CA
Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 22/10/2025, n. 871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 871 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Prima sezione civile In persona dei magistrati, sigg.ri
Dr.ssa Gabriella Ratti Presidente Dr.ssa Silvia Orlando Consigliere
Dott. Bruno Conca Consigliere Istruttore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1231/2023
promossa da: rappresentata e difesa dall'avv. RICCARDO BISTOLFI del Foro di Alessandria, presso il Parte_1 cui studio è elettivamente domiciliata per procura speciale allegata ex art. 83, 3° co., cpc, all'atto introduttivo parte appellante contro rappresentata e difesa dall'avv. MARIO MAGLIANO, presso il cui studio è Controparte_1 elettivamente domiciliata in Torino (TO) alla via Luigi Colli n. 3, per procura speciale allegata ex art. 83, 3° co., cpc, alla comparsa di risposta e per essa rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2 Controparte_3
FE ET, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Acqui Terme (AL) alla via
Carducci n. 4, per procura speciale allegata ex art. 83, 3° co., cpc, alla comparsa di risposta
parti appellate
OGGETTO: rapporti bancari pagina 1 di 15 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante Parte_1
“contrariis reiectis, riservata l'ammissione dei mezzi di prova che si renderanno necessari ad esito delle eventuali difese avversarie ad integrazione di quelli documentali già offerti, voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, in integrale riforma della sentenza numero 703/2023 pubblicata in data 21 agosto 2023 dal Tribunale di Alessandria, in composizione monocratica, notificata in data 23 agosto 2023 ad istanza della e per essa Controparte_2 Controparte_3
[...] in via preliminare, accertata per tutte le ragioni esposte, l 'erroneità delle statuizioni ed i palesi errori logici e giuridici, individuati dai motivi di appello, impongono ad ogni effetto la presente richiesta di sospensione della sentenza numero 703/2023 pubblicata in data 21 agosto 2023 dal Tribunale di Alessandria, in composizione monocratica e notificata in data 23 agosto 2023 ad istanza della e per essa Controparte_2 Controparte_3 in via principale e nel merito in accoglimento del primo motivo di appello, accertare e dichiarare la nullità ex art. 117, comma primo e terzo, T.u.b. la nullità del contratto di conto corrente numero 17130228, con ogni conseguenza che tale nullità comporta sugli interessi, le commissioni e spese addebitate;
in via principale e nel merito in accoglimento del secondo motivo di appello, accertare e dichiarare illegittime e dunque non dovute le somme corrisposte in riferimento al rapporto di conto corrente numero 102288 a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e, per l'effetto, ricalcolando i medesimi per tutta la durata sin dall'apertura senza alcuna capitalizzazione (trimestrale, semestrale ovvero annuale) di interessi passivi e, per l'effetto, determinare il saldo effettivo del rapporto di conto corrente contraddistinto con il numero 102288, ricalcolando il medesimo senza commissioni di massimo scoperto, commissioni disponibilità creditizia, commissione oltre fido, commissione istruttoria veloce, di “spese fisse di chiusura”, di “diritti di segreteria”, di “spese di liquidazione” e di “spese di maggiorazione interessi”, applicando la valuta effettiva alla data di esecuzione dell'operazione quale data di decorrenza degli interessi sulle singole operazioni;
in via principale e nel merito in accoglimento del terzo motivo di appello, accertare e dichiarare la nullità, per contrarietà alla normativa antiusura, della clausola relativa alla determinazione degli interessi indicata al momento della stipula nei contratti di finanziamento stipulati in data 18 dicembre 2009 e contraddistinti agli atti della Cassa di Risparmio di Bra S.p.A. (oggi
con il numero 22543 e 22544, dichiarando per l'effetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1815, secondo Controparte_1 comma, cod. civ., che per tali contratti di finanziamento non sono dovuti interessi, con ogni conseguenza che ciò comporta, sulla determinazione del relativo saldo dare / avere e della relativa rielaborazione del piano di ammortamento;
in via principale e nel merito in accoglimento del quarto motivo di appello, accertare e dichiarare che, in tutti i seguenti contratti di finanziamento: - mutuo ipotecario stipulato 18/12/2009 contraddistinto con il numero 22543; - mutuo ipotecario stipulato 18/12/2009 contraddistinto con il numero 22544; - mutuo ipotecario stipulato 27/12/2012 contraddistinti con i numeri 22538, 22539 e 22547; - mutuo chirografario stipulato 16/10/2010 contraddistinto con il numero 22498; - mutuo chirografario stipulato 02/09/2011 contraddistinto con il numero 22514; l'Istituto di Credito mutuante, anche per effetto dell'inserimento dell'opzione floor, ha comunicato condizioni più sfavorevoli per la Parte_1 rispetto a quelli pubblicizzati nel contratto e nel documento di sintesi (avendo comunicato un Tasso Annuo Effettivo Globale inferiore a quello applicato concretamente) e, per effetto dichiarare tenuta e condannare l'Istituto di Credito convenuto al
pagina 2 di 15 risarcimento dei danni, quantificabili nella discrasia tra tasso indicato in contratto ed il tasso effettivo celato nel piano di ammortamento;
in ogni caso, con vittoria di spese di compenso professionale del giudizio di primo e secondo grado, maggiorato del rimborso forfettario e degli accessori fiscali e previdenziali come per legge”.
Per parte appellata Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, in via istruttoria rigettarsi l'istanza di rinnovazione della CTU tecnico contabile in quanto inammissibile e, comunque, irrilevante e ultronea ai fini del decidere nonché esplorativa;
nel merito in via principale: rigettare integralmente l'avverso appello e, pertanto, confermare la sentenza del Tribunale di
Alessandria n. 703/2023 e, in ogni caso, rigettare tutte le attoree domande poiché infondate in fatto e in diritto, e, per l'effetto, assolvere da ogni avversa pretesa;
Controparte_1 in ogni caso con vittoria di spese ed onorari dei due gradi di giudizio, oltre al rimborso forfettario 15%, accessori fiscali e previdenziali”.
