TRIB
Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 05/03/2025, n. 640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 640 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4266/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Messina, sezione lavoro, dott.ssa Aurora La Face, in esito al deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 04.03.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 4266/2019 R.G., avente ad oggetto: “opposizione a decreto ingiuntivo”;
PROMOSSA DA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Mauro Lizzio;
- OPPONENTE –
CONTRO
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Controparte_1
Emilia Bonfiglio;
- OPPOSTO-
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 26.08.2019, proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 548/2019 emesso da questo Tribunale in data 18.07.2019. Con il ricorso per decreto ingiuntivo esponeva Controparte_1 di avere prestato attività di lavoro subordinato dal 03.11.2014 all'11.03.2016 alle dipendenze di e che per l'intera durata del rapporto di lavoro la Parte_1
datrice si era resa inadempiente agli obblighi contributivi, corrispondendo soltanto degli acconti sulle retribuzioni maturate, nella misura complessiva di € 9.200,00.
1 Il Giudice del Lavoro di Messina accoglieva il ricorso proposto dal e CP_1 ingiungeva alla di pagare la somma complessiva di € 20.455,80 Parte_1
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ciascun credito al soddisfo, nonché le spese del procedimento, liquidate in complessivi €.
800,00 per compensi oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%.
La con l'opposizione, eccepiva che gli importi non erano dovuti, Parte_1
essendo stato definito ogni rapporto con il residuando solo una minima CP_1
differenza retributiva.
Osservava che nel corso degli anni aveva provveduto a versare acconti sulle buste paga sia con bonifico, ma pure in contanti e con assegni e che il decreto comprendeva le somme che già erano state corrisposte.
Evidenziava che il in data 13.07.2017, con missiva di altro legale, aveva CP_1 richiesto la somma di € 9.408,10, di gran lunga inferiore a quella richiesta con decreto ingiuntivo.
Tanto premesso, chiedeva di ritenere e dichiarare fondata l'opposizione e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare la nullità e/o inefficacia del d.i. opposto, in quanto erroneo nel suo ammontare;
in via subordinata accertare e dichiarare, previa revoca del D.I. n. 548/2019, dovuta la minor somma da riconoscere in corso di causa;
con vittoria di spese e compensi difensivi.
2. Con memoria depositata in data 02 dicembre 2019, si costituiva in giudizio
, eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza dell'opposizione. Controparte_1
Precisava che, oltre ad avere percepito dalla datrice di lavoro gli importi di cui aveva dato atto nel ricorso per ingiunzione di pagamento, per un totale di € 9.200,00, aveva pure percepito ulteriori acconti per € 6.298,00 e che, pertanto, l'importo ingiunto di €
20.455,80 doveva essere ridotto di € 7.746,54, per una somma di € 12.709,26.
Evidenziava, poi, che la ricevuta di pagamento datata 10.04.2014 dell'importo di €
270,00 era inconferente poiché emessa e sottoscritta in una data antecedente al rapporto di lavoro.
Disconosceva la propria sottoscrizione in calce alla ricevuta di pagamento del
22.12.2015 per un importo di € 2.000,00, nonché quella in calce alla busta paga di dicembre 2015, recante l'importo netto di € 2.469,10 e lordo di € 2.924,13.
Contestava l'eccezione di adempimento dell'opponente anche con riferimento agli importi di € 1.600,00 recato dai due assegni depositati, poiché mancanti della produzione del retro, nonché dell'assegno recante importo di € 3.000,00 emesso all'ordine di , inidoneo a provare il fatto estintivo ex art. 2697 c.c. Parte_2
2 Tanto premesso, chiedeva di ritenere e dichiarare in parte qua l'opposizione e che oltre all'importo di € 12.709,26 è creditore dell'importo lordo di € 2.924,13 portato dalla busta paga di dicembre 2015, per un totale di € 15.633,39, di cui € 2.419,63 e per l'effetto condannare la al pagamento di detto importo, con Parte_1
vittoria di spese e compensi difensivi.
