Sentenza 23 febbraio 2016
Massime • 1
Non è configurabile il reato di molestia o disturbo alle persone previsto dall'art. 660 cod. pen. allorché vi sia reciprocità o ritorsione delle molestie, in quanto in tal caso non ricorre la condotta tipica descritta dalla norma, e cioè la sua connotazione "per petulanza o altro biasimevole motivo", cui è subordinata l'illiceità penale del fatto. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata per un nuovo giudizio sull'eventuale rapporto di reciprocità tra le condotte poste in essere dall'imputata e le vessazioni da questa subite ad opera della presunta persona offesa).
Commentari • 5
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Rassegna di giurisprudenza La previsione della norma incriminatrice, circa la molestia o il disturbo recati “col mezzo del telefono”, va intesa comprendendo nella tipicità del fatto anche la condotta posta in essere attraverso il mezzo del citofono (per le condotte di disturbo poste in essere attraverso la corrispondenza elettronica sgradita, che provochi turbamento o, quanto meno, fastidio, Sez. 1, 24510/2010; per quella posta in essere con sms: Sez. 1, 30294/2011; precedentemente: Sez. 6, 8759/1978, che ha ritenuto che nella ampia dizione di cui all'art. 660 del disturbo recato col mezzo del telefono fossero compresi anche le condotte di molestia recate con altri analoghi mezzi di …
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Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello Molestie in condominio: la Cassazione conferma che il reato sussiste anche se le condotte offensive provengono da un'abitazione privata, purché la persona offesa percepisca le molestie in uno spazio condominiale aperto al pubblico La Corte di Cassazione conferma la condanna per il reato di molestia o disturbo alle persone ex art. 660 c.p., chiarendo che le dichiarazioni della persona offesa possono fondare, anche da sole, l'affermazione di responsabilità penale, purché ritenute credibili e attendibili. La Corte ribadisce che la reciprocità delle molestie esclude il reato solo se concretamente provata e caratterizzata da un nesso di …
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Molestia o disturbo alle persone: cos'è e come è disciplinato? In questo contributo cerchiamo di approfondire al massimo il tema introdotto dall'art. 660 del codice penale, ovvero la molestia o disturbo alle persone, attraverso una disamina giurisprudenziale, dottrinale e pratica compiuta dal dottor Vincenzo Giuseppe Giglio. Molestia o disturbo alle persone: - l'art. 660 del codice penale tra dottrina e giurisprudenza 1. Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516 (1). (1) Ammenda così aumentata ai …
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Non è configurabile il reato di molestia o disturbo alle persone previsto dall'art. 660 cod. pen. allorché vi sia reciprocità o ritorsione delle molestie. Corte di Cassazione sez. I Penale, sentenza 27 novembre 2018 – 14 febbraio 2019, n. 7067 Presidente Iasillo – Relatore Cairo Ritenuto in fatto e in diritto 1. Con sentenza in data 23/11/2017, il Tribunale di Cagliari dichiarava Ba. No. An. Ma. colpevole del reato di cui all'art. 660 cod. pen. perché, per petulanza attraverso reiterati messaggi telefonici di contenuto ingiurioso e minaccioso recava molestia a Mi. Ro. e la condannava alla pena di 200 Euro di ammenda e al risarcimento del danno che liquidava in via equitativa nella somma …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/02/2016, n. 23262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23262 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2016 |
Testo completo
23 26 2/ 1 6 62 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 23/02/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA LUCIA LA POSTA 274/2016 Dott. - Presidente - N. Dott. FILIPPO CASA - Consigliere - REGISTRO GENERALE - Consigliere - N. 35103/2015 Dott. ALDO ESPOSITO Dott. GAETANO DI GIURO - Consigliere - - Rel. Consigliere - Dott. ANTONIO CAIRO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CA LO N. IL 27/10/1954 avverso la sentenza n. 4741/2014 CORTE APPELLO di PALERMO, del 06/05/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/02/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO CAIRO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. A Mi Udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Roberto Aniello, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Ascoltati i Difensori e le conclusioni rassegante da: -Avv. Carlo Emma, nell'interesse della costituita parte civile, PP IN, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso o in subordine il rigetto, come da nota depositata e conclusioni scritte;
RITENUTO IN FATTO 1.La Corte d'appello di Palermo il 6 maggio 2015 confermava la sentenza emessa dal Tribunale in composizione monocratica l'11 luglio 2014 con cui EL ER era stata condannata alla pena di mesi quattro di arresto, oltre statuizioni civili ed accessorie, in whezurre a real de cuiations. 