Sentenza 20 luglio 2001
Massime • 1
L'art. 180, ottavo comma C.d.S. sanziona non specifici comportamenti trasgressivi nella circolazione (altrimenti e partitamente sanzionati), ma il rifiuto della condotta collaborativa dovuta dal conducente, ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal Codice della Strada, nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione cui spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale (nella specie, la S.C. ha cassato - e decidendo nel merito annullato l'ordinanza ingiunzione - la decisione di merito che aveva affermato la responsabilità dell'opponente, che pur si era presentato agli uffici della polizia stradale ottemperando all'invito, in quanto non era stato in grado di esibire, oltre al certificato di conformità del ciclomotore, anche il contrassegno di pagamento della tassa di circolazione, così sostanzialmente applicando al mancato pagamento della tassa automobilistica la grave sanzione prevista per i comportamenti omissivi nei confronti dell'autorità).
Commentario • 1
- 1. Ricorso contro multa per omessa indicazione del conducenteAngelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 12 maggio 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 20/07/2001, n. 9924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9924 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALFREDO ROCCHI - Presidente -
Dott. GIOVANNI LOSAVIO - rel. Consigliere -
Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. DONATO PLENTEDA - Consigliere -
Dott. MARIO ADAMO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
BA ID, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. NICOTERA 29, presso l'avvocato ALLOCCA GIORGIO, che lo rappresenta e difende, giusta mandato in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, PREFETTO DI PIACENZA, domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 407/98 del ET di PIACENZA, depositata il 03/10/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/01/2001 dal Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Allocca, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ET di Piacenza, con la sentenza pubblicata il 3 ottobre 1998, rigettava l'opposizione proposta, a norma dell'art. 205 Nuovo Codice della Strada, da ID AL, contro la ordinanza 5 marzo 1998 del Prefetto di Piacenza che gli ingiungeva il pagamento della sanzione pecuniaria di lire 1.196.700 per la contestata violazione del precetto di cui all'art. 180, comma 8, Codice della Strada. Il ET riteneva infondati i motivi dell'opposizione per la ragione che "i verbalizzanti", con dichiarazione che fa fede fino a querela di falso, avevano attestato che il AL si era limitato ad esibire il solo "certificato di conformità" relativo al ciclomotore da lui guidato, ma non aveva invece prodotto il contrassegno attestante il pagamento della tassa di circolazione.
Contro questa sentenza ID AL ha proposto ricorso per cassazione prospettando due motivi di impugnazione. L'intimato Prefetto di Piacenza ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo del ricorso il AL, denunciando "violazione di legge", nonché omessa o insufficiente motivazione, circa un punto decisivo della controversia, censura la decisione per non avere il ET attribuito alcun rilievo alla circostanza, riferita dall'opponente ma confermata dallo stesso ufficiale di polizia stradale accertatore, secondo cui BE AL, proprietario del ciclomotore e padre del conducente, il 25 settembre 1997 si era presentato presso l'Ufficio della polizia stradale per esibire i documenti necessari all'accertamento, ma l'ufficio stesso non aveva formato il verbale prescritto dall'art. 376 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada;
e per avere invece attribuito rilievo decisivo alla "dichiarazione dei verbalizzanti" secondo cui il trasgressore si era, sì, recato presso gli Uffici di polizia ma aveva esibito soltanto il "certificato di conformità" e non aveva documentato il pagamento della tassa automobilistica. Sicché, a fronte della omessa redazione del verbale attestante i modi di ottemperanza all'invito di cui al comma 8 dell'art. 180 (in violazione di quel disposto regolamentare) doveva constatarsi il difetto "della sussistenza e del valido esercizio della potestà sanzionatoria" e "l'impossibilità di accertare in concreto quali e quanti fossero i documenti esibiti entro il termine prescritto".
