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Sentenza 29 giugno 2025
Sentenza 29 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/06/2025, n. 9703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9703 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
III Sezione Civile
in composizione monocratica in persona del giudice, dott.ssa Cristina Liverani, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G.N. 18767/2024 e vertente TRA
, elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'avv. Matteo Santini Parte_1 sito in Roma, alla Via Marianna Dionigi n. 57, che lo rappresenta e difende come da procura alle liti depositata in via telematica, unitamente al ricorso introduttivo
OPPONENTE- esecutato E
in persona del titolare sig. , elettivamente Controparte_1 Controparte_1 domiciliato presso lo studio legale dell'avv. DI De AN sito in Roma, Roma, Circ.ne
Nomentana n. 414, che lo rappresenta e difende come da procura alle liti depositata in via telematica
E
AVV. CLAUDIO DE CIANTIS, rappresentato e difeso da se stesso
OPPOSTI - esecutanti
E NEI CONFRONTI DI in persona del Presidente e legale rapp.te pro Controparte_2 tempore, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Metropolitana INPS sita in Roma alla Via
CE CC n. 29, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Maria Francesca
Granata
ER IG
1 Oggetto: opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'espropriazione mobiliare presso terzi recante RGE 11948/2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per : “accertare e dichiarare, per le motivazioni meglio compendiate nella parte in diritto Parte_1 del presente atto la nullità della notifica dell'atto di precetto datato 11.5.2023 e della Sentenza n. 6910/2023 e, comunque, l'inefficacia dell'atto di precetto datato 11.05.23 nonché l'invalidità e l'inefficacia del pignoramento per cui si procede con conseguenziale dichiarazione di improcedibilità dell'esecuzione ed ordine di svincolo delle somme accantonate dal terzo pignorato;
con vittoria di spese ed onorari, oltre spese generali e CPA come per legge”.
Per e Avv. DI De AN: “[…] rigetto dell'opposizione e nell'assegnazione Controparte_1 delle somme dichiarate dal terzo a soddisfo dei crediti vantati dai creditori procedenti, come indicati CP_2 nell'atto di precetto e delle spese della presente procedura da distrarsi in favore del sottoscritto difensore”.
Per “[…] Consegue da quanto esposto la correttezza dell'operato dell che, pertanto, chiede CP_2 CP_2 di essere tenuto indenne dalle spese del presente giudizio”.
FATTO
La e l'Avv. DI De AN hanno agito in via esecutiva nei confronti Controparte_1 di con atto di pignoramento presso terzi per la somma complessiva di € Parte_1
28.808,28, in forza della sentenza n. 6910/2023 emessa dal Tribunale di Roma.
In particolare, l'atto di pignoramento è stato notificato in data 24.07.2023, ai sensi dell'art. 140
c.p.c., presso l'indirizzo di Via Di San Martino Valperga n. 18, interno 4, Roma. Iscritta la causa a ruolo (R.G.E. n. 11948/2023), i creditori procedenti hanno tentato la notifica dell'avviso di cui all'art. 543 co. 5 c.p.c. presso il predetto indirizzo;
dato l'esito negativo (nella relata si legge: “anzi, non potuto notificare poiché non reperito in loco. Trasferito ignorasi dove, come ivi riferito dalla moglie, la quale riferisce che è in corso la separazione legale e pertanto rifiuta l'atto”), hanno poi notificato l'avviso in data 31.10.2023, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., presso l'indirizzo di Via
Marimpietri n. 6 in Roma, risultante dal certificato di residenza anagrafica.
Con ricorso depositato in data 20.11.2023, ha proposto opposizione agli atti Parte_1 esecutivi avverso l'esecuzione, eccependo:
a) la nullità della notifica dell'atto di precetto (e del titolo) nonché la giuridica inesistenza ed inefficacia del pignoramento presso terzi poiché notificati al debitore, non già presso la residenza anagrafica ed effettiva (Via Marimpietri n. 6 in Roma), bensì presso il precedente indirizzo di residenza (Via Di San Martino Valperga n. 18, interno 4, Roma), con procedure di notifica effettuate ogni volta ai sensi dell'art. 140 c.p.c.
b) la violazione dell'art. 543 co. 5 c.p.c.
2 Successivamente, gli esecutanti hanno proceduto ad una nuova notifica dell'atto di pignoramento;
la notifica, eseguita presso l'indirizzo di Via Marimpietri n. 6, in Roma, si è perfezionata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. il 21.11.2023.
A ciò ha fatto seguito la proposizione, in data 11.12.2023, di una seconda opposizione agli atti esecutivi, con la quale ha reiterato i medesimi motivi di contestazione fatti valere Parte_1 con il ricorso cautelare del 20.11.2023.
