Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 30/04/2025, n. 1430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1430 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
R.g. n. 3212/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Rita Guarino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3212 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2016, avente ad oggetto Alimenti, vertente:
tra
(C.F.: ), rappresentata e difesa, giusta procura versata in Parte_1 C.F._1 atti, dall'Avv. Maria Puopolo (C.F.: presso lo studio della quale elettivamente C.F._2 domicilia in Acerra (NA) al Corso della Resistenza n. 128
Attrice
e
(C.F.: ), rappresentato e difeso, giusta procura Controparte_1 C.F._3 versata in atti, dall'Avv. Celeste Losco (C.F.: ) presso lo studio della quale C.F._4 elettivamente domicilia in Maddaloni (CE) alla Piazza della Vittoria n. 10
Convenuto
Nonché
(già – (C.F.: ), in persona del Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, sig. , rappresentata e difesa, giusta procura versata in Controparte_4 atti, dall'Avv. Giuseppe Gambardella (C.F.: presso lo studio del quale C.F._5 elettivamente domicilia in Nola (NA), al Corso Tommaso Vitale n. 155
Chiamato in causa
Con atto di citazione, regolarmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, chiedendo al Tribunale adito : “accertare e Controparte_1 dichiarare il mancato versamento della somma relativa agli assegni familiari percepiti dal convenuto dalla data del provvedimento di omologa in favore della sig.ra ; per l'effetto condannare alla Parte_1 Controparte_1 restituzione delle somme incassate dallo stesso indebitamente a titolo di assegni familiari, nonostante l'accordo di separazione prevedesse la distrazione in favore della sig.ra che si quantificano in € 10.000,00 (Diecimila/00) o quella diversa Pt_1 somma che potrà emergere a seguito di esibizione delle buste paga …”. Parte attrice chiedeva il tutto con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Si costituiva il con comparsa di costituzione e risposta con contestuale istanza di Controparte_1 chiamata in causa del terzo, impugnando e contestando la spiegata domanda perché destituita di ogni fondamento in fatto ed in diritto ed assolutamente sfornita del benché minimo supporto probatorio e, chiedeva la chiamata in causa della quale ex datore di lavoro, per essere Controparte_2 tenuto indenne in caso di accoglimento della domanda di parte attrice, con vittoria di spese e competenze di lite da attribuirsi al procuratore anticipatario.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta, tempestivamente depositata, la la quale, nell'eccepire e dedurre Controparte_2
l'infondatezza delle avverse pretese, rassegnava le seguenti conclusioni: “in via preliminare: rigettare la domanda proposta dal sig. poiché destituita di fondamento sia in fatto che in diritto;
in subordine, nella Controparte_1 denegata ipotesi di accoglimento della domanda, si chiede, sin da ora, di onerare il lavoratore alla presentazione della documentazione necessaria all'individuazione dell'esatto importo ad esso spettante, con riconoscimento, in favore della concludente, delle spese che la stessa potrebbe corrispondere a causa della mancata presentazione della richiesta nei termini ordinari e della conseguente necessità di ricostruire condizioni di annualità arretrate;
con vittoria di diritti, onorari e spese del presente giudizio.”
Il Giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, VI° comma c.p.c.. Conclusasi la fase istruttoria e ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza cartolare dell'8.10.2024 il Giudice rimetteva la causa in decisione ex art. 190 c.p.c..
La domanda proposta da parte attrice è infondata e merita, dunque, di essere rigettata per quanto di ragione.
Deve premettersi che le parti in sede di separazione consensuale omologata dal Tribunale avevano concordato che gli assegni familiari sarebbero stati integralmente percepiti dall'odierna parte attrice a far data dal decreto di omologa, tuttavia, detto assegno familiare non veniva attribuito alla parte attrice che in questa sede chiedeva la ripetizione delle somme indebitamente percepite dalla parte convenuta e che stimava nella misura di complessivi euro 10000,00.
