Cass. civ., sez. III, sentenza 20/02/2004, n. 3403
CASS
Sentenza 20 febbraio 2004

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Il vizio di omessa pronuncia - configurabile allorché manchi completamente il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto - non ricorre nel caso in cui, seppure manchi una specifica argomentazione, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti il rigetto, con la conseguenza che la questione, implicitamente o esplicitamente assorbita in altre statuizioni della sentenza, sarà suscettibile di riesame in sede di gravame; ragionando altrimenti si finirebbe per far coincidere il vizio di omessa pronuncia con la previsione di cui all'art. 360 n.5 cod. proc. civ.

Affinché il silenzio possa assumere il valore negoziale di consenso, occorre o che il comune modo di agire o la buona fede, nei rapporti instauratisi tra le parti, impongano l'onere o il dovere di parlare, o che, secondo un dato momento storico e sociale, avuto riguardo alla qualità delle parti e alle loro relazioni di affari, il tacere di una possa intendersi come adesione alla volontà dell'altra. (La Corte, nel ritenere corretta la pronuncia di risoluzione del contratto di affitto di fondo rustico per inadempimento dell'affittuario, ha escluso che potesse attribuirsi al contegno del proprietario - il quale aveva iniziato l'azione a distanza di diversi anni dalla realizzazione degli interventi effettuati sul fondo dall'affittuario - il valore di consenso alla radicale trasformazione del fondo, giacché, in presenza del lungo e tormentato contenzioso intercorso fra le stesse parti in ordine all'effettiva titolarità della proprietà del fondo invocata dal conduttore, questi non avrebbe potuto invocare il legittimo affidamento sull'adesione del proprietario ai miglioramenti nel frattempo apportati al terreno).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 20/02/2004, n. 3403
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3403
Data del deposito : 20 febbraio 2004

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