Per parte appellata Controparte_2
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Torino, contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi suesposti, previe le declaratorie tutte del caso, in via pregiudiziale, dichiarare inammissibile ex art. 348 bis l'appello avversario, in quanto manifestamente privo di probabilità di accoglimento;
nel merito, respingere l'appello proposto da siccome infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare Parte_1 la sentenza impugnata. Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
CONCISA ESPOSIZIONI DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Il fatto La controversia trae origine dai rapporti bancari intercorsi tra la impresa acquese operante nel Parte_1 settore della progettazione e costruzione di opere industriali civili e pubbliche, e la Cassa di Risparmio di Bra S.p.A., successivamente incorporata per fusione nella Controparte_1
Il rapporto principale si sostanziava in un conto corrente contraddistinto dal n. 102288, acceso presso la Filiale di Acqui Terme della Cassa di Risparmio di Bra S.p.A. a far data dal 1.8.2000, inizialmente affidato da un'apertura di credito per elasticità di cassa di 250.000.000 di lire al tasso annuo nominale del 5,750%. Secondo la prospettazione della correntista, tale rapporto, pur essendo operativo dal 2000, venne formalizzato contrattualmente soltanto il 13.3.2007. Nel corso degli anni, l'apertura di credito subì diverse modifiche e ampliamenti, con variazioni dei tassi applicati e delle commissioni, secondo una progressione temporale che vide l'evolversi delle condizioni economiche applicate dalla banca.
Parallelamente al rapporto di conto corrente, a decorrere dal mese di ottobre 2009, la stipulò Parte_1 con l'istituto bancario una serie di contratti di finanziamento.
pagina 3 di 15 Il primo, datato 18.12.2009, consisteva in un mutuo fondiario di € 400.000, da rimborsarsi in quindici anni attraverso il versamento di trenta rate semestrali comprensive di capitale e interessi, questi ultimi calcolati al tasso variabile dell'Euribor 6 mesi maggiorato di uno spread dell'1,75% (Tasso Annuo Nominale iniziale: 2,75%; Tasso minimo applicato: 2,75%; Indicatore Sintetico di Costo – I.S.C. iniziale: 2,830%).
Nella medesima data venne stipulato un secondo mutuo fondiario di € 170.000, da rimborsarsi attraverso il versamento di settantadue rate mensili comprensive di capitale e interessi, questi ultimi conteggiati al tasso variabile dell'Euribor 6 mesi maggiorato di uno spread del 2,250% (Tasso Annuo Nominale iniziale:
3,750%; Tasso minimo applicato: 3,750%; Indicatore Sintetico di Costo – I.S.C. iniziale: 4,040%). Successivamente, il 16.112010, fu sottoscritto un contratto di finanziamento chirografario di € 100.000, da rimborsarsi attraverso settantadue rate mensili comprensive di capitale e interessi, questi ultimi conteggiati al tasso variabile dell'Euribor 6 mesi maggiorato di uno spread del 2,250% (Tasso Annuo Nominale iniziale: 3,750%; Tasso minimo applicato: 3,750%; Indicatore Sintetico di Costo – I.S.C. iniziale: 4,040%). Il 2.9.2011 venne perfezionato un ulteriore finanziamento chirografario di € 400.000, anch'esso rimborsabile in settantadue rate mensili comprensive di capitale ed interessi, questi ultimi conteggiati al tasso variabile dell'Euribor 6 mesi maggiorato di uno spread del 4,000% (Tasso Annuo Nominale iniziale:
5,80%; Tasso minimo applicato: 5,800%; Indicatore Sintetico di Costo – I.S.C. iniziale: 5,262%).
Il 27.11.2012, si accollò, altresì, tre quote di un mutuo frazionato precedentemente stipulato Parte_1 dalla con la Cassa di Risparmio di Bra, per un valore nominale complessivo di Controparte_4
500.000 euro. Tale operazione comportò la modifica delle condizioni economiche originariamente applicate al finanziamento, con la fissazione di un tasso annuo nominale iniziale del 4,00% e di un tasso minimo applicato del 4,00%. Con riguardo alla stipulazione e gestione di questi rapporti bancari, la società attrice – odierna appellante
– lamenta l'applicazione di tassi di interesse, commissioni e spese non precedentemente pattuiti e, in alcuni casi, contra legem, con relativo addebito e capitalizzazione, per converso permettendo all'istituto bancario di lucrare competenze superiori a quelle consentite da un ordinario e legittimo sviluppo del rapporto bancario e, anzi, attraverso il maggior debito via via creatosi, finendo per creare esso stesso le premesse per la successiva revoca delle linee di credito.
Al riguardo, è infatti pacifico che, con lettera raccomandata del 1.6.2018, la Cassa di Risparmio di Bra S.p.A. comunicava a la risoluzione con effetto immediato di tutti gli affidamenti in essere, Parte_1 intimando l'immediato pagamento della somma complessiva di € 1.257.089,43, comprensiva dei debiti residuali relativi ai vari mutui e del saldo negativo del conto corrente n. 102288. Con successiva comunicazione del 21.6.2018, l'istituto bancario procedeva alla segnalazione “a sofferenza” del nominativo della società e del suo garante fideiussore presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia.
Ritenendo infondata nel quantum la richiesta di pagamento ricevuta e conseguentemente illegittima la segnalazione alla Centrale Rischi, la contestava la legittimità degli addebiti operati dall'istituto Parte_1 bancario sui rapporti in essere, aprendo il contenzioso di cui appresso.