3. All'udienza del 12.12.2019 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla somma di € 12.709,00 lordi.
4. Sostituita l'udienza del 04.03.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa.
5. Occorre premettere che il nella memoria di costituzione, ha dato atto CP_1
di avere ricevuto ulteriori importi a titolo di acconto sulla retribuzione, oltre quelli menzionati nel decreto ingiuntivo opposto.
Il ha riconosciuto, infatti, di avere percepito: in data 20.7.2015, con CP_1 bonifico, l'importo di € 500,00 oltre ad € 5.798,00, portato dalle seguenti ricevute:
n.1 ricevuta, datata 16.1.2015 dell'importo di € 700,00, n. 1 ricevuta datata
30.4.2015, dell'importo di € 500,00, n.1 ricevuta datata 9.6.2015 , dell'importo di €
999,00, n. 1 ricevuta datata 10.7.2015, dell'importo di € 999,00, n. 1 ricevuta datata
7.8.2015, dell'importo di 300,00, n. 1 ricevuta datata 9.10.2015, dell'importo di €
300,00, per un totale di € 6.298,00.
Dall'importo ingiunto va, pertanto, decurtato l'importo di € 6.298,00, di cui al bonifico ed alle ricevute di cui sopra, che portato al lordo, applicando, sempre l'aliquota IRPEF del 23% (€ 1.448,54), è pari ad € 7.746,54, così l'importo ingiunto di € 20.455,80 va ridotto di € 7.746,54, e diventa pari ad € 12.709,26.
Da tale somma va detratto anche l'importo di € 700,00, relativo all'assegno n.
8281854866 del 24.07.2015 per il quale è stata data la prova del relativo addebito con il deposito dell'estratto conto.
Con riferimento agli altri acconti che l'opponente assume di avere erogato, non è stata fornita la prova del versamento degli stessi, atteso che la ricevuta datata
10.04.2014 dell'importo di € 270,00 fa riferimento ad una data precedente a quella di instaurazione del rapporto di lavoro, mentre non vi è prova dell'addebito dell'assegno bancario di € 900,00 datato 10.06.2016, così come di quello di €
3.000,00 emesso all'ordine di , per cui tali somme non possono essere Parte_2 detratte dall'importo ingiunto.
Passando ad esaminare la contestazione della sottoscrizione relativa alla ricevuta di pagamento di € 2.000,00 datata 22.12.2015, nonché della sottoscrizione in calce alla
3 busta paga di dicembre 2015, va rilevato che il ha disconosciuto CP_1
tempestivamente la sottoscrizione con la memoria di costituzione e successivamente con espressa dichiarazione all'udienza del 12 dicembre 2019.
Ai fini del disconoscimento di una scrittura privata, l'art. 214 c.p.c. non richiede formule sacramentali o speciali, purché, come avvenuto nel caso di specie, la contestazione circa l'autenticità del documento sia «specifica e determinata» (Cass.
17313/2021). Come noto, poi, il disconoscimento è atto di natura processuale e non sostanziale e, dunque, rientra nei poteri conferiti al difensore mediante la procura alle liti (Cass. n. 2318/2010)
La società opponente, a seguito del disconoscimento, non ha proposto istanza di verificazione. La richiesta di verificazione in via incidentale costituisce un onere gravante sulla parte che voglia avvalersi della scrittura disconosciuta e, pur non richiedendo particolari forme (e, quindi, modalità sacramentali: cfr. Cass. n.
4036/1995 e n. 12976/2001, n. 12976), va formulata entro i termini propri di ogni altra istanza istruttoria (v. Cass. n. 2411/ 2005).
Pertanto, all'esito della mancata presentazione di un'istanza di verificazione conseguente al disconoscimento, è preclusa al giudice la valutazione ai fini della formazione del proprio convincimento, senza che gli sia consentito maturare altrimenti il giudizio sulla sua autenticità in base a elementi estrinseci alla scrittura o ad argomenti logici, divenendo perciò il documento irrilevante, e non utilizzabile, nei riguardi non solo della parte che lo disconosce, ma anche, e segnatamente, della parte che lo ha prodotto.
Tanto precisato, va in ogni caso rilevato che la sottoscrizione apposta a margine della busta paga di dicembre 2015 non risulta accompagnata da alcun elemento idoneo tale da consentire di inferire nel caso di specie un effettivo pagamento del relativo importo in favore del lavoratore.
