Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00291/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01462/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1462 del 2025, proposto da
NZ RA, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Barilla', Teresa Innocenza Barilla', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
- della sentenza n. 91/2024 pubblicata il 25.01.2024, emessa dal Tribunale di Modena, Sezione Lavoro;
- della sentenza n. 522/2024 pubblicata il 04.06.2024, emessa dal Tribunale di Modena, Sezione Lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 il dott. AO VI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente ha agito in giudizio per ottenere l’ottemperanza a 2 sentenze del g.o. in epigrafe indicate ovvero nn. 91/2024 e 522/2024 del Tribunale civile di Modena.
Il Ministero intimato non si è costituito in giudizio.
Le sentenze sono passate in giudicato come da attestazione della cancelleria prodotte in atti.
Le sentenze sono state notificate per la decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, ai fini della esecuzione, al Ministero.
Con atto depositato in data 6 febbraio 2026 parte ricorrente ha rappresentato l’intervenuto integrale pagamento seppur successivamente alla proposizione del ricorso in esame, delle somme di cui alla sola sentenza n. 522/2024 , insistendo per l’ottemperanza della sentenza n. 91/2024.
Ciò premesso, il Collegio rileva che, nel merito, il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto limitatamente alla sentenza ancora ineseguita.
La perdurante inadempienza del Ministero convenuto comporta, pertanto, quale ulteriore conseguenza, l'ordine all'Amministrazione di dare esecuzione alle statuizioni contenute nella sentenza definitiva, passata in giudicato come da certificazione prodotta, detratto quanto eventualmente corrisposto.
Pertanto si ordina al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza predetta entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
In caso di ulteriore inadempienza da parte del Ministero predetto alle operazioni necessarie provvederà, su istanza di parte ricorrente, in sostituzione dello stesso ed entro i successivi novanta giorni, un commissario ad acta che il Tribunale nomina, fin da ora, nel Dirigente dell’Ufficio Scolastico regionale con facoltà di sub delega dell'incarico ad altro dirigente o funzionario.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza con distrazione in favore del difensore antistatario, in misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia – Romagna Bologna (Sezione Seconda), dichiara in parte la cessazione della materia del contendere ed in parte accoglie il ricorso in epigrafe indicato e dispone come in motivazione.
Condanna il Ministero intimato al pagamento delle spese di causa che si liquidano in complessivi euro 800,00 (ottocento/00), oltre spese generali ed oneri accessori nonché alla restituzione di un importo pari al contributo unificato versato, con distrazione delle spese a favore del difensore.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GO Di BE, Presidente
AO VI, Consigliere, Estensore
Jessica Bonetto, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AO VI | GO Di BE |
IL SEGRETARIO