Art. 1.
La disposizione dell' articolo 2, primo comma, della legge 24 dicembre 1949, n. 993 , che autorizza il Governo a sospendere i dazi della tariffa doganale o ad applicarli in misura ridotta, e' prorogata a tutto il 31 dicembre 1961 per i fini previsti nell'articolo medesimo.
Il Governo e' inoltre autorizzato, fino alla stessa data, ad apportare alle disposizioni preliminari, alle voci ed alle note della tariffa doganale le aggiunte, le modificazioni e le soppressioni che si rendessero necessarie:
a) per inserire le aggiunte e modificazioni che saranno apportate alla nomenclatura prevista dalla Convenzione firmata dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951, ratificata e resa esecutiva con legge 31 ottobre 1952, n. 1976 ;
b) per rendere definitive norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa;
c) per una migliore formulazione tecnica del loro testo, per la loro armonizzazione con le disposizioni concernenti tributi applicabili sulle merci importate, in aggiunta ai dazi di confine, nonche' per il loro adeguamento con gli accordi internazionali e con le esigenze dei traffici commerciali.
Le modificazioni, le aggiunte e le soppressioni di cui al precedente comma non potranno determinare l'applicazione di dazi piu' elevati di quelli previsti dalla tariffa generale per le merci comprese nelle voci o considerate nelle disposizioni o nelle note che ne saranno oggetto.
La disposizione dell' articolo 2, primo comma, della legge 24 dicembre 1949, n. 993 , che autorizza il Governo a sospendere i dazi della tariffa doganale o ad applicarli in misura ridotta, e' prorogata a tutto il 31 dicembre 1961 per i fini previsti nell'articolo medesimo.
Il Governo e' inoltre autorizzato, fino alla stessa data, ad apportare alle disposizioni preliminari, alle voci ed alle note della tariffa doganale le aggiunte, le modificazioni e le soppressioni che si rendessero necessarie:
a) per inserire le aggiunte e modificazioni che saranno apportate alla nomenclatura prevista dalla Convenzione firmata dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951, ratificata e resa esecutiva con legge 31 ottobre 1952, n. 1976 ;
b) per rendere definitive norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa;
c) per una migliore formulazione tecnica del loro testo, per la loro armonizzazione con le disposizioni concernenti tributi applicabili sulle merci importate, in aggiunta ai dazi di confine, nonche' per il loro adeguamento con gli accordi internazionali e con le esigenze dei traffici commerciali.
Le modificazioni, le aggiunte e le soppressioni di cui al precedente comma non potranno determinare l'applicazione di dazi piu' elevati di quelli previsti dalla tariffa generale per le merci comprese nelle voci o considerate nelle disposizioni o nelle note che ne saranno oggetto.