Sentenza 23 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/10/2002, n. 14930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14930 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2002 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig. Sole REPUBBLICA ITALIANA per diritti €1.55 23 OTT. 2002 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORT SU REMA DI CASSAZIONE149 30/02 IL CANCELLIERE Oggetto Possesso. Reintegrazione. Esecuzione. Opposizione Composta dagli Ill.mi. Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 4752/99 Dott. Vito GIUSTINIANI Consigliere Dott. Roberto PREDEN 34345 Dott. Francesco TRIFONE Consigliere Cron. 3870 Dott. Alberto TALEVI - Rel. Consigliere Rep. Ud. 21/06/02 Dott. Gianfranco MANZO Consigliere ha pronunciato la seguente SE N T ENZA CANCELLERIA sul ricorso proposto da: IN NI, da considerarsi domiciliato in ROMA presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato GIUSEPPE CANNATA, con studio: 10142 TORINO CORSO MONTE CUCCO 146, giusta delega in atti;
- ricorrente-
contro
CA TO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA MERCEDE 52, presso lo studio dell'avvocato MARIO MENGHINI, che lo difende unitamente all'avvocato ALBERTO GIORDANO, giusta delega in atti;
2002 - controricorrente 1406 avverso la sentenza n. 209/98 del Tribunale di VERCELLI, emessa il 20/5/1998, depositata il 11/06/98; RG.893/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/06/02 dal Consigliere Dott. Alberto TALEVI;
udito l'Avvocato MARIO MENGHINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Sembra opportuno riportare anzitutto quanto si legge nell'impugnata sentenza: 66 Con atto di citazione notificato il 30.10.1996 ex art. 395 n. 4 c.p.c. OV AR conveniva in giudizio AL SO proponendo revocazione avverso la sentenza di questo tribunale resa inter partes il 21.6.96 sulla base di due motivi attinenti ad errori i fatto o percezione compiuti dal tribunale. Nel costituirsi in giudizio, il AL sollevava preliminarmente eccezione di decadenza dal termine per l'impugnazione e si difendeva nel merito. Respinta dal Collegio l'istanza di sospensione della esecutività della sentenza oggetto di gravame, la causa proseguiva avanti al G.I., ove il convenuto ribadiva la sua eccezione di decadenza. Le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 17.12.97 e la causa veniva trattenuta in decisione previa concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE L'impugnazione è inammissibile per intervenuta decadenza ex art. 325 c.p.c.. Iniziamo col dire che la presente causa ha ad oggetto la revocazione della sentenza con la quale il tribunale di Vercelli, pronunciando in sede di rinvio dalla Cassazione, ha accolto l'opposizione all'esecuzione proposta dal AL con ricorso alla Pretura di Torino del 14.12.1967, dichiarando l'illegittimità dell'esecuzione (condotta dal AR) per avere il AL offerto ed il AR accettato il trasferimento del passaggio oggetto della procedura esecutiva in un luogo egualmente comodo: luogo che la sentenza stessa individuava in uno specifico punto del tracciato descritto nella c.t.u. disposta in corso di causa. Si osserva preliminarmente che il giudizio di revocazione ripete la sua natura dal 3 giudizio del cui gravame si tratta, poichè, come tutte le impugnazioni, è un tipo di giudizio che non ha una sua autonoma ragion d'essere se non quella di verificare, col vaglio del giudice superiore, l'accertamento compiuto da altro giudice. Quindi per stabilire la natura del presente giudizio occorre individuare la tipologia della causa decisa con la sentenza 277/96 oggi impugnata. Ad avviso del Collegio, al di là delle espressioni letterali utilizzate dal giudice del rinvio (accoglimento e correlativa dichiarazione di illegittimità dell'opposizione dell'esecuzione), la causa si presenta effettivamente e concretamente come un giudizio di opposizione alla esecuzione. Ed invero, ripercorrendo a ritroso le tappe che hanno portato all'emanazione di detta sentenza, si osserva che il AL A) ha proposto un primo ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. con il quale contrastava l'esecuzione intrapresa dal AR per la determinazione delle modalità esecutive dell'obbligo alternativo imposto al AL dalla sentenza del tribunale di Torino 17.11.66, con ciò (il AL) intendendo inficiare il contenuto della sentenza che costituiva il titolo esecutivo del diritto del AR sancito dal tribunale torinese;