2. Lo svolgimento del processo di primo grado conveniva in giudizio la Cassa di Risparmio di Bra S.p.A. avanti al Tribunale di Alessandria con Parte_1 atto di citazione notificato il 27.7.2018 (RG 2747/2018). pagina 4 di 15 Con l'impugnativa proposta, parte attrice deduceva i seguenti motivi:
1. nullità, ovvero e in ogni caso, inefficacia delle obbligazioni determinanti la corresponsione di interessi passivi nella misura superiore a quelli legali, in quanto mai pattuiti contrattualmente e, comunque, successivamente variati in senso sfavorevole alla correntista senza giusto motivo e senza alcuna preventiva comunicazione;
2. nullità, ovvero e in ogni caso, illegittimità delle somme addebitate sul conto corrente n. 102288 a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi per tutto il periodo di vigenza del rapporto di conto corrente, anche successivamente al 1.1.2014;
3. nullità, ovvero e in ogni caso, illegittimità delle somme addebitate a titolo di commissioni di massimo scoperto, in quanto non contrattualmente determinata o quanto meno determinabile non solo nel suo ammontare ma anche nelle modalità con cui viene computata;
4. nullità, ovvero e in ogni caso, non dovute, per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto e in ogni caso perché prestazione senza causa, le somme addebitate a titolo di commissione sull'accordato, di commissione oltre fido e di commissione istruttoria veloce.
5. illegittimità degli addebiti a titolo di “spese fisse di chiusura”, di “spese tenuta conto”, di “diritti di segreteria”, di “spese maggiorazione interessi dare” e di “provvigioni sul fido, in aggiunta alle “spese trimestrali”, perché non pattuite per iscritto, ovvero e in ogni caso perché prive di giustificazione causale alcuna;
6. nullità, ovvero e in ogni caso, inefficacia delle obbligazioni determinanti la diacronia tra il momento concreto del versamento e la sua registrazione contabile con una data successiva ad essa, riconteggiando i medesimi applicando come data di annotazione il “giorno operazione”.
7. nullità e inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca, in relazione all'indicato rapporto di conto corrente o, per interessi, spese, commissioni, e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il cosiddetto tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento;
8. nullità, per contrarietà alla normativa antiusura, della clausola relativa alla determinazione degli interessi indicata al momento della stipula nei contratti di finanziamento stipulati in data 18 dicembre 2009 e contraddistinti agli atti della Cassa di Risparmio di Bra S.p.A. con il numero 22543 e 22544, dichiarando per l'effetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1815, secondo comma, cod. civ., che per tali contratti di finanziamento non sono dovuti interessi, con ogni conseguenza che ciò comporta, sulla determinazione del relativo saldo dare/avere e della relativa rielaborazione del piano di ammortamento;
9. che in tutti i contratti di finanziamento, l'Istituto di Credito mutuante, anche per effetto dell'opzione floor, ha comunicato condizioni più sfavorevoli per rispetto a quelli pubblicizzati nel contratto Parte_1
e nel documento di sintesi (avendo comunicato un Tasso Annuo Effettivo Globale inferiore a quello applicato concretamente). La Cassa di Risparmio di Bra S.p.A. si costituiva ritualmente in giudizio con comparsa di costituzione e risposta del 10.12.2018, contestando integralmente le ragioni poste a fondamento delle domande attoree e chiedendone il rigetto. L'istituto bancario produceva documentazione a sostegno delle proprie ragioni e osservava che l'onere della prova dell'invalidità delle clausole gravava sulla parte attrice. pagina 5 di 15 In corso di giudizio interveniva volontariamente rappresentata da Controparte_2 Controparte_3
che con comparsa ex art. 111 c.p.c. dava atto dell'intervenuta cessione da parte di
[...] Controparte_1
Cassa di Risparmio di Bra S.p.A. e di un blocco di crediti, tra cui Controparte_5 quello relativo alla presente controversia. L'interveniente chiedeva il rigetto integrale delle domande attoree e, in via meramente subordinata, il ricalcolo e la riconduzione di eventuali interessi illegittimi al tasso soglia e al tasso legale vigente tempo per tempo. Va dato atto che, con la riassegnazione del procedimento a diverso istruttore, nel corso del giudizio di primo grado si sono registrate contrastanti valutazioni istruttorie. Mentre con ordinanza del 29.6.2020, il giudice riteneva la causa matura per la decisione e inammissibile e/o esplorativa la CTU sollecitata da parte attrice, il magistrato successivamente assegnatario del procedimento, con ordinanza del 2.5.2022, rimetteva la causa in istruttoria disponendo CTU contabile sui rapporti di conto corrente e sull'eventuale usurarietà dei tassi moratori previsti dai contratti di mutuo, nominando quale consulente il dottor di Persona_1
Asti e assegnandogli un articolato quesito. Il consulente tecnico d'ufficio depositava la propria relazione, analizzando i rapporti bancari dedotti in giudizio e fornendo le proprie valutazioni tecniche sui profili controversi.
All'udienza del 21.2.2023, il giudice tratteneva la causa in decisione concedendo i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli atti conclusivi. Le parti depositavano regolarmente le comparse conclusionali e le memorie di replica nei termini assegnati.
Un aspetto procedurale rilevante riguardava la questione della nullità del contratto di conto corrente n. 17130228 per difetto di forma scritta. Tale domanda non era stata formulata nell'atto di citazione originario, dove la parte attrice aveva agito per la declaratoria di nullità parziale dei contratti di conto corrente relativamente alle clausole determinative del tasso di interesse ultralegale, di interessi anatocistici e di commissioni e spese, postulando sostanzialmente l'esistenza dei contratti. Solo con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., preso atto della mancata produzione in giudizio da parte della banca dei contratti, la società attrice sosteneva la mancata stipula in forma scritta e domandava per la prima volta l'accertamento della nullità per difetto della forma scritta come prescritta dall'art. 117 TUB.
