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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 10/07/2025, n. 1300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1300 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione Lavoro
in persona, del Giudice dr.ssa Giovanna Golinelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nelle cause riunite iscritte ai nn. 1217/20 e 3455/20 R.G.
promosse da:
rappresentato e difeso, per procura in calce al Parte_1
ricorso, dall'avv. Tiziana Blengino di Genova, presso lo studio della quale, in p.zza Oriani 4/1, ha eletto domicilio;
- ricorrente -
Contro
in persona dell'amministratore unico Controparte_1 [...]
, rappresentata e difesa, per procura su foglio separato CP_2
depositato unitamente alla comparsa di costituzione, dall'avv.
Pasquale Di Martino di Napoli, presso lo studio del quale, in via
Agostino Depretis 51, ha eletto domicilio;
- resistente –
e in persona del responsabile “ Controparte_3 CP_4
” e legale rappresentante pro tempore, avv. Marco Catello,
[...]
rappresentata e difesa, per mandato su foglio separato e depositato unitamente alla memoria difensiva, dall'Avv. Maurizio
1 Orione di Genova, presso lo studio del quale, in piazza Corvetto
2/5, ha eletto domicilio;
- resistente –
e in persona Controparte_5
dell'amministratore unico rappresentata e difesa, CP_6
dall'avv. Pasquale Di Martino di Napoli, presso lo studio del quale, in via Agostino Depretis 51, ha eletto domicilio;
- terza chiamata –
Conclusioni per il ricorrente nella causa n. 1217/2020 R.g.: “In
via preliminare: omissis;
in via principale accertare e dichiarare che tra e si è svolto un Parte_1 Controparte_7
rapporto di lavoro subordinato dal 15.1.2018 con il seguente orario dal lunedì al venerdì dalle 7,00 alle 12,00 dalle 13,00
alle 17,00 il sabato dalle ore 7,00 alle 12,00, con lo svolgimento, pertanto, di 10 ore di straordinario settimanali accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento della qualifica di operaio II livello CCNL Metalmeccanici
Industria, all'inquadramento nella categoria del III e/o IV
livello così come previsto dal CCNL Metalmeccanici Industria dal
15.1.2018 e per l'effetto condannare la società convenuta a comunicare ai competenti organi/Uffici ivi compreso l' CP_8
l'effettivo inquadramento ed orario lavorativo svolto dal. Sig.
condannare la società convenuta, nonché ex art. 29 D Parte_1
Lgs 276 del 2003 la società Summa Vis S.c. a r.l. e/o la società
2 al pagamento in favore del ricorrente, almeno CP_3
dell'importo di € 32.242,63 (S.E.& O. come da conteggio allegato da intendersi parte integrante del presente atto), sottratte le retribuzioni ulteriormente ed eventualmente percepite, oltre le ulteriori somme maturate e/o maturande, ovvero quella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, ed oltre rivalutazione ed interessi risarcitori/moratori dal giorno del dovuto a quello dell'effettivo saldo. Vinte le spese, diritti ed onorari,
accessori di legge e rimborso forfettario spese generali, con distrazione in favore del procuratore antistatario.”
Conclusioni per il ricorrente nella causa n. 3455/2020 R.g.: “In
via principale accertato e dichiarato che tra e Parte_1
si è svolto un rapporto di lavoro Controparte_7
subordinato dal 15.1.2018 e termine al 31.7.2020 full time con inquadramento almeno al I livello CCNL Metalmeccanici Industria e dal 1.1.2019 al II livello;
dichiarare ed accertare che la
è inadempiente nei confronti del Controparte_7
ricorrente per il mancato pagamento delle retribuzioni e del TFR €
7.247,48 (ovvero € 3.308,88 TFR + € 3.938,60 retribuzioni) e per l'effetto condannare la nonché accertata Controparte_7
la solidarietà ex art. 29 D. Lgs. 276 del 2003, della CP_3
al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di
[...]
almeno € 7.247,48(ovvero € 3.308,88 TFR + € 3.938,60 retribuzioni)
( a titolo di differenze retributive tra quanto CP_9
3 corrisposto e quanto dovuto a titolo retributivo (con riserva di separato giudizio in relazione alle differenze retributive dovute per le trasferte effettuate e per l'effettivo orario svolto),
ovvero quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia ed oltre rivalutazione ed interessi risarcitori/moratori dal giorno del dovuto a quello dell'effettivo saldo. Con vittoria di spese,
competenze ed onorari, oltre IVA e CPA, da distrarsi in favore dell'avv. Tiziana Blengino, antistatario.”