Si sono costituiti i creditori procedenti, e l'avv. DI De AN, i quali Controparte_1 hanno rappresentato che titolo esecutivo e atto di precetto erano stati notificati in data 17.06.2023 per compiuta giacenza, sottolineando che è possibile la notifica in luogo diverso da quello della residenza e che la notificazione è stata eseguita in luogo comunque riconducibile al debitore, quale la precedente residenza anagrafica in Roma, via San Martino Valperga n. 18. e che, in ogni caso,
l'atto di pignoramento (così come l'avviso di iscrizione a ruolo) era stato notificato una seconda volta nell'indirizzo di residenza del debitore, in Roma, via Vittorio Marimpietri n. 6, non avendo così il debitore subito alcun pregiudizio. si è costituito ai soli fini dell'integrazione del contraddittorio, senza rassegnare conclusioni. CP_2
Con ordinanza del 08.03.2025, il G.E. ha rigettato la domanda cautelare di sospensione dell'esecuzione, ha condannato l'opponente al pagamento delle spese di lite e ha assegnato termine perentorio fino al 30.04.2024 per l'introduzione del giudizio di merito.
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., depositato in data 30.04.2024, ha Parte_1 convenuto in giudizio e DI De AN, riproponendo il solo motivo di Controparte_1 opposizione sub lett. a); l'esecutato ha, quindi, rassegnato le conclusioni come sopra riportate.
Si sono costituite le parti creditrici, e DI De AN, le quali hanno Controparte_1 rassegnato le conclusioni come sopra riportate, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Si è costituito il terzo che ha rappresentato di aver reso la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. e CP_2 ha chiesto di essere tenuto indenne dalle spese del presente giudizio.
All'udienza del 29 maggio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
È stato acquisito il fascicolo dell'esecuzione.
DIRITTO
Il presente giudizio di merito ha ad oggetto il solo motivo di opposizione sub lett. a), non essendo stato riproposto anche il motivo di opposizione sub lett. b).
Ciò premesso, ai fini della decisione occorre distinguere l'eccezione di omessa/inesistente notifica dell'atto di pignoramento da quella di nullità della notifica dell'atto di precetto, sebbene in entrambe le ipotesi le contestazioni riguardino il procedimento notificatorio eseguito presso il
3 precedente indirizzo di residenza del debitore (Via Di San Martino Valperga n. 18, interno 4, in
Roma).
Venendo all'esame della eccezione di omessa/inesistente notifica dell'atto di pignoramento, si osserva quanto segue.
L'atto di pignoramento è stato notificato:
- inizialmente, presso l'indirizzo di Via Di San Martino Valperga n. 18, interno 4, in Roma
(precedente indirizzo di residenza), con notifica perfezionatasi in data 24.07.2023 ai sensi dell'art. 140 c.p.c.,
- successivamente, dopo l'iscrizione a ruolo della causa e dopo la notifica dell'avviso di cui all'art. 543 co. 5 c.p.c., presso l'indirizzo di residenza anagrafica, ovvero in Via Marimpietri
n. 6, Roma, con notifica perfezionatasi in data 21.11.2023 ai sensi dell'art. 140 c.p.c.
Avuto riguardo alla prima notifica del pignoramento, deve escludersi che, nel caso di specie, si sia in presenza di ipotesi di inesistenza della notifica dell'atto di pignoramento, atteso che tale patologia è configurabile, «in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità» (Cass. civ. sent. n. 11290/2020).
Si tratta, allora, di accertare se la notifica eseguita presso il precedente indirizzo di residenza anagrafica possa ritenersi valida o, al contrario, sia nulla. Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, «nel caso in cui la notifica venga effettuata, nelle forme previste dall'articolo 140 c.p.c., nel luogo indicato nell'atto da notificare e nella richiesta di notifica, costituisce mera presunzione, superabile con qualsiasi mezzo di prova (e senza necessità di impugnare con querela di falso la relazione dell'ufficiale giudiziario), che in quel luogo si trovi la residenza effettiva (o la dimora o il domicilio) del destinatario dell'atto, sicché compete al giudice del merito, in caso di contestazione, compiere tale accertamento in base all'esame ed alla valutazione delle prove fornite dalle parti, ai fini della pronuncia sulla validità ed efficacia della notificazione (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 8011 del 26/08/1997, Rv. 507124 – 01; Sez. 2, Sentenza n.
7604 del 17/07/1999, Rv. 528721 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 5884 del 14/06/1999, Rv. 527451 – 01;
Sez. 1, Sentenza n. 6233 del 23/06/1998, Rv. 516699 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 24416 del
16/11/2006, Rv. 593350 – 01; cfr. altresì: Sez. 2, Sentenza n. 14388 del 29/07/2004, Rv. 575067 –
01)» (Cass. civ. ord. n. 9049/2020).
4 La ricostruzione fornita dall'esecutato nell'opposizione trova riscontro negli atti da lui prodotti, da cui risulta il fatto che lo stesso aveva da tempo spostato la propria residenza in via Vittorio
Marimpietri n.