3. La decisione appellata
3.1. Con sentenza n. 703/2023, pubblicata il 21.82023 e notificata il 23.8.2023, il Tribunale di Alessandria definiva la controversia con il seguente dispositivo: "accerta e dichiara che il conto corrente n. 170102288, presso
Cassa di Risparmio di Bra S.p.A, alla data del 4.06.2018, reca un saldo a debito della correntista di € Parte_1
430.516,31. Accerta e dichiara che il conto corrente n. 171328049, presso Cassa di Risparmio di Bra S.p.A. alla data del
4.06.2018, reca un saldo a credito della correntista di € 6.091,99. Rigetta tutte le ulteriori domande formulate Parte_1 da parte attrice;
dichiara integralmente compensate tra le parti, ex art. 92 c.p.c., le spese di lite;
pone definitivamente le spese di CTU a carico di tutte le parti nella misura liquidata con decreto del 30.1.2023 in atti”.
3.2. Il primo Giudice ha affrontato preliminarmente la questione della nullità del contratto di conto corrente n. 17130228 per difetto di forma scritta, dichiarandola inammissibile in quanto “domanda evidentemente nuova, introdotta in giudizio tardivamente oltre che in palese contraddizione con quella di nullità parziale proposta nell'atto di citazione”. Il Tribunale ha rilevato che nell'atto introduttivo la parte attrice aveva agito per la declaratoria di nullità parziale dei contratti di conto corrente, postulando sostanzialmente la loro pagina 6 di 15 esistenza, e solo successivamente, con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., aveva domandato l'accertamento della nullità per difetto della forma scritta.
3.3. Quanto alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi sul conto corrente n. 102288, il Giudice ha aderito alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, ritenendo che la regolamentazione degli interessi fosse adeguata alla normativa. Il Tribunale ha osservato che il contratto di conto corrente n. 170102288 del
12.7.2000, all'art. 8, regolava la periodicità degli interessi debitori e creditori, prevedendo la contabilizzazione degli interessi passivi trimestralmente e quella degli interessi attivi a fine anno. Tuttavia, ha rilevato che unito al contratto vi era un allegato di norme contrattuali, sottoscritto dal correntista, nel quale era ritrascritto l'art. 8 con la clausola che stabiliva la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori, rendendo la regolamentazione adeguata alla normativa. Per il periodo dal 1.1.2014 al 1.10.2016, il Giudice ha disposto l'eliminazione della capitalizzazione degli interessi, in applicazione della delibera CICR 9.2.2000, onde, in difetto di pattuizione scritta con pari periodicità, la capitalizzazione è stata espunta;
per il periodo successivo al 1.10.2016, la capitalizzazione è stata ritenuta legittima.
3.4. Relativamente alla natura usuraria della clausola convenzionale di mora contenuta nei contratti di mutuo stipulati il 18.12.2009, il Tribunale ha respinto la domanda di accertamento negativo del credito della banca. Il Giudice ha aderito ai criteri espressi nel quesito peritale, che prevedeva il confronto del tasso di interesse moratorio pattuito con quello soglia pro tempore vigente al momento della stipula, determinato con l'applicazione della formula introdotta dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 19597/2020. Il consulente tecnico aveva concluso che per entrambi i mutui fondiari il tasso contrattualmente pattuito per gli interessi di mora era del 5,75%, mentre il tasso soglia calcolato con la formula (T.E.G.M. + 2,1%) x 1,5 risultava pari all'8,025%, concludendo che il tasso di mora pattuito non era usurario.
3.5. Il Tribunale ha respinto, poi, le contestazioni della parte attrice relative all'individuazione del tasso soglia di riferimento per gli interessi moratori e alla non corretta applicazione del rimedio di cui all'art. 1815 co. 2 c.c. in caso di accertata usura dei soli interessi moratori. Il Giudice ha dichiarato di voler dare continuità ai principi consacrati dalla pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione n. 19597/2020, che aveva cristallizzato alcuni punti fondamentali in materia di usurarietà degli interessi moratori.
3.6. Infine, quanto alla domanda relativa all'omessa comunicazione del regime finanziario utilizzato per lo sviluppo degli interessi nei contratti di mutuo, il Tribunale ha respinto sia la domanda principale che quella subordinata di risarcimento danni. Per quanto riguardava specificamente la clausola floor, il Giudice ha ritenuto che essa costituisse esclusivamente una tecnica di determinazione convenzionale del tasso di interesse, inserita in un contratto di mutuo la cui causa rimaneva il trasferimento di una somma di denaro e la sua remunerazione. La pattuizione sul tasso di interesse attraverso la clausola floor era considerata finalizzata a proteggere l'intermediario da una discesa dei tassi, garantendo alla banca una remuneratività minima al finanziamento concesso.
4. Le difese delle parti nel giudizio d'appello
4.1. interponeva appello con atto notificato il 2.10.2023, articolando la propria impugnazione in Parte_1 quattro distinti motivi diretti a ottenere la riforma integrale della sentenza di primo grado.
pagina 7 di 15 4.1.1 Il primo motivo di appello riguarda la nullità ex art. 117 T.u.b., primo e terzo comma, del rapporto di conto corrente numero 17130228 per difetto di forma scritta del contratto.
L'appellante sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto convertire in eccezione, rilevabile d'ufficio, la domanda di nullità dei contratti di conto corrente per difetto di forma scritta, anziché dichiararla inammissibile perché tardiva e contraddittoria. La società richiama i principi fissati dalle sentenze gemelle delle Sezioni Unite nn. 26242 e 26243 del 2014, secondo cui il giudice deve rilevare d'ufficio l'esistenza di una causa di nullità contrattuale diversa da quella allegata dall'istante e la rilevabilità officiosa delle nullità negoziali deve estendersi anche a quelle di protezione.