Conclusioni per la resistente nella causa 1217/2020 R.G.: CP_7
“A) rigettare l'avversa domanda perché nulla, improcedibile,
inammissibile e comunque infondata in fatto e diritto, per tutti i motivi esposti nel presente atto;
B) con vittoria di spese e competenze. In via istruttoria: omissis”
Conclusioni per la resistente nella causa 3455/2020 R.G.: CP_7
“A) disporre la riunione del presente giudizio con quello rubricato al n. R.G. 1217/2020; B) rigettare l'avversa domanda perché nulla, improcedibile, inammissibile e comunque infondata in fatto e diritto, per tutti i motivi esposti nel presente atto;
C)
con vittoria di spese e competenze. In via istruttoria: omissis”
Conclusioni per nella causa n. 3455/2020 R.G.: “(i) in CP_3
via preliminare e principale accertare e dichiarare la propria incompetenza territoriale a conoscere la presente causa in favore della competenza territoriale del tribunale di Roma, Sezione
Lavoro e per l'effetto, respingere ogni e tutte le domande
4 formulate dal ricorrente nei confronti di (ii) in CP_3
subordine, accertare e dichiarare l'assoluta carenza probatoria,
nell'an e nel quantum, del diritto di percepire le somme come richieste in via solidale a ed, altresì, la carenza di CP_3
legittimazione passiva di a rispondere di crediti non CP_3
aventi natura strettamente retributiva e di quelli maturati a seguito dell'eventuale illegittima unilaterale riduzione e/o sospensione dell'orario lavorativo da parte del datore di lavoro;
(iii) in ulteriore subordine, per la denegata e non creduta ipotesi di condanna di a corrispondere al Controparte_3
ricorrente ogni e qualsiasi somma dovuta in relazione al rapporto di lavoro intercorso tra il medesimo e la società CP_7
condannare la stessa e la in CP_7 Controparte_10
via solidale, parziaria o come meglio, a tenere indenne e comunque a rifondere alla , quanto essa fosse eventualmente Controparte_3
tenuta a corrispondere al ricorrente all'esito di questo giudizio.
(iv) con reiezione dell'istanza di concessione del provvedimento ai sensi dell'art. 186 c.p.c. ed altresì reiezione delle istanze istruttorie. Vinte le spese e gli onorari di causa anche nei confronti dei terzi chiamati.”
Conclusioni per SUMMA VIS nella causa n. 3455/2020 R.G.: “A)
disporre la riunione del presente giudizio con quello rubricato al n. R.G. 1217/2020; B) rigettare l'avversa domanda perché nulla,
improcedibile, inammissibile e comunque infondata in fatto e
5 diritto, per tutti i motivi esposti nel presente atto;
C) con vittoria di spese e competenze. In via istruttoria: omissis.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.4.2020, nei confronti di e Controparte_7 Controparte_10 CP_3
, ma notificato nei soli confronti di
[...] Controparte_7
, , premesso:
[...] Parte_1
- di essere stato assunto, in data 15.1.2018 da con CP_7
contratto a tempo determinato (fino al 28.2.2018) e successivamente prorogato, full-time con qualifica di tubista navale, I livello CCNL Metalmeccanica;
- che, dal 1.1.2019, gli era stato riconosciuto il II livello e il contratto era stato trasformato a tempo indeterminato;
- di avere, per tutto il corso del rapporto di lavoro, lavorato dal lunedì al venerdì, con orario 7,00/12,00 e 13,00/17,00 ed il sabato dalle 7,00 alle 12,00, con lo svolgimento, quindi, di 10
ore di straordinario settimanale;
- di avere svolto mansioni superiori a quelle contrattuali;
- di avere prestato la propria attività per tutto il periodo presso i cantieri della in Genova Via Soliman 47; CP_3
- di avere sempre utilizzato la divisa “ e che è CP_5 CP_7
una consorziata del Parte_2
- che, in data 17.2.2020 non aveva potuto accedere al lavoro avendo trovato il tesserino d'ingresso della bloccato CP_3
6 e di avere, conseguentemente, offerto la sua prestazione lavorativa;
- di non avere ricevuto il saldo per le competenze dei mesi di febbraio e marzo 2020, né le relative buste paga;
- che, in occasione della richiesta fatta ad per ottenere CP_8
l'indennità di disoccupazione, aveva appreso di risultare ancora assunto alle dipendenze della datrice di lavoro;
- che, delle somme dovutegli a titolo di differenze retributive,
erano responsabili solidali, ai sensi dell'art. 29 D. Lgs
276/2003, sia che in ragione dei “rapporti CP_5 CP_3
economici” tra esse sussistenti;
tanto premesso, il ricorrente ha agito in giudizio per il pagamento delle somme ritenute a sé dovute dalle tre convenute,
per i titoli indicati, per il maggior inquadramento vantato e per le ore di straordinario effettuate nel corso del rapporto di lavoro intercorso con presso il cantiere Controparte_7
di . CP_3
Nel corso del giudizio, il ricorrente ha, però, dichiarato di non avere provveduto alla notifica del ricorso, né nei confronti di né in quelli di , in ragione della mancanza CP_5 CP_3
di interesse a provvedervi.
Si è costituita in giudizio dapprima con Controparte_7
un atto nel quale ha indicato il nominativo di un altro soggetto
7 diverso dal ricorrente e successivamente con atto del medesimo contenuto del primo.
Il ricorrente ha, quindi, eccepito la tardività della costituzione di e le conseguenti decadenze. CP_7
Nelle more, il ricorrente ha depositato, in data 12.12.2020, un nuovo ricorso rubricato al n. 3455/2020 - con il quale ha precisato di avere terminato il proprio rapporto di lavoro con in data 31.7.2020 e di non avere percepito la relativa CP_7
retribuzione, né le buste paga per il periodo dal 16.5.2020 al termine del rapporto (indicato al 31.7.2020), chiedendone il pagamento, in via solidale ex art. 29 D. Lgs 276/2003, alla CP_7
ed a e il ricorrente ha precisato che, nel periodo dal CP_3
16.3.2020 al 18.7.2020, era stato posto in cassa integrazione ed aveva percepito il relativo trattamento.
Costituendosi in giudizio, ha eccepito l'incompetenza CP_3
territoriale di questo giudice (in ragione del fatto che la società datrice di lavoro del ricorrente avesse sede legale a Roma
e nessuna dipendenza a Genova), la carenza di prova delle pretese formulate dal ricorrente nei suoi confronti e la propria carenza di legittimazione passiva in relazione alle domande di pagamento di somme eccedenti gli emolumenti di natura strettamente retributiva.
ha chiesto, inoltre, la chiamata in manleva della CP_3
e di . CP_7 CP_5
8 Si sono costituite in giudizio sia che Controparte_7
SUMMA VIS S.c. a r.l., entrambe eccependo l'incompetenza territoriale del tribunale adito e chiedendo il rigetto delle domande del ricorrente.