Va rammentato al riguardo l'indirizzo della Cassazione in tema di valore probatorio delle buste paga, secondo cui la stessa «sottoscrizione “per ricevuta” apposta dal lavoratore alla busta paga non implica, in maniera univoca, l'effettivo pagamento della somma indicata nel medesimo documento, e pertanto la suddetta espressione non è tale da potersi interpretare alla stregua del solo riscontro letterale, imponendo invece il ricorso anche agli ulteriori criteri ermeneutici dettati dagli artt. 1362 e seguenti cod. civ.» (Cass., sez. lavoro, n. 6267/1998), sicché «è previsto a carico del datore di lavoro dall'art. 1 della legge 5 gennaio 1953 n. 4, di consegnare ai lavoratori dipendenti all'atto della corresponsione della retribuzione un prospetto
4 contenente l'indicazione di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione, non attiene alla prova dell'avvenuto pagamento, per la quale non sono sufficienti le annotazioni contenute nel prospetto stesso, ove il lavoratore ne contesti la corrispondenza alla retribuzione effettivamente erogata, l'onere dimostrativo di tale non corrispondenza può incombere sul lavoratore soltanto in caso di provata regolarità della documentazione liberatoria e del rilascio di quietanze da parte del dipendente, spettando in caso diverso al datore di lavoro la prova rigorosa dei pagamenti in effetti eseguiti» (Cass., sez. lavoro, 1150/1994), con la conseguenza che «Non esiste una presunzione assoluta di corrispondenza della retribuzione percepita dal lavoratore rispetto a quella risultante dai prospetti di paga ed è sempre possibile
l'accertamento della insussistenza del carattere di quietanza anche delle sottoscrizioni eventualmente apposte dal lavoratore sulle busta paga» (Cass., sez. lav., 9588/2001). Dalle richiamate pronunce della Suprema Corte può desumersi che gli stessi prospetti paga, quantunque sottoscritti dal lavoratore, non costituiscono prova della corresponsione di retribuzioni corrispondenti agli importi indicati, se non contengono espressioni idonee a conferire loro valore univoco di quietanza.
Come noto, la prova dell'effettivo pagamento è a totale carico del datore di lavoro, come ribadito dalla pronuncia della S.C. n. 25463/2017, secondo cui «è onere del datore di lavoro di consegnare ai propri dipendenti i prospetti contenenti tutti gli elementi della retribuzione e che, comunque, i detti prospetti, anche se eventualmente sottoscritti dal prestatore d'opera non sono sufficienti per ritenere delibato l'effettivo pagamento, potendo costituire prova solo dell'avvenuta consegna della busta paga e restando onerato il datore di lavoro, in caso di contestazione, della dimostrazione di tale evento».
Non potendo quindi essere utilizzata la scrittura privata disconosciuta e non avendo altrimenti provato il datore di lavoro la corresponsione della retribuzione relativa alla busta paga depositata, va riconosciuto al l'ulteriore importo lordo di € CP_1
2.924,13.
6. Il decreto ingiuntivo opposto deve essere quindi revocato e, in parziale accoglimento dell'opposizione, la va condannata al pagamento in Parte_1 favore di della somma di € 14.933,39, oltre interessi e Controparte_1
rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
7. In considerazione del parziale accoglimento delle domande di parte opponente le spese di lite vanno compensate per un terzo e per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex D.M. 55/2014, D.M. 37/2018 e
5 D.M. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia e dello svolgimento di attività istruttoria.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da in Parte_1
persona del legare rappresentante pro tempore, con ricorso depositato in data
26.08.2019 nei confronti di , di opposizione avverso il decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 548/2019 disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- annulla il decreto ingiuntivo opposto e condanna la in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore a corrispondere in favore di l'importo di € 14.933,39, oltre interessi legali e Controparte_1
rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
- condanna la in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore alla rifusione di due terzi delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida- già ridotte- in € 3.592,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali, e distrae in favore dell'Erario; compensa la restante quota.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, 05.03.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Aurora La Face
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Messina, sezione lavoro, dott.ssa Aurora La Face, in esito al deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 04.03.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 4266/2019 R.G., avente ad oggetto: “opposizione a decreto ingiuntivo”;
PROMOSSA DA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Mauro Lizzio;
- OPPONENTE –
CONTRO
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Controparte_1
Emilia Bonfiglio;
- OPPOSTO-
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 26.08.2019, proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 548/2019 emesso da questo Tribunale in data 18.07.2019. Con il ricorso per decreto ingiuntivo esponeva Controparte_1 di avere prestato attività di lavoro subordinato dal 03.11.2014 all'11.03.2016 alle dipendenze di e che per l'intera durata del rapporto di lavoro la Parte_1
datrice si era resa inadempiente agli obblighi contributivi, corrispondendo soltanto degli acconti sulle retribuzioni maturate, nella misura complessiva di € 9.200,00.
