Sentenza 25 marzo 2013
Massime • 1
Il termine di prescrizione della pena pecuniaria individuato dall'art. 172, comma terzo, cod. pen., viene determinato "per relationem", in funzione di quello applicabile alla pena detentiva congiuntamente inflitta e non è influenzato da vicende successive, quali quelle concernenti l'esecuzione della predetta sanzione detentiva. (In applicazione del principio, la Corte ha respinto il ricorso del condannato che aveva sostenuto che, una volta espiata la pena detentiva, il termine di prescrizione della pena pecuniaria dovesse essere disciplinato dal comma secondo, e non più dal terzo, dell'art. 172 cod. pen.).
Commentario • 1
- 1. Art. 676 - Altre competenzehttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/03/2013, n. 19736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19736 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 25/03/2013
Dott. VECCHIO Massimo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere - N. 1108
Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - N. 19559/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI LB N. IL 16/12/1955;
avverso l'ordinanza n. 174/2011 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 22/02/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, Dott. Spinaci Sante, Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte suprema, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. RILEVA IN FATTO E DIRITTO
1. - Con ordinanza, deliberata il 22 febbraio 2012 e depositata il 23 febbraio 2012, la Corte di appello di Brescia, ha respinto la opposizione del condannato NO LI avverso il provvedimento 23 dicembre 2011 di rigetto della istanza per la declaratoria della prescrizione della pena della multa inflitta, congiuntamente alla pena detentiva di anni sedici di reclusione, da quelle Corte territoriale, giusta sentenza 11 gennaio 2000 (irrevocabile dal 22 maggio 2000), la quale ha, peraltro, riconosciuto la continuazione con i reati oggetto della precedente condanna inflitta dalla Corte di appello di Genova, con sentenza 15 luglio 1996 (irrevocabile dal 28 ottobre 1998). La Corte territoriale, dopo aver dato atto di difformi arresti nella giurisprudenza di legittimità, ha motivato: la legge non prevede alcuna deroga alla disposizione che estende alla multa il termine di prescrizione della reclusione, congiuntamente irrogata, nel caso in cui (come nella specie) il condannato abbia espiato la pena detentiva;
peraltro, il periodo di espiazione della pena detentiva, comporta l'interruzione del termine di prescrizione della pena pecuniaria, in quanto la esecuzione della pena costituisce "evidente manifestazione del potere punitivo dello Stato".
2. - Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Felice Arco, mediante atto recante la data del 4 aprile 2012 col quale dichiara promiscuamente di denunciare, à sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), inosservanza o erronea applicazione della legge penale, o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, in relazione all'art. 122 c.p., commi 1, 2 e 3, nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
Il difensore, invocando il principio di diritto ritenuto nell'arresto di questa Corte suprema di cassazione 27 ottobre 2006, n. 37442, deduce: il ricorrente ha terminato di espiare la pena detentiva il 10 dicembre 2009; le pene pecuniarie irrogate dalle Corti di appello di Genova e di Brescia si sono prescritte, rispettivamente, il 28 ottobre 2008 e il 25 febbraio 2010, alla scadenza dei termini decennali decorrenti dal passaggio in giudicato delle due condanne;
qualora la pena detentiva, sia stata espiata, "non vi è più regione di ritenere vincolata la pena pecuniaria, qualora ancora non eseguita al termine prescrizionale più lungo previsto per la pena più grave"; ne' deve ritenersi che la espiazione della pena detentiva comporti la interruzione del termine di prescrizione della pena pecuniaria (colla conseguenza, nella specie, della decorrenza del termine decennale dal 10 dicembre 2009); nel corso della esecuzione delle pena "non sono emessi atti (..) in cui è possibile riscontrare una manifestazione della volontà punitiva dello Stato, ma, eventualmente, solo atti di concreta attuazione della esecuzione";
mentre può riconoscersi efficacia interruttiva soltanto alla cartella esattoriale;
ma a carico del condannato non è mai stata emessa alcuna cartella;
ne', infine, ricorrono cause di esclusione della prescrizione;
la recidiva ancorché contestata, non è stata ritenuta;
i reati giudicati dalla Corte di appello di Brescia sono stati commessi (negli anni 1993 - 1994) prima della condanna della Corte di appello di Genova.
3. - Il Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte, con atto recante la data del 5 novembre 2012, obietta: il provvedimento impugnato è coerente col dato normativo, costituito dall'art. 172 c.p., comma 3; non ci sono ragioni per disattendere la interpretazione letterale della norma, la quale è congruente rispetto alla ratio legis fondata sulla considerazione della maggiore gravità del reato pel quale la pena pecuniaria è inflitta congiuntamente a quella detentiva;
conclusivamente nella specie il termine di prescrizione della pena, pari ad anni trenta, non è ancora spirato, in quanto matura il 25 febbraio 2030 (rectius: il 22 maggio 2030).
4. - Il ricorso è infondato.
Esattamente in termini, con recente pronuncia del 2 luglio 2012, n. 35.537, PE (non massimata), opportunamente ricordata dal procuratore generale della Repubblica, questa Corte suprema di cassazione ha criticamente rivisto l'arresto (peraltro isolato) invocato dal ricorrente, e ha stabilito che il termine di prescrizione della pena pecuniaria, determinato per relationem in funzione del termine della pena detentiva congiuntamente inflitta, non è influenzato dalle vicende relative alla esecuzione della ridetta sanzione detentiva;
e, in proposito, ha argomentato che la interpretazione letterale dell'art. 172 c.p., comma 3, trova conforto nella ratio legis "riconducibile alla maggior gravità del reato per il quale è intervenuta la condanna".
Tale indirizzo deve essere tenuto fermo e ribadito.
Per vero la legge nel determinare il termine di prescrizione della pena pecuniaria, inflitta congiuntamente a quella detentiva, parificandolo al termine prescrizionale di quest'ultima, ha esclusivo riguardo al momento della condanna: "Quando, congiuntamente alla pena della reclusione, è inflitta la pena della multa, ... "; sicché, se il presupposto della parificazione è la condanna congiunta, nessuna rilevanza assumono, ai fini della pretesa rimodulazione del termine de quo, gli accadimenti che afferiscono alla esecuzione della reclusione e la stessa estinzione della medesima.
Restano assorbite le altre questioni considerate dal giudice a quo trattate dal ricorrente, in quanto il termine trentennale di prescrizione della pena non è ancora - alla evidenza - scaduto. Conseguono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2013