Tutte le convenute hanno chiesto, poi, la riunione del nuovo giudizio a quello n. 1217/2020 R.G., disposta da questo giudice.
Su tutte le istanze preliminari delle parti - ivi compresa quella di parte ricorrente ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c. - questo giudice ha provveduto con ordinanza del 4.12.2021, qui integralmente richiamata.
L'ulteriore istanza di riunione ai presenti giudizi riuniti di quello successivamente depositato dal ricorrente (R.G. 1215/2022)
è stata poi disattesa e parte ricorrente ha precisato che le domande svolte, ai sensi dell'art. 29 D. Lgs 276/2003, nei due giudizi qui riuniti nei confronti di vanno intese CP_3
come limitate fino alla data del 17.2.2020.
Le cause, così ordinate, sono state istruite attraverso l'escussione di alcuni testi e decise in udienza mediante lettura del dispositivo a seguito di discussione dei legali delle parti.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti di cui in seguito.
Preliminarmente - evidenziato che le domande svolte nei confronti di , vanno limitate fino alla data del 17.2.2020 CP_3
essendo, infatti, pacifico tra le parti che l'appalto tra CP_11
9
[...] e si sia concluso, al massimo, il 17.2.2020, quando i CP_3
dipendenti di tra cui il ricorrente, non hanno più CP_7
potuto accedere all'interno del cantiere di - devono CP_3
essere rigettate le eccezioni dei ricorrenti di incompetenza territoriale del giudice adito.
Deve rilevarsi, infatti, che l'art. 413, II e III comma, c.p.c.,
individua tre fori speciali esclusivi per le cause di lavoro:
quello ove è sorto il rapporto, quello ove si trova l'azienda e quello della dipendenza ove il lavoratore è addetto (o prestava la sua attività lavorativa alla fine del rapporto).
Nel caso di specie, risulta documentalmente provato (cfr docc.
tesserino d'ingresso di e buste paga prodotti dal CP_3
ricorrente) che abbia lavorato presso lo stabilimento Parte_1
della di Sestri Ponente. CP_3
Non essendo, poi, in contestazione la genuinità dell'appalto, deve presumersi il requisito della organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore e quindi la disponibilità, in capo ad esso, delle necessarie attrezzature. In merito, vanno richiamate le pronunce della Suprema Corte che hanno fatto tutte riferimento ad un minimo di organizzazione aziendale all'interno del cantiere del committente, per determinare l'esistenza di una dipendenza alla quale è adibito il lavoratore ai sensi dell'art. 413.
In particolare, ad esempio, Cass. Civ. 7.12.2017, n. 29344, ha stabilito che: “rientra nella nozione di <dipendenza alla quale è < i>
10 addetto il lavoratore>, di cui all'art. 413 c.p.c., il parcheggio
di proprietà di terzi in cui sono collocati i beni strumentali
alla prestazione lavorativa, ove hanno inizio o fine le mansioni
quotidianamente svolte dal lavoratore.“ (v. anche Cass. 2.2.2016,
n. 2003).
Nel caso di specie, risulta che il ricorrente abbia lavorato presso lo stabilimento di Genova Sestri Ponente, CP_3
presso il quale deve presumersi fossero custodite le attrezzature di lavoro, non essendo neppure stata smentita la circostanza,
dedotta dall'opposto (e confermata dai testi escussi), che all'interno dello stesso cantiere vi fosse un container dove i dipendenti di si recavano per prendere i dispositivi di CP_7
protezione individuale.
Può ritenersi, allora, certa la competenza per territorio del
Tribunale di Genova, quantomeno nei rapporti tra il lavoratore e la datrice di lavoro.
Quanto alla domanda proposta nei confronti di deve CP_3
richiamarsi la giurisprudenza della Corte di Cassazione che ha riconosciuto che, anche nel caso in cui vengano convenute in giudizio più società invocando la responsabilità solidale di cui all'art. 29 D. Lgs 276/2003, sussiste quella particolare connessione che, in analogia con le ipotesi più intense di connessione ex art. 31 e ss. c.p.c., consente di instaurare, anche in deroga ai fori speciali di cui all'art. 413 c.p.c., un unico
11 giudizio davanti al giudice territorialmente competente per l'una o per l'atra delle cause connesse.
E così: “In tema di appalto di opere e servizi, il legislatore che
agisca contro l'appaltatore ed il committente, facendo valere, nei
confronti di quest'ultimo, la responsabilità solidale con il primo
ai sensi dell'art. 29, comma 2, del D. Lgs n. 276 del 2003, può
adire il giudice del luogo ove si trova la dipendenza aziendale
cui è addetto anche per la domanda proposta nei confronti del
committente, dovendosi ritenere che tra questa e quella proposta
nei confronti dell'appaltatore ricorra una particolare
connessione, che, in analogia con le ipotesi più intense ex art.
31 e ss. c.p.c., consente di instaurare, anche in deroga ai fori
speciali inderogabili di cui all'art. 413 c.p.c., un unico
giudizio avanti al giudice territorialmente competente per l'una o
l'altra delle cause connesse.” (Cass. Civ. Ordinanza n. 3086 del
6.2.2017).
