Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 06/05/2025, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 06/05/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 868 / 2021 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Ilario Circosta, con il quale è elettivamente domiciliata in
Marina di Caulonia (RC) Via Alfonsine n. 2
Ricorrente
CONTRO
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Rosa
Lombardo, con la quale è elettivamente domiciliata in , Via S. Controparte_1
Contr Anna II Tronco, presso la sede legale dell
Resistente
OGGETTO: differenze retributive – indennità di vestizione
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna
udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.03.2021, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, ha esposto:
- che presta servizio dal 01.06.2017, in qualità di operatore socio - sanitario, alle dipendenze dell' di , presso l'ospedale di CP_2 Controparte_1
Locri;
- che, in data 17.02.2020, ha esperito il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 410 c.p.c. per ottenere la corresponsione della retribuzione relativa al
“diritto di vestizione e svestizione”, regolato dal CCNL 2016/2018;
- che l'art. 27 comma 12 del contratto collettivo dispone che: “nelle unità operative che garantiscono la continuità assistenziale sulle 24 ore, ove ci sia un passaggio di consegne, agli operatori sanitari sono riconosciuti fino ad un massimo di 15 minuti complessivi tra vestizione, svestizione e passaggi di consegne, purché risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere”;
- che, in data 29.05.2020, ha inoltrato all'azienda datrice di lavoro una
P.E.C. al fine di richiedere l'indennità da divisa, che è rimasta priva di riscontro;
- che, in data 28.01.2020, ha richiesto all' resistente il rilascio CP_1
degli statini mensili di riepilogo delle presenze giornaliere, con decorrenza dall'anno 2014, senza ottenere alcun riscontro;
- che il tempo necessario per la vestizione è da qualificarsi come tempo di lavoro effettivo, meritevole di retribuzione;
- che, in materia di orario di lavoro nell'ambito dell'attività infermieristica, il tempo di vestizione e svestizione dà diritto alla retribuzione al di là del rapporto sinallagmatico, trattandosi di un obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene, riguardanti sia la gestione del servizio 3
pubblico, sia l'incolumità del personale addetto;
- che, non avendo ottenuto gli statini di presenza, non ha potuto quantificare con esattezza le spettanze dovute per il mancato pagamento dell'indennità di vestizione;
- che, approssimativamente, ha diritto al pagamento, per il periodo di 3 anni e 9 mesi, della somma di €. 8.019,39, a titolo di indennità di divisa/vestizione.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Voglia il Sig. Giudice del Lavoro adito: 1) accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra a percepire la liquidazione in materia di Parte_1
orario di lavoro, nell'ambito dell'attività di operatore socio sanitario, relativo al tempo di vestizione e svestizione così come disciplinato dall'art. 27 comma
12 del nuovo Contratto Collettivo nazionale del Lavoro 2016/2018, sottoscritto in data 21.05.2018; 2) conseguentemente condannare l Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento
[...]
delle relative prestazioni lavorative, quantificate nella somma di €. 8.019,39 o nella somma maggiore o minore che verrà determinata nel corso del giudizio anche a mezzo di nomina di CTU, oltre interessi e maggior danno;
3) con ulteriore condanna alla refusione delle spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori anticipatari”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituita l
[...]
eccependo la parziale prescrizione delle pretese creditorie Controparte_3
azionate, la non spettanza delle indennità oggetto di domanda e la genericità della richiesta formulata, concludendo per il rigetto del ricorso.
Istruita la causa, all'odierna udienza, nessuno è comparso per l'azienda resistente.
Sulle conclusioni formulate, all'esito della discussione orale, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura. 4
***
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Oggetto della pretesa azionata è la cd indennità da divisa, intesa come remunerazione del tempo impiegato per indossare e dismettere la divisa necessaria per lo svolgimento dell'attività lavorativa.
Va premesso che ai sensi dell'art. 27, 3° comma, “Clausole speciali”,
C.C.N.L. del 20.09.2001, al personale, durante l'orario di servizio, è fatto obbligo di indossare una divisa o indumenti di lavoro e calzature.
Il tempo necessario per eseguire tale operazione deve essere retribuito come normale orario di lavoro al ricorrere di determinate condizioni.