B) ha proposto un successivo ricorso in opposizione (14.12.67) avverso la stessa esecuzione prospettando un fatto nuovo (lettera del Cavallaro al AR di offerta del passaggio alternativo), che ai sensi dell'art. 1068 C.C. avrebbe determinato l'effetto traslativo del passaggio e la fine della possibilità dei AR di ottenere giudizialmente la determinazione delle modalità esecutive dall'obbligo del AL. In questo giudizio si è verificato anche un effetto tipico dell'opposizione all'esecuzione, ossia la sospensione della procedura esecutiva. In entrambi i casi, pertanto, se pure sulla base di diversi presupposti, il AL agisce 4 per opporsi alla procedura esecutiva iniziata dal AR sulla scorta di quanto stabilito dalla sentenza del Tribunale di Torino 17.11.66. (Di fatto, poi, la sentenza 8.6.68 che decide sulla prima opposizione passa in giudicato e il relativo giudizio non riverbera più i suoi effetti, ai fini che qui interessano, sulla sentenza oggi gravata), Invece con riguardo all'altra sentenza (del 9.12.69 sulla seconda opposizione), la vicenda arriva alla cognizione del tribunale di Vercelli in sede di rinvio. Richiamate le osservazioni svolte al punto B), la sentenza emessa dal tribunale di Vercelli, oggetto della presente revocazione, avendo pronunciato sulla sussistenza del requisito della eguale comodità del passaggio quale elemento perfezionativo della fattispecie traslativa ex art. 1068 (così come dettato dalla sentenza della Cassazione n. 387 del 8.2.73 che al giudice di Vercelli aveva rinviato tale pronuncia) e avendo dunque risolto la questione legata all'opposizione incoata con ricorso AL 14.12.67, ha pronunciato nella sostanza (oltre che formalmente) sulla opposizione all'esecuzione proposta dal AL, cosicchè anche il presente giudizio, pera l'accennato effetto "propagativo" della natura del procedimento dalla fase gravata a quella di gravame, deve essere qualificato come giudizio vertente in materia di opposizione all'esecuzione. Ciò premesso, ponendo mente alla cronologia degli atti interessanti l'introduzione del presente gravame, si osserva che l'impugnazione è stata proposta oltre i termini stabiliti dall'art. 325 c.p.c per la revocazione. Detta norma prevede il termine di 30 giorni per la revocazione delle sentenze dei tribunali, ed il successivo art. 326 stabilisce che il termine è perentorio e decorre (in caso di impugnazione ex art 395 n.4) dalla data della notificazione della sentenza. La sentenza è stata notificata al procuratore domiciliatario del AR in data 30.7.96; l'atto di citazione in revocazione è stato notificato il 30.10.96. Orbene, considerato che la 5 sentenza gravata è stata emessa, come sopra detto, in materia di opposizione all'esecuzione e che tali giudizi rientrano tra quelli previsti dall'art. 91 dell'ordinamento giudiziario ai quali non si applica, ai sensi dell'art. 3 L.
7.10.69 n.742, la sospensione dei termini feriali dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno (in tal senso Cass. 11.9.96 n. 8224), è di tutta evidenza che l'impugnazione è stata proposta ben oltre il termine di 30 giorni previsto dall'art. 325 c.p.c.. Pertanto l'impugnazione deve essere dichiarata inammissibile. Tale pronuncia assorbe evidentemente ogni questione attinente al merito. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base delle tariffe di cui allo scaglione delle cause di "valore indeterminabile rilevante", tenute conto, nella graduazione tra il minimo e il massimo, dei tempi non lunghi del giudizio e del mancato compimento di attività istruttoria. La proposizione della revocazione comporta ope legis la sospensione del termine per proporre il ricorso per Cassazione, ex art. 398 ult. comma, c.p.c.. La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
il Tribunale di Vercelli definitivamente pronunciando;
ogni contraria e diversa istanza rigettata;
- dichiara l'inammissibilità della revocazione proposta da AR OV avverso la sentenza del Tribunale di Vercelli n. 277/96 del 21,6/29.6.1996 emessa in sede di rinvio della Corte di Cassazione, per intervenuta decadenza dai termini di impugnazione ex art. .325 c.p.c.; - condanna AR OV a rifondere a controparte le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessive lire 7.173.000, di cui lire 1.253.000 per spese, lire 1.920.000 per diritti e lire 4.000.000 per onorari, oltre Iva e Cpa di legge;
- termine ex art. 398 ult. c. c.p.c. sospeso;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge. " Vercelli, 20.05.1998' Contro questa decisione ha proposto ricorso per cassazione AR OV con sei motivi. Ha resistito con controricorso AL TO. ho Il AL depositato memoria. Il AR ha depositato due memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE Occorre premettere che i motivi di ricorso non sono sempre del tutto chiari. Con i primi due motivi il ricorrente AR OV sembra affermare che non si è di fronte ad opposizioni all'esecuzione, e cita, a sostegno della propria tesi, tra l'altro le decisione di questa Corte n. 5672 del 25/6/1997 ("L'esecuzione di un provvedimento possessorio e' inseparabile dal procedimento nel quale esso fu pronunciato, e deve, pertanto, svolgersi nell'ambito dello stesso giudizio, senza dar luogo alla serie