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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. IV, sentenza 22/01/2026, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 185/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 4, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
ROLLERO GIOVANNI BATTISTA, Presidente e Relatore DI MARIO ALBERTO, Giudice MONFREDI MARIANTONIETTA, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3401/2024 depositato il 20/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Milano
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1266/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 16 e pubblicata il 21/03/2024
Atti impositivi:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 147756/2023 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 123/2026 depositato il 20/01/2026
RAGIONI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1 propone appello avverso la sentenza nr. 1266/2024 emessa in composizione monocratica dalla CGT di primo grado Sezione 16^ nel procedimento nr. 4990/2023, con la quale è stato respinto il ricorso di parte contribuente avverso il provvedimento dell'Ufficio di Segreteria della CGT di primo grado di Milano, che, constatato il mancato versamento del CUT relativo al ricorso con cui era stato introdotto il procedimento nr. 1473/2023, aveva irrogato le relative sanzioni, che la parte aveva ritenuto non dovute, sul presupposto che fosse efficace anche nel contenzioso radicato nel 2023 il provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio emesso dalla competente commissione nel 2020, con riferimento ad altro ricorso della stessa parte, che aveva dato luogo al procedimento iscritto al nr. 2265/2020.
Ha osservato, invece, il primo giudice che il provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio non poteva avere effetti aldilà del proc. nr. 2265/2020 per il quale era stato emesso.
Propone appello il contribuente riproponendo in questa sede tutti gli argomenti già enunciati in primo grado, ivi compreso quello della irritualità di ogni provvedimento di revoca della ammissione al gratuito patrocinio emesso non già dalla competente commissione ma dal magistrato tributario procedente, una volta constatata la manifesta infondatezza dei ricorsi introdotti in maniera seriale dai contribuenti (Nominativo_1 e Ricorrente_1, Nominativo_2 e Società_1 Srl in liquidazione) patrocinati dal professionista che anche in questa sede rappresenta l'appellante.
Come di consueto la controversia viene decisa secondo il criterio della “ragione più liquida”, tralasciando, pertanto, l'esame di ogni argomento di parte che in tal modo risulti superato od irrilevante.
L'appello è manifestamente infondato.
Il contribuente insiste nel richiamare il decreto di ammissione al gratuito di patrocinio relativo al proc. nr. 2265/2020, vale a dire un distinto procedimento, anteriore di circa tre anni, che non ha alcuna attinenza con il presente procedimento e che, in particolare, non può essere considerato fra le
“procedure derivate ed accidentali, comunque connesse” (al procedimento per cui vi fu ammissione al GP) che nella confusa lettura di parte dell'art. 75 I comma del d.P.R. nr. 115/2002 determinerebbe la perdurante efficacia di un decreto di ammissione al gratuito patrocinio pacificamente emesso per altro procedimento, a rilevante distanza di tempo, senza nesso alcuno con il procedimento introdotto nel 2023 e, men che meno, naturalmente, con il presente procedimento introdotto nel 2024 a distanza di oltre tre anni, in una incontrollata proliferazione di iniziative giudiziarie che sembrano all'evidenza finalizzate al solo obiettivo di tentar di lucrare compensi professionali a carico dell'Erario.
Doverosa appare, pertanto, la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado, liquidate come da dispositivo.
Ricorrono, inoltre, i presupposti di legge: malafede o grave negligenza nella promozione di un giudizio pretestuoso, per coltivare una domanda manifestamente infondata, con abuso dello strumento processuale, per condannare il sig. Ricorrente_1 a risarcire all'appellata il danno da lite temeraria, istituto applicabile anche nel processo tributario (v. Cass. Sez. Trib. ord. nr. 4702/2025). L'indennizzo può essere forfettariamente liquidato con la somma di 750,00 € oltre interessi al tasso legale dalla data odierna al saldo, tenuto conto delle risorse di personale e di tempo sottratte ad un ufficio pubblico nel contesto e per gli scopi sopra delineati.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, respinta o assorbita ogni altra domanda, eccezione, deduzione, così provvede:
Ricorrente_1· Respinge l'appello del contribuente e, per l'effetto, conferma la sentenza nr. 1266/2024, emessa il 21/3/2024 dalla CGT di primo grado di Milano, Sezione 16^ nel procedimento nr. 4990/2023;
· Condanna l'appellante a rifondere all'appellato Ufficio di Segreteria della CGT di primo grado di Milano le spese di lite del grado, liquidate in complessivi 500,00 € oltre accessori di legge, se dovuti;
Visto l'art. 96 III comma cpc
· Condanna l'appellante Ricorrente_1 a risarcire alla controparte Ufficio di Segreteria della CGT di primo grado di Milano, il danno da lite temeraria, liquidato con la somma di € 750,00, da maggiorare con gli interessi al tasso legale dalla data odierna al saldo.