In particolare, per indennità da divisa si intende il ristoro, in termini di retribuzione, del tempo necessario per indossare una divisa aziendale e che, a determinate condizioni, secondo la ricostruzione della giurisprudenza comunitaria in tema di orario di lavoro di cui alla direttiva n. 2003/88/CE
(Corte di Giustizia UE del 10 settembre 2015 in C-266/14), nonché della suprema Corte di Cassazione, rientra nell'orario di lavoro e, in quanto tale, andrebbe remunerata (Sez. L, Sentenza n. 1352 del 26/01/2016).
Orbene, il diritto al ristoro del tempo di vestizione trova il suo fondamento nella legge, nella contrattazione collettiva, nella contrattazione decentrata, ma anche nella giurisprudenza di legittimità prevalente, che, tra l'altro, ne ha chiarito la natura giuridica.
L'articolo a comma 2 lettera a del D.Lgs. n, 66/2003, nel fornire una definizione di orario di lavoro, testualmente stabilisce: “Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intende per :a) "orario di lavoro": qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni”.
L'art. 27 comma 3 del CCNL del comporto sanità del 2001 testualmente stabilisce: “3. Al personale cui durante il servizio è fatto obbligo di indossare una divisa o indumenti di lavoro e calzature appropriate in relazione al tipo 5
delle prestazioni, provvede l'azienda, con oneri a proprio carico. Ai dipendenti addetti a particolari servizi sono, inoltre, forniti tutti gli indumenti
e mezzi protettivi contro eventuali rischi ed infezioni, tenendo conto del D.
Lgs. 626/1994 e delle leggi in materia antinfortunistica, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro”.
In particolare, l'art. 27, comma 12, dispone che: “nelle unità operative che garantiscono la continuità assistenziale sulle 24 ore, ove ci sia un passaggio di consegne, agli operatori sanitari sono riconosciuti fino ad un massimo di 15 minuti complessivi tra vestizione, svestizione e passaggi di consegne, purché risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere”.
La giurisprudenza ha chiarito che, nel rapporto di lavoro subordinato, il tempo necessario ad indossare la divisa aziendale rientra nell'orario di lavoro se è assoggettato al potere di conformazione del datore di lavoro, che può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa ma può anche risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, o dalla specifica funzione che devono assolvere, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento
(Cassazione Sez. L - , Sentenza n. 7738 del 28/03/2018).
In particolare, la giurisprudenza ha sottolineato che il tempo di vestizione-svestizione deve essere retribuito, al di là del rapporto sinallagmatico, trattandosi di obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene, riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto (Cassazione Civile, Sez. L - ,
Ordinanza n. 12935 del 24/05/2018).
L'odierna ricorrente lamenta il mancato pagamento dell'indennità da divisa, senza, tuttavia, specificare i periodi in relazione ai quali formula la richiesta né fornire degli esatti criteri per la quantificazione della stessa
(limitandosi a sostenere di non aver potuto operare una esatta quantificazione 6
non avendo ottenuto gli statini attestanti la presenza in servizio, richiesti all'azienda).
Tuttavia, da un esame combinato del ricorso e della documentazione allegata, si può ricavare, quale momento iniziale, la data del 1/06/2017, ossia la data di assunzione.
Con riferimento al periodo dal 2014 al 2016 2018 l'azienda resistente ha formulato eccezione di prescrizione.
Tuttavia, parte ricorrente, che è stata assunta soltanto nel 2017, in allegato al ricorso introduttivo, ha prodotto una richiesta di tentativo di conciliazione, avente ad oggetto l'indennità per cui è causa, trasmessa all'azienda datrice di lavoro in data 25/02/2020, che ha validamente interrotto la prescrizione.
Con riferimento al merito della pretesa, dall'esame della giurisprudenza emerge che, anche in assenza di una specifica disposizione contrattuale collettiva, occorre valutare in concreto, ai fini della remunerabilità del tempo necessario per indossare la divisa, se indossare la divisa integri un obbligo e se l'operazione di vestizione debba essere eseguita nel corso dell'orario di lavoro, o al di fuori dello stesso.
La sussistenza di un obbligo si può ricavare anche dal tipo di attività svolta, verificando se la stessa imponga non un normale abbigliamento pulito, ma un abbigliamento specifico ed un livello di pulizia e di igiene che sarebbero vanificate qualora la divisa venisse indossata già a casa.
In generale, l'art. 149 del D.Lgs 106/2009 (Modifiche agli Allegati del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) dispone che, quando i lavoratori devono indossare indumenti di lavoro specifici e quando per ragioni di salute o di decenza non si può loro chiedere di cambiarsi in altri locali, devono essere messi a disposizione dei lavoratori locali appositamente destinati a spogliatoi, che, a loro volta, devono essere dotati di attrezzature che consentono a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti 7
durante il tempo di lavoro.
