Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/04/2025, n. 1743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1743 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 9256/2024 RG
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dagli Avv.ti Daniela Sodano ed Parte_1
Arcangelo Fele;
ricorrente
CONTRO
, in persona del rappresentante legale p.t., rappresentato e difeso come in atti;
CP_1
resistente
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La ricorrente ha allegato che in data 11/12/2019 presentava all' domanda di beneficio della CP_1 prestazione di mobilità in deroga per il periodo dal 27/05/2018 al 22/12/2019; che la domanda veniva regolarmente accolta con erogazione da parte dell' della relativa indennità; che tuttavia in CP_1 data 05/03/2020 l' comunicava alla ricorrente quanto segue: << La informiamo che nel CP_1 periodo che va dal 27/05/2018 al 22/12/2019 sono stati pagati € 14.585,38 sulle prestazioni di mobilità cat. mob. N°2014/440809 per i seguenti motivi: proroga mobilità non più spettante a seguito riassunzione a qualsiasi titolo. In allegato a questa lettera troverà un bollettino MAV che dovrà utilizzare per il pagamento della somma dovuta >> .
Esponeva che, in data 28/07/2020, inoltrava ricorso amministrativo avverso tale provvedimento e che in riscontro l' comunicava quanto segue: << la mobilità non spetta più perché è stata concessa CP_1 la proroga fino al 27/05/2018, da tale data non spetta più per assunzione. >>
Rappresentava che l'assunzione a cui faceva riferimento l' riguardava un contratto di CP_1 assunzione a termine per somministrazione di lavoro a tempo determinato con decorrenza dal
27/05/2018 e fino al 10/06/2018 che aveva sottoscritto con la società filiale di Controparte_2
Pomigliano D'Arco (NA) e che cessava la propria attività lavorativa in data 05/06/2018 allorché rassegnava le dimissioni volontarie.
Aggiungeva che adiva l'autorità giudiziaria, incardinando innanzi al Tribunale di Napoli Nord Sezione Lavoro giudizio avente ad oggetto l'accertamento della illegittimità del provvedimento di CP_ revoca da parte dell' del beneficio dell'indennità di mobilità per il periodo dal 27/05/2018 al
22/12/2019 e che con sentenza n. 2647/2023 pubblicata il 09/06/2023 il Tribunale di Napoli Nord CP_ accoglieva il ricorso, dichiarando irripetibili le somme di cui alla nota del 05/03/2000. CP_ Allegava che in data 27/05/2020 ebbe ad inoltrare all' nuova domanda di riconoscimento CP_ dell'indennità di mobilità in deroga e che l' rigettava la domanda con la seguente motivazione:
<< LA MOBILITA' NON SPETTA PIU' PERCHE' E' STATA CONCESSA LA PROROGA FINO AL 27/05/2018 DA TALE DATA NON SPETTA PIU' PER ASSUNZIONE >> .
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06.06.2018 e sino ad oggi e/o per quella diversa decorrenza ritenuta per legge.
L' si è costituito in giudizio esponendo “l'Articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre CP_1
2017, n. 205 Trattamenti di mobilità in deroga per i lavoratori che operino nelle aree di crisi industriale complessa) afferma chiaramente: “La prestazione è concessa per la durata massima di dodici mesi e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2018. Diversamente dalle prestazioni di mobilità ordinaria o in deroga, il lavoratore decade dal trattamento qualora trovi una nuova occupazione a qualsiasi titolo. Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, dopo aver effettuato la propria CP_ valutazione in ordine alla sostenibilità finanziaria, comunica all' e alla Regione richiedente che quest'ultima può procedere all'autorizzazione dei trattamenti previsti. Pertanto, una volta ricevuto l'assenso da parte del Ministero, la Regione emana il provvedimento di concessione conforme, in relazione all'elenco dei beneficiari, alla durata del trattamento ed al periodo concesso, alle valutazioni del Ministero vigilante. I provvedimenti regionali da trasmettere all' devono espressamente CP_1 indicare il riferimento normativo dell'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al fine di non creare “confusione contabile” con altri provvedimenti regionali di autorizzazione del medesimo trattamento, in particolare con quelli concessi ai sensi dell'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015. Il provvedimento dovrà contenere, per ogni singolo beneficiario, anche la matricola dell'azienda di appartenenza del lavoratore, la cui unità operativa/produttiva CP_1 era ubicata nell'area di crisi industriale complessa riconosciuta ai sensi dell'articolo 27 del D.L. n.
83/2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Spetta alla Regione, che se ne assume la responsabilità, l'accertamento in ordine al requisito della provenienza del beneficiario da un'impresa operante in un'area di crisi industriale complessa, la verifica dell'applicazione contestuale ai lavoratori delle misure di politica attiva individuate nel piano regionale e degli altri dati richiesti. In considerazione dell'obbligo per l'Istituto di procedere con il monitoraggio delle risorse erogate, la trasmissione all' dei provvedimenti regionali di autorizzazione deve avvenire CP_1 esclusivamente per il tramite del “Sistema Informativo Percettori” (SIP) utilizzando il numero di decreto convenzionale “18020”. L' non darà seguito ai pagamenti in esecuzione di CP_3 provvedimenti regionali inviati con modalità diverse. Al fine del controllo sulla coerenza tra quanto autorizzato dalla Regione e la sostenibilità finanziaria comunicata dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l'Istituto verificherà che l'importo stimato del singolo provvedimento regionale sia coerente con l'importo complessivo a disposizione della Regione, seguendo l'ordine cronologico di trasmissione dei singoli provvedimenti regionali.” Aggiungeva che “Dovrà eccepirsi, dunque, che la ricorrente omette di fornire qualsiasi allegazione e prova circa il decreto che avrebbe autorizzato, secondo le prescrizioni di legge, l'invocata prestazione. Rispetto alla sua durata, la norma afferma poi chiaramente che in ogni caso, la stessa non avrebbe potuto superare i dodici mesi, né andare oltre il 31.12.2018. ….