La causa, quindi, è correttamente radicata sia nei confronti del datore di lavoro che del committente avanti il giudice del lavoro del Tribunale nel cui circondario è situata la dipendenza alla quale era addetto il lavoratore e nel quale è sorto il rapporto di lavoro.
Con il che è superata anche la relativa eccezione di CP_3
La circostanza che per tutto il periodo in cui il ricorrente ha lavorato alle dipendenze di nel cantiere di CP_7 Parte_3
[... (fino al 17.2.2020), lo stesso abbia lavorato nel cantiere di
Sestri Ponente, risulta provata dal contratto di assunzione, dalle buste paga, dal badge per l'ingresso nello stabilimento della
, in atti e dalle prove testimoniali escusse. CP_3
È circostanza pacifica in giudizio, poi, perché ammessa anche dallo stesso ricorrente, che lo stesso, nel periodo
16.3.2020/18.7.2020, sia stato posto in cassa integrazione ed abbia percepito il relativo emolumento.
Il ricorrente ha dedotto di avere avuto contezza che il rapporto di lavoro con la datrice di lavoro si fosse protratto CP_7
fino al 31.7.2020 come risultato al momento in cui si era rivolto all' per ottenere l'indennità di disoccupazione e su tale CP_8
circostanza - che ha eccepito, invece, come il dipendente CP_7
sia stato in cassa integrazione nel periodo tra il 16.3.2020 ed il
18.7.2020 - nulla ha contestato.
Quindi, deve ritenersi accertato che il rapporto di lavoro con si sia protratto dal 15.1.2018 al 31.7.2020, mentre, per CP_7
quanto sopra detto, la responsabilità solidale di ex CP_3
art. 29 D. Lgs 276/2003, opera solo fino al 17.2.2020.
Quanto alle mansioni svolte dal ricorrente ed alla sua richiesta di corretto inquadramento in un livello superiore a quello risultante contrattualmente, i testi escussi ne hanno dato conto,
descrivendo l''attività lavorativa dallo stesso svolta in termini
13 che la rendono riconducibile alla declaratoria di cui al CCNL di riferimento (prodotto sub doc. 7 dal ricorrente) al III livello.
Quanto allo straordinario, tutti i testi escussi hanno confermato che il ricorrente ha lavorato dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle
17, con un'ora di pausa e la mattina del sabato dalle 7 alle 12,
quindi per complessive 50 ore settimanali.
Il computo delle differenze retributive dovute al ricorrente per il superiore inquadramento e per le 10 ore di straordinario effettuate settimanalmente, come indicato dal ricorrente nel conteggio prodotto (da ultimo) in data 16.12.2024, non è stato contestato dalle convenute e, quindi, deve essere tenuto valido ai fini della determinazione del credito residuo del ricorrente.
Essendo detto conteggio, peraltro, limitato ai soli crediti retributivi per lo straordinario ed il livello superiore (con esclusione delle eventuali ferie e permessi maturati e non goduti e delle altre voci non precipuamente retributive), è superata anche l'eccezione di carenza di legittimazione passiva per i crediti non aventi natura strettamente retributiva svolta da
. CP_3
In conclusione, risulta provato il diritto di a Parte_1
ricevere dalla datrice di lavoro le differenze CP_7
retributive per il III livello di inquadramento del CCNL
applicato, per il periodo dal 15.1.2018 al termine del rapporto di lavoro, dell'importo complessivo di € 16.435,51, (di cui € 253,47
14 a titolo di differenze per TFR), oltre interessi legali, nonché di pretendere da e da ai sensi CP_5 Controparte_3
dell'art. 29 D. Lgs. 276/2003, il pagamento dei crediti a titolo di retribuzione per il lavoro prestato nel mese di febbraio 2020,
e per TFR, l'importo complessivo di € 3.381,00 (di cui € 2.748,30
a titolo di TFR), oltre interessi legali.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nelle cause iscritte ai nn. 1217/2020 e 3455/20 R.G. da contro Parte_1 [...]
e ogni contraria istanza, Controparte_12 CP_13
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- in accoglimento dei ricorsi, dichiara tenuta e conseguentemente condanna in persona del legale Controparte_7
rappresentante pro tempore a corrispondere ad a Parte_1
titolo di differenze retributive per il III livello di inquadramento del CCNL applicato, per il periodo dal 15.1.2018 al
17.2.2020, dell'importo complessivo di € 16.435,51, (di cui €
253,47 a titolo di differenze per TFR), oltre interessi legali,
sulla somma capitale da rivalutarsi anno per anno, decorrenti dalle singole scadenze al saldo;
condanna, inoltre, e Controparte_7 CP_13
in persona dei legali rappresentanti pro- Controparte_3
15 tempore, a corrispondere, in solido tra loro, ad a Parte_1
titolo di retribuzione per il lavoro prestato nel mese di febbraio
2020, e per TFR, l'importo complessivo di € 3.381,00 (di cui €
2.748,30 a titolo di TFR), oltre interessi legali, sulla somma capitale da rivalutarsi anno per anno, decorrenti dalle singole scadenze al saldo;
- condanna e Controparte_7 CP_13 CP_3
, in persona dei legali rappresentanti pro-tempore, in
[...]
solido tra loro, a rifondere le spese di lite, che Parte_1
liquida in complessivi € 3.000,00, oltre 15% spese generali ed accessori di legge, da distrarsi a favore del legale antistatario;
- condanna e in persona Controparte_7 CP_13
dei rispettivi legali rappresentati, a tenere indenne CP_3
dal pagamento delle somme di cui alle superiori condanne.
[...]
