CASS
Sentenza 6 giugno 2023
Sentenza 6 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/06/2023, n. 24206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24206 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AN SE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; lette le conclusioni del PG che ha concluso per il rigetto del ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 24206 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: MICCICHE' LOREDANA Data Udienza: 10/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'Appello di Roma, con ordinanza del 16 giugno 2022, rigettava l'istanza di riparazione avanzata da RG SC per l'ingiusta detenzione carceraria subita dal 22 settembre 2004 al 21 marzo 2005, per un periodo di 181 giorni di cui 162 in regime carcerario e 19 in custodia domiciliare. L'istante era stato destinatario di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP presso il Tribunale di Catanzaro per i reati di associazione per delinquere di stampo mafioso, cessione di stupefacenti, detenzione illegale di armi, furto e danneggiamento aggravati. In seguito allo stralcio delle imputazioni relative alla cessione di sostanza stupefacente, trattati avanti al Tribunale di Catanzaro, il giudizio a carico del ricorrente per le restanti contestazioni si era svolto innanzi al Tribunale di Velletri, dichiarato competente a seguito di un conflitto di competenza insorto nelle more della vicenda processuale. Nel predetto giudizio, lo SC veniva assolto dai reati di associazione per delinquere di stampo mafioso e detenzione illegale di armi, mentre i restanti reati contestati venivano dichiarati prescritti. 3. L'istante, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione. 4. Con unico motivo, il ricorrente lamenta, ex art. 606, c. 1, lett.e, cod.proc.pen., vizio di motivazione in ordine alla riconosciuta sussistenza della colpa grave in capo al ricorrente. I giudici di merito, infatti, avevano utilizzato, per affermare la condotta gravemente colposa del ricorrente, causa della detenzione subita, il compendio indiziario sul quale si erano basati i giudici della cautela e il giudice di merito, peraltro genericamente richiamato, senza indicare specificamente le precise condotte dalle quali, a loro avviso, sarebbe scaturita la negligenza che avrebbe indotto l'autorità giudiziaria procedente ad applicare la misura. Avevano inoltre erroneamente ritenuto che l'intervenuta prescrizione di alcune delle imputazioni, che aveva impedito una pronuncia assolutoria nel merito, fosse ostativa alla concessione dell'indennizzo. 5. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta ritualmente presentata, conclude per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2.- La decisione di rigetto della Corte d'Appello si fonda sulla incontestabile circostanza (dedotta anche nel ricorso, cfr.pag. 3, penultimo capoverso) che il provvedimento cautelare restrittivo era fondato su più contestazioni: il proscioglimento è intervenuto solo per talune di esse (reato associativo e detenzione di armi) mentre per altre (descritte ai capi da 173 a 177, nonché capo 201 dell'originaria imputazione, inerenti alla cessione a fini di spaccio di stupefacente), il ricorrente era stato condannato con sentenza del Tribunale di Catanzaro, confermata dalla Corte d'Appello. Inoltre, per due contestazioni di furto d'auto pluriaggravato, di cui ai capi A 4) e B4,) il Tribunale di Velletri ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione. 2.- E' stato dunque correttamente applicato il consolidato principio secondo il quale in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, in ipotesi di processo avente ad oggetto più imputazioni, allorché il provvedimento restrittivo della libertà personale sia fondato su più contestazioni, la condanna anche per una sola di queste - che sia stata comunque idonea, autonomamente, a legittimare la compressione della libertà - impedisce il sorgere del diritto alla riparazione, irrilevante risultando il proscioglimento dalle altre imputazioni ( cfr, da ultimo, Sez. 4, Sentenza n. 29623 del 14/10/2020, Rv. 279713 - 01). Inoltre, i giudici di merito hanno fatto corretta e pertinente applicazione del costante orientamento di legittimità secondo cui "non è configurabile il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione in caso di estinzione del reato per prescrizione, a meno che la durata della custodia cautelare sofferta risulti superiore alla misura della pena astrattamente irrogabile, o a quella in concreto inflitta, ma solo per la parte di detenzione subita in eccedenza, ovvero quando risulti accertata in astratto la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'ingiustizia formale della privazione della libertà personale" (Sez. 4, n. 34661 del10/06/2010, Mugeri, Rv. 248076; Sez. 3, n. 2451 del 09/10/2014- dep. 2015 - Rv. 262396; sez. 4, n. 5621 del 16/10/2013 - dep.2014 - Rv. 258607; Sez. 4, n. 44492 del 15/10/2013 Rv. 258086). Al riguardo, si è osservato (cfr. Sez. 4 n. 34661 del 10 giugno 2010, Maugeri, Rv. 248076) che il proscioglimento per prescrizione richiede, pur sempre, una valutazione di merito, ancorchè limitata alla verifica della inesistenza delle cause previste dal secondo comma dell'art. 129 cod. proc. pen., che consente, già di per sé, di escludere l'ingiustizia della detenzione. Inoltre 9 (G1-tVée l'ordinamento §ige_z offre gli strumenti processuali che consentono di perseguire l'interesse della riparazione del periodo di restrizione cautelare sofferto, pur in presenza di un reato prescritto, avendo l'imputato la facoltà di rinunciare alla prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma 7, cod. pen. e di chiedere ed ottenere una sentenza che, assolvendolo nel merito, conciami l'ingiustizia della durata della custodia cautelare (Sez. 4, n. 5621 del 16/10/2013 - dep. 2014 - Rv. 258607). 3.- Orbene, il giudice della riparazione ha rilevato/ da un lato/ l'assenza di una assoluzione nel merito;
dall'altro/ che la custodia cautelare non risultava superiore alla misura della pena concretamente irrogata. Il ricorso proposto dall'imputato non si è neppure confrontato con le predette argomentazioni, pienamente conformi ai principi sopra illustrati. 4.- Si impone dunque il rigetto del ricorso, cui segue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.
P.Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso i1 Roma il 10 maggio 2023 Il Consiglier esten re Il Pre dente
dall'altro/ che la custodia cautelare non risultava superiore alla misura della pena concretamente irrogata. Il ricorso proposto dall'imputato non si è neppure confrontato con le predette argomentazioni, pienamente conformi ai principi sopra illustrati. 4.- Si impone dunque il rigetto del ricorso, cui segue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.
P.Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso i1 Roma il 10 maggio 2023 Il Consiglier esten re Il Pre dente