6. In particolare, ciò risulta dimostrato: i) dal certificato storico anagrafico di datato 14/11/2023, che riporta la residenza in via Vittorio Marimpietri n. 6 a Parte_1 partire dall'11/07/2022 e quella in via Enrico di San Martino Valperga n. 18 dal 22/03/2018 all'11/07/2022, data antecedente alle notifiche effettuate dal creditore procedente;
ii) il contratto di locazione dell'appartamento in via Vittorio Marimpietri n. 6 sottoscritto dal debitore in data
21/02/2022; iii) alcune ricevute di pagamenti degli oneri condominiali del condominio di via
Vittorio Marimpietri n. 6 a partire dal luglio 2022, sebbene non continuative (all. 15 del ricorso cautelare).
La documentazione prodotta da parte opponente – lo storico di residenza, il contratto di locazione e le ricevute dei pagamenti degli oneri condominiali – è idonea a superare la presunzione che la residenza effettiva si trovasse nel luogo in cui è stata effettuata la notifica ex art. 140 c.p.c. (il precedente indirizzo di residenza anagrafica), con la conseguenza che, invece, è stato dimostrato in giudizio che gli atti avrebbero dovuto essere notificati presso il diverso indirizzo di via Vittorio
Marimpietri n.
6. Da ciò consegue la nullità della notifica dell'atto di pignoramento, eseguita in data
24.07.2023 presso l'indirizzo di Via Di San Martino Valperga n. 18, interno 4, in Roma (precedente indirizzo di residenza anagrafica).
Accertato che il caso di specie ricade nella ipotesi della nullità della notificazione dell'atto di pignoramento, tuttavia, va altresì sottolineato che, secondo costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in applicazione del principio processuale generale della sanatoria delle nullità per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c., il «vizio di notificazione dell'atto di pignoramento è, di regola, sanato dalla mera proposizione dell'opposizione, a meno che
l'opponente non deduca contestualmente un concreto pregiudizio al diritto di difesa verificatosi prima che egli abbia avuto conoscenza dell'espropriazione forzata, oppure che la notificazione sia radicalmente inesistente, in quanto del tutto mancante o priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione» (Cass. civ. sent. n.
11290/2020). Del resto, la funzione di tale atto è – ex latere debitoris – quella di rendere edotto l'esecutato dell'avvio del processo espropriativo;
la proposizione dell'opposizione, in quanto indice della conoscenza dell'esecuzione iniziata, dimostra l'avvenuto raggiungimento dello scopo cui era preordinata la notificazione e comporta, quindi, la sanatoria della sua nullità, in applicazione dell'art. 156, ultimo comma, c.p.c. (Sez. 3, Sentenza n. 19498 del 23/08/2013; Sez. 3, Sentenza n.
24527 del 02/10/2008). Difatti, la disciplina dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere coordinata con le regole generali in tema di sanatoria degli atti nulli, sicché con l'opposizione ex art. 5 617 c.p.c. non possono farsi valere vizi – quale la nullità della notificazione – che devono considerarsi sanati per raggiungimento dello scopo, in virtù della proposizione dell'opposizione stessa da parte del debitore (Sez. 3, Sentenza n. 5906 del 17/03/2006).
Alla luce di quanto riportato, in assenza di una precisa allegazione e dimostrazione del concreto pregiudizio al diritto di difesa dell'esecutato, che ha potuto spiegare compiutamente le proprie difese prima della definizione dell'esecuzione, il vizio di notificazione dell'atto di pignoramento va considerato sanato dalla proposizione dell'opposizione.
A ciò si aggiunga, ad colorandum, che l'atto di pignoramento è stato nuovamente notificato al debitore, con notifica perfezionatasi in data 21.11.2023 presso l'indirizzo di residenza anagrafica
(ed effettiva) del debitore. Pertanto, l'eccezione di omessa/inesistente notifica dell'atto di pignoramento non può trovare accoglimento.
Venendo, ora, all'esame dell'eccezione di nullità della notificazione dell'atto di precetto, si osserva quanto segue.
Come per la notifica del pignoramento, il debitore ha contestato la validità della notifica del precetto in quanto eseguita presso il precedente indirizzo di residenza anagrafica. Valgano, al riguardo, le medesime considerazioni svolte in merito alla nullità della notifica dell'atto di pignoramento: l'atto di precetto è stato notificato presso l'indirizzo di Via Si San Martino in Roma in data 08.07.2023, allorquando egli aveva registrato il suo cambio di residenza all'anagrafe e si era trasferito nell'appartamento ubicato in Via Marimpietri n. 6 Roma, da egli condotto in locazione.
La circostanza che il debitore non fosse più residente presso l'abitazione cui era stata indirizzata la notifica dell'atto di precetto ne comporta la nullità, non sanabile dalla costituzione in giudizio dello stesso, stante il diverso regime e la diversa funzione che connotano tale atto rispetto all'atto di pignoramento. La Corte di Cassazione, infatti, «intervenendo sul tema dell'efficacia sanante che la proposizione di un'opposizione può avere sui vizi di notifica degli atti esecutivi, ha nettamente distinto il caso del precetto, da quello del pignoramento e degli altri atti espropriativi, rilevando che, essendo differenti le finalità cui tendono i diversi atti, sono del pari differenti le condizioni alle quali può dirsi che la nullità sia sanata dal raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156, terzo comma, cod. proc. civ. Pertanto, nel caso del precetto è stata ravvisata la possibilità di sanatoria del vizio di notificazione solo quando la conoscenza dell'atto - di cui la proposizione dell'opposizione è dimostrativa - si è avuta in tempo utile a prevenire il pignoramento, atteso che la funzione tipica dell'atto di precetto è quella di consentire all'intimato di adempiere spontaneamente all'obbligazione portata dal titolo esecutivo, evitando l'avvio dell'esecuzione forzata (Sez. 3,
Sentenza n. 24291 del 16/10/2017, Rv. 645837 - 01)».