1 Il Giudice del Lavoro di Messina accoglieva il ricorso proposto dal e CP_1 ingiungeva alla di pagare la somma complessiva di € 20.455,80 Parte_1
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ciascun credito al soddisfo, nonché le spese del procedimento, liquidate in complessivi €.
800,00 per compensi oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%.
La con l'opposizione, eccepiva che gli importi non erano dovuti, Parte_1
essendo stato definito ogni rapporto con il residuando solo una minima CP_1
differenza retributiva.
Osservava che nel corso degli anni aveva provveduto a versare acconti sulle buste paga sia con bonifico, ma pure in contanti e con assegni e che il decreto comprendeva le somme che già erano state corrisposte.
Evidenziava che il in data 13.07.2017, con missiva di altro legale, aveva CP_1 richiesto la somma di € 9.408,10, di gran lunga inferiore a quella richiesta con decreto ingiuntivo.
Tanto premesso, chiedeva di ritenere e dichiarare fondata l'opposizione e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare la nullità e/o inefficacia del d.i. opposto, in quanto erroneo nel suo ammontare;
in via subordinata accertare e dichiarare, previa revoca del D.I. n. 548/2019, dovuta la minor somma da riconoscere in corso di causa;
con vittoria di spese e compensi difensivi.
2. Con memoria depositata in data 02 dicembre 2019, si costituiva in giudizio
, eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza dell'opposizione. Controparte_1
Precisava che, oltre ad avere percepito dalla datrice di lavoro gli importi di cui aveva dato atto nel ricorso per ingiunzione di pagamento, per un totale di € 9.200,00, aveva pure percepito ulteriori acconti per € 6.298,00 e che, pertanto, l'importo ingiunto di €
20.455,80 doveva essere ridotto di € 7.746,54, per una somma di € 12.709,26.
Evidenziava, poi, che la ricevuta di pagamento datata 10.04.2014 dell'importo di €
270,00 era inconferente poiché emessa e sottoscritta in una data antecedente al rapporto di lavoro.
Disconosceva la propria sottoscrizione in calce alla ricevuta di pagamento del
22.12.2015 per un importo di € 2.000,00, nonché quella in calce alla busta paga di dicembre 2015, recante l'importo netto di € 2.469,10 e lordo di € 2.924,13.
Contestava l'eccezione di adempimento dell'opponente anche con riferimento agli importi di € 1.600,00 recato dai due assegni depositati, poiché mancanti della produzione del retro, nonché dell'assegno recante importo di € 3.000,00 emesso all'ordine di , inidoneo a provare il fatto estintivo ex art. 2697 c.c. Parte_2
2 Tanto premesso, chiedeva di ritenere e dichiarare in parte qua l'opposizione e che oltre all'importo di € 12.709,26 è creditore dell'importo lordo di € 2.924,13 portato dalla busta paga di dicembre 2015, per un totale di € 15.633,39, di cui € 2.419,63 e per l'effetto condannare la al pagamento di detto importo, con Parte_1
vittoria di spese e compensi difensivi.
