ulteriormente interrotta dalla comunicazione di cessione da
[...]
a dell'8/2/2017 e dalla successiva notifica del decreto ingiuntivo qui opposto. CP_6 CP_7
Anche volendo considerare quale dies a quo la data di decadenza dal beneficio del termine
(11/12/2008), la prescrizione decennale che sarebbe teoricamente maturata l'11/12/2018 è stata validamente interrotta, ben prima di tale data, dall'atto di costituzione in mora del 30/03/2015, i cui effetti interruttivi si sono estesi ex art. 1310 c.c. ad entrambi i coobbligati solidali.
Va inoltre rilevato che l'eccezione di prescrizione è stata sollevata in modo generico dagli opponenti, senza specificare il termine prescrizionale applicabile né il momento iniziale di decorrenza dello stesso, limitandosi ad affermare apoditticamente l'intervenuta prescrizione del credito.
Tale genericità dell'eccezione ne determina l'inammissibilità, posto che l'onere di allegazione della prescrizione richiede una specifica indicazione sia del termine prescrizionale invocato che del momento iniziale di decorrenza dello stesso.
Per tutti questi motivi, l'eccezione di prescrizione sollevata dagli opponenti deve essere rigettata, risultando il credito azionato dalla convenuta opposta non prescritto in virtù dei tempestivi atti interruttivi posti in essere, i cui effetti si sono estesi ad entrambi i coobbligati solidali per espressa previsione dell'art. 1310 c.c.
3. Sull'onere della prova.
Come noto, nel processo civile vige il principio dell'onere della prova sancito dall'art. 2697 c.c., in base al quale chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
Si ricorda, in proposito, il principio di diritto secondo il quale "nel procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo, in cui il contraddittorio è eventuale e posticipato, instaurandosi solo per effetto dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti.
Precisamente, il creditore mantiene la veste sostanziale di attore ed all'opponente compete la posizione tipica del convenuto, e ciò esplica i suoi effetti anche in tema di onere della prova"
(Cass. civ., Sez. VI-III, 11 marzo 2011, n. 5915; Cass. Civ., Sez. I, 27 giugno 2000, n. 8718), con la conseguenza che incombe a chi fa valere il diritto in giudizio fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa (Cass. Civ., Sez. II, 29 gennaio 1999, n. 807). Per contro, "il convenuto che non si limiti a contestare genericamente l'assunto attoreo, ma contrapponga ad pagina 6 di 9 esso una difesa articolata su fatti diversi da quelli posti a base della domanda, propone un'eccezione in senso sostanziale, di cui è tenuto a fornire la dimostrazione, ex art. 2697 c.c., restando, invece, sottratto all'assolvimento di tale onere probatorio allorquando, pur arricchendo e colorando i fatti narrati dall'attore, si limiti a negare l'esistenza del rapporto con quest'ultimo, senza fornirne una ricostruzione alternativa" (Cass. civ., Sez. II, 11 gennaio 2017, n. 440).
Come noto, costituisce ormai principio pacifico quello secondo cui "in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento"
(Cass. civ. Sez. VI-I, 12 ottobre 2018, n. 25584, ordinanza;
Id., Sez. III, 20 gennaio 2015, n. 826;
Id., Sez. I, 15 luglio 2011, n. 15659 nonché Sezioni Unite n. 13533 del 2001).
4. Fonte e prova del credito ingiunto.
Nel caso di specie è documentalmente provato che in data 11/05/2006 i signori e Parte_2
stipulavano un contratto di finanziamento dell'importo di € 19.900,00 da Parte_1 restituire in 48 rate mensili dell'importo di € 448,15 al TAN del 3,86% ed un TAEG del 4,33%, finalizzato all'acquisto di un'autovettura marca Honda modello CIVIC. Il contratto si perfezionava assumendo il numero 10203011101850 e la somma veniva erogata con conseguente acquisto della disponibilità del mezzo da parte dei debitori.