4.1.2. Il secondo motivo concerne l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi per tutto il periodo di vigenza del rapporto di conto corrente n. 102288. L'appellante contesta la decisione del Tribunale che aveva ritenuto adeguata alla normativa la regolamentazione degli interessi, sostenendo che la Cassa di Risparmio di Bra aveva contrattualmente previsto unicamente la capitalizzazione degli interessi passivi e non di quelli attivi, violando la prescrizione normativa di garantire la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori. La società evidenzia che la previsione di un tasso di interesse effettivo corrispondente a quello nominale equivaleva alla mancata indicazione del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione e che la modifica dell'art. 120 TUB, introdotta dalla legge numero 147/2013, aveva posto il divieto di anatocismo nei rapporti bancari a decorrere dal 1° gennaio 2014.
4.1.3. Il terzo motivo riguarda la natura usuraria della clausola convenzionale di mora contenuta nei contratti di mutuo stipulati il 18 dicembre 2009, contraddistinti con i nn. 22543 e 22544.
L'appellante si duole dell'applicazione della formula introdotta dalle Sezioni Unite con la sentenza numero 19597/2020, sostenendo che la “manipolazione additiva” del 2,1% del tasso soglia usura si poneva in contrasto con le prescrizioni contenute negli articoli 644, co. 4, c.p., art. 2, co. 4, L. n. 108 del 1996 e art. 1, co. 1, d.l. n. 394 del 2000. La società argomenta che il tasso soglia usurario è unico e rappresentato dal T.e.g.m. maggiorato secondo la normativa vigente e che l'accertamento dell'effettiva usurarietà degli interessi moratori comportava l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c.
4.1.4. Il quarto motivo concerne l'omessa comunicazione nei contratti di mutuo del regime finanziario utilizzato per lo sviluppo degli interessi. L'appellante sostiene che la scelta del regime di capitalizzazione degli interessi incide sulle conseguenze economiche dell'operazione finanziaria, comportando con l'utilizzo del regime composto un maggiore addebito di interessi rispetto al regime semplice. La società argomenta che l'accordo sul regime finanziario adottato rappresenta una condizione economica essenziale per la qualificazione del rapporto di credito e che, nel caso di specie, tale accordo era del tutto mancato. L'appellante evidenzia che la dimostrata maggiorazione di interessi, dipendente dalla scelta inconsapevole del diverso algoritmo applicato, determina di per sé un fenomeno anatocistico.
4.2. In via istruttoria, l'appellante richiede l'ammissione di una nuova consulenza tecnica d'ufficio, qualificandola come consulenza “percipiente” stante la natura tecnica dei conteggi da eseguire, e formula articolati quesiti per il nominando consulente.
pagina 8 di 15 4.3. La si costituiva in giudizio contestando integralmente i motivi di appello e Controparte_1 chiedendone il rigetto.
4.3.1. Relativamente al primo motivo, l'istituto bancario sostiene che il Tribunale aveva correttamente rilevato non solo la tardività ma anche la contraddittorietà della domanda di nullità per difetto di forma scritta, in palese contrasto con quella relativa all'asserita illegittimità di alcune clausole contenute nei contratti di conto corrente. L'esistenza dei contratti non era stata contestata dalle altre parti e risultava pacifica ex art. 115 c.p.c., con la conseguenza che l'onere di produzione dei contratti gravava sulla parte attrice che non l'aveva assolto.
4.3.2. Quanto al secondo motivo, la banca evidenzia che l'infondatezza della contestazione risultava per tabulas dall'estratto conto riprodotto dall'appellante, da cui emergeva che i tassi nominali erano diversi dai correlativi TAE, dimostrando l'effettiva capitalizzazione degli interessi attivi. Il Tribunale aveva correttamente ritenuto regolarmente pattuita la capitalizzazione trimestrale degli interessi fino al 31.12.2013 in quanto reciproca, eliminando già gli effetti dell'anatocismo per il periodo successivo al 1.1.2014.
4.3.3. Relativamente al terzo motivo, l'istituto bancario sostiene che le argomentazioni dell'appellante non forniscono validi elementi per sovvertire l'orientamento consolidatosi dopo la pronuncia delle Sezioni
Unite n. 19597/2020, ritenuto condivisibile dal Tribunale. La decisione è conforme non solo alla sentenza delle Sezioni Unite ma a tutta la giurisprudenza di merito successiva, risultando immune da vizi.
4.3.4. Per il quarto motivo, la eccepisce preliminarmente che la domanda e le ragioni giuridico- CP_1 fattuali poste a fondamento della stessa erano nuove, non essendo state dibattute dalle parti in primo grado. L'istituto bancario dichiara espressamente di non accettare il contraddittorio in merito e chiede che la corte non ne tenga conto, limitandosi a valutare la legittimità della clausola floor. Nel merito, sostiene che nell'ammortamento alla francese non si restituiscono interessi su interessi e che il piano di ammortamento allegato al contratto consente al mutuatario di avere chiara contezza dell'importo da pagare e della composizione di ogni rata.
4.4. L' si costituiva anch'essa in giudizio, eccependo preliminarmente l'inammissibilità Controparte_2 dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. per mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento. Nel merito, la società sostiene l'infondatezza di tutti i motivi di appello, richiamando la giurisprudenza consolidata della Corte d'Appello di Torino in materia di ammortamento alla francese e di clausole floor.
4.5. Negli atti successivi, le parti approfondivano le rispettive argomentazioni.
4.5.1. L'appellante insiste sulla rilevabilità d'ufficio della nullità per difetto di forma scritta, sull'illegittimità della capitalizzazione non reciproca degli interessi e sulla natura usuraria degli interessi moratori secondo il tasso soglia ordinario.
4.5.2. Le appellate ribadiscono l'infondatezza delle censure, evidenziando la conformità della decisione di primo grado ai principi giurisprudenziali consolidati e l'inammissibilità di alcune questioni per novità.
5. Il tema del contendere
5.1. La controversia si incentra su quattro questioni principali, che delineano l'oggetto del contendere nel presente giudizio di appello.