Occorre, dunque, in concreto esaminare l'attività svolta dalla ricorrente onde valutare la necessità di una specifica divisa, da indossare sul posto di lavoro, nonché l'etero imposizione della stessa.
Certamente, in applicazione dei principi generali in materia di riparto dell'onere della prova, incombe su chi invoca il diritto l'onere di provare la sussistenza del fondamento della propria pretesa e, in particolare, di provare l'attività svolta, le modalità di svolgimento e l'effettiva presenza in servizio.
Nella specie, lo stesso CCNL di categoria prevede l'obbligo di indossare la divisa contenendo, tuttavia, uno specifico riferimento – per l'indennità da divisa - ai dipendenti che hanno la necessità di lasciare le consegne ai colleghi nel cambio del turno.
Trattandosi di attività svolta in ospedale (e, segnatamente, svolgendo il ricorrente l'attività di operatore sanitario), in ragione del luogo e dell'attività svolta, l'obbligo di indossare una specifica divisa, non un semplice abbigliamento pulito, direttamente sul luogo di lavoro e non preventivamente a casa, può considerarsi in re ipsa.
Tuttavia, l'obbligo di indossare la divisa, da mettere e dismettere nei locali dell'azienda prima dell'inizio del turno e successivamente alla fine dello stesso, sopraggiungendo in anticipo rispetto all'orario di lavoro e lasciando il luogo di lavoro successivamente alla fine del turno, nonché lo svolgimento di un'attività ospedaliera per turni con necessità di ricevere e dare le consegne ai colleghi al momento del cambio del turno, non è stato sufficientemente descritto o allegato nel ricorso introduttivo, nell'ambito del quale parte ricorrente ha genericamente richiamato la giurisprudenza di legittimità che si è pronunciata sulla materia, senza nulla dedurre in relazione all'attività concretamente svolta, alle modalità di svolgimento della stessa, al luogo e ai tempi entro i quali viene indossata la divisa (certamente richiesta ai fini dello svolgimento dell'attività lavorativa), alla collocazione dei dispositivi per le 8
timbrature e alle distanze tra gli stessi e lo spogliatoio (la cui esistenza invero neanche è stata indicata nel ricorso introduttivo) o tra lo spogliatoio e i reparti.
Né ha allegato la ricorrente, che svolge l'attività di operatrice sanitaria, la necessità di trattenersi del tempo, al termine del turno e con indosso la divisa, o di anticipare l'inizio del turno già indossando la divisa ai fini di passaggio di consegne con i colleghi, attività che può dirsi connaturata alla figura del medico o dell'infermiere, che sono a stretto contatto con i pazienti, ma che non è altrettanto di immediata percezione per l'operatore sanitario;
pertanto, tale necessità avrebbe dovuto essere allegata, specificando in maniera adeguata con esattezza le mansioni svolte dalla ricorrente che, invece, da una lettura del ricorso introduttivo, non si evincono.
Tali elementi, che parte ricorrente avrebbe avuto l'onere di allegare, non sono emersi neanche dall'istruttoria processuale.
Infatti, il teste , unico teste escusso, avendo parte Testimone_1
ricorrente rinunciato all'escussione del secondo teste autorizzato, si è limitata a confermare che: “la signora è una OS che ha lavorato Parte_1
all'ospedale di Locri ma da tre anni si è trasferita a Torino;
prima di allora lavorava presso l'ospedale di Locri, presso il reparto di ostetricia;
penso abbia lavorato lì per almeno 7 anni;
mi capitava di vederla se portava dei pazienti per consulenze in reparto da noi;
il reparto di ostetricia rispetto al mio reparto era dall'altra parte e non mi capitava di incontrarla all'inizio o alla fine del turno;
gli OS lavorano per turni come gli infermieri;
anche gli
OS hanno l'obbligo di indossare una divisa come gli infermieri anche se di colore diverso”, riferendo in ordine alla sussistenza di spogliatoi a ridosso dei reparti e all'obbligo di indossare la divisa, senza, tuttavia, specificare nulla in ordine alle mansioni dell'operatore sanitario e alla necessità, per lo stesso, di sopraggiungere prima dell'inizio del turno per il passaggio delle consegne.
