Sentenza 22 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/03/2001, n. 4114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4114 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA SEZI0 4 1 1 4/0 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 1 LA CORTE SUPREMA D Oggetto stituzioneituzione somme TER A CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Gaetano FIDUCCIA Presidente R.G.N. 7696/98 Dott. Paolo VITTORIA Consigliere Dott. Roberto PREDEN Rel. Consigliere Cron.880 1375 Dott. Francesco SABATINI Consigliere Rep. SEGRETO Ud. 28/11/00 ConsigliereDott. Antonio ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE S EN TENZA Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. IL SOLE 24.025 per diritti L. 3000 MILANTA CARLO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA il 23-MAR-2001- IL CANCELLIERE L NIZZA 921 presso 10 studio dell'avvocato MACRINA agli avvocati ELISABETTA, che lo difende unitamente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ARATA CYBEO GIORGIO, PANICO MARCELLA, giusta delega in Richiesta copia studio atti;
dal Sig. __FL_ per diritti L3000 23 MAR. 2001 - ricorrente il IL CANCELLIERE
contro
IL FORNARETTO SNC, in persona del suo legale rapprese pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DALLACORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE BACHELET 12, presso lo studio dell'avvocato RDO, che lo difende unitamente all'avvocato Richiesta copia studio 2000 OV CC per diritti L. 3000 dal Sig. C 1927 GOLINELLI PIERO, giusta delega in att i;
# 2.3. MAR. 2001.. IL CANCELLIERE controricorrente avversO la sentenza n. 598/97 della Corte d'Appello di TORINO, Sezione I I civile emessa il 14/3/19977 depositata il 28/04/97; 728/93, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/11/00 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
udito 1'Avvocato IZ GO (per delega Avv. Golinelli); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 28.7.1989, RL MI conveniva davanti al Tribunale di Mondovì la S.n.c. I l Fornaretto per sentir dichiarare la nullità del con- tratto del 21.6.1988, avente ad oggetto la cessione delle licenze per lo svolgimento dell'attività di pani- ficazione, pasticceria e commercio al minuto presso l'esercizio di Via Prato Nevoso, di cui era titolare la convenuta, per contrasto con le norme che regolano il rilascio delle licenze di commercio, con conseguente condanna alla restituzione delle somme sborsate in ese- cuzione del contratto. La convenuta eccepiva l'improponibilità della do- 2 manda in virtù di clausola compromissoria;
contestava la fondatezza della domanda;
proponeva riconvenzionale per ottenere il pagamento di canoni insoluti. Il tribunale, con sentenza del 13.3.1993, dichiara- va improponibile la domanda e condannava l'attore al pagamento delle spese. Pronunciando sull'appello del MI, al quale aveva resistito la S.n.c. Il Fornaretto, la Corte d'appello di Torino, con sentenza del 28.4.1997, di- chiarava nulla la clausola compromissoria e, decidendo nel merito, rigettava la domanda;
accoglieva la ricon- venzionale;
condannava il MI al pagamento delle spese del grado. Avverso la sentenza il MI ha proposto ricorso Ha resistito con controricorso la S.n.c. Il Forna- दि per cassazione, affidato a due motivi. retto. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Ha ritenuto la corte d'appello che, avuto ri- guardo al principio della conservazione del contratto e tenuto conto dell'insieme degli accordi intervenuti, il contratto doveva essere interpretato nel senso che og- getto della cessione non era la licenza in senso tecni- co-giuridico, bensì l'esercizio commerciale, e cioè l'azienda; ha osservato, per un verso, che la formula- 3 zione letterale non era decisiva, poichè l'espressione "licenza" è usata in Piemonte, nel linguaggio corrente, nel senso di "esercizio commerciale", per derivazione dialettale dal termine "acensa", che indica, nel terri- torio piemontese (secondo il Gran Dizionario Piemonte- se Italiano del Sant'Albino del 1859), la piccola bot- tega;
ha rilevato, inoltre, che la comune volontà delle parti di concludere l'affitto dell'azienda commerciale di panificio trovava conferma nel complessivo contesto del contratto, nel quale è previsto l'affitto di tutti gli elementi e le attrezzature dell'azienda, mentre do- veva ritenersi assunto dalla cedente soltanto l'obbligo ai non porre ostacoli al trasferimento della relativa autorizzazione amministrativa.
2. Con il primo motivo è denunciato il vizio di ul- trapetizione. Deduce il ricorrente che la società con- venuta non aveva mai prospettato una lettura del con- tratto alla luce dei principi poi recepiti dalla corte d'appello, quest'ultima non poteva far riferimento al- le indicazioni fornite dal dizionario dialettale pie- montese-italiano del 1859. 2.1. Il motivo non è fondato. Non è ravvisabile la denunciata ultrapetizione (nella specie riferita a quanto dedotto dal convenuto: art. 112, seconda parte, c.p.c.). La pretesa dell'attore si fondava invero sull'asserita illiceità dell'oggetto della convenzione, individuato nella cessione di una licenza di commercio, vietata dalla normativa di settore: la contestazione della convenuta circa la fondatezza della domanda si risolveva quindi non già in una eccezione in senso pro- prio, bensì in una mera difesa, avente ad oggetto la negazione del fatto costitutivo della domanda, rappre- sentato dall'illiceità dell'oggetto. Rientrava pertanto nel potere-dovere del giudice di appello, che per la prima volta esaminava il merito della controversia dopo la pronuncia di improponibilità della domanda resa dal primo giudice, accertare e valu- tare la sussistenza dei fatti costitutivi del diritto azionato, procedendo d'ufficio all'interpretazione del contratto, alla stregua dei criteri fissati dagli artt. 1362/1371 C.C., al fine di accertare se esso avesse о meno ad oggetto una cessione di licenza, vie- tata da norme imperative. E nello svolgimento di tale operazione ermeneutica ben poteva il giudice di merito porsi la questione se le parti avessero impiegato il termine "licenza" in senso tecnico-giuridico, per riferirsi all'autorizzazione amministrativa, ovvero in senso tra- slato, per menzionare l'esercizio commerciale, e com- 5 piere, a tal riguardo, indagini etimologiche.
3. Con il secondo motivo, denunciando insufficiente motivazione, deduce il ricorrente che la corte d'appello avrebbe erroneamente individuato l'oggetto hoooo del contratto in una cessione di azienda e non di una 2800001 licenza commerciale, in contrasto con la formulazione 109T 124, 18 letterale della convenzione. 4567 2,65 3.1. Il motivo è infondato. 8065 12,00 I l ricorrente si limita а contrapporre 451 FZ all'interpretazione del contratto compiuta dalla corte d'appello (riassunta nel punto n.1), una propria diver- sa interpretazione, senza denunciare la violazione di specifici criteri ermeneutici.
4. In conclusione, il ricorso va rigettato.
5. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorren- te al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, 85.000 .... oltre £.
3.000.000che liquida in £.. (tre milioni) per onorari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di cassazione, il 28.11.2000. CONSIGLIERE EST IL PRESIDENTE chclus IL CANCELLIERE OI Concetta Ammendola