Alla data di decadenza dal beneficio del termine (11/12/2008) il debito era pari a € 11.739,52 così composto:
- € 4.092,08 per scaduto ed impagato
- € 7.401,92 per capitale a scadere
- € 245,52 per penale contrattuale del 6% sullo scaduto ed impagato
Successivamente, dall'11/12/2008 fino alla data della cessione del credito a Controparte_5
(6/12/2012) maturavano interessi moratori per € 8.088,36, portando il debito a € 19.827,88.
Gli ulteriori interessi e spese maturati, come risultanti dall'estratto conto di Controparte_5 hanno determinato al 28/02/2014 un debito di € 20.170,88, poi aggiornato al 30/06/2014 a €
20.209,92.
pagina 7 di 9 La documentazione prodotta in giudizio (contratto di finanziamento, estratti conto, lettere di decadenza dal beneficio del termine) costituisce prova piena del credito, in quanto:
a) Non è stata sollevata alcuna contestazione specifica in ordine alla sua autenticità,
b) Gli estratti conto prodotti riportano in modo analitico e dettagliato l'evoluzione del rapporto,
c) Le comunicazioni di decadenza dal beneficio del termine sono state ritualmente notificate.
Le contestazioni sollevate dagli opponenti risultano generiche e non supportate da prove documentali, non idonee a scalfire la validità della documentazione prodotta dalla convenuta opposta, non accompagnate dalla prova di fatti estintivi o modificativi del credito.
Gli interessi moratori sono stati applicati in conformità al documento di sintesi contrattuale prodotto, nel rispetto dei tassi pattuiti e dei periodi di riferimento.
La loro quantificazione risulta pertanto corretta e conforme agli accordi contrattuali.
Alla luce di quanto sopra esposto, il credito vantato da deve ritenersi provato Controparte_1
nell'an e nel quantum, essendo documentalmente dimostrato nella sua fonte contrattuale, correttamente quantificato negli importi dovuti per capitale e interessi, non validamente contestato dagli opponenti, non prescritto per effetto delle plurime interruzioni, supportato da documentazione completa e non specificamente contestata.
Pertanto, si conferma la piena fondatezza del credito azionato per l'importo di € 20.209,92, oltre interessi legali dal 04/11/2014 al saldo.
5. Sull'intervento di Controparte_2
Infine, stante l'intervento in giudizio della successore a titolo Controparte_8
particolare nel diritto controverso di rileva il Tribunale che, in mancanza del Controparte_1 consenso delle altre parti all'estromissione dell'alienante, l'originaria opposta non ha perso la propria qualità di parte nel presente giudizio.
Pertanto, ai sensi del quarto comma dell'art. 111 c.p.c., la sentenza va pronunciata tra le parti originarie, pur spiegando i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare (cfr. Cass. civ. n. 6471 del 24.4.2012; Cass. civ. Sez. 1, Sent. n. 22424 del 22/10/2009: “La cessione di credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso d'intervento di quest'ultimo fino alla formale pagina 8 di 9 estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti”.
La sentenza è, pertanto, pronunciata nei confronti delle parti originarie e produrrà gli effetti di cui all'art. 111 c.p.c., non avendo le parti concordato l'estromissione della società originaria.
6. Spese di lite.
In considerazione del rigetto della domanda attorea, le spese di lite devono seguire la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri previsti dal D.M. 55/2014 e ss. modd., applicando i parametri medi per le fasi di studio e introduttiva e i parametri minimi per le fasi istruttoria e decisionale.
Si compensano invece le spese nei confronti di Controparte_2
intervenuta come successore a titolo particolare senza svolgere difese autonome rispetto al dante causa e senza estromissione dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Pt_2
e avverso il decreto ingiuntivo n. 1809/2022, così provvede:
[...] Parte_1
1) Rigetta l'opposizione proposta da e e, per l'effetto, Parte_2 Parte_1
conferma integralmente il decreto ingiuntivo n. 1809/2022 emesso dal Tribunale di
Modena in data 19.07.2022 che dichiara definitivamente esecutivo;
2) Condanna gli opponenti e , in solido tra loro, al Parte_2 Parte_1 pagamento delle spese di lite del presente giudizio di opposizione che liquida in €
3.387,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA
e CPA come per legge;
3) Spese compensate fra parte opponente e interveniente.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Modena, 11 febbraio 2025
Il Giudice
Alessandro Bagnoli
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