Infatti, il teste ha dichiarato di essere un'infermiera presso l'ospedale di
Locri e ha riferito in ordine alle modalità di cambio di turno che riguardano le 9
sue mansioni (avendo dichiarato che: “in genere la stanza adibita a spogliatoio si trova all'interno di ogni reparto;
ad esempio nel reparto di cardiologia dove io lavoravo la stanza adibita a spogliatoio era all'interno del reparto sicché io e tutti i miei colleghi arrivavamo timbravamo giù per poi salire a cambiarci;
all'inizio del turno dovevamo essere in reparto già con la divisa. La divisa uguale per tutti, ossia per infermieri, OS, tecnici di radiologia e operatori del 118, è composta da: pantalone casacca o maglietta
o giacca sopra per l'inverno; preciso che l'azienda non ci fornisce la divisa da anni e quindi ognuno la acquista da sé ma è sempre di tre pezzi. Per indossare la divisa impiegavo almeno 5 minuti;
per toglierla il tempo è lo stesso ma quando si va via prima di togliere la divisa si devono anche dare le consegne per cui i minuti diventano almeno 10; preciso che dobbiamo sia indossare che dismettere la divisa in reparto;
portiamo la divisa a casa quando dobbiamo lavarla altrimenti la lasciamo nello spogliatoio dove ognuno ha il suo armadietto;
cambio turno avviene in questo modo: si arriva in ospedale almeno cinque minuti prima dell'inizio del turno, si timbra poi si va nel reparto, si indossa la divisa e si raggiunge il collega nel reparto per il passaggio delle consegne;
a quel punto il collega che ha finito il turno dopo il passaggio delle consegne va a sua volta a cambiarsi nello spogliatoio”).
Pertanto, pur essendo stato in astratto allegato l'obbligo di indossare una divisa gravante sulla ricorrente, non è stata offerta alcuna allegazione o prova in ordine ai tempi e alle modalità con le quali la divisa viene indossata, né alla necessità (imposta dal datore di lavoro) di recarsi in reparto dieci minuti prima dell'inizio del turno, di andare via dieci minuti dopo, non essendo emersi elementi che consentano di operare un vaglio sulla effettiva presenza in reparto della ricorrente nella sua qualità di operatore sanitario per un tempo eccedente l'orario di lavoro, al solo fine di indossare e dimettere la divisa e di operare un passaggio di consegne (che non risulta allegato per la specifica mansione svolta dalla ricorrente) e sui tempi necessari per svolgere tale 10
attività, per un tempo ulteriore rispetto alla durata del turno di lavoro.
Ed infatti, sebbene in astratto, secondo la ricostruzione della giurisprudenza di legittimità, il tempo impiegato per indossare e dismettere la divisa, se eccedente l'orario di lavoro, va remunerato nelle ipotesi in cui il lavoratore sia obbligato ad indossare la divisa all'interno del luogo di lavoro, in concreto occorre che l'interessato, in applicazione dei principi generali in materia di onere della prova, quanto meno alleghi non solo l'obbligo di indossare la divisa (che, nella specie, trattandosi di una professione sanitaria può considerarsi in re ipsa), ma anche i tempi necessari per indossare la divisa e la circostanza che sia costretto ad anticipare l'orario di ingresso e posticipare l'orario di uscita, al fine di indossare una divisa e di presentasti per eseguire il passaggio di consegne con i colleghi del turno precedente.
È vero che, in materia di obbligazioni (contrattuali, nel caso di specie, in quanto discendenti dal contratto di lavoro), il creditore, una volta provata la fonte del diritto azionato, può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte, la quale dovrà fornire la prova dell'esatto adempimento.
Tuttavia, nella specie, la lavoratrice non ha fornito la prova dei fatti e dei titoli costitutivi delle pretese retributive, in relazione alla quantità e qualità del lavoro svolto, circostanza che avrebbe imposto al datore di lavoro l'onere di fornire la prova liberatoria circa l'eventuale pagamento delle somme spettanti al lavoratore medesimo.
Infatti, non è oggetto di contestazione il contratto di lavoro mentre è stato oggetto di prova soltanto l'obbligo di indossare la divisa.