Alcuna prova vi è, dunque, che la ricorrente abbia diritto all'indennità di mobilità in deroga, non essendo stato prodotto alcun provvedimento concessorio che possa consentire all'Istituto di effettuare
2 le opportune verifiche. In ogni caso, è evidente che del tutto sfornita fondamento è la richiesta di riconoscimento della prestazione a far tempo dal 6.06.2018 ad oggi. La prestazione poteva essere concessa, come detto, per un periodo massimo di dodici mesi (non oltre il 31.12.2008). La citata pronuncia n. 2647/2023 del Tribunale Napoli Nord dimostra, peraltro, che la ricorrente ha percepito
(seppur, a parere dell' , indebitamente) l'indennità di mobilità, almeno sino al 22.12.2019. CP_3
La domanda del ricorrente è dunque, per diverse ragioni, priva di fondamento e merita di essere rigettata”.
La controversia, a seguito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., essendo matura per la decisione in base alla documentazione depositata in atti, è stata decisa.
La domanda è infondata.
Emerge dalla documentazione in atti che la ricorrente in data 27/05/2020 inoltrava all' la CP_1 domanda di riconoscimento dell'indennità di mobilità in deroga ai sensi dell'art. 11 quater comma 4
Decreto Legge 30 dicembre 2019 n.162 convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020,
n. 8, che prevede: “4. Le disposizioni di cui all'articolo 25-ter del decreto-legge 23 ottobre 2018, n.
119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, si applicano anche nell'anno 2020, alle medesime condizioni, per ulteriori dodici mesi …..”
L'articolo 25-ter del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 dicembre 2018, n. 136 – richiamato dall'anzidetta disposizione – prevede: “1. Il trattamento di mobilità in deroga di cui all'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è concesso per dodici mesi anche in favore dei lavoratori che hanno cessato o cessano la mobilità ordinaria o in deroga dal 22 novembre 2017 al 31 dicembre 2018, prescindendo dall'applicazione dei criteri di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 83473 del 1° agosto 2014, a condizione che a tali lavoratori siano contestualmente applicate misure di politica attiva, individuate in un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL). Il lavoratore decade dalla fruizione del trattamento qualora trovi nuova occupazione a qualsiasi titolo.”
L'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 prevede: “142. Nelle aree di crisi industriale complessa di cui al comma 140 puo' essere concesso un trattamento di mobilita' in deroga, della durata massima di dodici mesi, in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2018 e nell'ambito del limite di spesa complessivo stabilito dal comma 143, a favore dei lavoratori che cessano la mobilita' ordinaria o in deroga nel semestre dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2018, prescindendo anche dall'applicazione dei criteri di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 83473 del 1° agosto 2014, a condizione che a tali lavoratori siano contestualmente applicate misure di politica attiva, individuate in un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro. Il lavoratore decade dalla fruizione del trattamento qualora trovi nuova occupazione a qualsiasi titolo.”
Emerge pertanto che per quanto attiene alla prestazione previdenziale richiesta da parte ricorrente le norme menzionate – che regolano l'erogazione della prestazione – prevedono in maniera chiara ed inequivoca che il lavoratore decade dalla fruizione del trattamento qualora trovi nuova occupazione a qualsiasi titolo.
Pertanto le suddette disposizioni escludono che la ricorrente abbia diritto a percepire la prestazione in
3 ragione del rapporto lavorativo a tempo determinato stipulato dalla ricorrente in data 27.5.2018.
Il suddetto rapporto è poi cessato per dimissioni volontarie a far data dal 5.6.2018 (cfr. doc. in atti prodotta dalla stessa parte ricorrente).
In merito può rilevarsi che la circolare dell' n. 90 del 2018 prodotta in atti prevede: CP_1
“Diversamente dalle prestazioni di mobilità ordinaria o in deroga, il lavoratore decade dal trattamento qualora trovi una nuova occupazione a qualsiasi titolo.”
Deve escludersi per completezza che la sentenza della Corte di Legittimità Sez. L, n. 5250 del
17/03/2015, menzionata nella sentenza n. 2647/2023 emessa dal Tribunale di Napoli Nord prodotta in atti, faccia riferimento alla fattispecie di mobilità in deroga che ci occupa.
Nella suddetta pronuncia la Corte di Legittimità esamina la questione della decadenza dalla percezione dell'indennità di mobilità, di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 9, e pertanto una questione diversa da quella attinente alla decadenza dalla fruizione del trattamento previdenziale che la ricorrente ha chiesto di percepire (cfr. domanda amministrativa in atti).
Pertanto - precisato per completezza che la presente pronuncia non può avere alcuna efficacia in relazione a quanto già statuito dalla sentenza n. 2647/2023 emessa dal Tribunale di Napoli Nord, che ha dichiarato irripetibili le somme di cui ha la nota del 5.3.2020 (cfr. sentenza in atti) - il CP_1 ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite possono essere compensate stante la novità della questione esaminata.
PQM
Il Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Così deciso il 16.04.2025
Il Giudice
dott. Giovanni Andrea Rippa
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