5.1.1. La prima questione concerne la rilevabilità d'ufficio della nullità del contratto di conto corrente n.
17130228 per difetto di forma scritta ex art. 117 TUB. pagina 9 di 15 L'appellante sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto convertire in (o qualificare come) questione rilevabile d'ufficio la domanda di nullità, anziché dichiararla inammissibile per tardività e contraddittorietà.
Le appellate replicano che la domanda era effettivamente tardiva e contraddittoria rispetto alle originarie allegazioni dell'attrice, che postulava l'esistenza dei contratti, e che l'esistenza degli stessi era divenuta pacifica per mancata contestazione ex art. 115 c.p.c.
5.1.2. La seconda questione riguarda la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi sul conto corrente n. 102288.
L'appellante contesta la decisione del Tribunale che aveva ritenuto adeguata alla normativa la regolamentazione degli interessi, sostenendo che la banca aveva previsto capitalizzazione solo per gli interessi passivi e non per quelli attivi, violando il principio di reciprocità imposto dalla normativa. Le appellate evidenziano che dall'estratto conto risultava l'effettiva capitalizzazione anche degli interessi attivi, come dimostrato dalla differenza tra tassi nominali e TAE, e che il Tribunale aveva correttamente eliminato gli effetti dell'anatocismo per i periodi successivi al 2013.
5.1.3. La terza questione concerne l'usurarietà degli interessi moratori nei contratti di mutuo del 18.12.2009.
L'appellante contesta l'applicazione della formula delle Sezioni Unite n. 19597/2020, sostenendo che il tasso moratorio del 5,75% superava il tasso soglia usura del 4,875% vigente nel periodo di stipula e che doveva applicarsi l'art. 1815, comma 2, c.c. con conseguente gratuità del mutuo.
Le appellate ribattono che la decisione era conforme ai principi delle Sezioni Unite e alla giurisprudenza di merito successiva, e che il consulente tecnico aveva correttamente applicato la formula per il calcolo del tasso soglia moratorio.
5.1.4. La quarta questione riguarda l'omessa comunicazione del regime finanziario utilizzato per lo sviluppo degli interessi nei contratti di mutuo.
L'appellante sostiene che l'utilizzo del regime di capitalizzazione composta anziché semplice aveva comportato un maggiore addebito di interessi non pattuito, rendendo indeterminato il costo dell'operazione finanziaria. Le appellate eccepiscono preliminarmente la novità della questione, non dibattuta in primo grado, e nel merito sostengono che l'ammortamento alla francese non comporta anatocismo e che tutti gli elementi necessari per determinare il costo dell'operazione erano chiaramente indicati nei contratti.
5.2. Un profilo procedurale controverso riguarda l'istanza di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio formulata dall'appellante. Le appellate eccepiscono l'inammissibilità dell'istanza, rilevando che la parte attrice non aveva sollevato eccezioni né in ordine alla formulazione del quesito, né sulle conclusioni del consulente in primo grado, né aveva svolto osservazioni alla bozza di perizia.
5.3. Emerge, inoltre, la questione dell'ammissibilità dei documenti nuovi prodotti dall'appellante unitamente all'atto di appello, contestata dalle appellate in violazione del divieto di cui all'art. 345 c.p.c. Le appellate sostengono che si tratta di calcoli e conteggi autoprodotti, privi di valore probatorio.
5.4. Le parti appellate hanno inoltre sollevato l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. per manifesta mancanza di probabilità di accoglimento, sostenendo che le censure mosse contro la pagina 10 di 15 sentenza costituivano mere riproposizioni delle difese già formulate in primo grado, senza alcun elemento di critica specifica nei confronti della pronuncia impugnata.
6. Le ragioni della decisione 6.1 Prima di affrontare l'esame nel merito dei singoli motivi di gravame, appare necessario svolgere alcune considerazioni preliminari sulla specificità dei motivi di appello, alla luce della disciplina processuale vigente e dei principi giurisprudenziali consolidati. L'atto di appello proposto dalla risulta ammissibile sotto il profilo della specificità dei motivi, in Parte_1 quanto contiene una chiara individuazione delle questioni controverse e delle relative censure mosse alla sentenza di primo grado. Come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, “la specificità dei motivi di appello
(finalizzata ad evitare un ricorso generalizzato e poco meditato al giudice di seconda istanza) esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico giuridico delle prime, ragion per cui alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice” (Cass. Civ. Sez. VI ord. n. 24919/2014).
Nel caso di specie, l'appellante ha articolato quattro distinti motivi di impugnazione, ciascuno dei quali contesta specifiche statuizioni della sentenza di primo grado con argomentazioni puntuali e circostanziate.
Tale esigenza di specificità “non può impedire che il dissenso della parte soccombente investa la decisione impugnata nella sua interezza e che esso si sostanzi proprio in quelle argomentazioni che suffragavano la domanda disattesa dal primo giudice, essendo innegabile che, in tal caso, sottoponendo al giudice d'appello dette argomentazioni perché ritenute giuste e idonee al conseguimento della pretesa fatta valere, si adempia pienamente all'onere di specificità dei motivi” (ibidem). L'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. sollevata dalle appellate deve essere respinta, non sussistendo i presupposti per la declaratoria di manifesta mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento. I motivi di appello, pur se destinati al rigetto nel merito, non appaiono manifestamente infondati, articolandosi su questioni giuridiche complesse che richiedono un esame approfondito e non meramente delibativo.
6.2 Prima questione: nullità del contratto di conto corrente per difetto di forma scritta ex art. 117 TUB.
Il primo motivo di appello, con il quale l'appellante lamenta l'erronea declaratoria di inammissibilità della domanda di nullità del contratto di conto corrente n. 17130228 per difetto di forma scritta ex art. 117 TUB, deve essere respinto per le ragioni che seguono. La questione si inquadra nel più ampio tema della rilevabilità d'ufficio delle nullità di protezione e della conversione di domande tardive in eccezioni rilevabili ex officio. L'appellante invoca i principi affermati dalle Sezioni Unite con le sentenze gemelle nn. 26242 e 26243 del
2014, secondo cui il giudice deve rilevare d'ufficio l'esistenza di una causa di nullità contrattuale diversa da quella allegata dall'istante, estendendo tale rilevabilità anche alle nullità di protezione.