3. All'udienza del 12.12.2019 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla somma di € 12.709,00 lordi.
4. Sostituita l'udienza del 04.03.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa.
5. Occorre premettere che il nella memoria di costituzione, ha dato atto CP_1
di avere ricevuto ulteriori importi a titolo di acconto sulla retribuzione, oltre quelli menzionati nel decreto ingiuntivo opposto.
Il ha riconosciuto, infatti, di avere percepito: in data 20.7.2015, con CP_1 bonifico, l'importo di € 500,00 oltre ad € 5.798,00, portato dalle seguenti ricevute:
n.1 ricevuta, datata 16.1.2015 dell'importo di € 700,00, n. 1 ricevuta datata
30.4.2015, dell'importo di € 500,00, n.1 ricevuta datata 9.6.2015 , dell'importo di €
999,00, n. 1 ricevuta datata 10.7.2015, dell'importo di € 999,00, n. 1 ricevuta datata
7.8.2015, dell'importo di 300,00, n. 1 ricevuta datata 9.10.2015, dell'importo di €
300,00, per un totale di € 6.298,00.
Dall'importo ingiunto va, pertanto, decurtato l'importo di € 6.298,00, di cui al bonifico ed alle ricevute di cui sopra, che portato al lordo, applicando, sempre l'aliquota IRPEF del 23% (€ 1.448,54), è pari ad € 7.746,54, così l'importo ingiunto di € 20.455,80 va ridotto di € 7.746,54, e diventa pari ad € 12.709,26.
Da tale somma va detratto anche l'importo di € 700,00, relativo all'assegno n.
8281854866 del 24.07.2015 per il quale è stata data la prova del relativo addebito con il deposito dell'estratto conto.
Con riferimento agli altri acconti che l'opponente assume di avere erogato, non è stata fornita la prova del versamento degli stessi, atteso che la ricevuta datata
10.04.2014 dell'importo di € 270,00 fa riferimento ad una data precedente a quella di instaurazione del rapporto di lavoro, mentre non vi è prova dell'addebito dell'assegno bancario di € 900,00 datato 10.06.2016, così come di quello di €
3.000,00 emesso all'ordine di , per cui tali somme non possono essere Parte_2 detratte dall'importo ingiunto.
Passando ad esaminare la contestazione della sottoscrizione relativa alla ricevuta di pagamento di € 2.000,00 datata 22.12.2015, nonché della sottoscrizione in calce alla
3 busta paga di dicembre 2015, va rilevato che il ha disconosciuto CP_1
tempestivamente la sottoscrizione con la memoria di costituzione e successivamente con espressa dichiarazione all'udienza del 12 dicembre 2019.
Ai fini del disconoscimento di una scrittura privata, l'art. 214 c.p.c. non richiede formule sacramentali o speciali, purché, come avvenuto nel caso di specie, la contestazione circa l'autenticità del documento sia «specifica e determinata» (Cass.
17313/2021). Come noto, poi, il disconoscimento è atto di natura processuale e non sostanziale e, dunque, rientra nei poteri conferiti al difensore mediante la procura alle liti (Cass. n. 2318/2010)
La società opponente, a seguito del disconoscimento, non ha proposto istanza di verificazione. La richiesta di verificazione in via incidentale costituisce un onere gravante sulla parte che voglia avvalersi della scrittura disconosciuta e, pur non richiedendo particolari forme (e, quindi, modalità sacramentali: cfr. Cass. n.
4036/1995 e n. 12976/2001, n. 12976), va formulata entro i termini propri di ogni altra istanza istruttoria (v. Cass. n. 2411/ 2005).
Pertanto, all'esito della mancata presentazione di un'istanza di verificazione conseguente al disconoscimento, è preclusa al giudice la valutazione ai fini della formazione del proprio convincimento, senza che gli sia consentito maturare altrimenti il giudizio sulla sua autenticità in base a elementi estrinseci alla scrittura o ad argomenti logici, divenendo perciò il documento irrilevante, e non utilizzabile, nei riguardi non solo della parte che lo disconosce, ma anche, e segnatamente, della parte che lo ha prodotto.
Tanto precisato, va in ogni caso rilevato che la sottoscrizione apposta a margine della busta paga di dicembre 2015 non risulta accompagnata da alcun elemento idoneo tale da consentire di inferire nel caso di specie un effettivo pagamento del relativo importo in favore del lavoratore.
