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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/12/2025, n. 9885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9885 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 24592 /2025 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente dott. Giuseppe Gennari Giudice dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 30/06/2025 e vertente
TRA
), nato a [...] in data [...] rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. CERATO FABIO presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
( ), nata a [...] in data [...] Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. MAGROTTI LAURA presso il cui studio ha eletto domicilio
RESISTENTE
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 24/7/2025
OGGETTO: CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO Precisazione delle conclusioni congiunte: pronunciare il divorzio e confermare le condizioni della separazione, con affido super esclusivo alla madre.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso iscritto a ruolo in data 30/06/2025 , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con rito concordatario a Milano in data 11/12/2001 (trascritto presso gli atti dello Stato
Civile del Comune di Milano - A. 2001 -N 1562- P II – S A), con dalla cui CP_1 unione sono nati in data 9/12/2001, in data 12/9/2006 e in data 23/4/2008, Per_1 Per_2 Per_3 nonché di essersi separato come da sentenza del Tribunale di N. 3461/2022, ha chiesto a questo
Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civile del matrimonio
Il Giudice delegato, con decreto ex art. 473 bis.14 cpc del 24/7/2025, ha fissato l'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc, assegnando alle parti i termini di legge per la notifica del ricorso introduttivo, per la costituzione in giudizio del convenuto e per l'eventuale deposito delle ulteriori difese ex art. 473 bis.
17 cpc.
Alla prima udienza di comparizione delle parti celebrata in data 20/11/2025 il Giudice delegato ha proceduto all'audizione delle parti, che hanno reso dichiarazioni da intendersi in questa sede trascritte.
Le parti hanno, dunque, raggiunto un accordo.
Il Giudice delegato in assenza della necessità di adottare provvedimenti provvisori ed urgenti nonché di istanze istruttorie, ha rimesso al collegio.
La causa è stata discussa e decisa alla camera di consiglio del 3/12/2025
Osservato in diritto
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio formulata da parte ricorrente è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Le parti si sono separate giudizialmente come da sentenza del Tribunale di Milano N. 3461/2022.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Deve dunque essere emessa la richiesta pronuncia.
Responsabilità genitoriale e aspetti economici
Le parti hanno una sentenza di separazione pronunciata quando il ricorrente si trovava sottoposto a procedimento penale per reati commessi in danno del figlio grande. Il ricorrente è stato condannato alla pena di anni cinque ed ha terminato l'espiazione a maggio del 2023. Attualmente solo il piccolo
è minorenne e solo per pochi mesi. Le parti chiedono la conferma dei profili economici già regolati con la sentenza di separazione e l'affido super esclusivo del minore alla madre (in luogo dell'affido all'Ente disposto in separazione). La domanda delle parti può essere accolta. I servizi sociali, già da ottobre 2025, avevano esplicitamente chiesto la revoca dell'affido all'Ente e il ripristino della madre nella piena genitorialità. Quanto alle viste padre/figlio, può anche mantenersi la delega ai servizi sociali. Ma è chiaro che, tenuto conto del fatto che tra pochissimi mesi il ragazzo sarà maggiorenne, si tratta di disposizione destinata a venire meno nel breve. Nel resto, le condizioni sono già state valutate congrue dal giudice della separazione, momento rispetto al quale nulla è mutato.
Le spese sono compensate come da accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario a
Milano in data 11/12/2001 (trascritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di Milano
- A. 2001 -N 1562- P II – S A) da Parte_2
2) il figlio minore in via esclusiva alla madre, presso la quale rimarrà collocato, Pt_3 Per_3 anche ai fini della residenza anagrafica e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo, con solo diritto del padre di vigilanza.