È opportuno evidenziare che l'istituto degli Assegni per Nucleo Familiare (oggi abrogato in quanto sostituito dall'assegno unico) consiste in una prestazione previdenziale a carico dell che viene CP_5 erogata al lavoratore dipendente nel corso dell'attività lavorativa funzione di sostenere i nuclei familiari composti da più persone ed i cui redditi, composti per almeno il 70% del complessivo da reddito da lavoro dipendente, siano ricompresi in determinate fasce di reddito annualmente individuate dall' CP_5 stesso.
CP_ Come richiamato dalla circolare n. 12 del 12.1.1990 nell'ipotesi di genitori legalmente separati “ La corresponsione dell'assegno in tali casi, al fine di evitare l'insorgere di eventuali situazioni di conflittualità nell'ambito familiare, è subordinata a determinati adempimenti da parte dell' (individuazione del soggetto percettore e CP_6 registrazione dello stesso e dei figli su apposito schedario mod. AF 44), sicche' il pagamento da parte dei datori di lavoro è soggetto ad autorizzazione da rilasciare sul mod. ANF 43. A tal fine deve essere presentata alla competente Sede dell'Istituto apposita domanda redatta sul mod. ANF 42. La domanda di autorizzazione va anche presentata in tutti i casi in cui sul modulo di domanda per ottenere l'assegno per il nucleo familiare non venga rilasciata la dichiarazione del coniuge del richiedente (ad es., in caso di abbandono). Alla domanda di autorizzazione deve essere, naturalmente allegata la documentazione attestante la relativa situazione (ad esempio, certificato di stato di famiglia, sentenza di separazione legale o di divorzio;
certificato di morte dei genitori, documento attestante l'abbandono ecc.) onde consentire alla Sede dell'Istituto necessari accertamenti. Ovviamente le domande di pagamento diretto dell'assegno al nucleo, quando ciò sia previsto, saranno corredate dalla documentazione come sopra precisato”.
L'art. 2697 c.c., con riferimento all'onere della prova, statuisce espressamente che: “chi intende far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”. Pertanto, l'onere di provare un fatto ricade su colui che invoca proprio quel fatto a sostegno della propria tesi. Di conseguenza, chi vuol far valere un diritto in giudizio deve, quindi, dimostrare i fatti costitutivi, che ne hanno determinato l'origine.
Tanto premesso, circostanza incontestata tra le parti è che la parte convenuta non abbia percepito gli assegni familiari a far data dal 2012 e che tale mancato versamento degli assegni si verificava per la CP_ mancata presentazione della istanza correlata dalla documentazione richiesta dall' essendo la domanda subordinata alla autorizzazione dell'istituto previdenziale.
Infatti, dalla documentazione versata in atti (buste paga) risulta che gli assegni familiari non sono stati più percepiti dal a far data da febbraio 2012 (infatti da quella data non figurano più in busta paga) CP_1 con la conseguenza che lo stesso non avendo incassato gli assegni familiari in luogo del coniuge, non può essere condannato alla ripetizione di quanto in realtà non ha mai percepito. Né in ogni caso vi è alcuna prova alcuna che l'importo richiesto pari ad euro 10000,00 sia corrispondente a quello sarebbe stato effettivamente dovuto a titolo di assegni familiari, né parte attrice ha offerto prova dell'ammontare degli assegni familiari dovuti e mai percepiti.
Parte attrice in sede di comparsa conclusionale ha chiesto inoltre il risarcimento dei danni patiti per la CP_ mancata presentazione dell'istanza all' tuttavia, la medesima non può trovare ingresso nel presente giudizio in quanto domanda del tutto nuova, non essendo oggetto di accertamento la eventuale responsabilità del coniuge per la mancata presentazione della documentazione necessaria ai fini dell'accoglimento della domanda di assegni familiari, ma unicamente la ripetizione dell'indebito.
Orbene, alla luce di tali considerazioni si ritiene la domanda di parte attrice infondata.
Considerata la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni (parte attrice veniva a conoscenza della mancata percezione degli assegni familiari da parte del convenuto nel corso del giudizio) si dichiarano integralmente compensate le spese di lite tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla controversia come innanzi proposta, così provvede:
1. Rigetta la domanda proposta da parte attrice;
2. Compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti.
Santa Maria Capua Vetere 30.04.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Maria Rita Guarino