6 Tuttavia, le considerazioni che precedono devono essere contemperate con il più generale principio, che parimenti informa la materia delle procedure esecutive, in base al quale il vizio che attiene al piano formale in tanto assume rilevanza in quanto sia accompagnato da un pregiudizio in concreto subito dalla parte. Di recente, la Suprema Corte ha infatti chiarito che il tema dell'effettività della lesione dei diritti di difesa (e quindi della concretezza di un interesse effettivamente pregiudicato dall'atto processuale nullo) ha un ambito di rilevanza più ampio: qualsiasi denuncia di un error in procedendo deve essere accompagnata dalla enucleazione di un “concreto” pregiudizio subito dalla parte, poiché non esiste un interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria (Cass., Ordinanza
n. 903 del 09/01/2024; Cass., Ordinanza n. 27424 del 26/09/2023; Cass., Sentenza n. 3967 del
12/02/2019). I principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e di interesse ad agire impongono che l'impugnazione basata sulla violazione di regole processuali possa essere accolta solo se in tal modo la parte ottiene una pronuncia diversa e più favorevole (fra le più recenti:
Cass., Ordinanza n. 3805 del 16/02/2018; Cass., Sentenza n. 19759 del 09/08/2017; Cass.,
Ordinanza n. 17905 del 09/09/2016; Cass., Sentenza n. 26157 del 12/12/2014). La parte che intende far valere la nullità processuale deve, quindi, indicare quale attività processuale gli sia stata preclusa per effetto della denunciata nullità. In altri termini, l'opponente non può limitarsi a lamentare l'esistenza dell'irregolarità formale in sé considerata, senza dedurre che essa abbia davvero determinato un pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo (Cass.
Ordinanza n. 19105 del 18/07/2018).
Se è vero (come detto) che la funzione dell'atto di precetto è quella di consentire all'intimato di adempiere spontaneamente all'obbligazione portata dal titolo esecutivo, evitando l'avvio dell'esecuzione forzata, è altrettanto vero, facendo applicazione della citata e più recente giurisprudenza di legittimità, che occorre valutare la sussistenza di un “concreto” pregiudizio in capo all'esecutato.
Nel caso di specie, nel ricorso cautelare in opposizione il debitore ha dedotto genericamente di essere stato privato della possibilità di adempiere spontaneamente e/o di concludere un accordo transattivo con parte creditrice, essendo stato notificato il precetto presso il precedente indirizzo di residenza.
Al riguardo, si osserva che il debitore, pur essendo ben a conoscenza della sentenza n. 6910/2023 del Tribunale di Roma (poiché costituitosi nel relativo procedimento), che spiega immediata efficacia esecutiva ex art. 282 c.p.c., non ha corrisposto le somme dovute né ha dato prova di avere avuto, al tempo in cui avrebbe dovuto ricevere la notifica dell'atto di precetto, la liquidità necessaria e sufficiente ad estinguere il debito, così da impedire il pignoramento.
7 A ciò si aggiunga che il debitore non ha neppure allegato di avere versato, nel corso della procedura esecutiva e/o del presente procedimento oppositivo, l'intera somma dovuta in forza del detto titolo esecutivo risalente al 2023, in relazione al quale la Corte di Appello ha pure rigettato l'istanza di inibitoria ex art. 283 c.p.c. (ordinanza del 25-26/10/2023). Il credito, infatti, non può ritenersi
(ancora) estinto per effetto della emissione della ordinanza di assegnazione (avente, peraltro, natura pro solvendo), essendo stato ordinato al terzo pignorato di versare mensilmente a parte CP_2 creditrice la somma pari ad un decimo del trattamento pensionistico (una prestazione periodica, dunque), a fronte di un credito di circa 30mila euro.
Pertanto, nessun pregiudizio ha subito in concreto l'opponente che ad oggi non risulta abbia ancora estinto il proprio debito. Alla luce di quanto sopra, l'eccezione del debitore non può trovare accoglimento.
Ragioni di giustizia impongono la compensazione delle spese di lite tra le parti tenuto conto della complessità delle questioni trattate, delle novità giurisprudenziali in materia, della nullità della notifica del pignoramento (che, però, è stata sanata per effetto della costituzione del debitore) e della nullità della notifica del precetto (che, però, non ha comportato per il debitore un pregiudizio in concreto).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) respinge l'opposizione,
b) Compensa le spese di lite.