procedimentale della esecuzione forzata, onde garantire il conseguimento delle finalita' che gli sono proprie, in relazione alle esigenze cautelari e conservative che lo determinarono, cosi' che l'attuazione e la regolarita' formale della esecuzione medesima puo' essere contestata solo nell'ambito dello stesso giudizio possessorio, e non anche attraverso il rimedio della opposizione all'esecuzione od agli atti esecutivi..."). La tesi non è accoglibile per due ragioni, ciascuna delle quali già di per sé decisiva: -A) in quanto questa Corte, nella sentenza 10.11.72 -8.2.73, n. 387/73, sopra citata, ha chiaramente, anche se in parte implicitamente, affermato che il giudizio aveva tratto origine da (ed aveva ad oggetto) due opposizioni all'esecuzione; e tale accertamento costituisce un presupposto logico-giuridico indispensabile della decisione 7 (v. tra le altre Cass. n. 14090 del 13/11/2001: "11 giudicato implicito puo' legittimamente dirsi formato sulle questioni e sugli accertamenti che costituiscono il presupposto logico giuridico e indispensabile della questione o dell'accertamento su cui sia intervenuto un giudizio espresso, a sua volta passato in giudicato"), con la conseguenza che su tale oggetto si è formato il giudicato (e la questione va rilevata d'ufficio); B) comunque, anche se tale giudicato non sussistesse, la soluzione della - questione non muterebbe;
infatti il principio di diritto (certamente esatto) enunciato nella sentenza n. 5672 del 25/6/1997 cit. (che peraltro si riferisce all'attuale normativa in tema di esecuzione dei provvedimenti possessori - v. l'attuale art. 703 c.p.c. che rinvia agli artt. 669 bis e segg. c.p.c. - mentre la fattispecie processuale in esame, per la parte che interessa, si è svolta sotto il vigore della normativa precedente), non è comunque applicabile in quanto il titolo esecutivo posto a base dell'esecuzione in questione è costituito da una sentenza e non da un provvedimento provvisorio (v. Cass. n. 3277 del 16/04/1997: "Nella disciplina anteriore alla novella del codice di procedura civile del 1990 l'attuazione dei provvedimenti interinali di reintegrazione del possesso e' improntata ad una estrema semplicita' e speditezza e non e' soggetta alle forme del processo di esecuzione, ma questa regola non si applica alla sentenza conclusiva del procedimento possessorio, che deve essere eseguita con il procedimento di esecuzione degli obblighi di fare (anche se con essa, in conseguenza del rigetto della pretesa, sia stata disposta la restituzione in pristino della situazione di fatto preesistente modificata con il provvedimento interinale)"); premesso che alla base delle doglianze in esame vi è in realtà un asserito error in procedendo in relazione al quale la S.C. e' anche giudice del fatto ed ha il potere - dovere di esaminare direttamente gli atti di causa (cfr. tra le altre Cass. n. 8468 del 25/09/1996) va rilevato che le osservazioni sul punto contenute nell'impugnata decisione (v. sopra) vanno condivise in quanto pienamente 8 esatte;
infatti l'oggetto del presente giudizio è certamente costituito dalle due suddette opposizioni all'esecuzione (non sembra inutile aggiungere che perfino nella prima facciata dell'atto di citazione in revocazione avverso la sentenza n. 277/96, di OV AR, si legge che il AL: chiedeva che - in accoglimento dell'opposizione proposta dal medesimo avverso l'esecuzione iniziata dal AR..."). Non sembra comunque superfluo aggiungere che anche nel caso di opposizione agli atti esecutivi la soluzione non sarebbe mutata (v. tra le altre Cass. n. 5345 del 26/04/2000: “La sospensione feriale dei termini processuali non si applica ai giudizi di opposizione all'esecuzione, di opposizione agli atti esecutivi e di opposizione di terzo all'esecuzione ed i termini per proporre impugnazione contro le sentenze che li concludono debbono calcolarsi senza tener conto di tale sospensione"). Una volta assodato quanto sopra (ed assodato inoltre che in ordine alle date indicate nell'impugnata sentenza a proposito dell'inammissibilità non sono state esposte rituali e specifiche doglianze) debbono ritenersi privi di rilevanza gli ulteriori motivi e le ulteriori argomentazioni della parte ricorrente;
ed il ricorso va senz'altro respinto in quanto l'impugnata decisione appare immune dai vizi denunciati. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. י ן י
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del giudizio di cassazione liquidate in € 173.00 Foltre € 1500 (millecinquecento euro) per onorario. Così deciso a Roma il 21.6.2002. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE viUnfin All o Trein 1095 129.11 DEPOSITATO IN CANCELLED: 41567 30,99 IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Zattista льо, ло 23 OTT. 2002OTT. Ogg! IL CAIS RF C1 Innocofico Battista