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Genova, 18 dicembre 2024
Il Giudice
Giovanna Golinelli
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione Lavoro
in persona, del Giudice dr.ssa Giovanna Golinelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nelle cause riunite iscritte ai nn. 1217/20 e 3455/20 R.G.
promosse da:
rappresentato e difeso, per procura in calce al Parte_1
ricorso, dall'avv. Tiziana Blengino di Genova, presso lo studio della quale, in p.zza Oriani 4/1, ha eletto domicilio;
- ricorrente -
Contro
in persona dell'amministratore unico Controparte_1 [...]
, rappresentata e difesa, per procura su foglio separato CP_2
depositato unitamente alla comparsa di costituzione, dall'avv.
Pasquale Di Martino di Napoli, presso lo studio del quale, in via
Agostino Depretis 51, ha eletto domicilio;
- resistente –
e in persona del responsabile “ Controparte_3 CP_4
” e legale rappresentante pro tempore, avv. Marco Catello,
[...]
rappresentata e difesa, per mandato su foglio separato e depositato unitamente alla memoria difensiva, dall'Avv. Maurizio
1 Orione di Genova, presso lo studio del quale, in piazza Corvetto
2/5, ha eletto domicilio;
- resistente –
e in persona Controparte_5
dell'amministratore unico rappresentata e difesa, CP_6
dall'avv. Pasquale Di Martino di Napoli, presso lo studio del quale, in via Agostino Depretis 51, ha eletto domicilio;
- terza chiamata –
Conclusioni per il ricorrente nella causa n. 1217/2020 R.g.: “In
via preliminare: omissis;
in via principale accertare e dichiarare che tra e si è svolto un Parte_1 Controparte_7
rapporto di lavoro subordinato dal 15.1.2018 con il seguente orario dal lunedì al venerdì dalle 7,00 alle 12,00 dalle 13,00
alle 17,00 il sabato dalle ore 7,00 alle 12,00, con lo svolgimento, pertanto, di 10 ore di straordinario settimanali accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento della qualifica di operaio II livello CCNL Metalmeccanici
Industria, all'inquadramento nella categoria del III e/o IV
livello così come previsto dal CCNL Metalmeccanici Industria dal
15.1.2018 e per l'effetto condannare la società convenuta a comunicare ai competenti organi/Uffici ivi compreso l' CP_8
l'effettivo inquadramento ed orario lavorativo svolto dal. Sig.
condannare la società convenuta, nonché ex art. 29 D Parte_1
Lgs 276 del 2003 la società Summa Vis S.c. a r.l. e/o la società
2 al pagamento in favore del ricorrente, almeno CP_3
dell'importo di € 32.242,63 (S.E.& O. come da conteggio allegato da intendersi parte integrante del presente atto), sottratte le retribuzioni ulteriormente ed eventualmente percepite, oltre le ulteriori somme maturate e/o maturande, ovvero quella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, ed oltre rivalutazione ed interessi risarcitori/moratori dal giorno del dovuto a quello dell'effettivo saldo. Vinte le spese, diritti ed onorari,
accessori di legge e rimborso forfettario spese generali, con distrazione in favore del procuratore antistatario.”
Conclusioni per il ricorrente nella causa n. 3455/2020 R.g.: “In
via principale accertato e dichiarato che tra e Parte_1
si è svolto un rapporto di lavoro Controparte_7
subordinato dal 15.1.2018 e termine al 31.7.2020 full time con inquadramento almeno al I livello CCNL Metalmeccanici Industria e dal 1.1.2019 al II livello;
dichiarare ed accertare che la
è inadempiente nei confronti del Controparte_7
ricorrente per il mancato pagamento delle retribuzioni e del TFR €
7.247,48 (ovvero € 3.308,88 TFR + € 3.938,60 retribuzioni) e per l'effetto condannare la nonché accertata Controparte_7
la solidarietà ex art. 29 D. Lgs. 276 del 2003, della CP_3
al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di
[...]
almeno € 7.247,48(ovvero € 3.308,88 TFR + € 3.938,60 retribuzioni)
( a titolo di differenze retributive tra quanto CP_9
3 corrisposto e quanto dovuto a titolo retributivo (con riserva di separato giudizio in relazione alle differenze retributive dovute per le trasferte effettuate e per l'effettivo orario svolto),
ovvero quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia ed oltre rivalutazione ed interessi risarcitori/moratori dal giorno del dovuto a quello dell'effettivo saldo. Con vittoria di spese,
competenze ed onorari, oltre IVA e CPA, da distrarsi in favore dell'avv. Tiziana Blengino, antistatario.”
Conclusioni per la resistente nella causa 1217/2020 R.G.: CP_7
“A) rigettare l'avversa domanda perché nulla, improcedibile,
inammissibile e comunque infondata in fatto e diritto, per tutti i motivi esposti nel presente atto;
B) con vittoria di spese e competenze. In via istruttoria: omissis”
Conclusioni per la resistente nella causa 3455/2020 R.G.: CP_7
“A) disporre la riunione del presente giudizio con quello rubricato al n. R.G. 1217/2020; B) rigettare l'avversa domanda perché nulla, improcedibile, inammissibile e comunque infondata in fatto e diritto, per tutti i motivi esposti nel presente atto;
C)
con vittoria di spese e competenze. In via istruttoria: omissis”
Conclusioni per nella causa n. 3455/2020 R.G.: “(i) in CP_3
via preliminare e principale accertare e dichiarare la propria incompetenza territoriale a conoscere la presente causa in favore della competenza territoriale del tribunale di Roma, Sezione
Lavoro e per l'effetto, respingere ogni e tutte le domande
4 formulate dal ricorrente nei confronti di (ii) in CP_3
subordine, accertare e dichiarare l'assoluta carenza probatoria,
nell'an e nel quantum, del diritto di percepire le somme come richieste in via solidale a ed, altresì, la carenza di CP_3
legittimazione passiva di a rispondere di crediti non CP_3
aventi natura strettamente retributiva e di quelli maturati a seguito dell'eventuale illegittima unilaterale riduzione e/o sospensione dell'orario lavorativo da parte del datore di lavoro;
(iii) in ulteriore subordine, per la denegata e non creduta ipotesi di condanna di a corrispondere al Controparte_3
ricorrente ogni e qualsiasi somma dovuta in relazione al rapporto di lavoro intercorso tra il medesimo e la società CP_7
condannare la stessa e la in CP_7 Controparte_10
via solidale, parziaria o come meglio, a tenere indenne e comunque a rifondere alla , quanto essa fosse eventualmente Controparte_3
tenuta a corrispondere al ricorrente all'esito di questo giudizio.
