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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 19/12/2025, n. 2863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2863 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Maria Grazia Mandanici, in esito all'udienza del 18.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte, ex art 127 ter cpc così come modificato dal dlg 164/24 a trattazione scritta;
preso atto che la parte ricorrente ha depositato note scritte in data 18.12.2025, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nei procedimenti riuniti n. 2009/25 e n. 4119/2024 R.G. vertenti
TRA
, nato a [...] il [...], residente in [...], Parte_1
C.F. elettivamente domiciliato in S. Teresa di Riva, via Regina Margherita, 407, C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Gianluigi Sturiale, che lo rappresenta e difende in giudizio, giusta procura conferita in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. MARIA CP_1
CAMMAROTO giusta procura generale per atto del Notaio dott. rep. n.80974 del Persona_1
21.7.2015, elettivamente domiciliato in Messina via Tommaso Capra n.301 bis presso l'Ufficio CP_ dell'Avvocatura Distrettuale
RESISTENTE
OGGETTO: indennità di accompagnamento L. 18/80;
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art.445bis c.p.c. depositato in data 07.04.2025, la parte ricorrente rappresentava di avere depositato domanda amministrativa ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a fare data dalla data di presentazione della medesima. Sottoposto a visita dalla CP_ Commissione medica dell' la domanda veniva respinta e il ricorrente chiedeva, pertanto, in sede di ATP la nomina di ctu ai fini dell''accertamento della sussistenza del requisito sanitario. In sede di ATP, il nominato ctu non riconosceva i requisiti sanitari della prestazione assistenziale invocata. Quindi, dopo aver di depositato dichiarazione di dissenso, 11.03.25, col presente ricorso, la parte ricorrente lamentava che il c.t.u. della fase sommaria aveva sottovalutato la portata invalidante delle patologie dalle quali era affetto e ribadiva che erano sussistenti alla data della domanda amministrativa i requisiti sanitari propri dell'indennità di accompagnamento (L. 18/80). Concludeva chiedendo l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario proprio della prestazione invocata far data dalla domanda, con condanna di parte resistente alla corresponsione in suo favore dei relativi ratei, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarsi ex art.93 c.p.c. in favore del proprio procuratore. CP_ L' di Messina si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 07.06.2025, contestando la fondatezza della domanda per insussistenza del requisito sanitario e chiedendone conseguentemente il rigetto con vittoria di spese e compensi difensivi. Riunito al presente procedimento quello per a.t.p., in data odierna,. in esito al deposito telematico di note scritte in seguito a disposto richiamo del ctu e al deposito della relazione peritale, la causa veniva decisa. La domanda è parzialmente fondata e, pertanto, può essere parzialmente accolta.
********* Il CTU nominato, dr. ella relazione scritta depositata in atti, a seguito dell' esame Persona_2 del ricorrente e l' esame dei documenti in atti, ha diagnosticato in capo all'istante la sussistenza dei requisiti sanitari propri dell' indennità di accompagnamento;
Da una più attenta analisi degli atti, la relazione della CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo. L'elaborato appare non suscettibile di censure, considerato che il CTU, ha analizzato tutti i fattori rilevanti e per questo, il giudicante non ritiene, quindi, di dovere effettuare né rinnovi dell'elaborato peritale né richieste di chiarimenti (sul punto cfr Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Il ricorso iscritto a ruolo il 07.04.25 può parzialmente accogliersi.
******** Le conclusioni a cui è pervenuto il CTU, a parere di questo decidente sono basate su considerazioni medico-legali che appaiono immuni da vizi logici e giuridici, avendo il consulente adeguatamente valutato tutte le patologie risultanti dalla documentazione medica prodotta in sede e comprovate dalla visita effettuata. Rileva il decidente che la correttezza dell'operato del CTU, come risultante dall'esame complessivo, induca a ritenere superflua una rinnovazione della perizia e conduca dunque all' accoglimento della domanda. Pertanto si dichiara che l' istante trovasi nelle condizioni sanitarie proprie dell' indennità di accompagnamento, sussistendone le condizioni sanitarie da gennaio 2025. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza ex art 91 c.p.c. Pertanto, stante l' esito della ctu e l' epoca di decorrenza, successiva alle presentazione dei ricorsi, delle condizioni sanitarie riscontrate in capo al ricorrente, dichiara compensate interamente tra le parti le spese di lite. Gli esborsi relativi alla consulenza tecnica, liquidati come da separato provvedimento, si CP_ pongono definitivamente a carico dell'
P. Q. M.
definitivamente pronunziando, ai sensi dell' art 127 ter comma 5 cpc, sulle domande proposte da CP_
con ricorso depositato in data 07.04.25nei confronti dell' in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, intesi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara che trovasi nelle condizioni sanitarie proprie dell'indennità di Parte_1 accompagnamento L. 18/80 dal mese di gennaio 2025;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite tra le parti;
CP_
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alla c.t.u., liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio. Messina, 19.12.2025
Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Maria Grazia Mandanici)