Inoltre, dagli statini di presenza depositati dall'azienda, emergono i giorni nei quali la ricorrente è stata o non è stata presente presso l'ospedale per svolgere la prestazione lavorativa, lo svolgimento di minuti in eccedenza rispetto alle ore del turno di lavoro, ma non le ragioni in virtù delle quali la ricorrente abbia svolto i minuti in eccedenza, né l'obbligo, al fine di svolgere l'attività lavorativa, - giungendo il tempo per il cambio del turno e le consegne 11
con i colleghi del turno precedente - di accedere in anticipo presso il posto di lavoro o di allontanarsi in un momento successivo rispetto alla fine del turno.
È stato, poi, provato, e non è mai stato in contestazione, il titolo, ossia il contratto di lavoro, nonché, alla luce di quanto argomentato, l'obbligo di indossare la divisa, e ed è stato allegato l'inadempimento, ossia il mancato ristoro del cd tempo di vestizione da parte del datore di lavoro.
Tuttavia, nell'ambito di un quadro probatorio incerto, in cui parte ricorrente non ha offerto allegazioni sufficienti in ordine al fondamento della pretesa azionata (quali le modalità, i tempi, i luoghi e le distanze da percorrere per indossare la divisa) che non sono emerse neanche dalla documentazione allegata o dall'istruttoria processuale (non avendo il teste fornito informazioni univoche in ordine ai tempi di vestizione), non può non tenersi conto della circostanza che il teste escusso ha dichiarato di avere una causa pendente nei confronti dell per la liquidazione della medesima Controparte_3
indennità oggetto del presente giudizio e che di non sapere se la ricorrente sia stata indicata come testimone nella sua causa.
Orbene, l'incapacità a testimoniare disciplinata dall'art. 246 c.p.c. riguarda tutte le persone titolari di un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio, sia in veste di parti principali che di interventori, ai sensi dell'art. 105 dello stesso codice, non solo per fare valere un proprio diritto nei confronti di tutte le parti o di una di esse (intervento principale), ma anche per sostenere le ragioni di alcuna delle parti allorquando ricorra un proprio interesse (intervento adesivo), poiché potrebbero trovarsi nell'alternativa di giurare il falso o di pregiudicare, affermando il vero, un proprio diritto o un proprio interesse di fatto tutelabile in giudizio (Cassazione
Civile n. 1369/1989); nel caso di specie, sebbene il confine sia sottile (atteso i testimoni hanno intrapreso un giudizio di pari oggetto nei confronti dell' ) non si ravvisa una Controparte_1
incapacità a testimoniare. 12
Infatti, la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c. p. c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico
(non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cassazione civile Sez. 2 - , Ordinanza n. 21239 del
09/08/2019; Ordinanza n. 21239 del 09/08/2019 Sez. 3, Sentenza n. 7623 del
18/04/2016).
Nel caso che ci occupa, dunque, pur non ravvisandosi un'ipotesi di incapacità a testimoniare ai sensi dell'art. 246 c.p.c., tuttavia la circostanza che l'unico teste escusso abbia intrapreso una controversia nei confronti dell per le medesime ragioni (ed essendo in servizio Controparte_3
presso il medesimo ospedale) e che la ricorrente potrebbe essere stata indicata come testimone nella sua causa incidono sulla valutazione di attendibilità, imposta in ogni caso al giudicante.
Infatti, la sola circostanza che il testimone abbia intrapreso un giudizio nei confronti del medesimo datore di lavoro, per le medesime ragioni, a parere di questo giudicante, è sufficientemente rilevante, determinando l'inattendibilità del teste, avendo lo stesso un interesse concorrente alla prova della sussistenza del concreto obbligo di indossare una divisa in un lasso di tempo eccedente il normale orario di lavoro.
Ed infatti, il testimone – che presta servizio presso il medesimo 13
ospedale presso cui presta servizio la ricorrente - ha un interesse comune, non tale da determinare incompatibilità a testimoniare, ma sufficiente a rendere le dichiarazioni rilasciate in corso di giudizio, a parere di questo giudicante, inficiate da inattendibilità.
Del resto, l'inattendibilità del testimone è ulteriormente suffragata dalla genericità delle dichiarazioni rese, che non hanno offerto supporto alle generiche deduzioni e alle scarne allegazioni contenute nel ricorso introduttivo.
Pertanto, non avendo parte ricorrente ottemperato all'onere di allegazione sulla stessa gravante e non avendo allegato il fondamento della propria pretesa, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite, in considerazione dei contrasti giurisprudenziali registratisi in materia, nonché per il concreto dispiegarsi del giudizio, restano integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da Parte_1
N.R.G. 868/2021, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
-Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Locri, 06/05/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci