Cass. pen., sez. I, sentenza 23/02/2016, n. 23262
CASS
Sentenza 23 febbraio 2016

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Non è configurabile il reato di molestia o disturbo alle persone previsto dall'art. 660 cod. pen. allorché vi sia reciprocità o ritorsione delle molestie, in quanto in tal caso non ricorre la condotta tipica descritta dalla norma, e cioè la sua connotazione "per petulanza o altro biasimevole motivo", cui è subordinata l'illiceità penale del fatto. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata per un nuovo giudizio sull'eventuale rapporto di reciprocità tra le condotte poste in essere dall'imputata e le vessazioni da questa subite ad opera della presunta persona offesa).

Commentari5

  • 1Art. 660 - Molestia o disturbo alle persone
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    Rassegna di giurisprudenza La previsione della norma incriminatrice, circa la molestia o il disturbo recati “col mezzo del telefono”, va intesa comprendendo nella tipicità del fatto anche la condotta posta in essere attraverso il mezzo del citofono (per le condotte di disturbo poste in essere attraverso la corrispondenza elettronica sgradita, che provochi turbamento o, quanto meno, fastidio, Sez. 1, 24510/2010; per quella posta in essere con sms: Sez. 1, 30294/2011; precedentemente: Sez. 6, 8759/1978, che ha ritenuto che nella ampia dizione di cui all'art. 660 del disturbo recato col mezzo del telefono fossero compresi anche le condotte di molestia recate con altri analoghi mezzi di …

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  • 2Art. 660 - Molestia o disturbo alle persone
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  • 3Molestie in condominio: anche un solo insulto se percepibile negli spazi comuni può costare una condanna (Cass. penale 6759/2026)
    Redazione - Studio Legale Calvello · https://www.studiolegalecalvello.it/articoli/ · 20 maggio 2026

    Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello Molestie in condominio: la Cassazione conferma che il reato sussiste anche se le condotte offensive provengono da un'abitazione privata, purché la persona offesa percepisca le molestie in uno spazio condominiale aperto al pubblico La Corte di Cassazione conferma la condanna per il reato di molestia o disturbo alle persone ex art. 660 c.p., chiarendo che le dichiarazioni della persona offesa possono fondare, anche da sole, l'affermazione di responsabilità penale, purché ritenute credibili e attendibili. La Corte ribadisce che la reciprocità delle molestie esclude il reato solo se concretamente provata e caratterizzata da un nesso di …

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  • 4Molestia o disturbo alle persone art. 660 c,p,
    La Redazione · https://www.filodiritto.com/ · 13 settembre 2021

    Molestia o disturbo alle persone: cos'è e come è disciplinato? In questo contributo cerchiamo di approfondire al massimo il tema introdotto dall'art. 660 del codice penale, ovvero la molestia o disturbo alle persone, attraverso una disamina giurisprudenziale, dottrinale e pratica compiuta dal dottor Vincenzo Giuseppe Giglio. Molestia o disturbo alle persone: - l'art. 660 del codice penale tra dottrina e giurisprudenza 1. Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516 (1). (1) Ammenda così aumentata ai …

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  • 5Molestie telefoniche? Nessun reato se reciproche (Cass. 7067/19)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 febbraio 2019

    Non è configurabile il reato di molestia o disturbo alle persone previsto dall'art. 660 cod. pen. allorché vi sia reciprocità o ritorsione delle molestie. Corte di Cassazione sez. I Penale, sentenza 27 novembre 2018 – 14 febbraio 2019, n. 7067 Presidente Iasillo – Relatore Cairo Ritenuto in fatto e in diritto 1. Con sentenza in data 23/11/2017, il Tribunale di Cagliari dichiarava Ba. No. An. Ma. colpevole del reato di cui all'art. 660 cod. pen. perché, per petulanza attraverso reiterati messaggi telefonici di contenuto ingiurioso e minaccioso recava molestia a Mi. Ro. e la condannava alla pena di 200 Euro di ammenda e al risarcimento del danno che liquidava in via equitativa nella somma …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 23/02/2016, n. 23262
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23262
Data del deposito : 23 febbraio 2016

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