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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/11/2025, n. 3582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3582 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3323 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2025, avente ad oggetto: divorzio giudiziale, vertente tra
( , rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. ANTONIO BACCARO ( ) presso cui è elettivamente C.F._2 domiciliata
RICORRENTE
e
( , rappresentato e difeso, in virtù di procura in Controparte_1 C.F._3 atti, dall'avv. MARIANO DI MONACO ( ) presso cui è elettivamente C.F._4 domiciliato
RESISTENTE nonché
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'udienza del 11/11/2025 le parti hanno raggiunto un accordo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 04/06/2025 la ricorrente chiedeva pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Portici (NA) il 21/07/1999 con il resistente dal quale erano nati due figli il 17/01/2002 e il 05/06/2003. A sostegno della domanda deduceva che era Per_1 Per_2 venuta meno la comunione materiale e spirituale fin da quando, nell'ambito del giudizio di
1 separazione consensuale, erano stati autorizzati dal Presidente del Tribunale a vivere separatamente e il giudizio era stato definito con sentenza passata in giudicato del 29/11/2017. Nella sentenza di separazione era stato previsto l'affido condiviso dei figli minori con collocazione prevalente presso la madre e l'obbligo a carico del resistente di versare un assegno a titolo di contributo al mantenimento dei figli di € 450,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Perdurando lo stato di separazione, concludeva per la pronuncia di divorzio e la conferma della disciplina della separazione.
In data 10/11/2025 si costituiva il resistente senza opporsi all'accoglimento della domanda sullo status. In ordine alle altre statuizioni chiedeva la conferma della disciplina della separazione.
All'udienza del 11/11/2025, constatato l'esito negativo del tentativo di conciliazione, le parti dichiaravano voler confermare le statuizioni della separazione e i difensori rassegnavano le conclusioni chiedendo che il Tribunale volesse accogliere la domanda di divorzio e recepire in sentenza l'accordo raggiunto dalle parti. La causa era rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta. Infatti, è stato provato il titolo addotto a sostegno di essa cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata con sentenza del 29/11/2017, passata in giudicato. In secondo luogo, è stata provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto per legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 01/12/1970, n. 898 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Atteso che i figli della coppia hanno raggiunto la maggiore età, nulla deve disporsi in merito al regime di affido e alla regolamentazione dei tempi di permanenza con il genitore non convivente.
In ordine alle statuizioni accessorie, le parti hanno concordato le seguenti condizioni:
- Il sig. sarà tenuto a provvedere al mantenimento dei soli figli mediante il Controparte_1 versamento di un assegno mensile di euro 450,00. Il detto importo sarà annualmente adeguato in base alle variazioni accertate dall'Istat. L'importo mensile di euro 450,00 dovrà essere versato alla sig.ra a cura del datore di lavoro del sig. . A tal proposito lo Parte_1 Controparte_1 stesso dichiara che attualmente svolge l'attività di agente di polizia penitenziaria presso il carcere di Busto Arsizio (Varese) e il suo stipendio gli viene versato mensilmente attraverso la Ragioneria
Territoriale dello Stato Varese dal Ministero della Economia e Finanza – Direzione centrale dei sistemi informativi e dell'innovazione per conto del Ministero della Giustizia. Il Sig. CP_1
conferisce autorizzazione a versare direttamente alla Sig.ra la somma
[...] Parte_1 indicata quale contributo al mantenimento dei figli. Le spese straordinarie di salute e le altre spese,
2 certificate e concordate se possibile, verranno corrisposte da entrambi i genitori al 50 per cento ciascuno.
- Resta inteso che il mantenimento sarà corrisposto per i soli figli e nulla per la moglie.
- Le spese del giudizio saranno compensate tra le parti.
L'accordo, non essendo in contrasto con norme imperative, può essere recepito dal Tribunale ed essere posto alla base della decisione.
