Sentenza 1 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 01/02/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2025 |
Testo completo
REGOLAMENTAZIONE R.G. n. 3377/2024 RESPONSABILITÀ GENITORIALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Heather M.R. Lo Giudice Giudice Rel.
Dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 3377/2024, promossa con ricorso depositato il 06/08/2024 da:
1) Parte_1 nata Isole Filippine il 16.12.1975
cittadina: filippina Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Fabio Bottinelli del foro di Varese
e
2) Parte_2
Nato a Varese il 24.08.1973
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Fabio Bottinelli del foro di Varese
con i seguenti figli minorenni:
nata a [...] il [...]. Persona_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso depositato in data 06/08/2024, richiedevano pronuncia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale inerente la prole, alle seguenti condizioni:
1) La casa di abitazione del nucleo familiare è di proprietà del sig. . La sig.ra ha Parte_2 Pt_1 reperito altra idonea occupazione sita in Varese – via G. Giusti 7.
è in attesa di ottenere la modifica del rapporto contrattuale da part-time a tempo pieno ed Pt_1 attualmente è occupata tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 14.00. Il luogo di lavoro è Gallarate che raggiunge con mezzo proprio. Il sig. è invece dipendente di nota Parte_2 multinazionale sita a poche centinaia di metri dall'abitazione e l'attività lavorativa che esercita si articola su due turni, in alternanza settimanale, dalle ore 06.00 alle ore 14.00, ovvero dalle ore 14.00 alle ore 22.00.
3) , che ha concluso la classe prima delle scuole medie inferiori presso l'istituto Anna Frank R_ di Varese, resta affidata congiuntamente ad entrambi i genitori. Durante l'anno scolastico, da settembre a giugno, nella settimana il cui il padre seguirà il turno lavorativo dalle ore 06.00 alle ore
14.00, , al termine delle lezioni alle ore 14.00, sarà prelevata dal papà che la terrà con sé fino R_ all'orario di cena (19.00-20.00 ca) e la riaccompagnerà presso l'abitazione materna non oltre le ore
21.00; la madre, ne curerà il riaccompagnamento a scuola il giorno successivo. Nella stessa settimana, il sabato e la domenica saranno trascorsi da presso il padre che ne curerà il R_ riaccompagnamento a scuola il successivo lunedì. Nella settimana in cui il padre avrà il turno dalle ore 14.00 alle ore 22.00 egli si limiterà a prelevare la figlia dall'abitazione materna al mattino per curarne l'accompagnamento a scuola. Il pomeriggio del sabato, dalle ore 12.00 alle ore 20.00 sarà trascorso da con il padre che ne curerà il riaccompagnamento presso la casa materna entro R_ le ore 20.00. Poichè con frequenza di due sabati al mese è previsto rientro scolastico dalle ore 08.00 alle ore 12.00, il padre, in tali occasioni preleverà la figlia presso l'abitazione materna alle ore 12.30.
Parimenti si procederà con i medesimi orari in caso di attività lavorativo di uno o di entrambi i genitori. Durante il periodo estivo, in coincidenza con la settimana in cui il padre segue il turno lavorativo mattutino, la bambina resterà con la mamma che ne curerà l'affidamento a familiari adulti conviventi di riferimento (sorella della sig.ra e figlio nato il [...]). Nelle Pt_1 Persona_2 mattinate e nei pomeriggi in cui il padre non è tenuto a svolgere attività lavorativa, la bambina resterà al medesimo affidata.
4) In caso di urgente e imprevedibile necessità di prelevare la bambina in orario lavorativo dei genitori questi ultimi convengono di adempiere tra loro in alternanza per garantire stabilità al reciproco rapporto lavorativo. Qualora ciò non sia possibile per entrambi i ricorrenti concorderanno l'opportunità di affidare l'assistenza della minore, a spese congiunte, a terzi professionisti. Parimenti in caso di necessità di assistenza per malattia della figlia per più giorni consecutivi, i genitori si alterneranno nell'attività di assistenza eventualmente conferendo incarico a terzi professionisti.
5) Le vacanze estive, sono concordate con previsione di 15 giorni di vacanze con il padre, già fissate per l'anno in corso dal 4 al 18 agosto. Al momento la madre non ha ancora avuto possibilità di pianificare le ferie estive. In ogni caso è parimenti contemplata la possibilità di di rimanere R_ con la madre per 15 giorni consecutivi, salvo diverso accordo tra i genitori, anche in ragione delle eventuali future richieste della minore. Il criterio sopra indicato verrà osservato anche per gli anni a venire, con impegno dei genitori a comunicare reciprocamente il periodo di riferimento con almeno giorni 40 di preavviso.
6) In considerazione dell'affido paritario e congiunto di e della capacità economica dei R_ genitori sostanzialmente equivalente, si conviene che ognuno dei genitori si occuperà delle esigenze alimentari della minore quando a se' affidata. Le spese ordinarie e straordinarie necessarie a R_ (a titolo di esempio, abbigliamento ordinario e sportivo, libri e materiale scolastico, spese mediche e ludiche) saranno previamente concordate e pianificate dai ricorrenti ed affrontate in modo paritario.
7) Nella ripartizione degli oneri patrimoniali di gestione del menage familiare in corso di convivenza tra i ricorrenti, la sig.ra si riconosce debitrice nei confronti del sig. , per spese Pt_1 Parte_2 pregresse non ripartite, della somma onnicomprensiva di euro 3.500 che la medesima si impegna a corrispondere al sig. mediante versamenti mensili di almeno euro 60 a decorrere dal mese Parte_2 di febbraio 2025 anche mediante eventuale compensazione con spese future.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia richiesta. La domanda congiunta dei genitori indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici inerenti la prole.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
PRENDE ATTO per ogni effetto di legge degli accordi intercorsi fra le parti inerenti la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale della prole, alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 23.01.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Heather Maria Rita LO GIUDICE Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.