Roma, 29.06.2025
Il Giudice
(dott.ssa Cristina Liverani)
Provvedimento redatto con la collaborazione del M.O.T. dott. Andrea Vigorito
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
III Sezione Civile
in composizione monocratica in persona del giudice, dott.ssa Cristina Liverani, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G.N. 18767/2024 e vertente TRA
, elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'avv. Matteo Santini Parte_1 sito in Roma, alla Via Marianna Dionigi n. 57, che lo rappresenta e difende come da procura alle liti depositata in via telematica, unitamente al ricorso introduttivo
OPPONENTE- esecutato E
in persona del titolare sig. , elettivamente Controparte_1 Controparte_1 domiciliato presso lo studio legale dell'avv. DI De AN sito in Roma, Roma, Circ.ne
Nomentana n. 414, che lo rappresenta e difende come da procura alle liti depositata in via telematica
E
AVV. CLAUDIO DE CIANTIS, rappresentato e difeso da se stesso
OPPOSTI - esecutanti
E NEI CONFRONTI DI in persona del Presidente e legale rapp.te pro Controparte_2 tempore, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Metropolitana INPS sita in Roma alla Via
CE CC n. 29, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Maria Francesca
Granata
ER IG
1 Oggetto: opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'espropriazione mobiliare presso terzi recante RGE 11948/2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per : “accertare e dichiarare, per le motivazioni meglio compendiate nella parte in diritto Parte_1 del presente atto la nullità della notifica dell'atto di precetto datato 11.5.2023 e della Sentenza n. 6910/2023 e, comunque, l'inefficacia dell'atto di precetto datato 11.05.23 nonché l'invalidità e l'inefficacia del pignoramento per cui si procede con conseguenziale dichiarazione di improcedibilità dell'esecuzione ed ordine di svincolo delle somme accantonate dal terzo pignorato;
con vittoria di spese ed onorari, oltre spese generali e CPA come per legge”.
Per e Avv. DI De AN: “[…] rigetto dell'opposizione e nell'assegnazione Controparte_1 delle somme dichiarate dal terzo a soddisfo dei crediti vantati dai creditori procedenti, come indicati CP_2 nell'atto di precetto e delle spese della presente procedura da distrarsi in favore del sottoscritto difensore”.
Per “[…] Consegue da quanto esposto la correttezza dell'operato dell che, pertanto, chiede CP_2 CP_2 di essere tenuto indenne dalle spese del presente giudizio”.
FATTO
La e l'Avv. DI De AN hanno agito in via esecutiva nei confronti Controparte_1 di con atto di pignoramento presso terzi per la somma complessiva di € Parte_1
28.808,28, in forza della sentenza n. 6910/2023 emessa dal Tribunale di Roma.
In particolare, l'atto di pignoramento è stato notificato in data 24.07.2023, ai sensi dell'art. 140
c.p.c., presso l'indirizzo di Via Di San Martino Valperga n. 18, interno 4, Roma. Iscritta la causa a ruolo (R.G.E. n. 11948/2023), i creditori procedenti hanno tentato la notifica dell'avviso di cui all'art. 543 co. 5 c.p.c. presso il predetto indirizzo;
dato l'esito negativo (nella relata si legge: “anzi, non potuto notificare poiché non reperito in loco. Trasferito ignorasi dove, come ivi riferito dalla moglie, la quale riferisce che è in corso la separazione legale e pertanto rifiuta l'atto”), hanno poi notificato l'avviso in data 31.10.2023, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., presso l'indirizzo di Via
Marimpietri n. 6 in Roma, risultante dal certificato di residenza anagrafica.
Con ricorso depositato in data 20.11.2023, ha proposto opposizione agli atti Parte_1 esecutivi avverso l'esecuzione, eccependo:
a) la nullità della notifica dell'atto di precetto (e del titolo) nonché la giuridica inesistenza ed inefficacia del pignoramento presso terzi poiché notificati al debitore, non già presso la residenza anagrafica ed effettiva (Via Marimpietri n. 6 in Roma), bensì presso il precedente indirizzo di residenza (Via Di San Martino Valperga n. 18, interno 4, Roma), con procedure di notifica effettuate ogni volta ai sensi dell'art. 140 c.p.c.
b) la violazione dell'art. 543 co. 5 c.p.c.
2 Successivamente, gli esecutanti hanno proceduto ad una nuova notifica dell'atto di pignoramento;
la notifica, eseguita presso l'indirizzo di Via Marimpietri n. 6, in Roma, si è perfezionata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. il 21.11.2023.
A ciò ha fatto seguito la proposizione, in data 11.12.2023, di una seconda opposizione agli atti esecutivi, con la quale ha reiterato i medesimi motivi di contestazione fatti valere Parte_1 con il ricorso cautelare del 20.11.2023.
