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Sentenza 26 aprile 2023
Sentenza 26 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/04/2023, n. 17334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17334 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da TA NN, nato a [...] il [...] AK KA, nata a [...] il [...] avverso la sentenza n. 485/2021 emessa dalla Corte d'appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari il 7 luglio 2021 Visti gli atti, la sentenza e i ricorsi;
udita nell'udienza del 7 febbraio 2023 la relazione fatta dal Consigliere GI NA IA LL;
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Raffaele Gargiulo, che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi;
udito l'avv. Adriano Scardaccione, in sostituzione dell'avv. Maria Sabina Uselli, difensore delle ricorrenti parti civili, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi;
udito l'avv. Luigi Esposito, difensore di SE AN anche in sostituzione dell'avv. Marco Enrico, e in sostituzione dell'avv. Francesco Angelo Bozzano, difensore di RE IN, che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 7 luglio 2021 la Corte di appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Cagliari il 28 marzo 2017, con cui è stato dichiarato non doversi procedere nei confronti Penale Sent. Sez. 2 Num. 17334 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA Data Udienza: 07/02/2023 di SE AN e RE IN in ordine ai reati loro ascritti ai capi C, D, E, F, perché estinti per intervenuta prescrizio-ne; SE AN e RE IN sono stati assolti dal reato di falsità in scrittura privata di cui al capo G, perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato;
SE AN è stato assolto dai reati ascrittigli ai capi A e B, perché il fatto non sussiste. 2. Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorsi per cassazione il difensore delle parti civili (persone offese dei reati di cui ai capi A e B, ascritti a SE AN), che con doglianze sovrapponibili ha dedotto vizi della motivazione e travisamento del fatto. Premesso che il rapporto tra IA NU e la Fincos s.r.I., quest'ultima rappresentata da ON AK, con SE AN (presidente della società Servizi Immobiliari, di cui è amministratore delegato RE IN) era sorto nel 2007, allorquando SE AN aveva proposto a IA NU, che aveva inserito un'inserzione su un quotidiano locale offrendo lavori di muratura, la sottoscrizione di un contratto di appalto relativo ai lavori da effettuare nei condomini di via Ugo La Malfa di Sassari, per un importo complessivo di euro 134.000,00, i ricorrenti hanno dedotto che la Corte di appello avrebbe errato nel ritenere insussistenti i delitti di estorsione, avendo trascurato che la provvigione di euro 80.000,00, pretesa da SE AN già all'inizio del rapporto, avrebbe configurato una pretesa illecita, dovendo quest'ultimo, quale amministratore, chiedere il compenso al condominio e non all'appaltatore, il quale era stato così costretto a stipulare il contratto in violazione della propria autonomia negoziale. 3. E' pervenuta memoria nell'interesse dei ricorrenti, con cui si reiterano le richieste formulate nei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Contrariamente a quanto censurato dai ricorrenti, il Collegio del merito ha passato in rassegna tutti gli elementi probatori ed è pervenuto alla conclusione che l'ipotesi accusatoria in ordine ai delitti di estorsione, contestati ai capi A e B, non trovava riscontro nei documenti e nelle dichiarazioni testimoniali, da cui si evinceva, invece, che tra SE AN e le parti civili era intercorso un accordo di collaborazione, intervenuto senza alcuna costrizione nell'ambito di una libera autodeterminazione di IA NU, che aveva ritenuto la convenienza dell'affare. Sintomatica della mancanza di costrizione morale da parte di IA NU era anche la datazione della presentazione della prima denuncia/querela a notevole distanza di tempo dall'inizio della collaborazione (estate del 2007) e pochi giorni dopo invece il provvedimento di sospensione dei 2 lavori nel cantiere di via De Nicola di Sassari, emesso il 18 giugno 2008 dalla direzione dei lavori. Le somme richieste da SE AN e versate brevi manu da IA NU non rappresentavano altro che il compenso che spettava al primo per la sua attività di intermediazione e di collaborazione in cantiere e in ufficio. 3. A fronte di siffatte argomentazioni le deduzioni, formulate nei ricorsi, per un verso, sono prive di specificità, non confrontandosi con la compiuta e lineare motivazione della sentenza impugnata e, dunque, omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la pronuncia, oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 dell11/3/2009, Rv. 243838); per altro verso, sono volte a sollecitare una rilettura delle emergenze processuali, non consentita in questa sede (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/9/2003, Rv. 226074). 4. I ricorsi sono quindi inammissibili e ciò comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione dei ricorsi inammissibili - della somma di euro 3.000,00, equitativamente determinata, in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza con motivazione semplificata. Così deciso in Roma, 7 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Pr sidente
