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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 03/12/2025, n. 1088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1088 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2223/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati Giudice
Dott.ssa CA NI Giudice rel. ed est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al numero R.G. 2223/2024 vertente
TRA
, nata in [...] il [...] (C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Ornella Michenzi;
C.F._1
RICORRENTE
E
, nato in [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Benedetti
RESISTENTE Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
Motivi della decisione in fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 25.06.2024, premesso di Parte_1 aver contratto matrimonio civile in Fonte Nuova (RM) in data 16.05.2017 con CP_1
trascritto agli atti dello stato civile del Comune di Fonte Nuova (RM), alla parte
[...]
I, n. 13, anno 2017 e che dal matrimonio è nata la figlia (Roma, Persona_1
25.09.2018), ha rappresentato che: in data 18.05.2023 (R.G.N. 4887/2022) il Tribunale di
Tivoli ha omologato la separazione tra le parti alle condizioni concordate;
che da allora non è ripresa la convivenza, né si è mai ricostituita la comunione materiale e spirituale e pertanto ha chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio con ogni conseguente statuizione.
Con comparsa di risposta, depositata in data 14.03.2025, si è costituito in giudizio il resistente, il quale ha rappresentato di aver raggiunto medio tempore un accordo con la ricorrente in merito all'oggetto di causa.
All'udienza di prima comparizione del 27.06.2025, sostituita con il deposito di note scritte autorizzate, le parti si sono riportate all'accordo cui sono giunte, chiedendo l'accoglimento delle condizioni depositate, che prevedono:
- “la casa coniugale rimarrà assegnata alla Sig.ra in quanto Parte_1 genitore collocatario della figlia , che risiede con la madre;
Per_1
- la figlia minore rimarrà affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre. Le decisioni di maggiore interesse relative alla educazione, alla istruzione ed alla salute saranno assunte di comune accordo, mentre per le decisioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata da ciascun genitore separatamente.
Il padre potrà vedere e frequentare la figlia quando vorrà, compatibilmente con le esigenze della minore, concordando preventivamente con la madre i tempi ed i modi.
Potrà comunque, in caso di eventuale disaccordo, vedere la propria figlia nelle seguenti modalità:
-la terrà con sé due volte durante la settimana (il martedì e il giovedì preferibilmente), dall'uscita di scuola fino alle ore 20.00;
-dal venerdì pomeriggio all'uscita di scuola sino alla domenica sera alle ore 20.00, a weekend alternati;
-i genitori potranno in ogni caso concordare eventuali variazioni rispetto alle suddette modalità di frequentazione, all'uopo comunicando il concreto impedimento almeno 24
(ventiquattro) ore prima;
-per le festività di Natale il padre potrà tenere con sé la figlia anche per sette giorni consecutivi (nei seguenti periodi: 24-30 dicembre/31 dicembre-7 gennaio) da concordare con la madre un mese prima della festività e, in ogni caso, ad anni alterni tra i coniugi e a Pasqua scambiando ad anni alterni con la madre il giorno di Pasqua con quello seguente denominato “Lunedi dell'Angelo”, sempre in ogni caso previo accordo con la madre stessa almeno un mese prima delle festività pasquali;
-il padre terrà con sé la figlia il giorno della Festa del Papà e il 28 febbraio, giorno del suo compleanno;
-durante le vacanze estive i genitori potranno tenere con sé la figlia per sette giorni anche consecutivi, da concordare di anno in anno, entro il 30 maggio, compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi della minore, con riserva negli anni successivi, allorquando la minore sarà più grande di età, di concordare un periodo temporale più ampio, fino a quindici giorni anche consecutivi;
- il Sig. corrisponderà alla Sig.ra l'importo Controparte_1 Parte_1 mensile di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) quale contributo al mantenimento della figlia (nel mantenimento si intendono comprese le spese per vitto, abbigliamento, medicinali da banco, comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie o stagionali), oltre adeguamento annuale secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese.
Il sig. verserà, altresì, il 50% di tutte le spese straordinarie della figlia che non CP_1 necessitano di preventivo accordo, purché documentate, fra le quali figurano, a solo titolo esemplificativo e non certo esaustivo, quelle relative ai libri di testo, anche universitari, materiale di corredo di inizio anno scolastico, spese di trasporto pubblico extraurbano da e per la scuola, uscite didattiche della durata di oltre un giorno, camposcuola, ripetizioni, le spese medico-sanitarie coperte da SSN, il tutto con la sola esclusione di quanto compreso nel mantenimento ordinario.