3) REVOCA l'affido all'Ente del medesimo al Comune di Rozzano;
4) DELEGA i servizi sociali del medesimo Comune a disciplinare le visite padre/figlio, con le modalità meglio ritenute, sentita la madre e se valutato opportuno nell'interesse del ragazzo;
5) PONE a carico del padre un assegno di euro 300,00 mensili per il mantenimento della prole, da versare alla madre entro il 5 di ogni mese, importo come già rivalutato dalla separazione, con rivalutazione annuale ISTAT, oltre al 50% delle spese extra come da linee guida del
Tribunale di Milano
6) DICHIARA compensate le spese di lite;
7) MANDA al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge nonché all'Ente Comune di
Rozzano per quanto di competenza.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 3/12/2025
IL GIUDICE REL EST. IL PRESIDENTE
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Maria Laura Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente dott. Giuseppe Gennari Giudice dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 30/06/2025 e vertente
TRA
), nato a [...] in data [...] rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. CERATO FABIO presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
( ), nata a [...] in data [...] Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. MAGROTTI LAURA presso il cui studio ha eletto domicilio
RESISTENTE
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 24/7/2025
OGGETTO: CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO Precisazione delle conclusioni congiunte: pronunciare il divorzio e confermare le condizioni della separazione, con affido super esclusivo alla madre.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso iscritto a ruolo in data 30/06/2025 , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con rito concordatario a Milano in data 11/12/2001 (trascritto presso gli atti dello Stato
Civile del Comune di Milano - A. 2001 -N 1562- P II – S A), con dalla cui CP_1 unione sono nati in data 9/12/2001, in data 12/9/2006 e in data 23/4/2008, Per_1 Per_2 Per_3 nonché di essersi separato come da sentenza del Tribunale di N. 3461/2022, ha chiesto a questo
Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civile del matrimonio
Il Giudice delegato, con decreto ex art. 473 bis.14 cpc del 24/7/2025, ha fissato l'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc, assegnando alle parti i termini di legge per la notifica del ricorso introduttivo, per la costituzione in giudizio del convenuto e per l'eventuale deposito delle ulteriori difese ex art. 473 bis.
17 cpc.
Alla prima udienza di comparizione delle parti celebrata in data 20/11/2025 il Giudice delegato ha proceduto all'audizione delle parti, che hanno reso dichiarazioni da intendersi in questa sede trascritte.
Le parti hanno, dunque, raggiunto un accordo.
Il Giudice delegato in assenza della necessità di adottare provvedimenti provvisori ed urgenti nonché di istanze istruttorie, ha rimesso al collegio.
La causa è stata discussa e decisa alla camera di consiglio del 3/12/2025
Osservato in diritto
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio formulata da parte ricorrente è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Le parti si sono separate giudizialmente come da sentenza del Tribunale di Milano N. 3461/2022.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Deve dunque essere emessa la richiesta pronuncia.
Responsabilità genitoriale e aspetti economici
Le parti hanno una sentenza di separazione pronunciata quando il ricorrente si trovava sottoposto a procedimento penale per reati commessi in danno del figlio grande. Il ricorrente è stato condannato alla pena di anni cinque ed ha terminato l'espiazione a maggio del 2023. Attualmente solo il piccolo
è minorenne e solo per pochi mesi. Le parti chiedono la conferma dei profili economici già regolati con la sentenza di separazione e l'affido super esclusivo del minore alla madre (in luogo dell'affido all'Ente disposto in separazione). La domanda delle parti può essere accolta. I servizi sociali, già da ottobre 2025, avevano esplicitamente chiesto la revoca dell'affido all'Ente e il ripristino della madre nella piena genitorialità. Quanto alle viste padre/figlio, può anche mantenersi la delega ai servizi sociali. Ma è chiaro che, tenuto conto del fatto che tra pochissimi mesi il ragazzo sarà maggiorenne, si tratta di disposizione destinata a venire meno nel breve. Nel resto, le condizioni sono già state valutate congrue dal giudice della separazione, momento rispetto al quale nulla è mutato.
Le spese sono compensate come da accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario a
Milano in data 11/12/2001 (trascritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di Milano
- A. 2001 -N 1562- P II – S A) da Parte_2
2) il figlio minore in via esclusiva alla madre, presso la quale rimarrà collocato, Pt_3 Per_3 anche ai fini della residenza anagrafica e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo, con solo diritto del padre di vigilanza.
3) REVOCA l'affido all'Ente del medesimo al Comune di Rozzano;
4) DELEGA i servizi sociali del medesimo Comune a disciplinare le visite padre/figlio, con le modalità meglio ritenute, sentita la madre e se valutato opportuno nell'interesse del ragazzo;
5) PONE a carico del padre un assegno di euro 300,00 mensili per il mantenimento della prole, da versare alla madre entro il 5 di ogni mese, importo come già rivalutato dalla separazione, con rivalutazione annuale ISTAT, oltre al 50% delle spese extra come da linee guida del
Tribunale di Milano
6) DICHIARA compensate le spese di lite;
7) MANDA al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge nonché all'Ente Comune di
Rozzano per quanto di competenza.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 3/12/2025
IL GIUDICE REL EST. IL PRESIDENTE
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Maria Laura Amato