660 cont. jeu.. La sentenza di primo grado aveva ricostruito la condotta di molestia ascrittale sulla scorta delle dichiarazioni della persona offesa, IN, costituita parte civile. Ritenuta attendibile la fonte, si era osservato come quel narrato fosse in sostanza supportato dalle dichiarazioni dei testi escussi e da quanto aveva avuto modo di confermare il maresciallo dei carabinieri. Costui aveva dichiarato di aver sottoposto a sequestro, a carico dell'imputata, un impianto di videoregistrazione che riprendeva, tra l'altro, l'accesso ad un box dello IN. Ancora, la parte lesa aveva presentato diverse denunce per le condotte di molestia subite dalla donna. La Corte di merito riteneva attendibili le dichiarazioni dei testi ed osservava che non sarebbe stato possibile interpretare la condotta della EL come volta ad attestare la violazione da parte dello IN degli obblighi imposti con la misura cautelare del divieto di avvicinamento impostogli. Ciò perché la misura stessa era stata assunta in epoca successiva ai fatti oggetto di contestazione. Quel titolo cautelare, infatti, era relativo a vicende del mese di luglio 2011 e, dunque, d'epoca ampiamente successiva alla chiusura della contestazione a carico dell'appellante, la cui condotta si assumeva arrestata si al febbraio 2011. 2. Ricorre per cassazione EL ER a mezzo del difensore di fiducia avvocato PP Amato e deduce: difetto, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Si sarebbe dovuta emettere sentenza di assoluzione. In particolare IN PP, parte civile nel giudizio, era stato condannato per il delitto di cui all'art. 612-bis cod. pen. ed era stato colpito dalla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla li A 2 EL, poi trasformata in divieto di dimora nel Comune di Torretta. Detti elementi rilevanti in fatto erano stati ignorati dalla Corte d'appello. Le riprese visive operate dalla EL erano solo lo strumento per attestare la condotta di vessazione che subiva da parte dello IN ed al pari l'uso del telefono cellulare come mezzo di ripresa era legato allo stato d'ansia generato dalla condotta dello stesso IN che aveva generato un'alterazione, appunto, nelle abitudini di vita della donna. Le dichiarazioni della persona offesa, del resto, mosse da astio per la vicenda legata alla proprietà di un terreno in località Torretta, non avevano trovato riscontro nelle altre fonti testimoniali. Di MA TI aveva, del resto, riferito fatti successivi alla contestazione;
EL GN era inattendibile per la sua posizione di creditore insoddisfatto;
egualmente, le altre deposizioni non attestavano la rilevanza penale della condotta. OSSERVA IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate. Il giudice di merito ha ritenuto che la tesi a discarico opposta nell'interesse della EL non fosse fondata. In particolare, ha annotato che non fosse verosimile che la donna avesse posto in essere le condotte in esame per far rilevare l'eventuale violazione dalla misura in essere. I fatti oggetto di contestazione alla EL terminavano in data 13 febbraio 2011 e, di converso, l'ordinanza emessa nei confronti dello IN, si è annotato, datava agosto 2011 ed era relativa a vicende evidentemente verificatesi nel mese di luglio 2011. 2. L'assunto non è condivisibile ed in esso di annida un evidente vizio logico. Si fa, in particolare, riferimento, nello scrutinio sull'ammissibilità storica della tesi a discarico, ad un confronto astratto tra la data di chiusura della contestazione di molestia a carico della EL, e la data di emissione del titolo cautelare del divieto di avvicinamento nei confronti dello IN (agosto 2011). Da ciò si è inferita l'impossibilità che le condotte poste in essere dall'imputata qui rilevanti come molestie potessero essere intimamente connesse alla - vessazione che ella subiva da parte dello IN stesso e, pertanto, si è escluso che la donna avesse agito per documentarne la consistenza e la violazione della misura imposta. Il ragionamento tralascia, tuttavia, di considerare che l'ordinanza emessa in data 8 agosto 2011, a carico dello IN per il delitto di cui all'art 612-bis cod. pen. seguiva una fase di frizione tra le parti. Quel titolo, pertanto, non rileva ex se e per la sola data di emissione, ma assume valenza preponderante in ragione dei 3 в li fatti materiali che lo avevano determinato e che allo IN si contestava di aver posto in essere in danno della donna. Erano condotte anteriori temporalmente e che già l'imputazione retrodatava ad anni precedenti, collocandole nel rispettivo dipanarsi ad un periodo risalente almeno al mese di aprile 2010. Ciò posto, si comprende perché non sia decisivo l'argomento logico utilizzato per escludere che la EL potesse aver posto in essere le azioni oggetto di contestazione nell'odierno processo proprio in virtù del forte e reciproco collegamento con le azioni che all'epoca subiva. Va richiamata la natura abituale della condotta incriminata dall'art. 612-bis cod. proc. pen. ed il verosimile vincolo tra i fatti qui giudicati, che ben potrebbero aver tratto scaturigine dalla reiterazione delle condotte da parte dello IN. Il possibile rapporto di reciprocità tra le rispettive azioni non risulta, dunque, adeguatamente ponderato nel profilo tracciato. Si deve, infatti, ribadire che il reato previsto dall'art. 660 cod. pen. e la molestia che ne contraddistingue il nucleo centrale d'offesa ha come elemento costitutivo il particolare motivo che connota la condotta dell'autore. Esso si obiettivizza nell'azione normativamente descritta, che deve essere compiuta "per petulanza o per altro biasimevole motivo". Entra, dunque, nella tipicità strutturale della fattispecie e ne integra un requisito costitutivo. Nell'ipotesi di reciprocità e di ritorsione delle molestie, pertanto, mancherebbe quest'ultima condizione, cui è subordinata l'illiceità penale del fatto (Sez.1, sentenza n. 26303 del 06/05/2004 Ud., Pirastru, Rv.228207). La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo. Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2016. Il consigliere estensore Presidente Antonio Cairocairn big Lucia La Posta When шней DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 1 GIU 2016 PIL M DI CASS E CANCELLIERE R P U Z S O S A E I N S DMeb 4