Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/09/2000, n. 4385
CASS
Sentenza 28 settembre 2000

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Il principio di incompatibilità tra le funzioni di Gip e quelle di Gup, sancito dall'art. 34 comma 2 bis cod. proc. pen. (introdotto dall'art.171 D.L.G. n. 51 del 1999) non si applica ( a norma dell'art. 3 bis d. l. n. 145 del 1999 convertito con modificazioni in l. n. 234 del 1999), fino al 2/1/2000, ai procedimenti nei quali l'udienza preliminare sia in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del d. l. 145 citato; ai fini dell'applicazione della suddetta disciplina transitoria, per udienza preliminare in corso deve intendersi non già soltanto l'attività svolgentesi in camera di consiglio, così come descritta dall'art. 420 cod. proc. pen., bensì tutta la fase procedimentale che va dalla richiesta di rinvio a giudizio da parte del P. M. fino al decreto che dispone il giudizio o alla sentenza di non luogo a procedere, con la conseguenza che deve ritenersi applicabile la normativa anteriore al d. l. n. 51 del 1999 (e perciò insussistente l'incompatibilità tra Gip e Gup) anche nell'ipotesi in cui l'udienza preliminare sia stata (come nella specie) fissata per una data successiva all'entrata in vigore della l. n. 234 del 1999, sempre che sia anteriore a tale ultima data la presentazione della richiesta di rinvio a giudizio da parte del P.M.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/09/2000, n. 4385
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4385
    Data del deposito : 28 settembre 2000

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