Il sig. verserà il 50% di tutte le spese scolastiche, parascolastiche, ludico CP_1 ricreative e sportive, da concordare preventivamente, per l'individuazione delle quali spese i genitori si rimettono in toto al Protocollo d'Intesa del Tribunale di Tivoli con il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Tivoli datato 29/10/2018 il cui contenuto dichiarano di ben conoscere nella sua integralità; in riferimento a tale tipologia di spesa straordinaria, a fronte di una pronta richiesta scritta di uno dei genitori, l'altro dovrà manifestare il proprio dissenso entro il termine di gg. 10 (dieci) sempre per iscritto, con mezzo adeguato a dimostrarne l'avvenuta regolare ricezione, fornendo esplicita motivazione a supporto. Soltanto la mancata risposta, che non sia ovviamente giustificata, da parte del genitore che ha ricevuta la richiesta di versamento determina un assenso implicito e/o tacito alla richiesta stessa;
in ipotesi, tuttavia, di riscontro negativo tempestivo e motivato, la richiesta stessa non potrà considerarsi accolta.
Il sig. verserà il 50% delle spese relative alla figlia per cerimonie (Prima CP_1 comunione, Cresima et similia) e feste di compleanno, purché documentate e comunque concordate quanto meno nella relativa organizzazione di base.
- L'assegno unico e universale per la figlia, che ha assorbito anche l'ex assegno per il nucleo familiare, verrà diviso al 50% tra i genitori.
- Le parti continueranno a mantenersi ciascuna con il proprio reddito.
- Le parti prestano il consenso al rilascio del passaporto per sé stessi e per la figlia minore”.
Il Giudice Delegato, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, acquisito il parere del P.M. e verificata la completezza della documentazione prodotta, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 16.05.2017, giacché è decorso il termine previsto dalla legge dal momento in cui i coniugi sono comparsi in data 13.01.2023 dinanzi al
Presidente del Tribunale in sede di separazione personale e che, dunque, sussista l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge n. 74/1987 e successive modifiche e non vi è dubbio alcuno sulla impossibilità di ricostituire la comunione di vita familiare.
Possono essere recepite, anche alla luce della documentazione prodotta relative alle condizioni economico-reddituali delle parti, le condizioni proposte dalle parti in quanto conformi agli interessi di entrambi i coniugi e della prole.
Osserva il Tribunale che le condizioni concordate dalle parti non risultano contrarie a norme imperative e che corrispondono all'interesse della prole e che, pertanto, esse siano meritevoli di accoglimento.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio, nonché al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. R.G. 2223/2024, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
contratto in data 16.05.2017 in Fonte Nuova (RM) e trascritto agli atti dello stato
[...] civile del Comune di Fonte Nuova (RM), alla parte I, n. 13, anno 2017;
- dispone che le condizioni di scioglimento del matrimonio siano quelle indicate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di competenza di procedere alle annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
- compensa le spese di lite.
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del giorno 04-11-2025 svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della dott.ssa
CA NI.
Il Giudice rel. ed. est.
Dott.ssa CA NI
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati Giudice
Dott.ssa CA NI Giudice rel. ed est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al numero R.G. 2223/2024 vertente
TRA
, nata in [...] il [...] (C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Ornella Michenzi;
C.F._1
RICORRENTE
E
, nato in [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Benedetti
RESISTENTE Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
Motivi della decisione in fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 25.06.2024, premesso di Parte_1 aver contratto matrimonio civile in Fonte Nuova (RM) in data 16.05.2017 con CP_1
trascritto agli atti dello stato civile del Comune di Fonte Nuova (RM), alla parte
[...]
I, n. 13, anno 2017 e che dal matrimonio è nata la figlia (Roma, Persona_1
25.09.2018), ha rappresentato che: in data 18.05.2023 (R.G.N. 4887/2022) il Tribunale di
Tivoli ha omologato la separazione tra le parti alle condizioni concordate;
che da allora non è ripresa la convivenza, né si è mai ricostituita la comunione materiale e spirituale e pertanto ha chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio con ogni conseguente statuizione.
Con comparsa di risposta, depositata in data 14.03.2025, si è costituito in giudizio il resistente, il quale ha rappresentato di aver raggiunto medio tempore un accordo con la ricorrente in merito all'oggetto di causa.
All'udienza di prima comparizione del 27.06.2025, sostituita con il deposito di note scritte autorizzate, le parti si sono riportate all'accordo cui sono giunte, chiedendo l'accoglimento delle condizioni depositate, che prevedono:
- “la casa coniugale rimarrà assegnata alla Sig.ra in quanto Parte_1 genitore collocatario della figlia , che risiede con la madre;
Per_1
- la figlia minore rimarrà affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre. Le decisioni di maggiore interesse relative alla educazione, alla istruzione ed alla salute saranno assunte di comune accordo, mentre per le decisioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata da ciascun genitore separatamente.
Il padre potrà vedere e frequentare la figlia quando vorrà, compatibilmente con le esigenze della minore, concordando preventivamente con la madre i tempi ed i modi.