Cosi deciso in Milano, il 19/1/2026
G.B. Rollero – pres. est.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 4, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
ROLLERO GIOVANNI BATTISTA, Presidente e Relatore DI MARIO ALBERTO, Giudice MONFREDI MARIANTONIETTA, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3401/2024 depositato il 20/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Milano
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1266/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 16 e pubblicata il 21/03/2024
Atti impositivi:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 147756/2023 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 123/2026 depositato il 20/01/2026
RAGIONI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1 propone appello avverso la sentenza nr. 1266/2024 emessa in composizione monocratica dalla CGT di primo grado Sezione 16^ nel procedimento nr. 4990/2023, con la quale è stato respinto il ricorso di parte contribuente avverso il provvedimento dell'Ufficio di Segreteria della CGT di primo grado di Milano, che, constatato il mancato versamento del CUT relativo al ricorso con cui era stato introdotto il procedimento nr. 1473/2023, aveva irrogato le relative sanzioni, che la parte aveva ritenuto non dovute, sul presupposto che fosse efficace anche nel contenzioso radicato nel 2023 il provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio emesso dalla competente commissione nel 2020, con riferimento ad altro ricorso della stessa parte, che aveva dato luogo al procedimento iscritto al nr. 2265/2020.
Ha osservato, invece, il primo giudice che il provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio non poteva avere effetti aldilà del proc. nr. 2265/2020 per il quale era stato emesso.
Propone appello il contribuente riproponendo in questa sede tutti gli argomenti già enunciati in primo grado, ivi compreso quello della irritualità di ogni provvedimento di revoca della ammissione al gratuito patrocinio emesso non già dalla competente commissione ma dal magistrato tributario procedente, una volta constatata la manifesta infondatezza dei ricorsi introdotti in maniera seriale dai contribuenti (Nominativo_1 e Ricorrente_1, Nominativo_2 e Società_1 Srl in liquidazione) patrocinati dal professionista che anche in questa sede rappresenta l'appellante.
Come di consueto la controversia viene decisa secondo il criterio della “ragione più liquida”, tralasciando, pertanto, l'esame di ogni argomento di parte che in tal modo risulti superato od irrilevante.
L'appello è manifestamente infondato.
Il contribuente insiste nel richiamare il decreto di ammissione al gratuito di patrocinio relativo al proc. nr. 2265/2020, vale a dire un distinto procedimento, anteriore di circa tre anni, che non ha alcuna attinenza con il presente procedimento e che, in particolare, non può essere considerato fra le
“procedure derivate ed accidentali, comunque connesse” (al procedimento per cui vi fu ammissione al GP) che nella confusa lettura di parte dell'art. 75 I comma del d.P.R. nr. 115/2002 determinerebbe la perdurante efficacia di un decreto di ammissione al gratuito patrocinio pacificamente emesso per altro procedimento, a rilevante distanza di tempo, senza nesso alcuno con il procedimento introdotto nel 2023 e, men che meno, naturalmente, con il presente procedimento introdotto nel 2024 a distanza di oltre tre anni, in una incontrollata proliferazione di iniziative giudiziarie che sembrano all'evidenza finalizzate al solo obiettivo di tentar di lucrare compensi professionali a carico dell'Erario.
Doverosa appare, pertanto, la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado, liquidate come da dispositivo.
Ricorrono, inoltre, i presupposti di legge: malafede o grave negligenza nella promozione di un giudizio pretestuoso, per coltivare una domanda manifestamente infondata, con abuso dello strumento processuale, per condannare il sig. Ricorrente_1 a risarcire all'appellata il danno da lite temeraria, istituto applicabile anche nel processo tributario (v. Cass. Sez. Trib. ord. nr. 4702/2025). L'indennizzo può essere forfettariamente liquidato con la somma di 750,00 € oltre interessi al tasso legale dalla data odierna al saldo, tenuto conto delle risorse di personale e di tempo sottratte ad un ufficio pubblico nel contesto e per gli scopi sopra delineati.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, respinta o assorbita ogni altra domanda, eccezione, deduzione, così provvede:
Ricorrente_1· Respinge l'appello del contribuente e, per l'effetto, conferma la sentenza nr. 1266/2024, emessa il 21/3/2024 dalla CGT di primo grado di Milano, Sezione 16^ nel procedimento nr. 4990/2023;
· Condanna l'appellante a rifondere all'appellato Ufficio di Segreteria della CGT di primo grado di Milano le spese di lite del grado, liquidate in complessivi 500,00 € oltre accessori di legge, se dovuti;
Visto l'art. 96 III comma cpc
· Condanna l'appellante Ricorrente_1 a risarcire alla controparte Ufficio di Segreteria della CGT di primo grado di Milano, il danno da lite temeraria, liquidato con la somma di € 750,00, da maggiorare con gli interessi al tasso legale dalla data odierna al saldo.
Cosi deciso in Milano, il 19/1/2026
G.B. Rollero – pres. est.