CGT1
Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cagliari, sez. IV, sentenza 02/01/2026, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cagliari |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 4/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 4, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
AM NT TR AR, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 498/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ric_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cagliari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 25017015055 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 811/2025 depositato il
23/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 6.2.2025 è stato registrato un atto di donazione tra le parti Nominativo_1 (dante causa) e Nominativo_2 (avente causa), rogato dal notaio Ric_1, avente ad oggetto un fabbricato abitativo e un'area cortilizia autonomamente censita. In sede di registrazione le imposte sono state autoliquidate in misura fissa, applicando i benefici "prima casa" anche per l'area cortilizia. L'Agenzia delle Entrate ha rettificato tale autoliquidazione, sostenendo che l'agevolazione spettasse solo per le pertinenze accatastate come
C/2, C/6 e C/7, escludendo l'area cortilizia, ed ha emesso l'avviso di liquidazione notificato al notaio Ric_1.
Quest'ultimo ha impugnato l'avviso contestando all'Ufficio: a) in primo luogo, di avere utilizzato la procedura automatizzata (art.
3-ter d.lgs. 463/1997), in quanto riservata solo alla correzione di errori materiali o di calcolo evidenti, mentre nella specie si richiedeva una valutazione giuridica complessa, quella di stabilire se un cortile sia o meno “pertinenza prima casa”, che avrebbe richiesto l'emissione di un atto di accertamento motivato;
b) in secondo luogo, contestando all'Ufficio di non avere applicato il regime “prima casa” su un'area cortilizia pertinenziale, in quanto legata all'abitazione principale sulla base di un vincolo funzionale.
L'Agenzia delle entrate ha presentato controdeduzioni con le quali ha respinto l'eccezione di nullità riguardante l'uso della procedura automatizzata, sostenendo che non sia stato operato un accertamento di valore, ma un mero controllo della corretta applicazione delle aliquote basato sui dati dichiarati nel modello unico informatico;
nel merito, ha sostenuto che l'agevolazione “prima casa” per le pertinenze è limitata esclusivamente alle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (cantine, garage, tettoie), come previsto dalla Nota
II-bis all'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al dPR 131/1986, e non è applicabile alle aree cortilizie, non rientranti nel predetto elenco chiuso, con conseguente tassazione con l'aliquota ordinaria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le censure formulate dal ricorrente sono fondate.
Con riguardo alla prima censura (sub a), questa Sezione (sent. n. 77/2025) ha avuto modo di osservare, in causa proposta dallo stesso notaio Ric_1, che l'art. 3 ter d.lvo 463/97 prevede una particolare procedura di controllo automatizzato dell'autoliquidazione, attribuendo all'amministrazione finanziaria la potestà di notificare al notaio un avviso di liquidazione integrativo, dal quale scaturisce la possibilità, per il notaio, sia di pagare entro i quindici giorni successivi senza interessi moratori né sanzioni, sia di eventualmente compensare il proprio debito con il credito risultante per le somme da lui versate in eccesso su altre registrazioni telematiche autoliquidate. Questa particolare procedura di controllo riguarda unicamente l'imposta autoliquidata la cui difformità risulti immediatamente percepibile per tabulas, disponendo infatti la norma che, in tanto la procedura automatizzata di controllo e recupero dell'imposta autoliquidata sia esperibile, in quanto il maggior importo dovuto emerga sulla base degli elementi desumibili dall'atto. Al contrario, ogniqualvolta la pretesa impositiva non trovi riscontro cartolare ed ictu oculi, ma richieda l'accesso ad elementi extratestuali o anche l'esperimento di particolari accertamenti fattuali o valutazioni giuridico- interpretative, l'amministrazione finanziaria non può procedere alla notificazione al notaio, nei sessanta giorni, dell'avviso di liquidazione integrativo, dovendo invece emettere, secondo le regole generali, un avviso di accertamento - per un'imposta che, a quel punto, avrà necessariamente natura complementare - nei confronti delle parti contraenti (v. in tal senso Cass. n. 5865/2022). Ne consegue che la procedura semplificata non poteva applicarsi nel caso specifico, richiedendo valutazioni giuridiche complesse attinenti all'interpretazione dei presupposti normativi e fattuali per il riconoscimento del beneficio “prima casa” alle aree pertinenziali.
Con riguardo alla seconda censura (sub b), si condivide l'orientamento giurisprudenziale (Cass. n.
2351/2024) secondo cui, in tema di agevolazioni per l'acquisto della “prima casa”, l'applicazione del beneficio fiscale alle pertinenze di un immobile abitativo non è limitata esclusivamente alle categorie catastali indicate dalla prassi amministrativa (C/2, C/6 e C/7), di per sé non vincolante in sede giudiziaria. Il regime di favore spetta a qualsiasi bene che presenti un vincolo di pertinenza funzionale con l'abitazione principale, ai sensi dell'art. 817 c.c., ovvero che sia destinato in modo durevole e oggettivo al servizio o all'ornamento della stessa (come, nella specie, il giardino), a prescindere dalla loro autonoma iscrizione in catasto e dalla loro specifica classificazione. La nozione fiscale di pertinenza coincide con quella civilistica, sicché se un'area urbana è oggettivamente una pertinenza, come un giardino (nel caso considerato dalla Corte di cassazione)
o un'area cortilizia (nel caso in esame), di un'abitazione “prima casa”, essa deve subire lo stesso trattamento fiscale della casa, anche se non è un box o una cantina (v. Cass. 2351/2024).