Atteso l'accordo raggiunto e l'assenza di un'effettiva soccombenza, le spese di lite possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara, alle condizioni concordate tra le parti, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Portici (NA) in data 21/07/1999 da , nata il Parte_1
10/08/1974 a Mugnano di Napoli (NA), e , nato il [...] a [...] Controparte_1
(CE);
2) ordina che la presente sentenza, passata in giudicato, sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PORTICI (NA) per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 152 septies disp. att. c.p.c., 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 161, parte II, serie A, anno 1999);
3) dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 11/11/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3323 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2025, avente ad oggetto: divorzio giudiziale, vertente tra
( , rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. ANTONIO BACCARO ( ) presso cui è elettivamente C.F._2 domiciliata
RICORRENTE
e
( , rappresentato e difeso, in virtù di procura in Controparte_1 C.F._3 atti, dall'avv. MARIANO DI MONACO ( ) presso cui è elettivamente C.F._4 domiciliato
RESISTENTE nonché
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'udienza del 11/11/2025 le parti hanno raggiunto un accordo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 04/06/2025 la ricorrente chiedeva pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Portici (NA) il 21/07/1999 con il resistente dal quale erano nati due figli il 17/01/2002 e il 05/06/2003. A sostegno della domanda deduceva che era Per_1 Per_2 venuta meno la comunione materiale e spirituale fin da quando, nell'ambito del giudizio di
1 separazione consensuale, erano stati autorizzati dal Presidente del Tribunale a vivere separatamente e il giudizio era stato definito con sentenza passata in giudicato del 29/11/2017. Nella sentenza di separazione era stato previsto l'affido condiviso dei figli minori con collocazione prevalente presso la madre e l'obbligo a carico del resistente di versare un assegno a titolo di contributo al mantenimento dei figli di € 450,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Perdurando lo stato di separazione, concludeva per la pronuncia di divorzio e la conferma della disciplina della separazione.
In data 10/11/2025 si costituiva il resistente senza opporsi all'accoglimento della domanda sullo status. In ordine alle altre statuizioni chiedeva la conferma della disciplina della separazione.
All'udienza del 11/11/2025, constatato l'esito negativo del tentativo di conciliazione, le parti dichiaravano voler confermare le statuizioni della separazione e i difensori rassegnavano le conclusioni chiedendo che il Tribunale volesse accogliere la domanda di divorzio e recepire in sentenza l'accordo raggiunto dalle parti. La causa era rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta. Infatti, è stato provato il titolo addotto a sostegno di essa cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata con sentenza del 29/11/2017, passata in giudicato. In secondo luogo, è stata provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto per legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 01/12/1970, n. 898 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Atteso che i figli della coppia hanno raggiunto la maggiore età, nulla deve disporsi in merito al regime di affido e alla regolamentazione dei tempi di permanenza con il genitore non convivente.
In ordine alle statuizioni accessorie, le parti hanno concordato le seguenti condizioni:
- Il sig. sarà tenuto a provvedere al mantenimento dei soli figli mediante il Controparte_1 versamento di un assegno mensile di euro 450,00. Il detto importo sarà annualmente adeguato in base alle variazioni accertate dall'Istat. L'importo mensile di euro 450,00 dovrà essere versato alla sig.ra a cura del datore di lavoro del sig. . A tal proposito lo Parte_1 Controparte_1 stesso dichiara che attualmente svolge l'attività di agente di polizia penitenziaria presso il carcere di Busto Arsizio (Varese) e il suo stipendio gli viene versato mensilmente attraverso la Ragioneria
Territoriale dello Stato Varese dal Ministero della Economia e Finanza – Direzione centrale dei sistemi informativi e dell'innovazione per conto del Ministero della Giustizia. Il Sig. CP_1
conferisce autorizzazione a versare direttamente alla Sig.ra la somma
[...] Parte_1 indicata quale contributo al mantenimento dei figli. Le spese straordinarie di salute e le altre spese,
2 certificate e concordate se possibile, verranno corrisposte da entrambi i genitori al 50 per cento ciascuno.
- Resta inteso che il mantenimento sarà corrisposto per i soli figli e nulla per la moglie.
- Le spese del giudizio saranno compensate tra le parti.
L'accordo, non essendo in contrasto con norme imperative, può essere recepito dal Tribunale ed essere posto alla base della decisione.
Atteso l'accordo raggiunto e l'assenza di un'effettiva soccombenza, le spese di lite possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara, alle condizioni concordate tra le parti, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Portici (NA) in data 21/07/1999 da , nata il Parte_1
10/08/1974 a Mugnano di Napoli (NA), e , nato il [...] a [...] Controparte_1
(CE);
2) ordina che la presente sentenza, passata in giudicato, sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PORTICI (NA) per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 152 septies disp. att. c.p.c., 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 161, parte II, serie A, anno 1999);
3) dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 11/11/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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