Art. 2.
Il n. 1) dell' art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 929 , ratificato con legge 17 maggio 1952, n. 621 , e' sostituito dal seguente:
"1) l'elenco dei lavoratori che essendo iscritti fra i lavoratori agricoli a termini dell' art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949 , ed avendo compiuti gli anni 14 e non superati i 65 risultino disoccupati agricoli a norma dell'art. 10 del presente decreto riportandoli per gruppi di specializzazione agricola e per categorie professionali secondo lo stato di famiglia".
Il n. 1) dell' art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 929 , ratificato con legge 17 maggio 1952, n. 621 , e' sostituito dal seguente:
"1) l'elenco dei lavoratori che essendo iscritti fra i lavoratori agricoli a termini dell' art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949 , ed avendo compiuti gli anni 14 e non superati i 65 risultino disoccupati agricoli a norma dell'art. 10 del presente decreto riportandoli per gruppi di specializzazione agricola e per categorie professionali secondo lo stato di famiglia".