Si sono costituiti i creditori procedenti, e l'avv. DI De AN, i quali Controparte_1 hanno rappresentato che titolo esecutivo e atto di precetto erano stati notificati in data 17.06.2023 per compiuta giacenza, sottolineando che è possibile la notifica in luogo diverso da quello della residenza e che la notificazione è stata eseguita in luogo comunque riconducibile al debitore, quale la precedente residenza anagrafica in Roma, via San Martino Valperga n. 18. e che, in ogni caso,
l'atto di pignoramento (così come l'avviso di iscrizione a ruolo) era stato notificato una seconda volta nell'indirizzo di residenza del debitore, in Roma, via Vittorio Marimpietri n. 6, non avendo così il debitore subito alcun pregiudizio. si è costituito ai soli fini dell'integrazione del contraddittorio, senza rassegnare conclusioni. CP_2
Con ordinanza del 08.03.2025, il G.E. ha rigettato la domanda cautelare di sospensione dell'esecuzione, ha condannato l'opponente al pagamento delle spese di lite e ha assegnato termine perentorio fino al 30.04.2024 per l'introduzione del giudizio di merito.
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., depositato in data 30.04.2024, ha Parte_1 convenuto in giudizio e DI De AN, riproponendo il solo motivo di Controparte_1 opposizione sub lett. a); l'esecutato ha, quindi, rassegnato le conclusioni come sopra riportate.
Si sono costituite le parti creditrici, e DI De AN, le quali hanno Controparte_1 rassegnato le conclusioni come sopra riportate, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Si è costituito il terzo che ha rappresentato di aver reso la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. e CP_2 ha chiesto di essere tenuto indenne dalle spese del presente giudizio.
All'udienza del 29 maggio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
È stato acquisito il fascicolo dell'esecuzione.
DIRITTO
Il presente giudizio di merito ha ad oggetto il solo motivo di opposizione sub lett. a), non essendo stato riproposto anche il motivo di opposizione sub lett. b).
Ciò premesso, ai fini della decisione occorre distinguere l'eccezione di omessa/inesistente notifica dell'atto di pignoramento da quella di nullità della notifica dell'atto di precetto, sebbene in entrambe le ipotesi le contestazioni riguardino il procedimento notificatorio eseguito presso il
3 precedente indirizzo di residenza del debitore (Via Di San Martino Valperga n. 18, interno 4, in
Roma).
Venendo all'esame della eccezione di omessa/inesistente notifica dell'atto di pignoramento, si osserva quanto segue.
L'atto di pignoramento è stato notificato:
- inizialmente, presso l'indirizzo di Via Di San Martino Valperga n. 18, interno 4, in Roma
(precedente indirizzo di residenza), con notifica perfezionatasi in data 24.07.2023 ai sensi dell'art. 140 c.p.c.,
- successivamente, dopo l'iscrizione a ruolo della causa e dopo la notifica dell'avviso di cui all'art. 543 co. 5 c.p.c., presso l'indirizzo di residenza anagrafica, ovvero in Via Marimpietri
n. 6, Roma, con notifica perfezionatasi in data 21.11.2023 ai sensi dell'art. 140 c.p.c.
Avuto riguardo alla prima notifica del pignoramento, deve escludersi che, nel caso di specie, si sia in presenza di ipotesi di inesistenza della notifica dell'atto di pignoramento, atteso che tale patologia è configurabile, «in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità» (Cass. civ. sent. n. 11290/2020).
Si tratta, allora, di accertare se la notifica eseguita presso il precedente indirizzo di residenza anagrafica possa ritenersi valida o, al contrario, sia nulla. Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, «nel caso in cui la notifica venga effettuata, nelle forme previste dall'articolo 140 c.p.c., nel luogo indicato nell'atto da notificare e nella richiesta di notifica, costituisce mera presunzione, superabile con qualsiasi mezzo di prova (e senza necessità di impugnare con querela di falso la relazione dell'ufficiale giudiziario), che in quel luogo si trovi la residenza effettiva (o la dimora o il domicilio) del destinatario dell'atto, sicché compete al giudice del merito, in caso di contestazione, compiere tale accertamento in base all'esame ed alla valutazione delle prove fornite dalle parti, ai fini della pronuncia sulla validità ed efficacia della notificazione (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 8011 del 26/08/1997, Rv. 507124 – 01; Sez. 2, Sentenza n.
7604 del 17/07/1999, Rv. 528721 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 5884 del 14/06/1999, Rv. 527451 – 01;
Sez. 1, Sentenza n. 6233 del 23/06/1998, Rv. 516699 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 24416 del
16/11/2006, Rv. 593350 – 01; cfr. altresì: Sez. 2, Sentenza n. 14388 del 29/07/2004, Rv. 575067 –
01)» (Cass. civ. ord. n. 9049/2020).
4 La ricostruzione fornita dall'esecutato nell'opposizione trova riscontro negli atti da lui prodotti, da cui risulta il fatto che lo stesso aveva da tempo spostato la propria residenza in via Vittorio
Marimpietri n.
6. In particolare, ciò risulta dimostrato: i) dal certificato storico anagrafico di datato 14/11/2023, che riporta la residenza in via Vittorio Marimpietri n. 6 a Parte_1 partire dall'11/07/2022 e quella in via Enrico di San Martino Valperga n. 18 dal 22/03/2018 all'11/07/2022, data antecedente alle notifiche effettuate dal creditore procedente;
ii) il contratto di locazione dell'appartamento in via Vittorio Marimpietri n. 6 sottoscritto dal debitore in data
21/02/2022; iii) alcune ricevute di pagamenti degli oneri condominiali del condominio di via
Vittorio Marimpietri n. 6 a partire dal luglio 2022, sebbene non continuative (all. 15 del ricorso cautelare).