(iv) con reiezione dell'istanza di concessione del provvedimento ai sensi dell'art. 186 c.p.c. ed altresì reiezione delle istanze istruttorie. Vinte le spese e gli onorari di causa anche nei confronti dei terzi chiamati.”
Conclusioni per SUMMA VIS nella causa n. 3455/2020 R.G.: “A)
disporre la riunione del presente giudizio con quello rubricato al n. R.G. 1217/2020; B) rigettare l'avversa domanda perché nulla,
improcedibile, inammissibile e comunque infondata in fatto e
5 diritto, per tutti i motivi esposti nel presente atto;
C) con vittoria di spese e competenze. In via istruttoria: omissis.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.4.2020, nei confronti di e Controparte_7 Controparte_10 CP_3
, ma notificato nei soli confronti di
[...] Controparte_7
, , premesso:
[...] Parte_1
- di essere stato assunto, in data 15.1.2018 da con CP_7
contratto a tempo determinato (fino al 28.2.2018) e successivamente prorogato, full-time con qualifica di tubista navale, I livello CCNL Metalmeccanica;
- che, dal 1.1.2019, gli era stato riconosciuto il II livello e il contratto era stato trasformato a tempo indeterminato;
- di avere, per tutto il corso del rapporto di lavoro, lavorato dal lunedì al venerdì, con orario 7,00/12,00 e 13,00/17,00 ed il sabato dalle 7,00 alle 12,00, con lo svolgimento, quindi, di 10
ore di straordinario settimanale;
- di avere svolto mansioni superiori a quelle contrattuali;
- di avere prestato la propria attività per tutto il periodo presso i cantieri della in Genova Via Soliman 47; CP_3
- di avere sempre utilizzato la divisa “ e che è CP_5 CP_7
una consorziata del Parte_2
- che, in data 17.2.2020 non aveva potuto accedere al lavoro avendo trovato il tesserino d'ingresso della bloccato CP_3
6 e di avere, conseguentemente, offerto la sua prestazione lavorativa;
- di non avere ricevuto il saldo per le competenze dei mesi di febbraio e marzo 2020, né le relative buste paga;
- che, in occasione della richiesta fatta ad per ottenere CP_8
l'indennità di disoccupazione, aveva appreso di risultare ancora assunto alle dipendenze della datrice di lavoro;
- che, delle somme dovutegli a titolo di differenze retributive,
erano responsabili solidali, ai sensi dell'art. 29 D. Lgs
276/2003, sia che in ragione dei “rapporti CP_5 CP_3
economici” tra esse sussistenti;
tanto premesso, il ricorrente ha agito in giudizio per il pagamento delle somme ritenute a sé dovute dalle tre convenute,
per i titoli indicati, per il maggior inquadramento vantato e per le ore di straordinario effettuate nel corso del rapporto di lavoro intercorso con presso il cantiere Controparte_7
di . CP_3
Nel corso del giudizio, il ricorrente ha, però, dichiarato di non avere provveduto alla notifica del ricorso, né nei confronti di né in quelli di , in ragione della mancanza CP_5 CP_3
di interesse a provvedervi.
Si è costituita in giudizio dapprima con Controparte_7
un atto nel quale ha indicato il nominativo di un altro soggetto
7 diverso dal ricorrente e successivamente con atto del medesimo contenuto del primo.
Il ricorrente ha, quindi, eccepito la tardività della costituzione di e le conseguenti decadenze. CP_7
Nelle more, il ricorrente ha depositato, in data 12.12.2020, un nuovo ricorso rubricato al n. 3455/2020 - con il quale ha precisato di avere terminato il proprio rapporto di lavoro con in data 31.7.2020 e di non avere percepito la relativa CP_7
retribuzione, né le buste paga per il periodo dal 16.5.2020 al termine del rapporto (indicato al 31.7.2020), chiedendone il pagamento, in via solidale ex art. 29 D. Lgs 276/2003, alla CP_7
ed a e il ricorrente ha precisato che, nel periodo dal CP_3
16.3.2020 al 18.7.2020, era stato posto in cassa integrazione ed aveva percepito il relativo trattamento.
Costituendosi in giudizio, ha eccepito l'incompetenza CP_3
territoriale di questo giudice (in ragione del fatto che la società datrice di lavoro del ricorrente avesse sede legale a Roma
e nessuna dipendenza a Genova), la carenza di prova delle pretese formulate dal ricorrente nei suoi confronti e la propria carenza di legittimazione passiva in relazione alle domande di pagamento di somme eccedenti gli emolumenti di natura strettamente retributiva.
ha chiesto, inoltre, la chiamata in manleva della CP_3
e di . CP_7 CP_5
8 Si sono costituite in giudizio sia che Controparte_7
SUMMA VIS S.c. a r.l., entrambe eccependo l'incompetenza territoriale del tribunale adito e chiedendo il rigetto delle domande del ricorrente.
