Sentenza 28 settembre 2000
Massime • 1
Il principio di incompatibilità tra le funzioni di Gip e quelle di Gup, sancito dall'art. 34 comma 2 bis cod. proc. pen. (introdotto dall'art.171 D.L.G. n. 51 del 1999) non si applica ( a norma dell'art. 3 bis d. l. n. 145 del 1999 convertito con modificazioni in l. n. 234 del 1999), fino al 2/1/2000, ai procedimenti nei quali l'udienza preliminare sia in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del d. l. 145 citato; ai fini dell'applicazione della suddetta disciplina transitoria, per udienza preliminare in corso deve intendersi non già soltanto l'attività svolgentesi in camera di consiglio, così come descritta dall'art. 420 cod. proc. pen., bensì tutta la fase procedimentale che va dalla richiesta di rinvio a giudizio da parte del P. M. fino al decreto che dispone il giudizio o alla sentenza di non luogo a procedere, con la conseguenza che deve ritenersi applicabile la normativa anteriore al d. l. n. 51 del 1999 (e perciò insussistente l'incompatibilità tra Gip e Gup) anche nell'ipotesi in cui l'udienza preliminare sia stata (come nella specie) fissata per una data successiva all'entrata in vigore della l. n. 234 del 1999, sempre che sia anteriore a tale ultima data la presentazione della richiesta di rinvio a giudizio da parte del P.M.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/09/2000, n. 4385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4385 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIOLETTI GIOVANNI Presidente del 28/09/2000
1. Dott. BATTISTI MARIANO Consigliere SENTENZA
2. Dott. BOGNANNI SALVATORE " N. 4385
3. Dott. ROMIS EN " REGISTRO GENERALE
4. Dott. BIANCHI LUISA " N. 011241/2000
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) IH UA N. IL 19/10/1973
2) IN MO N. IL 27/07/1977
3) TO EN N. IL 23/06/1972
4) LI NO N. IL 27/08/1968
5) IO RB N. IL 12/11/1966
6) HI UE N. IL 21/09/1977
avverso ORDINANZA del 28/12/1999 CORTE APPELLO di VENEZIA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. BIANCHI LUISA lette le conclusioni del P.G. Dr. per l'inammissibilità Motivi della decisione
Avverso l'ordinanza della Corte di appello di Venezia con la quale è stata dichiarata inammissibile l'istanza di ricusazione presentata dagli imputati nei confronti del giudice dell'udienza preliminare con riferimento alla situazione di incompatibilità determinata dall'avere il predetto svolto attività di giudice delle indagini preliminari, ricorrono per Cassazione i medesimi imputati, con distinti ricorsi, deducendo che l'interpretazione data dalla Corte all'art. 171 del d.l.vo 51/98 (che, inserendo nell'art. 34 cod. proc. pen. il comma 2 bis, ha stabilito l'incompatibilità tra Gip e Gup) e cioè che si tratta di norma non ancora in vigore, è errata in quanto tale udienza era stata fissata per il giorno 8.9.1999, successivo a quello del 24.7.99 di entrata in vigore dell'art. 3 bis, comma 1, d.l. 24.5.99, n.145 conv. nella l. 22.7.99, n.234, secondo il quale "fino alla data del 2 gennaio 2000, l'art. 34, comma 2 bis cpp, inserito dall'art. 171 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n.51 non si applica ai procedimenti nei quali l'udienza preliminare
è in corso alla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" e pertanto, non essendo tale udienza "in corso" al 24.7.99, la nuova norma doveva considerarsi vigente ai sensi dell'art. 3 co. 3 della l. 234/99 di conversione, con modifiche, del d.l. 145/99. I ricorsi sono infondati e devono pertanto essere rigettati. Come esattamente rilevato dal pubblico ministero presso questa Corte, "contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, con l'espressione 'udienza preliminarè il legislatore non ha inteso soltanto l'attività che si svolge in camera di consiglio, cosi come descritta negli artt. 420 ss. cpp, attività che può esaurirsi in tempi relativamente brevi e persino in una sola giornata, ma ha voluto rappresentare la fase del procedimento che va dalla presentazione della richiesta di rinvio a giudizio del pm. (art. 416 cpp) al decreto che dispone il giudizio (art. 429 cpp) o alla sentenza di non luogo a procedere. Solo così può essere giustificata e compresa l'espressione 'e' in corso l'udienza preliminarè" contenuta nel cit. art. 3 bis. Tale interpretazione, che il Collegio pienamente condivide, trova conferma nella intitolazione "Udienza preliminare" del Titolo IX del codice, che dall'art. 416 all'art. 433 disciplina l'attività processuale compresa appunto tra la richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero e la fase dibattimentale, nonché nella previsione di un termine finale (2.1.2000) alla prevista disciplina transitoria, termine che evidentemente sarebbe inutile ove l'interpretazione fosse quella proposta di ricorrenti. Pertanto, anche qui rifacendosi alle osservazioni del P.G. "appare nel caso di specie ineccepibile l'affermazione della Corte d'Appello di non essere ancora in vigore l'art. 171 d.l.vo 51/1998: affermazione che non ha necessità di argomentazioni giustificative, scaturendo dalla data di presentazione della richiesta del PM di rinvio a giudizio."
P.T.M.
La Corte:
- rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, tra loro in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2000