Va rammentato al riguardo l'indirizzo della Cassazione in tema di valore probatorio delle buste paga, secondo cui la stessa «sottoscrizione “per ricevuta” apposta dal lavoratore alla busta paga non implica, in maniera univoca, l'effettivo pagamento della somma indicata nel medesimo documento, e pertanto la suddetta espressione non è tale da potersi interpretare alla stregua del solo riscontro letterale, imponendo invece il ricorso anche agli ulteriori criteri ermeneutici dettati dagli artt. 1362 e seguenti cod. civ.» (Cass., sez. lavoro, n. 6267/1998), sicché «è previsto a carico del datore di lavoro dall'art. 1 della legge 5 gennaio 1953 n. 4, di consegnare ai lavoratori dipendenti all'atto della corresponsione della retribuzione un prospetto
4 contenente l'indicazione di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione, non attiene alla prova dell'avvenuto pagamento, per la quale non sono sufficienti le annotazioni contenute nel prospetto stesso, ove il lavoratore ne contesti la corrispondenza alla retribuzione effettivamente erogata, l'onere dimostrativo di tale non corrispondenza può incombere sul lavoratore soltanto in caso di provata regolarità della documentazione liberatoria e del rilascio di quietanze da parte del dipendente, spettando in caso diverso al datore di lavoro la prova rigorosa dei pagamenti in effetti eseguiti» (Cass., sez. lavoro, 1150/1994), con la conseguenza che «Non esiste una presunzione assoluta di corrispondenza della retribuzione percepita dal lavoratore rispetto a quella risultante dai prospetti di paga ed è sempre possibile
l'accertamento della insussistenza del carattere di quietanza anche delle sottoscrizioni eventualmente apposte dal lavoratore sulle busta paga» (Cass., sez. lav., 9588/2001). Dalle richiamate pronunce della Suprema Corte può desumersi che gli stessi prospetti paga, quantunque sottoscritti dal lavoratore, non costituiscono prova della corresponsione di retribuzioni corrispondenti agli importi indicati, se non contengono espressioni idonee a conferire loro valore univoco di quietanza.
Come noto, la prova dell'effettivo pagamento è a totale carico del datore di lavoro, come ribadito dalla pronuncia della S.C. n. 25463/2017, secondo cui «è onere del datore di lavoro di consegnare ai propri dipendenti i prospetti contenenti tutti gli elementi della retribuzione e che, comunque, i detti prospetti, anche se eventualmente sottoscritti dal prestatore d'opera non sono sufficienti per ritenere delibato l'effettivo pagamento, potendo costituire prova solo dell'avvenuta consegna della busta paga e restando onerato il datore di lavoro, in caso di contestazione, della dimostrazione di tale evento».
Non potendo quindi essere utilizzata la scrittura privata disconosciuta e non avendo altrimenti provato il datore di lavoro la corresponsione della retribuzione relativa alla busta paga depositata, va riconosciuto al l'ulteriore importo lordo di € CP_1
2.924,13.
6. Il decreto ingiuntivo opposto deve essere quindi revocato e, in parziale accoglimento dell'opposizione, la va condannata al pagamento in Parte_1 favore di della somma di € 14.933,39, oltre interessi e Controparte_1
rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
7. In considerazione del parziale accoglimento delle domande di parte opponente le spese di lite vanno compensate per un terzo e per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex D.M. 55/2014, D.M. 37/2018 e
5 D.M. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia e dello svolgimento di attività istruttoria.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da in Parte_1
persona del legare rappresentante pro tempore, con ricorso depositato in data
26.08.2019 nei confronti di , di opposizione avverso il decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 548/2019 disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- annulla il decreto ingiuntivo opposto e condanna la in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore a corrispondere in favore di l'importo di € 14.933,39, oltre interessi legali e Controparte_1
rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
- condanna la in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore alla rifusione di due terzi delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida- già ridotte- in € 3.592,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali, e distrae in favore dell'Erario; compensa la restante quota.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, 05.03.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Aurora La Face
6