Tutte le convenute hanno chiesto, poi, la riunione del nuovo giudizio a quello n. 1217/2020 R.G., disposta da questo giudice.
Su tutte le istanze preliminari delle parti - ivi compresa quella di parte ricorrente ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c. - questo giudice ha provveduto con ordinanza del 4.12.2021, qui integralmente richiamata.
L'ulteriore istanza di riunione ai presenti giudizi riuniti di quello successivamente depositato dal ricorrente (R.G. 1215/2022)
è stata poi disattesa e parte ricorrente ha precisato che le domande svolte, ai sensi dell'art. 29 D. Lgs 276/2003, nei due giudizi qui riuniti nei confronti di vanno intese CP_3
come limitate fino alla data del 17.2.2020.
Le cause, così ordinate, sono state istruite attraverso l'escussione di alcuni testi e decise in udienza mediante lettura del dispositivo a seguito di discussione dei legali delle parti.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti di cui in seguito.
Preliminarmente - evidenziato che le domande svolte nei confronti di , vanno limitate fino alla data del 17.2.2020 CP_3
essendo, infatti, pacifico tra le parti che l'appalto tra CP_11
9
[...] e si sia concluso, al massimo, il 17.2.2020, quando i CP_3
dipendenti di tra cui il ricorrente, non hanno più CP_7
potuto accedere all'interno del cantiere di - devono CP_3
essere rigettate le eccezioni dei ricorrenti di incompetenza territoriale del giudice adito.
Deve rilevarsi, infatti, che l'art. 413, II e III comma, c.p.c.,
individua tre fori speciali esclusivi per le cause di lavoro:
quello ove è sorto il rapporto, quello ove si trova l'azienda e quello della dipendenza ove il lavoratore è addetto (o prestava la sua attività lavorativa alla fine del rapporto).
Nel caso di specie, risulta documentalmente provato (cfr docc.
tesserino d'ingresso di e buste paga prodotti dal CP_3
ricorrente) che abbia lavorato presso lo stabilimento Parte_1
della di Sestri Ponente. CP_3
Non essendo, poi, in contestazione la genuinità dell'appalto, deve presumersi il requisito della organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore e quindi la disponibilità, in capo ad esso, delle necessarie attrezzature. In merito, vanno richiamate le pronunce della Suprema Corte che hanno fatto tutte riferimento ad un minimo di organizzazione aziendale all'interno del cantiere del committente, per determinare l'esistenza di una dipendenza alla quale è adibito il lavoratore ai sensi dell'art. 413.
In particolare, ad esempio, Cass. Civ. 7.12.2017, n. 29344, ha stabilito che: “rientra nella nozione di <dipendenza alla quale è < i>
10 addetto il lavoratore>, di cui all'art. 413 c.p.c., il parcheggio
di proprietà di terzi in cui sono collocati i beni strumentali
alla prestazione lavorativa, ove hanno inizio o fine le mansioni
quotidianamente svolte dal lavoratore.“ (v. anche Cass. 2.2.2016,
n. 2003).
Nel caso di specie, risulta che il ricorrente abbia lavorato presso lo stabilimento di Genova Sestri Ponente, CP_3
presso il quale deve presumersi fossero custodite le attrezzature di lavoro, non essendo neppure stata smentita la circostanza,
dedotta dall'opposto (e confermata dai testi escussi), che all'interno dello stesso cantiere vi fosse un container dove i dipendenti di si recavano per prendere i dispositivi di CP_7
protezione individuale.
Può ritenersi, allora, certa la competenza per territorio del
Tribunale di Genova, quantomeno nei rapporti tra il lavoratore e la datrice di lavoro.
Quanto alla domanda proposta nei confronti di deve CP_3
richiamarsi la giurisprudenza della Corte di Cassazione che ha riconosciuto che, anche nel caso in cui vengano convenute in giudizio più società invocando la responsabilità solidale di cui all'art. 29 D. Lgs 276/2003, sussiste quella particolare connessione che, in analogia con le ipotesi più intense di connessione ex art. 31 e ss. c.p.c., consente di instaurare, anche in deroga ai fori speciali di cui all'art. 413 c.p.c., un unico
11 giudizio davanti al giudice territorialmente competente per l'una o per l'atra delle cause connesse.
E così: “In tema di appalto di opere e servizi, il legislatore che
agisca contro l'appaltatore ed il committente, facendo valere, nei
confronti di quest'ultimo, la responsabilità solidale con il primo
ai sensi dell'art. 29, comma 2, del D. Lgs n. 276 del 2003, può
adire il giudice del luogo ove si trova la dipendenza aziendale
cui è addetto anche per la domanda proposta nei confronti del
committente, dovendosi ritenere che tra questa e quella proposta
nei confronti dell'appaltatore ricorra una particolare
connessione, che, in analogia con le ipotesi più intense ex art.
31 e ss. c.p.c., consente di instaurare, anche in deroga ai fori
speciali inderogabili di cui all'art. 413 c.p.c., un unico
giudizio avanti al giudice territorialmente competente per l'una o
l'altra delle cause connesse.” (Cass. Civ. Ordinanza n. 3086 del
6.2.2017).