La documentazione prodotta da parte opponente – lo storico di residenza, il contratto di locazione e le ricevute dei pagamenti degli oneri condominiali – è idonea a superare la presunzione che la residenza effettiva si trovasse nel luogo in cui è stata effettuata la notifica ex art. 140 c.p.c. (il precedente indirizzo di residenza anagrafica), con la conseguenza che, invece, è stato dimostrato in giudizio che gli atti avrebbero dovuto essere notificati presso il diverso indirizzo di via Vittorio
Marimpietri n.
6. Da ciò consegue la nullità della notifica dell'atto di pignoramento, eseguita in data
24.07.2023 presso l'indirizzo di Via Di San Martino Valperga n. 18, interno 4, in Roma (precedente indirizzo di residenza anagrafica).
Accertato che il caso di specie ricade nella ipotesi della nullità della notificazione dell'atto di pignoramento, tuttavia, va altresì sottolineato che, secondo costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in applicazione del principio processuale generale della sanatoria delle nullità per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c., il «vizio di notificazione dell'atto di pignoramento è, di regola, sanato dalla mera proposizione dell'opposizione, a meno che
l'opponente non deduca contestualmente un concreto pregiudizio al diritto di difesa verificatosi prima che egli abbia avuto conoscenza dell'espropriazione forzata, oppure che la notificazione sia radicalmente inesistente, in quanto del tutto mancante o priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione» (Cass. civ. sent. n.
11290/2020). Del resto, la funzione di tale atto è – ex latere debitoris – quella di rendere edotto l'esecutato dell'avvio del processo espropriativo;
la proposizione dell'opposizione, in quanto indice della conoscenza dell'esecuzione iniziata, dimostra l'avvenuto raggiungimento dello scopo cui era preordinata la notificazione e comporta, quindi, la sanatoria della sua nullità, in applicazione dell'art. 156, ultimo comma, c.p.c. (Sez. 3, Sentenza n. 19498 del 23/08/2013; Sez. 3, Sentenza n.
24527 del 02/10/2008). Difatti, la disciplina dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere coordinata con le regole generali in tema di sanatoria degli atti nulli, sicché con l'opposizione ex art. 5 617 c.p.c. non possono farsi valere vizi – quale la nullità della notificazione – che devono considerarsi sanati per raggiungimento dello scopo, in virtù della proposizione dell'opposizione stessa da parte del debitore (Sez. 3, Sentenza n. 5906 del 17/03/2006).
Alla luce di quanto riportato, in assenza di una precisa allegazione e dimostrazione del concreto pregiudizio al diritto di difesa dell'esecutato, che ha potuto spiegare compiutamente le proprie difese prima della definizione dell'esecuzione, il vizio di notificazione dell'atto di pignoramento va considerato sanato dalla proposizione dell'opposizione.
A ciò si aggiunga, ad colorandum, che l'atto di pignoramento è stato nuovamente notificato al debitore, con notifica perfezionatasi in data 21.11.2023 presso l'indirizzo di residenza anagrafica
(ed effettiva) del debitore. Pertanto, l'eccezione di omessa/inesistente notifica dell'atto di pignoramento non può trovare accoglimento.
Venendo, ora, all'esame dell'eccezione di nullità della notificazione dell'atto di precetto, si osserva quanto segue.
Come per la notifica del pignoramento, il debitore ha contestato la validità della notifica del precetto in quanto eseguita presso il precedente indirizzo di residenza anagrafica. Valgano, al riguardo, le medesime considerazioni svolte in merito alla nullità della notifica dell'atto di pignoramento: l'atto di precetto è stato notificato presso l'indirizzo di Via Si San Martino in Roma in data 08.07.2023, allorquando egli aveva registrato il suo cambio di residenza all'anagrafe e si era trasferito nell'appartamento ubicato in Via Marimpietri n. 6 Roma, da egli condotto in locazione.
La circostanza che il debitore non fosse più residente presso l'abitazione cui era stata indirizzata la notifica dell'atto di precetto ne comporta la nullità, non sanabile dalla costituzione in giudizio dello stesso, stante il diverso regime e la diversa funzione che connotano tale atto rispetto all'atto di pignoramento. La Corte di Cassazione, infatti, «intervenendo sul tema dell'efficacia sanante che la proposizione di un'opposizione può avere sui vizi di notifica degli atti esecutivi, ha nettamente distinto il caso del precetto, da quello del pignoramento e degli altri atti espropriativi, rilevando che, essendo differenti le finalità cui tendono i diversi atti, sono del pari differenti le condizioni alle quali può dirsi che la nullità sia sanata dal raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156, terzo comma, cod. proc. civ. Pertanto, nel caso del precetto è stata ravvisata la possibilità di sanatoria del vizio di notificazione solo quando la conoscenza dell'atto - di cui la proposizione dell'opposizione è dimostrativa - si è avuta in tempo utile a prevenire il pignoramento, atteso che la funzione tipica dell'atto di precetto è quella di consentire all'intimato di adempiere spontaneamente all'obbligazione portata dal titolo esecutivo, evitando l'avvio dell'esecuzione forzata (Sez. 3,
Sentenza n. 24291 del 16/10/2017, Rv. 645837 - 01)».
