Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 753.
(Immobili gravati da rendita redimibile).
Ogni coerede, quando i beni immobili dell'eredita' sono gravati con ipoteca da una prestazione di rendita redimibile, puo' chiedere che gli immobili ne siano affrancati e resi liberi prima che si proceda alla formazione delle quote ereditarie. Se uno dei coeredi si oppone, decide l'autorita' giudiziaria. Se i coeredi dividono l'eredita' nello stato in cui si trova, l'immobile gravato deve stimarsi con gli stessi criteri con cui si stimano gli altri beni immobili, detratto dal valore di esso il capitale corrispondente alla prestazione, secondo le norme relative al riscatto della rendita, salvo che esista un patto speciale intorno al capitale da corrispondersi per l'affrancazione.
Alla prestazione della rendita e' tenuto solo l'erede, nella cui quota cade detto immobile, con l'obbligo di garantire i coeredi.
(Immobili gravati da rendita redimibile).
Ogni coerede, quando i beni immobili dell'eredita' sono gravati con ipoteca da una prestazione di rendita redimibile, puo' chiedere che gli immobili ne siano affrancati e resi liberi prima che si proceda alla formazione delle quote ereditarie. Se uno dei coeredi si oppone, decide l'autorita' giudiziaria. Se i coeredi dividono l'eredita' nello stato in cui si trova, l'immobile gravato deve stimarsi con gli stessi criteri con cui si stimano gli altri beni immobili, detratto dal valore di esso il capitale corrispondente alla prestazione, secondo le norme relative al riscatto della rendita, salvo che esista un patto speciale intorno al capitale da corrispondersi per l'affrancazione.
Alla prestazione della rendita e' tenuto solo l'erede, nella cui quota cade detto immobile, con l'obbligo di garantire i coeredi.
Giurisprudenza • 11
- 1. Trib. Reggio Emilia, sentenza 10/07/2025, n. 412Provvedimento: […] Non è pertanto maturato il termine prescrizionale per i crediti previdenziali di cui si discute. Il ricorso è invece fondato con riguardo all'importo richiesto in pagamento agli eredi con le cartelle loro notificate. A ciascun erede è stato infatti richiesto il pagamento dell'intero debito mentre, ai sensi dell'art 753 cc, gli eredi rispondono dei debiti ereditari in proporzione alle loro quote ereditarie. Nel caso di specie ciascuno dei ricorrenti è obbligato personalmente solo per il 50% dell'intero debito. Le cartelle esattoriali opposte contengono importi errati e vanno di conseguenza annullate.Leggi di più...
- sanzioni contributive·
- art. 753 c.c.·
- prescrizione crediti previdenziali·
- opposizione a cartella esattoriale·
- pagamento contributi·
- disapplicazione provvedimenti amministrativi·
- art. 615 c.p.c.·
- art. 24 comma 6 D.lvo n. 46/1999·
- responsabilità eredi