La causa, quindi, è correttamente radicata sia nei confronti del datore di lavoro che del committente avanti il giudice del lavoro del Tribunale nel cui circondario è situata la dipendenza alla quale era addetto il lavoratore e nel quale è sorto il rapporto di lavoro.
Con il che è superata anche la relativa eccezione di CP_3
La circostanza che per tutto il periodo in cui il ricorrente ha lavorato alle dipendenze di nel cantiere di CP_7 Parte_3
[... (fino al 17.2.2020), lo stesso abbia lavorato nel cantiere di
Sestri Ponente, risulta provata dal contratto di assunzione, dalle buste paga, dal badge per l'ingresso nello stabilimento della
, in atti e dalle prove testimoniali escusse. CP_3
È circostanza pacifica in giudizio, poi, perché ammessa anche dallo stesso ricorrente, che lo stesso, nel periodo
16.3.2020/18.7.2020, sia stato posto in cassa integrazione ed abbia percepito il relativo emolumento.
Il ricorrente ha dedotto di avere avuto contezza che il rapporto di lavoro con la datrice di lavoro si fosse protratto CP_7
fino al 31.7.2020 come risultato al momento in cui si era rivolto all' per ottenere l'indennità di disoccupazione e su tale CP_8
circostanza - che ha eccepito, invece, come il dipendente CP_7
sia stato in cassa integrazione nel periodo tra il 16.3.2020 ed il
18.7.2020 - nulla ha contestato.
Quindi, deve ritenersi accertato che il rapporto di lavoro con si sia protratto dal 15.1.2018 al 31.7.2020, mentre, per CP_7
quanto sopra detto, la responsabilità solidale di ex CP_3
art. 29 D. Lgs 276/2003, opera solo fino al 17.2.2020.
Quanto alle mansioni svolte dal ricorrente ed alla sua richiesta di corretto inquadramento in un livello superiore a quello risultante contrattualmente, i testi escussi ne hanno dato conto,
descrivendo l''attività lavorativa dallo stesso svolta in termini
13 che la rendono riconducibile alla declaratoria di cui al CCNL di riferimento (prodotto sub doc. 7 dal ricorrente) al III livello.
Quanto allo straordinario, tutti i testi escussi hanno confermato che il ricorrente ha lavorato dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle
17, con un'ora di pausa e la mattina del sabato dalle 7 alle 12,
quindi per complessive 50 ore settimanali.
Il computo delle differenze retributive dovute al ricorrente per il superiore inquadramento e per le 10 ore di straordinario effettuate settimanalmente, come indicato dal ricorrente nel conteggio prodotto (da ultimo) in data 16.12.2024, non è stato contestato dalle convenute e, quindi, deve essere tenuto valido ai fini della determinazione del credito residuo del ricorrente.
Essendo detto conteggio, peraltro, limitato ai soli crediti retributivi per lo straordinario ed il livello superiore (con esclusione delle eventuali ferie e permessi maturati e non goduti e delle altre voci non precipuamente retributive), è superata anche l'eccezione di carenza di legittimazione passiva per i crediti non aventi natura strettamente retributiva svolta da
. CP_3
In conclusione, risulta provato il diritto di a Parte_1
ricevere dalla datrice di lavoro le differenze CP_7
retributive per il III livello di inquadramento del CCNL
applicato, per il periodo dal 15.1.2018 al termine del rapporto di lavoro, dell'importo complessivo di € 16.435,51, (di cui € 253,47
14 a titolo di differenze per TFR), oltre interessi legali, nonché di pretendere da e da ai sensi CP_5 Controparte_3
dell'art. 29 D. Lgs. 276/2003, il pagamento dei crediti a titolo di retribuzione per il lavoro prestato nel mese di febbraio 2020,
e per TFR, l'importo complessivo di € 3.381,00 (di cui € 2.748,30
a titolo di TFR), oltre interessi legali.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nelle cause iscritte ai nn. 1217/2020 e 3455/20 R.G. da contro Parte_1 [...]
e ogni contraria istanza, Controparte_12 CP_13
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- in accoglimento dei ricorsi, dichiara tenuta e conseguentemente condanna in persona del legale Controparte_7
rappresentante pro tempore a corrispondere ad a Parte_1
titolo di differenze retributive per il III livello di inquadramento del CCNL applicato, per il periodo dal 15.1.2018 al
17.2.2020, dell'importo complessivo di € 16.435,51, (di cui €
253,47 a titolo di differenze per TFR), oltre interessi legali,
sulla somma capitale da rivalutarsi anno per anno, decorrenti dalle singole scadenze al saldo;
condanna, inoltre, e Controparte_7 CP_13
in persona dei legali rappresentanti pro- Controparte_3
15 tempore, a corrispondere, in solido tra loro, ad a Parte_1
titolo di retribuzione per il lavoro prestato nel mese di febbraio
2020, e per TFR, l'importo complessivo di € 3.381,00 (di cui €
2.748,30 a titolo di TFR), oltre interessi legali, sulla somma capitale da rivalutarsi anno per anno, decorrenti dalle singole scadenze al saldo;
- condanna e Controparte_7 CP_13 CP_3
, in persona dei legali rappresentanti pro-tempore, in
[...]
solido tra loro, a rifondere le spese di lite, che Parte_1
liquida in complessivi € 3.000,00, oltre 15% spese generali ed accessori di legge, da distrarsi a favore del legale antistatario;
- condanna e in persona Controparte_7 CP_13
dei rispettivi legali rappresentati, a tenere indenne CP_3
dal pagamento delle somme di cui alle superiori condanne.
[...]
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Genova, 18 dicembre 2024
Il Giudice
Giovanna Golinelli
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