Tuttavia, nel caso di specie, sussistono specifiche circostanze che impediscono l'applicazione di tali principi. Il Tribunale ha correttamente rilevato che nell'atto di citazione la parte attrice aveva agito per la declaratoria di nullità parziale dei contratti di conto corrente, postulando sostanzialmente la loro esistenza e lamentando l'illegittimità di specifiche clausole. Solo successivamente, con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., preso atto della mancata produzione dei contratti da parte della banca, la società attrice ha domandato per la prima volta l'accertamento della nullità per difetto di forma scritta. pagina 11 di 15 Tale domanda si poneva in evidente contraddizione logica e giuridica con le originarie allegazioni, che presupponevano l'esistenza dei contratti. Inoltre, come correttamente osservato dalle appellate, l'esistenza dei contratti non è stata contestata dalle altre parti e risulta pertanto pacifica ex art. 115 c.p.c. per il principio di non contestazione. In tale contesto, l'onere di produzione dei contratti gravava sulla parte attrice che non l'ha assolto, senza che ciò possa comportare automaticamente la nullità per difetto di forma scritta. La rilevabilità d'ufficio delle nullità di protezione, pur costituendo principio consolidato, non può operare in contrasto con il principio dispositivo e con il principio di non contestazione. Quando una parte abbia chiaramente affermato l'esistenza di un contratto scritto e tale circostanza sia divenuta pacifica tra le parti, il giudice non può d'ufficio rilevare la nullità per inesistenza del contratto stesso, poiché ciò violerebbe i principi fondamentali del processo civile.
Il primo motivo di appello deve essere, dunque, respinto, confermandosi la correttezza della decisione del Tribunale che ha dichiarato inammissibile la domanda di nullità per difetto di forma scritta in quanto tardiva e contraddittoria.
6.3 Seconda questione: capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi.
Il secondo motivo di appello, concernente l'asserita illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi sul conto corrente n. 102288, deve essere respinto in quanto infondato. La disciplina dell'anatocismo nei rapporti bancari è regolata dall'art. 120 TUB e dalla Delibera CICR del
9.2.2000, che hanno introdotto il principio della reciprocità nella capitalizzazione degli interessi. La normativa prevede che “nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”. Nel caso di specie, il consulente tecnico d'ufficio ha accertato che il contratto di conto corrente n.
170102288 del 12.7.2000 all'art. 8 regolava la periodicità degli interessi debitori e creditori, prevedendo inizialmente la contabilizzazione degli interessi passivi trimestralmente e quella degli interessi attivi a fine anno. Tuttavia, è emerso che unito al contratto vi era un allegato di norme contrattuali, sottoscritto dal correntista, nel quale era ritrascritto l'art. 8 con la clausola che stabiliva la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori, rendendo la regolamentazione adeguata alla normativa.
L'appellante contesta tale ricostruzione sostenendo che dall'estratto conto emergerebbe la capitalizzazione solo degli interessi passivi e non di quelli attivi, in quanto i tassi di interesse attivi effettivi sarebbero corrispondenti a quelli nominali. Tale argomentazione risulta però smentita dalla stessa documentazione prodotta dall'appellante, dalla quale emerge chiaramente che i tassi nominali erano diversi dai correlativi TAE, dimostrando l'effettiva capitalizzazione anche degli interessi attivi. Come evidenziato dalle appellate, i tassi nominali erano, a seconda della giacenza, 0,125%, 0,25%, 1,25% e 2,00%, mentre i correlativi TAE erano rispettivamente
0,12506%, 0,25023%, 1,25587% e 2,01505%. Il Tribunale ha inoltre correttamente eliminato gli effetti dell'anatocismo per i periodi successivi al
1.1.2014, in applicazione della modifica dell'art. 120 TUB introdotta dalla legge n. 147/2013, che ha posto il divieto di anatocismo nei rapporti bancari a decorrere da tale data. Per il periodo successivo al 1.10.2016,
pagina 12 di 15 non rinvenendo nella documentazione l'adeguamento del contratto ai sensi della delibera CICR 3.8.2016, art. 5, il giudice ha eliminato nel ricalcolo la capitalizzazione degli interessi.
La decisione del Tribunale appare pertanto corretta e conforme ai principi normativi e giurisprudenziali consolidati in materia di anatocismo bancario.
Il secondo motivo di appello deve essere, pertanto, respinto.
6.4 Terza questione: usurarietà degli interessi moratori. Il terzo motivo di appello, con il quale l'appellante contesta la natura non usuraria degli interessi moratori nei contratti di mutuo del 18.12.2009, deve essere respinto in quanto infondato. La questione dell'usurarietà degli interessi moratori è stata definitivamente chiarita dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 19597/2020, che ha enunciato principi di diritto ormai consolidati e costantemente applicati dalla giurisprudenza di merito. La Suprema Corte ha stabilito che “la disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso” e che “la mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché 'fuori mercato', donde la formula: «T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto»”. Il superamento della soglia si verifica comparando il tasso moratorio col TEGM (corrispettivi) del trimestre di stipula, maggiorato di 2,1 punti e quindi moltiplicato per 1,5. Nel caso di specie, come da CTU di primo grado, la soglia non risulta superata con la conseguenza che il tasso di mora pattuito non era usurario.
