Cass. civ., sez. I, sentenza 20/07/2001, n. 9924
CASS
Sentenza 20 luglio 2001

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L'art. 180, ottavo comma C.d.S. sanziona non specifici comportamenti trasgressivi nella circolazione (altrimenti e partitamente sanzionati), ma il rifiuto della condotta collaborativa dovuta dal conducente, ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal Codice della Strada, nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione cui spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale (nella specie, la S.C. ha cassato - e decidendo nel merito annullato l'ordinanza ingiunzione - la decisione di merito che aveva affermato la responsabilità dell'opponente, che pur si era presentato agli uffici della polizia stradale ottemperando all'invito, in quanto non era stato in grado di esibire, oltre al certificato di conformità del ciclomotore, anche il contrassegno di pagamento della tassa di circolazione, così sostanzialmente applicando al mancato pagamento della tassa automobilistica la grave sanzione prevista per i comportamenti omissivi nei confronti dell'autorità).

Commentario1

  • 1Ricorso contro multa per omessa indicazione del conducente
    Angelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 12 maggio 2025

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 20/07/2001, n. 9924
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9924
Data del deposito : 20 luglio 2001

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