udita nell'udienza del 7 febbraio 2023 la relazione fatta dal Consigliere GI NA IA LL;
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Raffaele Gargiulo, che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi;
udito l'avv. Adriano Scardaccione, in sostituzione dell'avv. Maria Sabina Uselli, difensore delle ricorrenti parti civili, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi;
udito l'avv. Luigi Esposito, difensore di SE AN anche in sostituzione dell'avv. Marco Enrico, e in sostituzione dell'avv. Francesco Angelo Bozzano, difensore di RE IN, che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 7 luglio 2021 la Corte di appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Cagliari il 28 marzo 2017, con cui è stato dichiarato non doversi procedere nei confronti Penale Sent. Sez. 2 Num. 17334 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA Data Udienza: 07/02/2023 di SE AN e RE IN in ordine ai reati loro ascritti ai capi C, D, E, F, perché estinti per intervenuta prescrizio-ne; SE AN e RE IN sono stati assolti dal reato di falsità in scrittura privata di cui al capo G, perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato;
SE AN è stato assolto dai reati ascrittigli ai capi A e B, perché il fatto non sussiste. 2. Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorsi per cassazione il difensore delle parti civili (persone offese dei reati di cui ai capi A e B, ascritti a SE AN), che con doglianze sovrapponibili ha dedotto vizi della motivazione e travisamento del fatto. Premesso che il rapporto tra IA NU e la Fincos s.r.I., quest'ultima rappresentata da ON AK, con SE AN (presidente della società Servizi Immobiliari, di cui è amministratore delegato RE IN) era sorto nel 2007, allorquando SE AN aveva proposto a IA NU, che aveva inserito un'inserzione su un quotidiano locale offrendo lavori di muratura, la sottoscrizione di un contratto di appalto relativo ai lavori da effettuare nei condomini di via Ugo La Malfa di Sassari, per un importo complessivo di euro 134.000,00, i ricorrenti hanno dedotto che la Corte di appello avrebbe errato nel ritenere insussistenti i delitti di estorsione, avendo trascurato che la provvigione di euro 80.000,00, pretesa da SE AN già all'inizio del rapporto, avrebbe configurato una pretesa illecita, dovendo quest'ultimo, quale amministratore, chiedere il compenso al condominio e non all'appaltatore, il quale era stato così costretto a stipulare il contratto in violazione della propria autonomia negoziale. 3. E' pervenuta memoria nell'interesse dei ricorrenti, con cui si reiterano le richieste formulate nei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Contrariamente a quanto censurato dai ricorrenti, il Collegio del merito ha passato in rassegna tutti gli elementi probatori ed è pervenuto alla conclusione che l'ipotesi accusatoria in ordine ai delitti di estorsione, contestati ai capi A e B, non trovava riscontro nei documenti e nelle dichiarazioni testimoniali, da cui si evinceva, invece, che tra SE AN e le parti civili era intercorso un accordo di collaborazione, intervenuto senza alcuna costrizione nell'ambito di una libera autodeterminazione di IA NU, che aveva ritenuto la convenienza dell'affare. Sintomatica della mancanza di costrizione morale da parte di IA NU era anche la datazione della presentazione della prima denuncia/querela a notevole distanza di tempo dall'inizio della collaborazione (estate del 2007) e pochi giorni dopo invece il provvedimento di sospensione dei 2 lavori nel cantiere di via De Nicola di Sassari, emesso il 18 giugno 2008 dalla direzione dei lavori. Le somme richieste da SE AN e versate brevi manu da IA NU non rappresentavano altro che il compenso che spettava al primo per la sua attività di intermediazione e di collaborazione in cantiere e in ufficio. 3. A fronte di siffatte argomentazioni le deduzioni, formulate nei ricorsi, per un verso, sono prive di specificità, non confrontandosi con la compiuta e lineare motivazione della sentenza impugnata e, dunque, omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la pronuncia, oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 dell11/3/2009, Rv. 243838); per altro verso, sono volte a sollecitare una rilettura delle emergenze processuali, non consentita in questa sede (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/9/2003, Rv. 226074). 4. I ricorsi sono quindi inammissibili e ciò comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione dei ricorsi inammissibili - della somma di euro 3.000,00, equitativamente determinata, in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza con motivazione semplificata. Così deciso in Roma, 7 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Pr sidente