Con il secondo motivo il ricorrente prospetta violazione dell'art. 112 c.p.c. e deduce la nullità della sentenza per avere il ET omesso di pronunciare sul motivo specifico della opposizione con il quale era stato eccepito il vizio dell'atto amministrativo di accertamento e a tale rilievo non costituiva adeguata risposta l'affermazione che la dichiarazione dei verbalizzanti era assistita dalla efficacia probatoria propria degli atti pubblici.
2. Benché la censura cosi enunciata nei due motivi di impugnazione non sia espressa in termini perspicui, deve riconoscersi fondato il nucleo essenziale di essa come denuncia di violazione dell'art. 180, comma 8, nuovo Codice della Strada - pur se non esplicitamente indicato nel sommario del primo motivo -, giacché il ET, avendo negato ogni rilevanza al fatto - non controverso - che il padre dell'opponente - proprietario del ciclomotore - si era presentato presso l'ufficio di polizia stradale e aveva esibito per certo il "certificato di conformità", e attribuendo invece efficacia decisiva alla attestazione dei "verbalizzanti" che non era stato però esibito l'altro documento (il contrassegno di pagamento della tassa automobilistica), ha dimostrato di non avere inteso la "obbiettività" del precetto, e cioè l'interesse protetto dalla norma sanzionatrice. L'innovativa previsione dell'art. 180, comma 8, C.d.S. (essendo la medesima inottemperanza, prima della entrata in vigore del nuovo C.d.S., punita a norma dell'art. 650 C.P.) sanziona infatti non già specifici comportamenti trasgressivi nella circolazione (altrimenti e partitamente sanzionati), bensì il rifiuto della condotta collaborativa dovuta dal conducente ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dallo stesso Codice della Strada, nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione cui spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale. E dunque riflette una palese violazione del disposto dell'art. 180, comma 8, l'avere affermato la responsabilità del AL a quel titolo, perché, se pur si presentò agli uffici di polizia stradale ottemperando all'invito, egli non fu in grado di esibire, oltre al "certificato di conformità", anche il contrassegno di pagamento della tassa di circolazione: sicché al mancato pagamento (o alla mancata prova di esso) della "tassa automobilistica", che è considerato in un diverso "sistema sanzionatorio" (dal T.U. approvato con d.P.R. n. 39 del 1953, alla legge n. 27 del 1978 fino al disposto dell'art. 17 della legge n. 449 del 1997), è risultata indebitamente applicata la grave sanzione pecuniaria (da lire seicentomila a lire duemilioniquattrocentoventiquattromila) che è comminata per contrastare illeciti comportamenti omissivi nei confronti dell'autorità" impegnata nell'"accertamento delle violazioni amministrative previste nel presente codice" (art. 180, comma 8, C.d.S. e 376 del regolamento).
3. Accolto dunque, per quanto di ragione, il ricorso del AL e cassata conseguentemente la sentenza impugnata, poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto (non controverso essendo - ripetesi - il fatto che fu ottemperato all'invito rivolto nella specie dall'"autorità" al conducente AL), la causa ben può essere decisa nel merito con l'accoglimento della opposizione che il AL ha proposto contro l'ordinanza ingiunzione del Prefetto di Piacenza.
La Pubblica Amministrazione - soccombente - è tenuta al rimborso delle spese del giudizio di merito, liquidate in complessive lire 1.600.000 (delle quali lire 900.000 per onorari di avvocato e lire 450.000 per diritti di procuratore) e del presente giudizio di legittimità liquidate come in dispositivo, a favore del AL.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'opposizione proposta da ID AL contro, la ordinanza - ingiunzione 5 marzo 1998 del Prefetto di Piacenza e annulla tale ordinanza;
condanna il Prefetto di Piacenza al rimborso delle spese del giudizio a favore del AL, liquidate in complessive lire 1.600.000 quanto al giudizio di merito e in complessive lire 1.090.000 (di cui lire 1 milione per onorari) quanto alla presente fase.
Così deciso in Roma, 31 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2001