Potrà comunque, in caso di eventuale disaccordo, vedere la propria figlia nelle seguenti modalità:
-la terrà con sé due volte durante la settimana (il martedì e il giovedì preferibilmente), dall'uscita di scuola fino alle ore 20.00;
-dal venerdì pomeriggio all'uscita di scuola sino alla domenica sera alle ore 20.00, a weekend alternati;
-i genitori potranno in ogni caso concordare eventuali variazioni rispetto alle suddette modalità di frequentazione, all'uopo comunicando il concreto impedimento almeno 24
(ventiquattro) ore prima;
-per le festività di Natale il padre potrà tenere con sé la figlia anche per sette giorni consecutivi (nei seguenti periodi: 24-30 dicembre/31 dicembre-7 gennaio) da concordare con la madre un mese prima della festività e, in ogni caso, ad anni alterni tra i coniugi e a Pasqua scambiando ad anni alterni con la madre il giorno di Pasqua con quello seguente denominato “Lunedi dell'Angelo”, sempre in ogni caso previo accordo con la madre stessa almeno un mese prima delle festività pasquali;
-il padre terrà con sé la figlia il giorno della Festa del Papà e il 28 febbraio, giorno del suo compleanno;
-durante le vacanze estive i genitori potranno tenere con sé la figlia per sette giorni anche consecutivi, da concordare di anno in anno, entro il 30 maggio, compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi della minore, con riserva negli anni successivi, allorquando la minore sarà più grande di età, di concordare un periodo temporale più ampio, fino a quindici giorni anche consecutivi;
- il Sig. corrisponderà alla Sig.ra l'importo Controparte_1 Parte_1 mensile di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) quale contributo al mantenimento della figlia (nel mantenimento si intendono comprese le spese per vitto, abbigliamento, medicinali da banco, comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie o stagionali), oltre adeguamento annuale secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese.
Il sig. verserà, altresì, il 50% di tutte le spese straordinarie della figlia che non CP_1 necessitano di preventivo accordo, purché documentate, fra le quali figurano, a solo titolo esemplificativo e non certo esaustivo, quelle relative ai libri di testo, anche universitari, materiale di corredo di inizio anno scolastico, spese di trasporto pubblico extraurbano da e per la scuola, uscite didattiche della durata di oltre un giorno, camposcuola, ripetizioni, le spese medico-sanitarie coperte da SSN, il tutto con la sola esclusione di quanto compreso nel mantenimento ordinario.
Il sig. verserà il 50% di tutte le spese scolastiche, parascolastiche, ludico CP_1 ricreative e sportive, da concordare preventivamente, per l'individuazione delle quali spese i genitori si rimettono in toto al Protocollo d'Intesa del Tribunale di Tivoli con il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Tivoli datato 29/10/2018 il cui contenuto dichiarano di ben conoscere nella sua integralità; in riferimento a tale tipologia di spesa straordinaria, a fronte di una pronta richiesta scritta di uno dei genitori, l'altro dovrà manifestare il proprio dissenso entro il termine di gg. 10 (dieci) sempre per iscritto, con mezzo adeguato a dimostrarne l'avvenuta regolare ricezione, fornendo esplicita motivazione a supporto. Soltanto la mancata risposta, che non sia ovviamente giustificata, da parte del genitore che ha ricevuta la richiesta di versamento determina un assenso implicito e/o tacito alla richiesta stessa;
in ipotesi, tuttavia, di riscontro negativo tempestivo e motivato, la richiesta stessa non potrà considerarsi accolta.
Il sig. verserà il 50% delle spese relative alla figlia per cerimonie (Prima CP_1 comunione, Cresima et similia) e feste di compleanno, purché documentate e comunque concordate quanto meno nella relativa organizzazione di base.
- L'assegno unico e universale per la figlia, che ha assorbito anche l'ex assegno per il nucleo familiare, verrà diviso al 50% tra i genitori.
- Le parti continueranno a mantenersi ciascuna con il proprio reddito.
- Le parti prestano il consenso al rilascio del passaporto per sé stessi e per la figlia minore”.
Il Giudice Delegato, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, acquisito il parere del P.M. e verificata la completezza della documentazione prodotta, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 16.05.2017, giacché è decorso il termine previsto dalla legge dal momento in cui i coniugi sono comparsi in data 13.01.2023 dinanzi al
Presidente del Tribunale in sede di separazione personale e che, dunque, sussista l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge n. 74/1987 e successive modifiche e non vi è dubbio alcuno sulla impossibilità di ricostituire la comunione di vita familiare.
Possono essere recepite, anche alla luce della documentazione prodotta relative alle condizioni economico-reddituali delle parti, le condizioni proposte dalle parti in quanto conformi agli interessi di entrambi i coniugi e della prole.
Osserva il Tribunale che le condizioni concordate dalle parti non risultano contrarie a norme imperative e che corrispondono all'interesse della prole e che, pertanto, esse siano meritevoli di accoglimento.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio, nonché al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. R.G. 2223/2024, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
contratto in data 16.05.2017 in Fonte Nuova (RM) e trascritto agli atti dello stato
[...] civile del Comune di Fonte Nuova (RM), alla parte I, n. 13, anno 2017;
- dispone che le condizioni di scioglimento del matrimonio siano quelle indicate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di competenza di procedere alle annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
- compensa le spese di lite.
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del giorno 04-11-2025 svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della dott.ssa
CA NI.
Il Giudice rel. ed. est.
Dott.ssa CA NI
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia