Art. 26.
L' articolo 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, numero 625 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15 , e' sostituito dal seguente:
"Per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto, punibili con la reclusione superiore nel massimo a cinque anni, e' sempre obbligatoria la cattura".
L' articolo 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, numero 625 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15 , e' sostituito dal seguente:
"Per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto, punibili con la reclusione superiore nel massimo a cinque anni, e' sempre obbligatoria la cattura".