Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/01/2026, n. 134
CASS
Sentenza 5 gennaio 2026

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  • Accolto
    Mancanza di idonea motivazione a sostegno dell'assoluzione

    La Corte di appello ha ritenuto che la valutazione degli elementi probatori fosse parziale e manifestamente illogica, omettendo di considerare dati rilevanti dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, come il ruolo non occasionale del ricorrente, il suo coinvolgimento in uno schema operativo già sperimentato, il possesso di criptofonini, consistenti somme di denaro e l'esortazione alla prudenza, che contestualizzati rendevano l'incarico delicato e potenzialmente connesso al traffico di stupefacenti. La Corte di appello non si è attenuta ai principi che richiedono una nuova e compiuta struttura motivazionale per il ribaltamento di una sentenza di condanna.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/01/2026, n. 134
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 134
    Data del deposito : 5 gennaio 2026

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