Il ricorso, essendo fondato, è accolto.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 4, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
AM NT TR AR, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 498/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ric_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cagliari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 25017015055 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 811/2025 depositato il
23/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 6.2.2025 è stato registrato un atto di donazione tra le parti Nominativo_1 (dante causa) e Nominativo_2 (avente causa), rogato dal notaio Ric_1, avente ad oggetto un fabbricato abitativo e un'area cortilizia autonomamente censita. In sede di registrazione le imposte sono state autoliquidate in misura fissa, applicando i benefici "prima casa" anche per l'area cortilizia. L'Agenzia delle Entrate ha rettificato tale autoliquidazione, sostenendo che l'agevolazione spettasse solo per le pertinenze accatastate come
C/2, C/6 e C/7, escludendo l'area cortilizia, ed ha emesso l'avviso di liquidazione notificato al notaio Ric_1.
Quest'ultimo ha impugnato l'avviso contestando all'Ufficio: a) in primo luogo, di avere utilizzato la procedura automatizzata (art.
3-ter d.lgs. 463/1997), in quanto riservata solo alla correzione di errori materiali o di calcolo evidenti, mentre nella specie si richiedeva una valutazione giuridica complessa, quella di stabilire se un cortile sia o meno “pertinenza prima casa”, che avrebbe richiesto l'emissione di un atto di accertamento motivato;
b) in secondo luogo, contestando all'Ufficio di non avere applicato il regime “prima casa” su un'area cortilizia pertinenziale, in quanto legata all'abitazione principale sulla base di un vincolo funzionale.
L'Agenzia delle entrate ha presentato controdeduzioni con le quali ha respinto l'eccezione di nullità riguardante l'uso della procedura automatizzata, sostenendo che non sia stato operato un accertamento di valore, ma un mero controllo della corretta applicazione delle aliquote basato sui dati dichiarati nel modello unico informatico;
nel merito, ha sostenuto che l'agevolazione “prima casa” per le pertinenze è limitata esclusivamente alle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (cantine, garage, tettoie), come previsto dalla Nota
II-bis all'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al dPR 131/1986, e non è applicabile alle aree cortilizie, non rientranti nel predetto elenco chiuso, con conseguente tassazione con l'aliquota ordinaria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le censure formulate dal ricorrente sono fondate.
Con riguardo alla prima censura (sub a), questa Sezione (sent. n. 77/2025) ha avuto modo di osservare, in causa proposta dallo stesso notaio Ric_1, che l'art. 3 ter d.lvo 463/97 prevede una particolare procedura di controllo automatizzato dell'autoliquidazione, attribuendo all'amministrazione finanziaria la potestà di notificare al notaio un avviso di liquidazione integrativo, dal quale scaturisce la possibilità, per il notaio, sia di pagare entro i quindici giorni successivi senza interessi moratori né sanzioni, sia di eventualmente compensare il proprio debito con il credito risultante per le somme da lui versate in eccesso su altre registrazioni telematiche autoliquidate. Questa particolare procedura di controllo riguarda unicamente l'imposta autoliquidata la cui difformità risulti immediatamente percepibile per tabulas, disponendo infatti la norma che, in tanto la procedura automatizzata di controllo e recupero dell'imposta autoliquidata sia esperibile, in quanto il maggior importo dovuto emerga sulla base degli elementi desumibili dall'atto. Al contrario, ogniqualvolta la pretesa impositiva non trovi riscontro cartolare ed ictu oculi, ma richieda l'accesso ad elementi extratestuali o anche l'esperimento di particolari accertamenti fattuali o valutazioni giuridico- interpretative, l'amministrazione finanziaria non può procedere alla notificazione al notaio, nei sessanta giorni, dell'avviso di liquidazione integrativo, dovendo invece emettere, secondo le regole generali, un avviso di accertamento - per un'imposta che, a quel punto, avrà necessariamente natura complementare - nei confronti delle parti contraenti (v. in tal senso Cass. n. 5865/2022). Ne consegue che la procedura semplificata non poteva applicarsi nel caso specifico, richiedendo valutazioni giuridiche complesse attinenti all'interpretazione dei presupposti normativi e fattuali per il riconoscimento del beneficio “prima casa” alle aree pertinenziali.
Con riguardo alla seconda censura (sub b), si condivide l'orientamento giurisprudenziale (Cass. n.
2351/2024) secondo cui, in tema di agevolazioni per l'acquisto della “prima casa”, l'applicazione del beneficio fiscale alle pertinenze di un immobile abitativo non è limitata esclusivamente alle categorie catastali indicate dalla prassi amministrativa (C/2, C/6 e C/7), di per sé non vincolante in sede giudiziaria. Il regime di favore spetta a qualsiasi bene che presenti un vincolo di pertinenza funzionale con l'abitazione principale, ai sensi dell'art. 817 c.c., ovvero che sia destinato in modo durevole e oggettivo al servizio o all'ornamento della stessa (come, nella specie, il giardino), a prescindere dalla loro autonoma iscrizione in catasto e dalla loro specifica classificazione. La nozione fiscale di pertinenza coincide con quella civilistica, sicché se un'area urbana è oggettivamente una pertinenza, come un giardino (nel caso considerato dalla Corte di cassazione)
o un'area cortilizia (nel caso in esame), di un'abitazione “prima casa”, essa deve subire lo stesso trattamento fiscale della casa, anche se non è un box o una cantina (v. Cass. 2351/2024).
Il ricorso, essendo fondato, è accolto.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e compensa le spese.