Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 26/03/2026, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00231/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00556/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 556 del 2023, proposto da
GD NG, rappresentato e difeso dagli avvocati Leo Stilo e Francesco Donato Iacopino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Leo Stilo in Bianco, Contrada Scoglio;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Reggio Calabria, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
per l'annullamento, previa istanza cautelare,
- del provvedimento CAT. A/12/2023/IMM./IISEZ.-Nr.18 emesso in data 04.05.2023 dalla
Questura di Reggio Calabria e notificato in data 11 agosto 2023;
- di ogni atto di connesso, collegato, presupposto, precedente e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Reggio Calabria;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 il dott. EN TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1- Con ricorso notificato il 27.10.2023 e depositato il 6.11.2023 NG GD ha impugnato il provvedimento di rigetto dell’istanza presentata in data 28.4.2021 per l’aggiornamento del “Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo” con revoca della carta di soggiorno n. A745572, rilasciata in data 21.6.2005 per motivi di lavoro subordinato e aggiornata in data 11.5.2009 con nr. I00241036 e successivo ritiro, in data 11.8.2021, del permesso di soggiorno elettronico nr. I00241036 del 11.05.2009 e della ricevuta accettazione assicurata avente nr. 05595618631-7.
Il ricorrente ha dedotto, in diritto, vizio di motivazione, errore e travisamento delle circostanze di fatto e violazione degli artt. 4, 5 e 9 del TUI (Testo unico sull’immigrazione).
2- Nella resistenza dell’amministrazione, in data 20.11.2023 la difesa di parte ricorrente ha documentato il rilascio, in data 16.11.2023, del Permesso di Soggiorno per stranieri, e ha rinunciato all’istanza cautelare “essendo venuti meno i presupposti del periculum in mora. Perdura, comunque,
l’interesse al ricorso”.
3- Con memoria del 18 febbraio 2026 il ricorrente ha richiamato il permesso del 16.11.2023, già prodotto, e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio.
4-All’udienza pubblica del 25.3.2026, in vista della quale la difesa erariale depositava una memoria tardiva, insistendo per il rigetto del ricorso, parte ricorrente ha ribadito la richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere e il ricorso è stato trattenuto in decisione.
5- Il Collegio dà atto che parte ricorrente ha allegato agli atti del processo il permesso di soggiorno per stranieri rilasciato il 16.11.2023.
6- Deve ritenersi dunque ritenersi che, avuto riguardo al tenore dell’istanza presentata dal ricorrente, il rilascio del predetto titolo di soggiorno ha determinato la sopravvenuta cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. ( ex plurimis , Consiglio di Stato, Sez. V, 17.9.2024, n. 7606; id., Sez. VII, 3.7.2023. n. 6475).
7- Le spese possono essere compensate, giusta richiesta di parte ricorrente e mancata opposizione dell’amministrazione resistente, tenuto anche conto delle circostanze della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER SC, Presidente
EN TI, Primo Referendario, Estensore
Giuseppe Nicastro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EN TI | ER SC |
IL SEGRETARIO