6 Tuttavia, le considerazioni che precedono devono essere contemperate con il più generale principio, che parimenti informa la materia delle procedure esecutive, in base al quale il vizio che attiene al piano formale in tanto assume rilevanza in quanto sia accompagnato da un pregiudizio in concreto subito dalla parte. Di recente, la Suprema Corte ha infatti chiarito che il tema dell'effettività della lesione dei diritti di difesa (e quindi della concretezza di un interesse effettivamente pregiudicato dall'atto processuale nullo) ha un ambito di rilevanza più ampio: qualsiasi denuncia di un error in procedendo deve essere accompagnata dalla enucleazione di un “concreto” pregiudizio subito dalla parte, poiché non esiste un interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria (Cass., Ordinanza
n. 903 del 09/01/2024; Cass., Ordinanza n. 27424 del 26/09/2023; Cass., Sentenza n. 3967 del
12/02/2019). I principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e di interesse ad agire impongono che l'impugnazione basata sulla violazione di regole processuali possa essere accolta solo se in tal modo la parte ottiene una pronuncia diversa e più favorevole (fra le più recenti:
Cass., Ordinanza n. 3805 del 16/02/2018; Cass., Sentenza n. 19759 del 09/08/2017; Cass.,
Ordinanza n. 17905 del 09/09/2016; Cass., Sentenza n. 26157 del 12/12/2014). La parte che intende far valere la nullità processuale deve, quindi, indicare quale attività processuale gli sia stata preclusa per effetto della denunciata nullità. In altri termini, l'opponente non può limitarsi a lamentare l'esistenza dell'irregolarità formale in sé considerata, senza dedurre che essa abbia davvero determinato un pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo (Cass.
Ordinanza n. 19105 del 18/07/2018).
Se è vero (come detto) che la funzione dell'atto di precetto è quella di consentire all'intimato di adempiere spontaneamente all'obbligazione portata dal titolo esecutivo, evitando l'avvio dell'esecuzione forzata, è altrettanto vero, facendo applicazione della citata e più recente giurisprudenza di legittimità, che occorre valutare la sussistenza di un “concreto” pregiudizio in capo all'esecutato.
Nel caso di specie, nel ricorso cautelare in opposizione il debitore ha dedotto genericamente di essere stato privato della possibilità di adempiere spontaneamente e/o di concludere un accordo transattivo con parte creditrice, essendo stato notificato il precetto presso il precedente indirizzo di residenza.
Al riguardo, si osserva che il debitore, pur essendo ben a conoscenza della sentenza n. 6910/2023 del Tribunale di Roma (poiché costituitosi nel relativo procedimento), che spiega immediata efficacia esecutiva ex art. 282 c.p.c., non ha corrisposto le somme dovute né ha dato prova di avere avuto, al tempo in cui avrebbe dovuto ricevere la notifica dell'atto di precetto, la liquidità necessaria e sufficiente ad estinguere il debito, così da impedire il pignoramento.
7 A ciò si aggiunga che il debitore non ha neppure allegato di avere versato, nel corso della procedura esecutiva e/o del presente procedimento oppositivo, l'intera somma dovuta in forza del detto titolo esecutivo risalente al 2023, in relazione al quale la Corte di Appello ha pure rigettato l'istanza di inibitoria ex art. 283 c.p.c. (ordinanza del 25-26/10/2023). Il credito, infatti, non può ritenersi
(ancora) estinto per effetto della emissione della ordinanza di assegnazione (avente, peraltro, natura pro solvendo), essendo stato ordinato al terzo pignorato di versare mensilmente a parte CP_2 creditrice la somma pari ad un decimo del trattamento pensionistico (una prestazione periodica, dunque), a fronte di un credito di circa 30mila euro.
Pertanto, nessun pregiudizio ha subito in concreto l'opponente che ad oggi non risulta abbia ancora estinto il proprio debito. Alla luce di quanto sopra, l'eccezione del debitore non può trovare accoglimento.
Ragioni di giustizia impongono la compensazione delle spese di lite tra le parti tenuto conto della complessità delle questioni trattate, delle novità giurisprudenziali in materia, della nullità della notifica del pignoramento (che, però, è stata sanata per effetto della costituzione del debitore) e della nullità della notifica del precetto (che, però, non ha comportato per il debitore un pregiudizio in concreto).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) respinge l'opposizione,
b) Compensa le spese di lite.
Roma, 29.06.2025
Il Giudice
(dott.ssa Cristina Liverani)
Provvedimento redatto con la collaborazione del M.O.T. dott. Andrea Vigorito
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