L'appellante contesta, però, l'applicazione della maggiorazione del 2,1%, sostenendo che essa si porrebbe in contrasto con le prescrizioni normative e che il tasso soglia usurario sarebbe unico. Tale argomentazione non può essere condivisa. La maggiorazione del 2,1% trova fondamento nelle rilevazioni statistiche condotte dalla Banca d'Italia e rappresenta un dato oggettivo relativo alla maggiorazione media degli interessi moratori praticata dagli operatori professionali. Come chiarito dalle Sezioni Unite, tale maggiorazione risponde all'esigenza di garantire omogeneità nel confronto tra tassi, evitando il paradosso di comparare il tasso effettivo globale del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, con un tasso soglia che non li considera.
L'orientamento delle Sezioni Unite è stato costantemente seguito dalla giurisprudenza di merito successiva, che ha confermato la correttezza dell'applicazione della formula per il calcolo del tasso soglia moratorio.
La decisione del Tribunale risulta pertanto immune da vizi e conforme ai principi consolidati in materia. Quanto alla sanzione applicabile in caso di usurarietà, le Sezioni Unite hanno chiarito che “si applica
l'articolo 1815 c.c., comma 2, onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'articolo 1224 c.c., comma 1, con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti” (ibidem). Nel caso di specie, non essendo stata accertata l'usurarietà degli interessi moratori, tale questione non assume rilevanza. pagina 13 di 15 Il terzo motivo di appello deve essere, quindi, respinto.
6.5 Quarta questione: omessa comunicazione del regime finanziario.
Il quarto motivo di appello, concernente l'asserita omessa comunicazione del regime finanziario utilizzato per lo sviluppo degli interessi nei contratti di mutuo, deve essere respinto per molteplici ragioni.
In via preliminare, deve rilevarsi che la questione relativa al regime di capitalizzazione composta nell'ammortamento alla francese costituisce domanda nuova, non essendo stata dibattuta dalle parti in primo grado. Come correttamente eccepito dalla nell'atto di citazione e nelle successive Controparte_1 memorie la aveva lamentato esclusivamente l'inserimento della clausola floor, senza alcun Parte_1 riferimento alla questione dello sviluppo dei piani di ammortamento secondo il regime di capitalizzazione composta anziché semplice. Tale circostanza comporterebbe l'inammissibilità della censura ex art. 345 c.p.c. Nel merito, la questione è stata definitivamente risolta dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 15130/2024, che ha enunciato il principio di diritto secondo cui “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento 'alla francese' di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione 'composto' degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”. Le Sezioni Unite hanno chiarito che nel piano di ammortamento alla francese “il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un piano che prevede il pagamento del debito a 'rate costanti' comprensive di una quota capitale (crescente) e di una quota interessi (decrescente). Il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identiche composte dagli interessi, calcolati sin da subito sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi”
(ibidem).
Fondamentale è il rilievo che il maggior carico di interessi del prestito non dipende da un fenomeno di produzione di “interessi su interessi”, cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi, né interessi su interessi scaduti (propriamente anatocistici), ma dal fatto che, nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto.
Nell'ammortamento alla francese non si verifica pertanto alcun fenomeno anatocistico, in quanto gli interessi sono sempre calcolati sul capitale residuo e non su interessi capitalizzati. Come evidenziato dalle appellate, “la quota interessi, infatti, è sempre parametrata sul capitale residuo, al quale non sono mai sommati interessi perché gli interessi, a misura che scadono, vengono pagati dal mutuatario. Guardando un qualsiasi piano di ammortamento alla francese, si vede chiaramente che, di rata in rata, il capitale residuo diminuisce (mentre, se vi fosse capitalizzazione composta, dovrebbe aumentare)”. Quanto alla trasparenza contrattuale, le Sezioni Unite, nella summenzionata pronuncia, hanno precisato che quando il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (importo erogato, durata del prestito, periodicità del rimborso e tasso di interesse predeterminato) e nel piano di ammortamento sia indicato anche il numero e la composizione delle rate costanti di rimborso con la ripartizione delle quote pagina 14 di 15 per capitale e per interessi, risulta soddisfatta la possibilità per il mutuatario di ricavare agevolmente l'importo totale del rimborso.
Nel caso di specie, i contratti di mutuo riportavano espressamente tutti gli elementi necessari: il tasso applicato, le modalità di calcolo, la durata, il numero delle rate, la periodicità e l'importo costante di ogni rata. Erano inoltre allegati i piani di ammortamento che consentivano al mutuatario di avere chiara contezza dell'importo da pagare e della composizione di ogni rata. Relativamente alla clausola floor, il Tribunale ha correttamente ritenuto che essa costituisca esclusivamente una tecnica di determinazione convenzionale del tasso di interesse, finalizzata a proteggere l'intermediario da una discesa dei tassi garantendo una remuneratività minima al finanziamento. Tale orientamento è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, che ha chiarito che la clausola floor non fa assumere al contratto la natura di strumento finanziario e non comporta l'applicazione della disciplina del TUF.
Il quarto motivo di appello deve essere, conseguentemente, respinto.
7. Regolamento delle spese di lite
Le spese seguono la soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., dovendo essere posto a carico di Parte_1 in favore di Controparte_1 Controparte_2
Quanto alla liquidazione, la stessa viene effettuata, come da seguente dispositivo, a valori medi
(arrotondati per comodità di calcolo) del pertinente scaglione (valore indeterminabile, complessità media) di cui al DM n. 55/2014, con riguardo a ciascuna delle fasi concretamente espletate nel presente grado
(studio, introduttiva, decisoria). Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando:
- respinge l'appello proposto da Parte_1
- condanna a rimborsare a e spese di lite, che Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 si liquidano, per ciascuna delle appellate, in complessivi € 8.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15% CPA e IVA se prevista per legge:
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di
Parte_1
Così deciso dalla I Sezione Civile della Corte di Appello di Torino, nella camera di consiglio del 17 ottobre 2025
Il Consigliere est. La Presidente
Dott. Bruno Conca dr.ssa Gabriella Ratti
pagina 15 di 15